Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 6 maggio 2009


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 44 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;
considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza», relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;
preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
al comma 1, lettera d), dell'articolo 23, sia riformulata la disposizione sopprimendo lo specifico riferimento al limite minimo di un quarto della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie assegnate a province e comuni da destinare alle diverse tipologie di interventi ivi previsti, affinché gli enti locali mantengano una più ampia discrezionalità nell'allocare le risorse loro attribuite;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali.