Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate).
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», quale risultante dagli emendamenti approvati,
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 13, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la comunicazione della patologia da parte del medico venga fatta, oltre che al Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche all'assistito.