V Commissione - Resoconto di mercoledì 25 marzo 2009


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Luca Zaia e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione - Parere su emendamenti).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 6.200, 6-ter.200 e 6-quater.200 della Commissione al disegno di legge C. 2263-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. In particolare, l'emendamento 6.200 riformula il comma 1-bis dell'articolo 6, prevedendo che, al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge n. 296 del 2006, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, in relazione alle effettive esigenze del settore, le relative risorse e le modalità di accesso al predetto Fondo. Al riguardo, ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, ha destinato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, le risorse derivanti dalle revoche previste dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, fino al limite massimo di 450 milioni di euro. Successivamente, l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ha rideterminato l'entità delle risorse assegnate al suddetto Fondo di garanzia. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se con le risorse previste a legislazione vigente sul suddetto Fondo possa farsi fronte anche agli eventuali oneri derivanti dall'estensione dei soggetti che possono accedere al Fondo stesso. Ricorda poi che l'emendamento 6-ter.200 della Commissione, riducendo dal 31 dicembre al 30 settembre 2009 la durata dell'agevolazione prevista il comma 1 dell'articolo 6-ter, ridetermina l'onere previsto in 103 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede quanto a 51,5 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del commi 343 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005. Si tratta delle risorse destinate ad alimentare un Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Tale Fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti. A tale proposito, ricorda che nello stato di previsione dell'entrata è iscritto, nell'ambito della u.p.b. 2.2.1.2, il capitolo 3382, al quale affluiscono le predette risorse. Al riguardo, considerato che il predetto capitolo 3382 è iscritto, nel bilancio per l'anno 2009, solo per memoria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, al fine di garantire l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e le relative risorse utilizzate a copertura, se queste siano già state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e se possano essere utilizzate allo scopo; quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge n. 910 del 1966, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, richiede al rappresentante del Governo, da un lato, la conferma in merito alla effettiva disponibilità delle predette risorse e, dall'altro, un chiarimento circa l'eventualità che il loro utilizzo possa pregiudicare l'attuazione degli interventi già disposti a valere delle medesime risorse. Infine alla copertura si provvede, per un importo di 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti. Al


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riguardo rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo. Inoltre, appare opportuno acquisire elementi di informazione in merito alle finalità a cui sono destinate a legislazione vigente le risorse medesime.
La proposta emendativa prevede inoltre il reintegro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, per un importo di 51,5 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate e se il loro utilizzo per le finalità previste dal presente provvedimento possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Sul punto ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni si sia proceduto ad una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di importo pari all'onere stesso, a differenza di quanto previsto negli ultimi provvedimenti che utilizzavano a copertura il medesimo fondo. In considerazione di ciò, quindi, appare opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni non si sia applicato il meccanismo, cosiddetto di «caratura», e se la mancata applicazione del suddetto meccanismo sia dovuta al fatto che la riduzione del Fondo è prevista per l'ultima annualità relativa al triennio in corso; annualità per la quale l'effetto sui tre saldi dovrebbe essere analogo. Ricorda poi che l'emendamento 6-quater.200 della Commissione che sostituisce l'articolo 6-quater prevedendo il rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, e successive modificazioni, nella misura di euro 110 milioni per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede, per un importo di 19,9 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, già utilizzate per la copertura prevista dal comma 1-bis dell'articolo 6 che verrebbe riformulato con l'approvazione dell'emendamento 6.200; per un importo di 90,1 milioni di euro, di quota parte dell'entrate derivanti dai cosiddetti conti dormienti. Anche in tale emendamento si prevede il reintegro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, per un importo di 91,1 milioni di euro per l'anno 2011, prevedendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
Con riferimento all'utilizzo di quest'ultime risorse e alla riduzione del fondo per le aree sottoutilizzate si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'emendamento 6-ter.200;

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che gli emendamenti 6.200, 6-ter.200 e 6-quater.200 della Commissione risultano provvisti di idonea copertura ed appaiono idonei a superare i profili problematici di carattere finanziario degli articoli 6, 6-ter e 6-quater. Osserva infatti che le risorse utilizzate a fini di copertura, in particolare per quel che concerne il fondo alimentato dai cosiddetti «conti dormienti» risultano effettivamente disponibili e conferma che l'utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate non necessita della consueta caratura in quanto le risorse del fondo vengono utilizzate dal terzo anno del triennio finanziario in corso. Osserva inoltre che le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare al comma 1 dell'articolo 3, estendendo la rateizzazione dei debiti a tutti i produttori agricoli, è suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura; nonché il differimento dei versamenti e degli adempimenti previsti a carico degli acquirenti di quote latte, disposto dal comma 8-quater dell'articolo 4, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti. Ancora, la disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 6 contrasta con il decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto la materia è riservata alla contrattazione integrativa per il personale civile,


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per il personale del comparto sicurezza difesa mediante provvedimenti di recepimento di accordi con le organizzazioni sindacali o i COCER, con possibili effetti emulativi; infine le disposizioni di cui all'articolo 6-quinquies, già abrogate dall'articolo 22 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 per «rilevanti profili di criticità per quanto concerne la copertura finanziaria», determinano minori entrate ed oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede se il fondo di garanzia utilizzato a fini di copertura dall'emendamento 6.200 sia il fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese, oggetto di interventi anche nell'ambito del decreto-legge n. 11 del 2009, cosiddetto «decreto-legge incentivi».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che si tratta del fondo che sarà rifinanziato nell'ambito del decreto-legge incentivi attualmente all'esame delle Commissioni riunite VI e X.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che il Governo dovrebbe affrontare con maggiore serietà i profili attinenti alla copertura finanziaria dei provvedimenti, rilevando come si prosegua nell'utilizzo come bancomat di fondi iscritti nel bilancio dello Stato, attraverso la riduzione degli accantonamenti riferiti dapprima al Fondo per le aree sottoutilizzate e, nei provvedimenti più recenti, ai cosiddetti «conti dormienti». Rispetto a tale ultima modalità di copertura, ritiene vi sia il rischio che le risorse rivenenti dai «conti dormienti» siano del tutto insufficienti a far fronte ai molteplici utilizzi previsti nei può recenti provvedimenti e sollecita, pertanto, la predisposizione da parte del Governo di una specifica relazione che dia conto analiticamente delle risorse rivenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti e degli utilizzi previsti a legislazione vigente.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime forti perplessità sulle modalità di esame del provvedimento: ricorda infatti che nella giornata di ieri il relatore non si è soffermato sui profili finanziari, poi la Commissione agricoltura ha cambiato alcune disposizioni e ora sembra che ciò sia sufficiente, mentre invece numerosi problemi rimangono aperti. Si sofferma ad esempio sulla questione della rateizzazione dei pagamenti dovuti per la violazione dei quantitativi previsti dalle quote-latte, nonché su quella della proroga delle agevolazioni previdenziali che, anche se limitata al 1o luglio 2009, continua a presentare profili problematici di carattere finanziario e sollecita chiarimenti al riguardo. Rileva che questa vicenda conferma come il Governo nutri la pretesa assurda di affrontare la crisi senza affrontare il problema dei saldi e ricorrendo a furbizie.

