Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e abb.).
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 44 e abb., recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione Trasporti;
valutate positivamente le disposizioni dell'articolo 21, che modifica la disciplina dettata dagli artt. 174, 176, 178 e 179 del nuovo codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo e ai registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, al fine di dare attuazione alle norme comunitarie vigenti ed, in particolare, al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006;
rilevato che l'articolo 29 fa obbligo agli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità di effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione;
considerato che lo stesso articolo 29 sanziona il mancato adempimento dei citati obblighi con la revisione e, in casi di grave e prolungato inadempimento, con la risoluzione delle convenzioni;
ritenuto pertanto che le disposizioni del suddetto articolo possono essere considerate alla stregua di una modifica unilaterale delle convenzioni in atto con le concessionarie di strade e autostrade, suscettibile di generare incertezza tra gli operatori del comparto ed essere percepita come un comportamento arbitrario e discriminatorio e, in quanto tale, lesivo dei principi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali;
esprime
con la seguente osservazione:
al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e di evitare l'insorgenza di procedure di infrazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 29 in modo da rinviare alle convenzioni con i soggetti concessionari di strade e autostrade la definizione delle misure sanzionatorie applicabili in caso di inadempimento degli obblighi di manutenzione ivi descritti.