II Commissione - Resoconto di giovedì 2 luglio 2009


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SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Manlio CONTENTO (PdL) sottopone alla Commissione ed al Governo una serie di questioni sulle quali invita a svolgere delle riflessioni al fine di apportare al testo dei miglioramenti che in alcuni casi sono opportuni mentre in altri appaiono essere necessari.
Per quanto attiene al Capo I in materia di usura ed estorsioni, in primo luogo evidenzia l'opportunità di coordinare tutte le disposizioni della normativa vigente, così come modificata dal progetto di legge in esame, relative alle condizioni impeditive che non consentirebbero di accedere al mutuo, in quanto in alcuni casi vi è il rischio di disposizioni non perfettamente collimanti.
Un punto che ritiene necessario chiarire è comunque quello relativo alle cause che possono aver dato origine allo stato di dissesto economico che porta a chiedere la concessione del mutuo, in quanto, a suo parere, si dovrebbe prevedere, eventualmente facendo riferimento al giudice delegato, la possibilità di una verifica di tali cause. Queste, infatti, potrebbero essere


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indipendenti o addirittura antecedenti rispetto ai fatti estorsivi. In casi del genere al giudice delegato potrebbe essere data la possibilità di negare il nulla osta alla concessione del mutuo.
Altro concetto che dovrebbe essere chiarito è quello del ricavato derivante dal piano di investimento, in quanto la disposizione è formulata in maniera non sufficientemente comprensibile. Inoltre ritiene che sia eccessivamente rigida la separazione del ricavato netto, che è destinato per un terzo all'attivo fallimentare, per un terzo al pagamento delle rate del mutuo concesso dal fondo e per l'ultimo terzo ad impieghi produttivi e di investimento.
Esprime perplessità sulla scelta secondo cui possa essere sufficiente per la concessione del mutuo la mera circostanza che il beneficiario abbia meramente denunciato i fatti estorsivi. A suo parere, invece, sarebbe opportuno richiedere un atto maggiormente impegnativo in relazione alla denuncia di tali atti, come ad esempio il rendere delle dichiarazioni al pubblico ministero in merito ai fatti denunciati. All'esito di queste dichiarazioni vi potrebbe essere un giudizio del pubblico ministero sulla fondatezza di queste in relazione alla ammissibilità della domanda di concessione del mutuo.
Non condivide la scelta di trasformare in contravvenzione il delitto posto in essere da colui che nell'attività bancaria indirizzi una persona per operazioni bancarie o finanziarie ad un soggetto non abilitato. Osserva che tale trasformazione del reato determinerà delle difficoltà di accertamento concreto del medesimo, in quanto occorrerà dimostrare la sussistenza del dolo da parte del reo.
Per quanto attiene alla nuova disciplina del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ritiene che occorra verificare quali siano le reali ragioni che hanno indotto a sostituire la nozione di danno con quella di evento lesivo, quale presupposto per l'elargizione di somme a favore dei soggetti vittime di estorsioni. Ritiene che se si vuole dare un significato sostanziale a tale modifica, non considerandola quindi come una mera modifica letterale, si può fare riferimento alla relazione del Commissario antiracket per il 2008 laddove si evince, anche in relazione al danno subito dalle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, che la nozione di danno ha determinato in più casi la reiezione delle domande di concessione dei benefici. Chiede pertanto al Governo un chiarimento sulla reale portata della trasformazione della nozione di danno nella nozione di evento lesivo in merito alla concessione dei benefici.
Esprime forti perplessità sulla modifica dell'articolo 16 della legge n. 44 del 1999 volta a consentire la cumulabilità dell'elargizione da parte del Fondo con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche.
Esprime quindi perplessità sull'articolo 3 della proposta di legge, che interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, stabilendo vincoli di destinazione in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Tale previsione, infatti, potrebbe limitarne la capacità di erogazione di garanzie.
Quanto all'articolo 5, ritiene irragionevole la nuova disciplina dell'articolo 644 del codice penale, riferita alla restituzione di beni sottoposti a sequestro in caso di estinzione del reato.
Esprime inoltre dubbi di costituzionalità su molte delle disposizioni di natura processuale, contenute negli articoli da 6 a 12 provvedimento, invitando il Governo ad una più approfondita valutazione dell'effettiva utilità delle stesse.
Passando all'esame delle norme del capo II, relativo al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, rileva come l'articolo 14, comma 1, faccia riferimento non solo alla nozione di sovraindebitamento di cui all'articolo 13, comma 2, ma anche al concetto, completamente diverso, della incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La formulazione dell'articolo 14,