Maino MARCHI (PD) associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, sottolinea come il provvedimento in esame presenti molteplici aspetti problematici di carattere finanziario che, anche a seguito degli emendamenti approvati dal Comitato dei nove della Commissione agricoltura, non trovano adeguata soluzione. Ritiene, in particolare, che debba essere ancora affrontato adeguatamente il fondamentale problema delle modalità di costruzione dei dati tendenziali di finanza pubblica, osservando come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del decreto presso l'altro ramo del Parlamento abbiano evidenziato l'opacità del bilancio dello Stato sul versante dell'entrata e come analoghi problemi potrebbero porsi con riferimento alle modalità di costruzione del bilancio a legislazione vigente sul versante della spesa. Richiamandosi a quanto già osservato nella seduta di ieri, ribadisce l'estrema problematicità sotto il profilo finanziario delle modifiche introdotte al comma 7 dell'articolo 4, che subordinano la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote latte aggiuntive non più al mancato versamento di una sola rata, ma piuttosto al «mancato


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reiterato versamento dell'intera rata», rilevando come tale formulazione possa determinare, per la sua equivocità, il rischio di insorgenza di un nuovo contenzioso in materia di quote latte, con conseguenti effetti negativi in materia di entrata. Con riferimento all'emendamento 6.200 della Commissione, sottolinea come il Governo stia smentendo nei fatti gli annunci pubblici del presidente di Confindustria, che, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, aveva garantito lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro per il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Al momento, tuttavia, nell'ambito del decreto-legge n. 185 del 2008, per queste finalità risultano stanziati solo 450 milioni di euro, che peraltro non costituiscono un immediato sostegno ai piccoli e medi imprenditori in quanto la disposizione prevede una procedura amministrativa tortuose senza neppure indicare l'anno in cui tali risorse si renderanno disponibili. In ogni caso, a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 5 del 2009 tali risorse, già esigue, si sono ridotte rispettivamente a 80,5 milioni di euro e a 95,9 milioni negli anni 2010 e 2012 e, con l'emendamento 6.200 ulteriori risorse, verosimilmente pari ai 45 milioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 6, saranno destinate a misure di accesso al credito in favore degli imprenditori agricoli e, pertanto, le risorse residue sarebbero sostanzialmente azzerate. Osserva, inoltre, come la riformulazione dell'articolo 6-ter contenuta nell'emendamento 6-ter.200, pur facendo ricorso ad una copertura tecnicamente più corretta rispetto a quella prevista nel testo approvato dal Senato, limita la proroga delle agevolazioni previdenziali solo fino al mese di settembre di 2009 e, pertanto, si renderà necessario provvedere ad un nuovo intervento in materia per far fronte alla proroga per l'ultimo trimestre dell'anno. Per quanto attiene, infine, alla riformulazione dell'articolo 6-quater proposta dall'emendamento 6-quater.200 della Commissione, osserva che il Governo aveva indicato come garantire un adeguato finanziamento degli incentivi assicurativi contro le calamità naturali si rendessero necessari 330 milioni di euro per 2009 e in 230 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e che, pertanto, lo stanziamento di soli 110 milioni nel 2009 sia assolutamente inadeguato alle esigenze del settore. In ogni caso, sollecita un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in ordine all'utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dai cosiddetti «conti dormienti», con particolare riferimento alla effettività disponibilità di tali risorse.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel richiamare i dubbi sulla compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, nonché i numerosi profili problematici di carattere finanziario rilevati dalla documentazione predisposta dagli Uffici, avanza la richiesta della predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 6.200 in modo che le dichiarazioni del rappresentante del Governo, su cui nutre molti dubbi, possano trovare eventualmente conferma.

Pietro FRANZOSO (PdL) rileva che con questo provvedimento il Fondo per le aree sottoutilizzate diviene un fondo per le aree settentrionali ed esprime forti critiche al riguardo, chiedendo ragguagli sulla quota delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate che effettivamente potranno finanziare le aree depresse.

Antonio MISIANI (PD), nel condividere le perplessità dei colleghi sugli emendamenti 6-ter.200 e 6-quater.600, anche se le soluzioni appaiono comunque più decenti del testo inviato dalla Commissione di merito, ricorda che le risorse dei cosiddetti «conti dormienti» sono preordinate all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, questione peraltro di stretta attualità nella situazione di crisi finanziaria e economica. Deplora anche l'utilizzo reiterato del Fondo per le aree sottoutilizzate come una sorta di bancomat per un importo complessivo di 16,6 milioni di euro nel corso della legislatura. Chiede peraltro elementi su quante delle risorse stanziate dal provvedimento andranno a


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finanziarie le aree sottoutilizzate e quanta ad altre aree del Paese.

