VII Commissione - Resoconto di marted́ 26 maggio 2009


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2009.

Audizione informale del dottor Luigi Maramotti, presidente e amministratore delegato del gruppo Max Mara, nell'ambito delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti».

L'audizione si è svolta dalle 11.40 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.55.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2262 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, modifica l'articolo 14 dell'intesa tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, approvata con la legge n. 516 del 1988. Sottolinea che la modifica ha l'obiettivo di consentire il riconoscimento delle lauree in teologia conferite dall'Istituto avventista di cultura biblica in aggiunta al già previsto riconoscimento - articolo 14 nel testo vigente - dei diplomi in teologia e in cultura biblica. Il disegno di legge consta di due articoli e di un allegato recante il testo dell'Intesa, anch'esso formato da due articoli. Ricorda che l'articolo 1 contiene la consueta formula, presente in tutte le leggi di approvazione di Intese emanate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che sancisce appunto l'approvazione dell'Intesa, siglata il 4 aprile 2007, tra il Governo italiano e l'organo di vertice dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno. L'articolo 2 reca una disposizione di tipo sostanziale, costituita dalla novella dell'articolo 14 della legge n. 516 del 1988 nel senso sopra indicato, che costituisce il contenuto proprio dell'Intesa. Nell'allegato è riportato il testo dell'Intesa, richiamata dall'articolo 1 del disegno di legge, a sua volta formata da due articoli: l'articolo 1 riproduce letteralmente l'articolo 2 del disegno di legge, mentre l'articolo 2 contiene una clausola, anch'essa tipica delle Intese con le confessioni non cattoliche, con la quale il Governo si impegna a presentare al Parlamento un disegno di legge di approvazione dell'Intesa raggiunta. Ricorda che una precedente intesa contenente analoghe modifiche all'Intesa a suo tempo approvata era stata firmata il 23 aprile 2004. Il Governo aveva quindi presentato alla Camera il relativo disegno di legge di approvazione - XIV legislatura, A.C. 5085 -, ma l'iter parlamentare non era giunto a conclusione. Nella XV legislatura il testo di tale disegno di legge è stato riproposto in un progetto di legge di iniziativa parlamentare - A.C. 2307, presentato dal deputato Boato - di cui non è iniziato l'esame. Aggiunge, inoltre, che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa avventista sono regolati mediante un'Intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 Cost. il 29 dicembre 1986 e successivamente approvata con la legge n. 516 del 1988.


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Sottolinea che una prima modifica è intervenuta con l'Intesa del 6 novembre 1996 (approvata con la legge n. 637 del 1996) che ha consentito alla confessione religiosa, che già godeva del beneficio della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF limitatamente alle scelte precisate in suo favore dai contribuenti, di partecipare anche alla suddivisione delle somme derivanti da quei contribuenti che non esprimono alcuna preferenza. L'Intesa con la Chiesa avventista, approvata con la citata legge n. 516 del 1988, contiene una serie di disposizioni che complessivamente provvedono a definire un regime più libero e meno vincolato rispetto alle confessioni prive di intesa. Si tratta in larga parte di disposizioni comuni alle Intese intervenute con le altre confessioni religiose non cattoliche e riguardano i vari aspetti della vita religiosa: l'insegnamento della religione, il matrimonio, le festività, l'assistenza spirituale nelle carceri e negli ospedali e così via. Evidenzia che tra gli aspetti considerati vi è anche l'insegnamento nelle università. Ricorda che delle sei confessioni religiose con le quali sono state stipulate Intese, tre hanno visto riconosciuti i titoli di studio di livello superiore rilasciati da propri istituti. Si tratta, oltre alla Chiesa avventista la cui Intesa è oggetto del presente provvedimento, della Tavola valdese e dell'Unione delle comunità ebraiche. Ricorda inoltre che il comma 1 dell'articolo 14 come novellato dal disegno di legge in esame fa rinvio, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dei diplomi e delle lauree, alla normativa vigente. Al riguardo, nella relazione illustrativa del provvedimento, si richiamano i criteri contenuti negli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - ora ministro dell'istruzione, università e ricerca - 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Tali articoli individuano i titoli di studio e la durata dei corsi universitari.
Ricorda inoltre che il citato decreto ministeriale n. 270 del 2004 si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti didattici universitari e della tipologia dei corsi originata dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, che, allo scopo di uniformare il sistema italiano di istruzione superiore a quello europeo, articolato essenzialmente su due cicli o livelli di studio, ha demandato ad uno o più decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione di nuove tipologie dei titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti; il loro accorpamento per classi omogenee nonché l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi e degli obiettivi formativi qualificanti. Il primo fra i decreti attuativi della riforma, il regolamento approvato con decreto ministeriale n. 509 del 1999, ora sostituito dal citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ha delineato la nuova articolazione dei corsi e dei relativi titoli, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, cioè la laurea e la laurea magistrale. La durata dei corsi di laurea è fissata in tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi. La durata dei corsi di laurea magistrale è fissata in ulteriori due anni e, per conseguirla, lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi (articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 270 del 2004). Secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 270/2004, con decreti ministeriali adottati il 16 marzo 2007 sono state ridefinite in 43 le classi delle lauree universitarie ed in 94 le classi di laurea magistrale; per ciascuna di queste sono inoltre stabiliti gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili. All'interno della cornice sopra descritta i regolamenti di ateneo possono stabilire articolazione e denominazione del corso di laurea, da realizzarsi in una facoltà o con il concorso di più facoltà; il titolo rilasciato alla conclusione degli studi indicherà


