VII Commissione - Resoconto di marted́ 14 luglio 2009


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il decreto legge in esame reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali. Rinvia all'articolato complessivo, soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione. Ricorda in tal senso che l'articolo 17, commi da 1 a 9, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica, «idonea soluzione a talune problematiche applicative» della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di tutti gli enti pubblici non economici. In particolare, il comma 1, lettera a) - modificando l'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 - differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo cosiddetto «taglia-enti», ovvero la soppressione per legge di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.


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Con specifico riferimento alle competenze della VII Commissione, precisa che l'articolo 27, comma 2, della legge n. 69 del 2009 ha escluso dalla soppressione di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 - con una modifica non testuale - gli enti di ricerca di cui alla legge n. 165 del 2007 - ossia gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge, delega sulla quale interviene il comma 1 dello stesso articolo 27, fissando il termine del 31 dicembre 2009 per il suo esercizio. Il comma 1, lettera b), del medesimo articolo, dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri. Si osserva al riguardo che manca una norma di chiusura della procedura di soppressione: nulla viene, infatti, disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all'approvazione in via definitiva. Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, inoltre, al fine di evitare una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 - che fa riferimento all'emanazione dei regolamenti - ed il nuovo terzo periodo - che si riferisce, invece, all'approvazione preliminare degli schemi di regolamento - si potrebbe valutare la possibilità di riformulare il solo secondo periodo, con un'unica disposizione volta a prevedere che sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ricorda inoltre che al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 aveva inizialmente previsto l'adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali,nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa. Il comma 2 dell'articolo 17 del disegno di legge in esame, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti, modificando nel contempo la loro procedura di adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l'attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere infatti adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze. Segnala al riguardo l'opportunità di specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri «vigilanti», posto che il riferimento alla dizione «Ministri interessati» potrebbe generare dubbi applicativi. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento - gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009. Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. Evidenzia peraltro che la norma non indica il soggetto destinatario


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della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione. In materia invece di regolamenti di riordino, il comma 6 del medesima orticolo 17, introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi: la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento; la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento. A tal fine viene novellato il comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l'aggiunta delle lettere h) e i). Il comma 7 dispone quindi che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3. Sono peraltro escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. I commi 10-13 dell'articolo 17 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni, alle quali si rinvia, mentre i commi 14-19 del medesimo articolo, dispongono una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni. Nella norma richiamata si prevede, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, per il triennio 2009-2011, che le università statali procedano, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Il comma 25 dell'articolo in commento modifica invece l'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento al termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola. In questo senso, si dispone che il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri. Sottolinea che una disposizione sostanzialmente analoga è presente nel comma 1, lettera b), dell'articolo in esame: in tal caso, però, si opera una modifica testuale dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 e si opera, quindi, in senso conforme a quanto previsto nel punto 3, lettera a), della circolare 20 aprile 2001, recante Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, che stabilisce che è privilegiata la modifica testuale - novella - di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette. Alla luce della scelta operata per il comma 1 dell'articolo 17, rappresenta l'opportunità, anche nel caso del comma in esame, di apportare una modifica testuale all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Rileva quindi che l'articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. In particolare per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, il comma 6 dell'articolo in commento, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio, proroga di ulteriori sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica; i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione; il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle


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deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse. Evidenzia che la proroga del regime transitorio dà attuazione all'impegno al Governo recato dalla risoluzione 7-00079, per l'adozione delle opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. La nuova disciplina comporterà, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell'articolo 146, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. La nuova disciplina dell'articolo 146 - che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio - riconduce le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l'incardinamento della Sovrintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver «acquisito il parere vincolante del soprintendente», mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l'autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti. Tale procedura non ha ancora trovato applicazione in quanto è attualmente vigente il regime transitorio previsto dall'articolo 159.
Aggiunge che il comma 20 dell'articolo 23, modificando l'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge n. 97 del 2008, proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti approvati in linea di principio C. 44 Zeller e abb.
(Parere alla IX Commissione).
[Esame e conclusione - Parere favorevole sull'emendamento Brugger 2.6 e parere favorevole con condizione sugli identici articoli aggiuntivi Mussolini (nuova formulazione) 8.01 e Vannucci (nuova formulazione) 8.02].

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio riferiti al provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che l'emendamento 2.6 Brugger aggiunge un nuovo comma 2-bis all'articolo 2, prevedendo che il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, modifichi l'articolo 57, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Si stabilisce in tal senso che la pubblicità non luminosa per conto terzi - finora consentita solo sui veicoli adibiti al servizio taxi - sia ammessa anche su veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e, per quanto di competenza della Commissione VII, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Su tale emendamento propone quindi di esprimere parere favorevole (vedi allegato 1)


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Ricorda altresì che gli identici articoli aggiuntivi 8.01 (nuova formulazione) Mussolini e 8.02 (nuova formulazione) Vannucci, novellano il comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di acquisizione di certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, per il minore che abbia compiuto 14 anni. Si introduce in particolare una lezione teorica di almeno un'ora volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Sempre ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis del citato articolo 116, gli aspiranti che hanno superato l'esame di teoria sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, anche una prova pratica di guida del ciclomotore. Si precisa che gli articoli aggiuntivi in questione sostituiscono al sesto periodo del comma 11-bis dell'articolo in questione le parole «la prova finale dei corsi» con «la prova di verifica dei corsi». Tale prova è conseguente ai corsi organizzati in ambito scolastico: è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Rileva che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame prevede, quindi, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, siano definite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 1, nonché della relativa attività di formazione prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo aggiuntivo. In considerazione del fatto che il citato decreto, inferisce su materie di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ritiene opportuno che il relativo decreto sia adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono infatti invariate le disposizioni del comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che consentono «ai giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria di partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica». Si prevede infatti che ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. Si tratta quindi di una disciplina che investe profili di competenza del Ministero dell'istruzione, sul piano organizzativo. Sugli articoli aggiuntivi in esame propone quindi di esprimere parere favorevole con l'osservazione che essi siano riformulati nel senso di prevedere che il decreto di cui al comma 2 sia adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (vedi allegato 1).

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene necessario che l'osservazione sia trasformata in condizione per rimarcare l'esigenza di addivenire alla stesura di un decreto coordinato con il Ministero dell'istruzione.

Andrea SARUBBI (PD) intenderebbe conoscere dal relatore se esistono altri aspetti di competenza della Commissione inclusi nel testo trasmesso. In particolare, riterrebbe opportuno che il relatore fornisse elementi informativi in merito all'esistenza o meno di norme nel testo in esame che riguardano la «pubblicità progresso» relativamente alla guida senza alcol.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, segnala che nel precedente parere espresso dalla Commissione cultura si è fatto riferimento già agli aspetti di competenza della Commissione, richiamati dal collega Sarubbi.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi


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solo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, competente in sede legislativa.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, riformula la proposta di parere, trasformando l'osservazione relativa agli articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 (nuova formulazione) e Vannucci 8.02 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Andrea SARUBBI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore. Auspica in ogni caso che il testo all'esame della Commissione trasporti tenga comunque conto dell'esigenza di prevedere forme di pubblicità contro la guida in stato di ebbrezza.

La Commissione approva quindi la proposta di parere, così come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.