Cesare MARINI (PD), richiamando le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea come la disciplina degli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, in vigore ormai da circa quindici anni, sia stata sottoposta a numerosi interventi normativi che, distogliendo risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, le hanno destinate alle più disparate finalità. Ritiene si tratti di un'operazione che stravolge i dati di bilancio e ridisegna l'impostazione complessiva della politica economica del nostro Paese, distogliendo risorse dalle aree sottoutilizzate per destinarle a nuovi interventi. Alla luce di tale situazione, ritiene necessario che il Governo chiarisca quante delle risorse inizialmente destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate siano ancora utilizzabili, in quanto, dopo l'ultima delibera del CIPE, ha drasticamente ridotto le disponibilità del Fondo. Con riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti dai cosiddetti «conti dormienti», ritiene che, pur nell'attuale situazione di crisi del sistema bancario, dovrebbe valutarsi la possibilità di un ampliamento della fattispecie considerate dalla disposizione della legge finanziaria per il 2006. In ogni caso, al di là dei profili attinenti alla copertura del provvedimento, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, sottolinea come si renda necessario garantire adeguate risorse al sostegno al sistema agricolo attraverso interventi adeguati in materia di agevolazioni previdenziali e di incentivi assicurativi, anche tenuto conto che nei precedenti provvedimenti esaminati sono già stati previste misure in favore del sistema bancario, delle piccole e medie imprese e del settore automobilistico.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che nella giornata di ieri si è soffermato su quelli che ritiene punti centrali del provvedimento, cioè la soluzione individuata per il problema delle quote latte, le agevolazioni previdenziali e l'incremento del fondo di solidarietà nazionale, rinviando per una compiuta analisi di tutti i profili finanziari del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici. Al riguardo, rileva che tale atteggiamento non derivava certo da una sottovalutazione dei problemi finanziari del provvedimento ma, al contrario, da una presa d'atto che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento non risultava sostenibile e si imponeva pertanto l'esigenza di un rinvio in attesa che la Commissione di merito presentasse i necessari emendamenti volti a modificare la copertura di alcune importanti disposizioni.
Nell'esprimere poi apprezzamento per l'attenzione che alcuni colleghi, ed in particolare il collega Marini, hanno riservato ai problemi del settore agricolo, segnala, in risposta alle osservazioni del collega Vannucci, che dal prolungamento dei tempi della rateizzazione dovrebbero derivare effetti benefici per la finanza pubblica, in quanto si metteranno molte imprese nelle condizioni di pagare i debiti dovuti. Analogamente, anche il prolungamento delle agevolazioni previdenziali risulta idoneo a risolvere il grave problema del settore, con effetti finanziari positivi.
Con riferimento agli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea e contenuti nel fascicolo n. 1, rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Segnala l'emendamento 1.81, che prevede, tra le altre cose, che, in deroga con la disposizione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003, gli acquirenti non effettuano la trattenuta ed il versamento mensile all'AGEA del prelievo corrispondente ai quantitativi di latte relativi al periodo 2007-2008. Ricorda ancora l'emendamento 1.40, che prevede che i giovani imprenditori che avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani sono esclusi, a determinate condizioni, dal regime comunitario delle quote latte. Al riguardo, richiede l'avviso del Governo con riferimento agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche in relazione ad eventuali incompatibilità


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della disposizione con la normativa comunitaria. Ricorda ancora gli emendamenti 1.78 e 1.79, che prevedono rispettivamente che gli acquirenti non effettuino la trattenuta ed il versamento mensile all'AGEA del prelievo corrispondente ai quantitativi di latte di cui all'articolo 9 comma 4-ter, del decreto-legge n. 49 del 2003, ovvero la effettuino nella misura del 5 per cento. Ricorda ancora l'emendamento 6.67, che modifica il comma 1-bis dell'articolo, assegnando la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali risorse deve essere utilizzata per il pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al relativo onere, per un importo pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, e per i restanti 50 milioni a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, rileva che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, recante l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, non recano le necessarie disponibilità. Segnala ancora gli emendamenti 6.64 e 6.66, che modificano il comma 1-bis dell'articolo, assegnando la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali risorse deve essere utilizzata per il pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al relativo onere, per un importo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, e per i restanti 40 milioni a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per gli stessi interventi viene inoltre assegnata una ulteriore somma di 60 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 al cui onere di provvede mediante riduzione lineare degli accantonamenti di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, rileva che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, recante l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, non recano le necessarie disponibilità. Ricorda ancora l'emendamento 6.68, che modifica il comma 1-bis dell'articolo, assegnando la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali risorse deve essere utilizzata per il pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al relativo onere, per un importo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, e per i restanti 40 milioni a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, rileva che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, recante l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, non recano le necessarie disponibilità. Ricorda ancora l'emendamento 6.62, che incrementa l'ammontare delle risorse di cui al comma 1-bis, da 45 a 100 milioni di euro ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica non reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento ad ulteriori proposte emendative, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie. Richiama in particolare l'articolo aggiuntivo 1.060, che prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2009 ogni affitto e compravendita di sole quote latte tra privati è sospeso e che ogni transazione successiva


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a tale data sia gestita tramite l'AGEA. Al riguardo, chiede di acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine all'eventualità che l'articolo aggiuntivo determini maggiori oneri di funzionamento per l'AGEA. Richiama ancora l'emendamento 2.4, che prevede che i debiti dei produttori agricoli diversi da quelli derivanti da prelievo latte sono accertati in contraddittorio e secondo le disposizioni e le procedure previste in materia di sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981. Segnala ancora l'emendamento 2.3, che limita ai soli debiti derivanti dal prelievo latte le disposizioni del comma 4 dell'articolo 2, che equipara all'iscrizione al ruolo l'iscrizione del debito nel Registro nazionale dei debiti. Segnala ancora l'emendamento 3.4 e 3.63, che modificano l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti in materia di prelievo latte contenute nell'articolo 3, facendo riferimento rispettivamente ai prelievi supplementari dovuti dal 1995/1996 al 2008/2009 ovvero 2007/2008; l'emendamento 3.62, che prevede che la rateizzazione dei debiti sia effettuata a rate annuali che tengono conto delle variazioni dei tassi di interesse; gli emendamenti 3.10, 3.2 e 3.3, che prevedono che per la rateizzazione dei debiti si applichi, in luogo del tasso di riferimento individuato dal decreto-legge in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, il tasso Euribor a tre mesi, che al 23 marzo 2009 ammontava a 1,56 punti percentuali. Con riferimento a tale emendamento, chiede di acquisire chiarimenti dal Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative anche in relazione a eventuali profili di non conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Richiama ancora l'emendamento 3.60 che, ripristinando il comma 4 del testo iniziale del decreto-legge, prevede che per la rateizzazione dei debiti fino al 31 dicembre 2012 si applichi, in luogo del tasso di riferimento individuato dal decreto-legge in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione e successivi aggiornamenti, quello previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione 2009/C 16/01. L'applicazione di tale parametro era stato definito dal Governo una disposizione «di maggior favore» rispetto ai criteri generali di cui al comma 3 e, pertanto, anche alla luce della sua soppressione il Governo aveva espresso un avviso favorevole alle modifiche introdotte al comma 3. Ricorda ancora l'emendamento 4.24, che modifica da 45 a 60 giorni il termine entro il quale l'Agea provvede ad intimare a ciascun debitore il versamento delle somme esigibili ai sensi dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla dilazione del termine previsto dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari, in termini di cassa, negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora gli emendamenti 4.35, 4.4, 4.12 e 4.68, che modificano il comma 1 prevedendo che le disposizioni per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte di cui all'articolo 4, si applichino dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2007/2008. Al riguardo, dal momento che la norma non chiarisce a quali campagne si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora l'emendamento 4.74, che prevede che la decadenza delle procedure esecutive già iniziate e della compensazione degli aiuti comunitari e nazionali avvenga all'atto della presentazione della domanda di rateizzazione. Al riguardo, anche in considerazione del fatto che, ad esempio con riferimento alle procedure di recupero forzoso, la sospensione delle stesse è prevista all'atto di accettazione della rateizzazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa determinare un allentamento dei vincoli e delle procedure previste dal decreto per il recupero delle somme suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 4.19, che sopprime il comma 2-bis dell'articolo 4, il quale prevede che in caso di accettazione della domanda di rateizzazione i