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la classe di appartenenza e la specifica denominazione del corso. A completamento del quadro normativo vigente, segnala che il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 26 luglio 2007 ha adottato le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle università dei nuovi corsi di studio. Nello specifico, il decreto fissa gli obiettivi da perseguire nella riprogettazione dei percorsi formativi anche al fine di invertire il trend alla proliferazione di corsi di laurea, manifestatosi in precedenza. Per l'istituzione di un corso si richiede, tra l'altro, l'effettiva disponibilità di un certo numero di docenti di ruolo; un adeguato livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti dei corsi; un numero massimo di studenti considerato «sostenibile» per le diverse tipologie di corso di laurea.
Per quanto riguarda invece l'articolazione dei percorsi universitari presso l'Istituto avventista di cultura biblica, al quale la legge n. 516 del 1988, di approvazione dell'Intesa con la Chiesa avventista, riconosce all'articolo 19 la personalità giuridica, ricorda che il Regolamento della Facoltà di teologia dell'Istituto avventista medesimo, specifica all'articolo 2 che l'Istituto ha lo scopo di preparare ministri di culto e missionari, promuovere gli studi teologici nell'ambito delle Chiese avventiste; prestare la propria consulenza teologica ed operare come centro di cultura e ricerca teologica avventista. Gli studi sono articolati in un corso di laurea in teologia di durata triennale, di I livello, e in un corso di laurea specialistica, di II livello, di ulteriori due anni, con due distinti indirizzi, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e da 10 a 22. Nelle tabelle allegate al Regolamento sono inoltre specificate le discipline fondamentali e quelle opzionali previste per il conseguimento della laurea triennale e di quella specialistica. Oltre alle lauree indicate, l'Istituto rilascia, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, anche un diploma di teologia e cultura biblica, disciplinato da un apposito regolamento.
Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede al relatore di chiarire se il disegno di legge in questione si riferisca o meno ai titoli di studio di laurea. Precisa altresì che la confessione religiosa richiamata dal provvedimento svolge attività confessionale rilevante tra le diverse confessioni religiose di tipo protestante.

Antonio PALMIERI (PdL), relatore, precisa che il disegno di legge in esame riguarda effettivamente solo i titoli di laurea in teologia.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando altresì che il provvedimento in esame era già stato presentato dal Governo Prodi.

Manuela DI CENTA (PdL) desidera avere dal relatore alcuni chiarimenti relativamente al significato dell'espressione «Chiesa avventista».

Antonio PALMIERI (PdL), relatore, ricorda che si tratta di una chiesa fondamentale, che attende come imminente la seconda venuta di Gesù sulla terra.

Fabio GARAGNANI (PdL) rileva che il disegno di legge in esame privilegia eccessivamente una confessione religiosa, che non ha seguito sufficiente per un provvedimento di legge e una cultura adeguata per una facoltà teologica: si delegittima di fatto in questo modo la Chiesa Cattolica, largamente maggioritaria e presente da duemila anni nel nostro paese. Preannuncia, pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta di parere presentata.


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La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Elena MACCANTI (LNP), relatore, ricordando che si tratta di un provvedimento condiviso, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che sulla proposta di legge in esame è stato svolto sicuramente un percorso interessante nella commissione di merito. Sottolinea però che il testo del provvedimento presenta ancora alcune criticità riconducibili al fatto che vengono trattati in unico contesto due argomenti: le cure palliative e le terapie del dolore. Individua, inoltre, un ulteriore punto di carenza della proposta di legge nella circostanza che i principi della centralità del malato e della «presa in carico» non sono pienamente espressi ed affermati nel testo attuale. Per quel riguarda il comma 6 dell'articolo 13, rileva che le disposizioni ivi contenute, stando al dibattito avvenuto nella Commissione di merito, traggono origine inizialmente dalla volontà di stabilizzare soggetti esterni al servizio sanitario nazionale, già esperti nelle materie in esame. La formulazione delle disposizioni alla quale si è addivenuti non sembra invece corretta, in quanto, in particolare il secondo periodo del comma 6 parrebbe porre in posizione gerarchica la specializzazione in anestesiologia rispetto alle altre discipline. Riterrebbe quindi necessario inserire un'osservazione nella proposta di parere, al fine di chiarire il contenuto del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 13, ferma restando la propria condivisione per le condizioni contenute nella proposta di parere.

