XII Commissione - Marted́ 7 luglio 2009


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ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'emendamento 1. 100 del relatore, sostituire le parole: il diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le con le seguenti: l'accesso alle cure palliative e alle.
0. 1. 100. 5.Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: il diritto di accesso alla rete di cure palliative da parte del malato, come definito dall'articolo 2 con le seguenti: il diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
1. 100.Il Relatore.

All'emendamento 1. 101 del relatore, sostituire le parole: la rete per le cure palliative e le con le seguenti: le strutture sanitarie di cure palliative e di.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 3, sostituire la parola definisce con la seguente: assicurano.
0. 1. 101. 5.Il Relatore.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: la rete di cure palliative, attraverso un'équipe multidisciplinare esperta in cure palliative con le seguenti: la rete per le cure palliative e le terapie del dolore.
1. 101.Il Relatore.

ART. 2.

All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole: cure palliative e aggiungere le seguenti: la rete nazionale per.
0. 2. 100. 11.(Testo modificato nel corso della seduta) Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole: terapie del dolore aggiungere le seguenti: , volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio.
0. 2. 100. 8.(Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.


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All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole: dall'insieme delle strutture inserire le seguenti: sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali.
0. 2. 100. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Castellani.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) «rete»: la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore costituita dall'insieme delle strutture territoriali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati alla erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore e al supporto dei malati e dei loro familiari;.
2. 100.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2. 101.Il Relatore.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in cure palliative e, conseguentemente, dopo le parole: erogazione di cure palliative aggiungere le seguenti: e di terapie del dolore.
2. 102.Il Relatore.

ART. 3.

All'emendamento 3.100 del relatore, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 3. 100. 12. (Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

All'emendamento 3.100 del relatore, comma 4, dopo la parola: Comitato aggiungere le seguenti: paritetico permanente.
0. 3. 100. 2.Castellani.

All'emendamento 3.100 del relatore, comma 4, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'appropriatezza ed all'efficienza nell'utilizzo delle risorse ed alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
0. 3. 100. 3.Castellani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).

1. Le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2,


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definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge.
3. A decorrere dall'anno 2010, l'attuazione dei principi della presente legge con le modalità definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge.
3. 100.Il Relatore.

ART. 4.

All'emendamento 4.100 del relatore, sostituire le parole da: nell'opinione pubblica fino alla fine del periodo, con le seguenti: e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, in particolar modo delle cure palliative pediatriche e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e del superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e di supporto per i malati e per i loro familiari.
0. 4. 100. 6. Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore nel quadro del Piano sanitario nazionale, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e la funzione di supporto dei malati e dei loro familiari.
4. 100.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: 300 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con le seguenti: 50.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
4. 101.Il Relatore.