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produttori devono rinunciare ad ogni azione giudiziaria. Al riguardo, anche in considerazione di quanto emerso durante l'esame presso il Senato della Repubblica, ritiene che dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda ancora l'emendamento 4.20, che modifica da 3 a 5 mesi il termine entro il quale il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5 provvede all'accoglimento delle domande di rateizzazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla dilazione del termine previsto dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari, in termini di cassa, negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda che l'emendamento 4.83, che prevede che per il periodo 2009-2010, la revoca dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio 2010. Al riguardo, tenuto conto che il decreto-legge stabilisce, con riferimento al periodo 2009-2010, solo il termine per l'assegnazione delle quote che è fissato al 15 aprile 2009, ritiene necessario che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora gli emendamenti 4.21 e 4.76, che, rispettivamente, sopprimono il comma 6-bis dell'articolo 4 che dispone che le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali spettanti ai produttori che hanno richiesto la rateizzazione sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata o prevedono che le suddette provvidenze non siano recuperati a compensazione, ma siano immediatamente liquidate. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione e dalla modifica del comma 6-bis previsto dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala ancora gli emendamenti 4.9, 4.13 e 4.29, che prevedono che le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali spettanti ai produttori siano utilizzati a scalare per i versamenti delle singole rate. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti con particolare riferimento agli effetti di cassa. Segnala ancora l'emendamento 4.84, che sopprime il comma 7, il quale prevede che il mancato reiterato versamento dell'intera rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 49 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione del comma 7 previsto dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 6.3, che prevede che le risorse ulteriori rispetto a quelle destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria in favore dell'AGEA, sono destinate, per un importo di 500 milioni di euro, anche per l'attuazione di misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre viene disposta un ulteriore incremento delle risorse a favore dei predetti produttori, per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2009, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare 500 milioni di euro per le misure a favore dei produttori che hanno acquistato quote prima dell'entrata in vigore del presente decreto e alla sostenibilità del taglio lineare in tabella C senza pregiudicare la funzionalità della medesima tabella C. Segnala poi gli emendamenti 6.65 e 6.8, che modificano il comma 1-bis dell'articolo, prevedendo che l'importo di 45 milioni di euro per l'anno 2009 ivi previsto sia destinato per almeno l'80 per cento al pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al


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riguardo, osserva che sulla copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1-bis, la Commissione bilancio ha richiesto chiarimenti al Governo. Segnala ancora gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6 e 6.9, che incrementano l'importo di cui al comma 1-bis da 45 milioni di euro a rispettivamente 250, 200, 150 e 100 milioni di euro. Alla copertura del maggior onere rispettivamente di 205, 155, 105 e 55 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, i quali affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che è conseguentemente ridotto in misura corrispondente. Al riguardo ritiene necessario acquisire l'avvio del Governo in merito alla idoneità della copertura indicata. Segnala ancora l'emendamento 6.22, che incrementa da 45 milioni di euro a 200 milioni di euro le risorse di cui al comma 1-bis, prevedendo conseguentemente la riduzione dallo 0,30 per cento allo 0,25 per cento, del limite di deducibilità delle svalutazioni - per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992 - dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura individuata dalla proposta emendativa. Segnala ancora l'emendamento 6-ter.1, che sostituisce l'articolo 6-ter, prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applichino le agevolazioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988. Conseguentemente viene disposta la riduzione dallo 0,30 per cento allo 0,25 per cento, del limite di deducibilità delle svalutazioni - per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa non reca una quantificazione dell'onere derivante dalla proroga delle agevolazioni. Si richiede pertanto l'avviso del Governo in merito alla predetta quantificazione e alla idoneità della copertura individuata. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 6-ter.014, che dispone il rifinanziamento, per 43 milioni di euro per l'anno 2009, del Fondo bieticolo-saccarifero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità della riduzione lineare della tabella C. Rileva poi che l'articolo aggiuntivo 6-ter.04, che eleva dal 30 per cento al 40 per cento il limite delle deducibilità sugli interessi passivi, di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per determinate imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Al relativo onere, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere e alla sostenibilità della riduzione lineare della tabella C. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 6-ter.012, che reca alcune modifiche all'articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, in materia di commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, riconoscendo ai conduttori di terreni agricoli il diritto di prelazione e di riscatto agrari e prevedendo l'intervento dell'ISMEA, nell'ambito di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001,


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SG(2001)D/288933, a favore dei predetti conduttori. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Ricorda poi l'emendamento 6-quater.013, che modifica il comma 1 dell'articolo 6-quater, prevedendo che la dotazione del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi è stabilita in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Viene modificata anche la copertura finanziaria prevedendo la riduzione dallo 0,30 per cento allo 0,25 per cento, del limite di deducibilità delle svalutazioni - per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura prevista dalla proposta emendativa.
Infine, con riferimento alle proposte emendative che modificano i criteri per l'assegnazione delle nuove quote latte, vale a dire gli emendamenti 1.60, 1.76, 1.13, 1.6, 1.37, 1.64, 1.87, 1.10, 1.26, 1.36, 1.80, 1.67, 1.86, 1.88, 1.9, 1.27, 1.33, 1.66, 1.4, 1.3 e 1.15, rileva che gli stessi, pur non presentando evidenti profili problematici di carattere finanziario, intervengono su una disciplina che, in base alle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo nel corso dell'esame al Senato, risulta volta a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale attribuita a livello comunitario e quindi ad evitare future procedure di infrazione contro l'Italia. Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se le modifiche proposte dagli emendamenti risultano idonee a consentire comunque il conseguimento di tale finalità e, di conseguenza, la riduzione del fenomeno del prelievo supplementare.