Antonio PALMIERI (PdL)auspica che il provvedimento in esame venga rapidamente approvato, in quanto lo stesso affronta temi delicati e importanti. Le considerazioni svolte dalla collega Ghizzoni, pur essendo meritevoli di attenzione, potranno essere ulteriormente approfondite nel corso dell'esame in Commissione di merito.

Elena MACCANTI (LNP), relatore, rileva che la Commissione cultura è tenuta a pronunciarsi solo sulle parti del provvedimento di propria competenza.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con il relatore sul fatto che le questioni poste dalla collega Ghizzoni non attengono alla competenza della Commissione cultura. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che in ogni caso si tratta di temi relativi ai contenuti disciplinari dei corsi universitari e ai master universitari.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore.

Valentina APREA (PdL) avverte che si è in attesa dell'arrivo del deputato Mazzuca, relatore sul provvedimento successivo. Propone quindi di sospendere brevemente la seduta in attesa del suo arrivo e di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alle 13.20, riprende alle 13.35.


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Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller ed abbinate.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Fabio GARAGNANI (PdL) esprime l'auspicio che il Governo legiferi sulla materia con la giusta serenità, al fine di evitare che le sanzioni per chi deroga alle norme di sicurezza stradale non limitino in modo esagerato gli spostamenti di quanti desiderino servirsi dell'automobile; auspica pertanto che la normativa sia meno rigida e più selettiva.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime il proprio disappunto per il fatto che, dopo il rinvio dell'audizione del Ministro Gelmini, già prevista dalla Commissione, non sia stato ancora riferito in Commissione in merito al regolamento per la formazione dei docenti. Auspica quindi che ciò possa avvenire quanto prima. Esprime inoltre il proprio rammarico per il fatto che diverse fonti giornalistiche riportano notizie in merito all'avvenuto raggiungimento di un'intesa tra le varie forze politiche sull'adozione di un nuovo testo condiviso della proposta di legge C. 953. Rileva al riguardo che tali notizie non rispecchiano la realtà, in quanto si stanno svolgendo ancora le audizioni. Auspica in ogni caso che in Comitato ristretto si possa concordare un nuovo testo condiviso da tutte le parti politiche.

Valentina APREA, presidente, pur rilevando che nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953e abbinate il percorso finora svolto è assolutamente condiviso, sottolinea che sarà necessario elaborare, anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali, un testo da sottoporre all'esame di tutte le forze politiche.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009 - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Nomina n. 34.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 13 maggio 2009.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO precisa che la proposta di nomina in esame è indicata dalla Regione Sicilia, che ha un diritto specifico a nominare un componente del Consiglio di amministrazione, contribuendo finanziariamente alla Fondazione in misura rilevante. Ricorda inoltre che c'è un accordo di programma con la Regione Sicilia per il finanziamento della filiera audiovisivi e la scuola documentaristica della Regione siciliana. Sottolinea che si tratta di strategie di ampio respiro per promuovere attività e dare attuazione al Titolo V della Costituzione, svolte anche con altre regioni.


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Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti 26
Votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato 22
Hanno votato no 4
(La Commissione approva).

Valentina APREA, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso dalla Commissione alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.
Hanno preso parte alla votazione i deputati:
Aprea, Bachelet, Barbieri, Bruno in sostituzione di Barbaro, Calabria in sostituzione di Rampelli, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Comaroli in sostituzione di Rivolta, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Garagnani, Ghizzoni, Goisis, Lainati, Levi, Maccanti, Mazzucca, Murgia, Palmieri, Parisi, Perina, Sisto in sostituzione di Granata.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 maggio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ne dispone quindi l'attivazione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Pier Giorgio FRANCIA, presidente dell'Associazione nazionale indirizzo motorio (ANIMO), Giuseppe PALOMBELLA, presidente professionisti associati scienze motorie e sportive italiane, Gianni MUSELLA, vicepresidente dell'associazione nazionale dottori in scienze motorie (ANDISM) e Alvaro CORIGLIANO, presidente nazionale della società italiana di ginnastica medica, medicina, fisica, scienze motorie e riabilitative.

Interviene quindi per formulare quesiti ed osservazioni la deputata Manuela GHIZZONI (PD).

Rispondono quindi ai quesiti Alvaro CORIGLIANO, Giuseppe PALOMBELLA, Gianni MUSELLA e Paolo BOSI, rappresentante dell'associazione nazionale indirizzo motoria (ANIMO).

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2009.

Audizione di rappresentanti di fondazioni ed associazioni di categoria e di docenti universitari, nell'ambito dell'esame, per la deliberazione di rilievi su atti del Governo, sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 72).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.45 alle 20.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 70.