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quindi, potrebbe creare seri problemi interpretativi in relazione all'ampiezza della nozione di sovraindebitamento.
Sottolinea, inoltre, che l'articolo 14 dovrebbe meglio precisare in cosa consista «l'ausilio degli organi di composizione della crisi», ritenendo preferibile che l'intervento di tali organi sia considerato necessario, ai fini del conferimento del carattere di serietà alla della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Per accentuare il carattere eccezionale della procedura in questione, ritiene che il termine di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) debba essere elevato a cinque anni.
In merito alla possibilità prevista dall'articolo 15, comma 2, che permette l'intervento di un terzo che conferisca, anche in garanzia, redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo, rileva la necessità di precisare che sussistano idonee garanzie e prospettive di riequilibrio della situazione debitoria.
Quanto alla competenza, concorda sul principio generale che la attribuisce al tribunale del luogo di residenza del debitore e osserva che sarebbe necessaria un'attenta riflessione sull'opportunità di mantenere deroghe a tale principio.
Con riferimento al procedimento, ritiene che potrebbero essere semplificate le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 2; che il termine di sospensione delle azioni esecutive individuali di cui all'articolo 17, comma 3, dovrebbe essere elevato a centottanta giorni; che l'elezione di domicilio, eventualmente presso l'organismo compositore, dovrebbe essere obbligatoria. Esprime inoltre perplessità sulla presunzione di cui all'articolo 18, comma 2, che equipara la mancata espressione di volontà entro il termine previsto all'accettazione della proposta. Ritiene altresì che la percentuale dell'ottanta percento prevista dal terzo comma di tale articolo sia troppo elevata.
Osserva, conclusivamente, che occorre un coordinamento formale con riferimento alla disposizione che richiama l'istituto della transazione fiscale, che sarebbe necessario ricomprendere le camere di commercio fra gli organismi di conciliazione e prevedere, in favore dei creditori che accettano l'accordo, apposite norme fiscali sulla deducibilità delle perdite.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che chiederà alla Presidenza della Camera di assegnare alla Commissione Giustizia le proposte di legge C. 954 Misiti, recante modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e C. 1767 Occhiuto e Tassone, recante modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Rileva infatti che tali proposte di legge, attualmente assegnate alla Commissione Affari costituzionali, presentano sostanzialmente il medesimo contenuto dei provvedimenti in esame presso la Commissione Giustizia, ai quali è pertanto opportuno che siano abbinate.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, concorda con il presidente Bongiorno sull'opportunità di abbinare ed esaminare presso questa Commissione le proposte di legge C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto e Tassone.


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Dopo avere fatto presente di avere ricevuto una lettera di minaccia da parte del pregiudicato da lei citato nel suo intervento della precedente seduta, e di avere conseguentemente sporto denuncia penale presso i competenti organi, dichiara di avere appena appreso dalle agenzie di stampa che quel pregiudicato è stato arrestato.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver espresso solidarietà all'onorevole Angela Napoli, ribadisce di condividere la sua proposta di legge e ne sollecita la rapida approvazione.