Il Ministro Luca ZAIA pur comprendendo le preoccupazioni manifestate con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 4, comma 7, osserva che la modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera introduce una formulazione analoga a quella prevista a legislazione vigente in diverse disposizioni del decreto-legge n. 49 del 2003. Con riferimento alle osservazioni riferite alla rateizzazione prevista dall'articolo 3 del provvedimento, fa presente che le modalità di rateizzazione ivi previste rappresentano il frutto di un accordo informale raggiunto con la Commissione europea, che ha contribuito alla stesura delle disposizioni relative al tasso di interesse da applicare alla rateizzazione che, risultando particolarmente oneroso, reclude che si sia in presenza di aiuti di Stato. A tale riguardo, ricorda comunque che la normativa previgente consentiva una rateizzazione dei debiti senza interessi. Per quanto attiene, poi, alla riformulazione dell'articolo 6-quater, che prevede un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per soli 110 milioni di euro, segnala che tale nuova dotazione - unitamente ai 66 milioni di euro già stanziati nell'ambito del decreto-legge n. 171 del 2008 - si rende necessaria essenzialmente per coprire i fabbisogni di spesa dell'esercizio 2008 e solo 20 milioni saranno destinati all'esercizio in corso. Con riferimento alle disposizioni in materia di agevolazioni previdenziali contenute nell'articolo 6-ter, interamente sostituito dall'emendamento 6-ter.200, segnala che la proroga delle agevolazioni fino al 30 settembre 2009 rappresenta comunque un risultato importante nell'attuale quadro delle disponibilità finanziarie. Richiamando le osservazioni del deputato Cesare Marini, sottolinea come il Governo stia dedicando particolare attenzione al settore dell'agricoltura, che è stato l'unico comparto che nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria interessato da uno specifico provvedimento recante incentivi e misure di sostegno. In conclusione, ritiene sia necessario precisare che il provvedimento in esame non intende, come in alcuni casi è stato sostenuto, sanare abusi e violazioni pregresse, ma è volto a rendere finalmente effettivo l'incasso delle somme dovute da parte degli allevatori.


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Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che la riscossione dei crediti oggetto di rateizzazione non sono stati finora per motivi prudenziali nei tendenziali, mentre le modifiche introdotte adesso dal provvedimento, dando maggiori garanzie in ordine alla loro riscossione, consentiranno di includerle nei tendenziali per il futuro. Per quanto concerne le disponibilità derivanti dai «conti dormienti», rileva che le procedure di rendicontazione delle risorse affluite sono ancora in corso e pertanto non risulterebbe esauriente in questa fase la predisposizione di una relazione sulle disponibilità del fondo. Ricorda infine che la sottrazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, nonostante i principi della legislazione in materia di politica di sostegno regionale, può trovare una giustificazione alla luce di situazione di crisi economica, che impone di riconsiderare le priorità individuate al momento della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che tutte le proposte emendative richiamate dal relatore appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura ed esprime pertanto parere contrario. In particolare, anche gli emendamenti 1.60, 1.76, 1.13, 1.6, 1.37, 1.64, 1.87, 1.10, 1.26, 1.36, 1.80, 1.67, 1.86, 1.88, 1.9, 1.27, 1.33, 1.66, 1.4, 1.3 e 1.15, da ultimo richiamati dal relatore, pur non avendo diretti effetti finanziari negativi, modificano l'ordine di priorità nella ripartizione dell'importo aggiuntivo delle quote latte, e pertanto possono pregiudicare l'idoneità della disposizione ad evitare in futuro ulteriori sforamenti delle quote latte, che esporrebbero l'Italia a procedure di infrazione in sede comunitaria, con conseguenze finanziarie negative.

Bruno TABACCI (UdC), nel segnalare che in questa sede non intende entrare nel merito del provvedimento, sul quale si riserva di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea, si sofferma sulle modalità di copertura utilizzate dal provvedimento, sottolineando come i «conti dormienti» si siano «svegliati» attraverso i continui utilizzi nei recenti provvedimenti. Segnala, infatti, l'estrema inopportunità di utilizzare le risorse rivenienti dai cosiddetti «conti dormienti», che attualmente sono destinate ai risparmiatori danneggiati dal crack Parmalat, dal default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina e dalla crisi Alitalia, i quali ricorrentemente fanno appello ai parlamentari per chiedere interventi a tutela dei propri diritti. L'utilizzo di queste risorse rischia, quindi, di rappresentare una coperta troppo corta per coprire una platea di beneficiari in costante accrescimento e ritiene, pertanto, debba evitarsi una clamorosa presa in giro a danno dei risparmiatori già vittime dell'attuale crisi finanziaria. Esprime una valutazione critica anche sull'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che strutturalmente indebolisce l'intervento dello Stato a tutela delle zone meno sviluppate del Paese.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, se sicuramente le modalità di copertura individuate dagli emendamenti della Commissione da ultimo trasmessi dall'Assemblea appaiono più corrette, in considerazione dei macroscopici profili problematici di carattere finanziario che presenta il testo del provvedimento, rimangono comunque aperti seri problemi, rispetto ai quali non risultano certo sufficienti i chiarimenti del rappresentante del Governo. In particolare, ricorda che la rateizzazione prevista dal provvedimento, a cui non è in linea di principio contrario, potrebbe comportare problemi di copertura in particolare nel medio periodo. Con riferimento al reintegro del fondo di solidarietà nazionale, rileva che le dichiarazioni del relatore in ordine al fatto che ulteriori risorse dovranno essere individuate dovrebbe indurre la Commissione bilancio a non esprimere il parere poiché ciò implicitamente conferma che allo stato non sussiste la copertura necessaria per le esigenze del fondo. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo alimentato dai conti dormienti, invita a non sottrarre risorse per una finalità importante quale il


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risarcimento delle vittime delle frodi finanziarie per sostenere, tra gli altri, anche gli operatori del settore agricolo che in passato hanno violato le regole.
Alla luce di tali elementi ritiene, conclusivamente, che il provvedimento non rispetti l'articolo 81 della Costituzione, ed invita ad una riflessione su tale aspetto, soprattutto alla luce della situazione del debito pubblico che va peggiorando.

Maino MARCHI (PD) anche alla luce delle valutazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, preannuncia che il proprio gruppo non potrà che esprimere un voto contrario sulla proposta di parere che sarà formulata. A titolo di esempio, segnala infatti che il rappresentante del governo ha espresso un avviso contrario su emendamenti volti ad escludere che nell'assegnazione dei nuovi quantitativi di latte attributi a livello comunitario siano privilegiate aziende che abbiano registrato una produzione in esubero rispetto alla quota posseduta. Ritiene, infatti, che il Governo non abbia fornito alcun chiarimento in ordine alla mancata inclusione nei dati tendenziali di entrata delle somme dovute dai produttori di latte, sottolineando come probabilmente tale mancata previsione sia da attribuire anche alla presenza nell'ambito della maggioranza di governo di forze politiche fortemente legate a tali interessi. Altri chiarimenti forniti dal Governo appaiono, a suo giudizio, sostanzialmente tautologici. Con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 4, comma 7, il Ministro Zaia si è infatti limitato ad assicurare che essa non determinerà l'insorgere di nuovi contenziosi, senza tuttavia motivare adeguatamente le ragioni di tale aprioristica convinzione. Per quanto attiene alla nuova formulazione dell'articolo 6-quater, pur concordando sull'esigenza di coprire i fabbisogni di spesa relativi all'anno 2008, ritiene che non si possa continuare a scaricare le responsabilità dell'attuale situazione sul precedente Governo, tenuto conto che l'attuale esecutivo ha avuto a disposizione oltre sei mesi per intervenire nel corso del 2008 e avrebbe potuto stanziare adeguate risorse nell'ambito della manovra finanziaria per il 2009. Nel richiamare quanto evidenziato dal Ministro Zaia, dichiara di prendere atto del fatto che l'agricoltura è l'unico settore produttivo ad avere beneficiato, osservando tuttavia che norme contenute nel decreto-legge n. 171 del 2008 sono state oggetto di immediata abrogazione da parte del decreto «milleproroghe» e che ora sono riproposte nell'articolo 6-quniquies del decreto in esame e che, pertanto, il Governo dovrebbe chiarire quali siano le sue reali intenzioni in materia.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2263-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, recante Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare al comma 1 dell'articolo 3, estendendo la rateizzazione dei debiti a tutti i produttori agricoli è suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura;
il differimento dei versamenti e degli adempimenti previsti a carico degli acquirenti di quote latte, disposto dal comma 8-quater dell'articolo 4, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti;
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, comportano oneri privi di idonea copertura in quanto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, non reca le necessarie risorse ai fini dell'integrale copertura dell'onere di 20 milioni di euro posto a suo carico;


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la disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 6 contrasta con il decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto la materia è riservata alla contrattazione integrativa per il personale civile, per il personale del comparto sicurezza difesa mediante provvedimenti di recepimento di accordi con le organizzazioni sindacali o i COCER, con possibili effetti emulativi;
l'articolo 6-ter reca una copertura inidonea sia in relazione all'utilizzo della tabella C - potendo tale utilizzo comprometterne la funzionalità in relazione ai trattamenti stipendiali del personale dipendente degli organismi inseriti nella medesima tabella - sia con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio, essendo tale modalità di copertura indeterminata e carente sotto il profilo quantitativo, non potendosi operare riduzioni con riferimento ad oneri inderogabili di natura obbligatoria, e qualitativo, in quanto la riduzione degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi e di quelli relativi ai trasferimenti alle imprese fa emergere altri debiti per forniture o contratti in essere;
la copertura finanziaria recata dall'articolo 6-quater non appare sostenibile in quanto suscettibile di compromettere la funzionalità degli interventi finanziati a valere sulla tabella C;
le disposizioni di cui all'articolo 6-quinquies, già abrogate dall'articolo 22 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 per «rilevanti profili di criticità per quanto concerne la copertura finanziaria», determinano minori entrate ed oneri privi di idonea quantificazione e copertura;
preso atto che gli emendamenti 6.200, 6-ter.200 e 6-quater.200 della Commissione trasmessi dall'Assemblea appaiono idonei a superare i profili problematici di carattere finanziario delle disposizioni recate dagli articoli 6, comma 1-bis, 6-ter e 6-quater;
nel presupposto che l'AGEA possa far fronte nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio sia agli ulteriori compiti ad essa assegnati dall'articolo 1-bis sia all'eventuale ulteriore rinnovo degli incarichi dirigenziali dell'AGEA relativi a contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 4, commi 8-bis e 8-ter;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.»;

All'articolo 4, sopprimere il comma 8-quater;

Sia approvato l'emendamento 6.200 della Commissione;

Sia approvato l'emendamento 6-ter.200 della Commissione;

Sia approvato l'emendamento 6-quater.200 della Commissione;

Sopprimere l'articolo 6-quinquies;
e con la seguente ulteriore condizione:

All'articolo 6, sopprimere il comma 1-ter;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO


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sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.15, 1.26, 1.27, 1.33, 1.36, 1.37, 1.40, 1.60, 1.64, 1.66, 1.67, 1.76, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.86, 1.87, 1.88, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.10, 3.60, 3.62, 3.63, 4.4, 4.9, 4.12, 4.13, 4.19, 4.20, 4.21, 4.24, 4.29, 4.35, 4.68, 4.74, 4.76, 4.83, 4.84, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.22, 6.62, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6-ter.1, 6-quater.13 e sugli articoli aggiuntivi 1.060, 6-ter.04, 6-ter.012, 6-ter.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene opportuno che il parere venga integrato nel senso di specificare meglio il contenuto del comma 7 dell'articolo 4, che attualmente prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione solo in caso di «mancato reiterato versamento dell'intera rata». Ritiene infatti che dovrebbe essere precisato dopo il mancato pagamento di quante rate si verifichi la decadenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che il riferimento alla reiterazione del mancato versamento dovrebbe consentire la decadenza dalla rateizzazione e dalle quote aggiuntive qualora non vengano versate due delle rate dovute.

Il Ministro Luca ZAIA ribadisce che nel decreto-legge n. 49 del 2003 la revoca dei benefici era stabilita in conseguenza di «ripetute violazioni» e ritiene sia opportuno, anche al fine di non determinare l'insorgenza di problemi applicativi, non modificare tale formulazione.