Doris LO MORO (PD) osserva come la notizia testé data dall'onorevole Angela Napoli sia indicativa nel contesto ambientale sul quale i provvedimenti in esame sono destinati ad incidere. Se è vero che tali provvedimenti hanno una portata generale sul territorio nazionale, tuttavia non può negarsi che l'intreccio tra affari, mafia e politica sia un fenomeno particolarmente sentito nel Mezzogiorno. Sottolinea quindi come i provvedimenti in esame si inseriscano perfettamente nel contesto della sua città, Lamezia Terme, dove l'amministrazione comunale è stata per ben due volte destinataria di un provvedimento di scioglimento per infiltrazione mafiosa.
Rileva, peraltro, come tali provvedimenti di scioglimento non siano sufficienti, intervenendo a posteriori e colpendo indistintamente i politici compromessi e quelli non compromessi. D'altra parte, l'inefficacia di questi provvedimenti è dimostrata dal fatto che spesso le stesse amministrazioni comunali vengono colpite reiteratamente da più provvedimenti di scioglimento. Per prevenire le infiltrazioni mafiose, infatti, occorre intervenire in maniera più selettiva e sin dal momento delle campagne elettorali: per impedire anzitutto che la formazione del patto fra malavita organizzata e politica alteri i risultati elettorali.
Osserva con soddisfazione come i provvedimenti in esame stiano raccogliendo un ampio consenso, ma ritiene necessario precisarne la portata applicativa, anche per evitare che taluni ingiustificati timori ne possano ostacolare la rapida approvazione.
Precisa, quindi, che la disciplina in esame riguarda esclusivamente i sorvegliati speciali: soggetti assolutamente riconoscibili, destinatari di provvedimenti, resi all'esito di procedimenti nei quali il diritto di difesa viene ampiamente garantito, che li hanno privati dell'elettorato attivo e passivo. Si vuole quindi impedire che tali soggetti possano condizionare la libertà altrui di esprimere un voto consapevole. Rileva, inoltre, come a fronte della riconoscibilità di tali soggetti, i politici non possano essere ritenuti non responsabili: i politici hanno l'obbligo di sapere con chi hanno a che fare ed evitare di intrattenere simili rapporti. Sempre in relazione ai politici, rileva che spesso si registra una celata perplessità sul provvedimento dettata dal timore che possa essere strumentalizzato il divieto di avvalersi per la campagna elettorale di soggetti sottoposti a misure di prevenzione. In particolare, vi sarebbe il rischio di imputazioni nei confronti di candidati per il solo fatto, ad esempio, che dei loro volantini elettorali siano trovati presso le abitazioni di persone sottoposte a misure di prevenzione. Sottolinea quanto tale timore sia infondato, rilevando che il reato sussisterebbe solamente nel caso in cui sia provato che il candidato abbia utilizzato persona sottoposta a misura di prevenzione per fare propaganda elettorale, la quale costituisce un comportamento organizzato e finalizzato all'acquisizione del consenso. Tale comportamento non si può certamente desumere dalla mera circostanza che dei volantini elettorali siano trovati presso soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Per tale ragione ritiene che non debba sussistere alcuna remora nel sostenere i provvedimenti in esame.
Conclusivamente, ritiene che la proposta di legge dell'onorevole Angela Napoli e le altre ad essa abbinate siano pienamente convincenti ed attengano ad una tematica che deve essere affrontata indipendentemente dagli schieramenti politici.


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Per questi motivi preferisce anziché presentare una autonoma proposta di legge, come inizialmente aveva intenzione di fare, o di sottoscrivere la proposta di legge in materia presentata da deputati del suo gruppo, apporre la propria firma alla proposta di legge C. 825 presentata dall'onorevole Angela Napoli, appartenente non solamente ad un gruppo diverso dal proprio ma addirittura ad un gruppo di maggioranza.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, ringrazia l'onorevole Lo Moro per il suo intervento, che coglie in pieno il significato della proposta di legge, e per la sottoscrizione di quest'ultima. Rileva quindi come il gesto di condivisione e solidarietà della collega Lo Moro rappresenti il migliore esempio di come la lotta alla criminalità organizzata sia una responsabilità di tutte le persone oneste e civili, e si ponga al di là degli schieramenti politici.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere espresso apprezzamento per la scelta dell'onorevole Lo Moro di sottoscrivere la proposta di legge n. 825 Angela Napoli, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.
C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 1o luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, si dichiara soddisfatta per come, all'esito del dibattito sin qui svoltosi, si sia registrata un'ampia convergenza sull'affermazione del principio del doppio cognome. Sottolinea quindi l'importanza e la delicatezza dell'individuazione del criterio residuale da applicare nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte dei genitori. Ricorda come il testo unificato da lei redatto indichi il criterio dell'ordine alfabetico e come, nel corso del dibattito, sia emersa qualche preferenza per il diverso criterio del sorteggio, sottolineando che il tema dovrà essere oggetto di attenta riflessione e approfondimento anche tramite l'audizione di esperti.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.