Pietro FRANZOSO (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce la richiesta di definire le aree che beneficeranno delle risorse del provvedimento; contesta poi la sottrazione delle risorse al fondo per la meccanizzazione in agricoltura nel momento in cui le aziende agricole sono escluse dagli incentivi per le auto. Ribadisce anche la sua critica all'utilizzo per finalità di copertura delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rilevando che le sue riserve sul punto sono aumentate dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo che ha in sostanza giudicato superate, alla luce dell'attuale situazione di crisi economica, le finalità originarie per le quali il Fondo era stato istituito. Alla luce di tali elementi, annuncia pertanto la propria astensione sul provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdC), richiamando le osservazioni del collega Tabacci, dichiara a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea, in particolare, come non sia possibile esprimere una valutazione positiva su tale proposta di parere, in assenza di una relazione debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato che dia conto delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate e di quelle provenienti dai cosiddetti «conti dormienti» e che confermi che non siamo in presenza di coperture finanziarie fittizie.

Massimo BITONCI (LNP) dà atto al governo e al Ministro Zaia di aver individuato una soluzione all'annoso problema delle quote latte e annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) anche alla luce della mancata disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo a rivedere la formulazione del comma 7 dell'articolo 4, dichiara a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ribadisce, in particolare, come sia particolarmente grave che il Governo non abbia scontato nei dati tendenziali delle entrate gli importi dovuti dai produttori di latte,


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falsando così il quadro complessivo delle risorse disponibili a legislazioni vigente. Nell'associarsi alle osservazioni dei colleghi Marchi e Misiani, rileva come la copertura individuata per diverse disposizioni del provvedimento in esame sia estremamente aleatoria, specialmente laddove si prevede il ricorso alle risorse rivenienti dai «conti dormienti». Sottolinea, conclusivamente, come anche in questo provvedimento, come in molti di quelli da ultimo esaminati dalla Commissione bilancio, non si sia voluto operare in modo trasparente sui saldi di bilancio, eventualmente prevedendo un piano di rientro dal maggior deficit, ma si è preferito fare ricorso a coperture ipotetiche e inappropriate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009 - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 e C. 177.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio - Fissazione di un termine per la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che sul provvedimento era stata richiesta la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che la predisposizione della relazione tecnica risulta assai difficoltosa in quanto gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, che, comunque, non potranno determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né modifiche ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno, solo successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. Analogamente non risultano allo stato acquisiti elementi in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dalla revisione delle circoscrizioni elettorali nonché alle spese di funzionamento e di missione del Commissario.

Rolando NANNICINI (PD) rileva la necessità di dare seguito alla volontà degli elettori espressa con il referendum. In proposito, ritiene che sia possibile conoscere il concorso della regione Marche e della provincia di Urbino alle opere pubbliche e di investimento realizzate, così come agli oneri derivanti dalla revisione delle circoscrizioni elettorali e per il funzionamento della Commissione Alla luce di tali elementi, ritiene estremamente carente l'istruttoria compiuta dal Governo sul provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea la necessità di contemperare le esigenze di rispetto dei vincoli di finanza pubblica con quelli di garantire ai territori la libertà di scelta in ordine alla loro collocazione nell'ambito di una o un'altra regione. In questa ottica ricorda come i confini regionali siano stati disegnati nella nostra Costituzione a partire da quelli elaborati nell'Ottocento dal Maestri con finalità esclusivamente statistiche, senza tenere conto delle peculiarità storiche e culturali dei territori. Ritiene, pertanto, necessario


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che il Governo predisponga celermente la relazione tecnica sul provvedimento in esame al fine di consentire la prosecuzione del suo iter parlamentare.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo 30 marzo. Ritiene pertanto che, pur in assenza di precedenti al riguardo, la Commissione possa deliberare, in analogia a quanto previsto dall'articolo 79, comma 6, del Regolamento per le Commissioni permanenti competenti in sede referente, un termine per la predisposizione della relazione tecnica. Propone pertanto di richiedere la predisposizione della relazione tecnica entro il termine del 30 marzo.

La Commissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento, già richiesta al Governo ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978 nella seduta del 26 febbraio 2009, entro il termine del 30 marzo 2009.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare
Testo base C. 907 e C. 1643.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che sul provvedimento è stata richiesta la relazione tecnica nella seduta del 18 marzo 2009.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala, anche ai fini della predisposizione della relazione tecnica, l'esigenza che la Commissione di merito definisca meglio la fattispecie di soggetti beneficiari del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ritiene che una previsione estremamente analitica e circostanziata della platea dei beneficiari del provvedimento potrebbe determinare l'esclusione dell'applicabilità delle misure recate dalla proposta in esame a cittadini che versino in condizioni analoghe o assimilabili a quelle espressamente richiamate nel testo normativo. Giudica, pertanto, opportuno che la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta sia effettuata ricorrendo ad una stima basata su criteri probabilistici della platea dei potenziali beneficiari delle sue disposizioni.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come il rimpallo di responsabilità tra Commissione di merito, Commissione bilancio e Governo con riferimento alla stima dei potenziali beneficiari del provvedimento confermi il timore, da lui già espresso nella precedente seduta, che non vi sia una reale di consentire la conclusione dell'iter legislativo in tempo utile per la prossima tornata elettorale.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la fattispecie dei beneficiari risulti già sufficientemente definita nel testo, che infatti fa riferimento a gravissime infermità, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Rileva inoltre che sono presenti nel testo sufficienti elementi di presidio per evitare abusi, quali l'articolata procedura necessaria per ottenere l'accesso al voto domiciliare.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che il numero dei beneficiari potrebbe essere anche inferiore ai 15.000 ipotizzati nella sua relazione dal relatore, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Ministero dell'interno nel corso dell'esame in sede referente da parte della I Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, sottolinea la vaghezza del testo, in quanto,


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oltre alla fattispecie richiamata dal deputato Vannucci, si fa anche riferimento a gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibili o anche comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento. Rileva che in particolare questa ultima ipotesi richiede una riflessione in ordine alla definizione della platea dei beneficiari e ribadisce l'opportunità che la Commissione di merito introduca modifiche al testo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ritiene che la relazione tecnica debba essere predisposta entro tempi certi e ravvicinati. A tal fine ritiene opportuno rendere edotta la Commissione di merito degli elementi emersi nel corso della seduta al fine di valutare le possibilità di introdurre una modifica al testo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno, ove la Commissione consenta, di sottoporre alla Commissione di merito, con una lettera inviata al suo presidente, gli elementi emersi nel corso della seduta al fine che la stessa possa valutare l'introduzione nel testo delle opportune modifiche.

La Commissione consente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Nuovo testo C. 2232 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, illustra il provvedimento che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale».
Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento all'articolo 4, che interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, osserva che l'articolo non indica espressamente la quantificazione degli oneri recati dalla norma. La relazione tecnica reca la quantificazione degli oneri, precisando che agli stessi si farà fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del capitolo delle spese di giustizia, che beneficia dei risparmi derivanti da misure restrittive, introdotte nel precedente esercizio finanziario, in materia di concessione del beneficio del gratuito patrocinio in favore di persone condannate per mafia.
In merito alla quantificazione dei risparmi operata dalla relazione tecnica si osserva che la stessa non sembra rispondere a criteri di prudenzialità in quanto sovrastima le minori spese rivenienti dalle norme a suo tempo introdotte nel testo unico sulle spese di giustizia. I risparmi, infatti, sono stati quantificati come se tutti i recidivi per mafia sottoposti a nuovo processo fossero ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ai fini di una corretta quantificazione appare opportuno che il Governo indichi la percentuale degli indagati per mafia ammessi al gratuito patrocinio nel corso del triennio 2005-2007. I risparmi, infatti, non possono riferirsi all'intera platea dei recidivi ma solo a coloro i quali, in precedenza, era stato riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio.
Segnala poi che l'articolo 6, comma 2, dispone l'immediata riassegnazione delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008: nel limite di 150 milioni di euro (sulla base di un emendamento approvato in sede referente che ha incrementato di 50 milioni l'importo precedentemente previsto) per il 2009, al Ministero dell'interno per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e


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del soccorso pubblico; nel limite di 3 milioni di euro per il 2009, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale per il sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.
Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni di dettaglio circa gli effetti finanziari delle disposizioni in esame al fine di verificare il potenziale impatto sui saldi. A tal proposito andrebbe chiarito se le risorse già acquisite rivenienti da confische siano di importo almeno pari a 153 milioni di euro, e se l'anticipo di tali somme consenta di rispettare i parametri per la ripartizione del Fondo previsti dall'articolo 2 comma 7 del DL 143/08. Quanto infine all'anticipazione a valere sulla quota destinata al Ministero dell'interno, andrebbe chiarito se ciò comporti effetti di cassa con la conseguente esigenza di coprire i relativi oneri.
Ricorda poi che l'articolo 13, al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 5, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede: quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari esteri, Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il comma 2 prevede una clausola di monitoraggio degli oneri - configurati in termini di previsione di spesa - di cui al comma 1. Al riguardo, rileva che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica. Osserva che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 (A.C. 1713), prevedeva, fra le finalizzazioni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, oltre a quella relativa all'adempimento degli obblighi internazionali del nostro Paese, anche quella relativa all'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733). A tale proposito si ricorda che le risorse relative al predetto A.S. 733, erano state appostate per dare coperture alle misure in materia di permanenza dei cittadini extracomunitari nei centri di identificazione ed espulsione. Tali disposizioni sono state successivamente soppresse dall'Assemblea del Senato e sono ora contenute nel provvedimento in esame. In relazione all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, si rileva che alla luce degli utilizzi effettuati con riferimento al provvedimento in esame, tali accantonamenti potrebbero risultare non adeguati per far fronte alla loro principale finalità, vale a dire agli adempimenti degli obblighi internazionali del nostro Paese. Tale considerazione vale in particolare per i predetti accantonamenti residui relativi all'anno 2010, posto che al netto degli interventi disposti dal presente provvedimento, risultano disponibili soltanto 222


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mila euro. Appare pertanto necessario che il Governo valuti la possibilità di incrementare le risorse disponibili per far fronte ai predetti obblighi internazionali.
Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle stesse.
Dal punto di vista formale, laddove si prevede l'utilizzo, per l'anno 2010, degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale, indicati dalla Tabella 2 allegata al provvedimento, si dovrebbe fare riferimento alle proiezioni per il citato anno 2010 degli accantonamenti di cui alla predetta Tabella 2.
Sempre dal punto di vista formale, si osserva che la denominazione del programma nell'ambito del quale sono iscritte le risorse del fondo speciale, risulta essere «Fondi di riserva e speciali» e non, come indicato nella norma, «Fondi di riserva speciali». Rileva poi che l'articolo 13, comma 3, per le finalità di cui all'articolo 12 (numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), autorizza la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.
L'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Successivamente, l'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 ha incrementato tale dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall'anno 2008, le risorse del Fondo sono determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 la legge finanziaria 2009 ha determinato, rispettivamente, in 29.983 mila euro, 3.329 mila euro e 2.469 mila euro la dotazione del predetto Fondo.
Al riguardo, osserva che la norma in esame risulta di contenuto identico all'articolo 6 del disegno di legge atto Senato n. 1348, recante «Misure contro gli atti persecutori» già approvato dalla Camera dei deputati (AC 1440). Tale ultima disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa dal predetto atto Senato.
Ricorda che la disposizione di cui al citato articolo 6 è stato inserito nel predetto disegno di legge nel corso dell'esame alla Camera, mediante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.0.200 del Governo , nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 0.5.0200.1 della Commissione.
Il subemendamento 0.5.0.200.1, ha recepito una condizione della Commissione bilancio, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a puntualizzare che l'attività di assistenza da parte del numero verde, deve avvenire nel limite di spesa indicato.
Si ricorda che la Commissione bilancio della Camera ha richiesto chiarimenti al Governo in merito alla congruità delle risorse stanziate per l'istituzione del numero verde e alla possibilità di utilizzare allo scopo le risorse del Fondo per le pari opportunità senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Il rappresentante del Governo in risposta alle predette richieste di chiarimento ha confermato la congruità delle risorse stanziate, depositando a riguardo una relazione tecnica - identica a quella allegata al provvedimento in esame, e la sussistenza delle risorse di cui al citato Fondo. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti della Commissione, nonché i subemendamenti trasmessi da ultimo dall'Assemblea, risultano di particolare complessità. Alla luce di tali elementi ritiene opportuno un rinvio dell'esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene singolare che il relatore chieda un rinvio dell'esame senza illustrare i profili problematici di carattere finanziario delle proposte emendative e senza richiedere la valutazione del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani alle ore 8.30.

La seduta termina alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.
C. 2042 Governo, approvato dal Senato.