XIII Commissione - Mercoledì 18 marzo 2009


Pag. 183


ALLEGATO 1

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 18, inserire le seguenti: e di un limite di tolleranza pari al 5 per cento.
1. 44.Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, comma 15 e 16, stipulati nel corso del periodo 2007/2008. Per tutte le aziende si considera completamente restituita la quota «B» ridotta.
1. 46.(Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 8, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettere b) e c-bis).
1. 47.(Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Al comma 2-bis, dopo le parole: di cui all'articolo 4, comma 5, aggiungere le seguenti: , entro il 15 aprile 2009.
1. 49.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali di competenza territoriale.
1. 01.Di Giuseppe, Borghesi, Rota, Piffari.


Pag. 184

ART. 2.

Al comma 7, dopo la parola: Agea inserire le seguenti: sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. 2.(Nuova formulazione) Di Giuseppe, Rota, Piffari.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di accrescere la vitalità economica e la competitività delle imprese, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
3. 9.D'Ippolito Vitale.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: La rateizzazione di cui al comma 1 inserire le seguenti: , a rate annuali costanti e uguali,.
3.100.Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.
3. 1.Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, l'AGEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso.
3. 8.(Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente ricognitivo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare.
4. 101.Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.
4. 34.Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 6 con le seguenti: concesso al produttore ai sensi del comma 5 per comunicare l'accettazione della rateizzazione. Con la comunicazione dell'accettazione della rateizzazione decadono le iscrizioni a ruolo e le procedure esecutive già iniziate, fatte salve le iscrizioni di cui all'articolo 2, comma 4. L'AGEA provvede


Pag. 185

alla tempestiva comunicazione a Equitalia SpA per gli adempimenti di competenza.
4. 36.Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: l'AGEA procede ai sensi del comma 1 con le seguenti: l'AGEA comunica a ciascun debitore l'importo delle medesime somme.
4. 33.(Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 5, dopo le parole: avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, aggiungere le seguenti: e dei servizi del SIAN.
4. 37.Beccalossi, Fogliato, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.
4. 8.Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.
4. 14.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrucco, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.
4. 28.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.
4. 41.D'Ippolito Vitale.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis
, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate in caso di: a) mancato pagamento del prelievo latte esigibile; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; c) rigetto della richiesta di rateizzazione dì cui al comma 2 e conseguente mancato pagamento del prelievo latte esigibile; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5. La revoca ha effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo; nelle ipotesi in cui le fattispecie previste dalle lettere da a) a d) avvengano durante il primo periodo di assegnazione, la revoca ha effetto dal periodo in corso al momento del ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca.
4. 40.Fogliato.


Pag. 186

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali spettanti ai produttori che hanno richiesto la rateizzazione sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.
4. 100.Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il mancato reiterato versamento dell' intera rata determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge.
4. 39.(Nuova formulazione) Fogliato.

Aggiungere in fine il seguente comma:
8-quater. All'articolo 2-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «sono rinviati al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinviati al 31 luglio 2009».
4. 23.Rainieri.

ART. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.
5. 1.Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 45 milioni;
b) dopo le parole: 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere le seguenti: quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'attuazione delle predette misure.
6. 100.Il Relatore.

Al comma 1-bis, sopprimere la seguente parola: «prioritariamente».
6. 11.Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1-bis, sopprimere la seguente parola: «prioritariamente».
6. 13.Agostini, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato è destinata la somma di 4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 4 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,


Pag. 187

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
6. 2.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

Art. 6-quater.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
6-ter. 08.Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

Art. 6-quater.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
6-ter. 017.Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Noia, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

Art. 6-quater.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.


Pag. 188


2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
6-ter. 011.Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

Art. 6-quater.
(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura e interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS).

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies» sono soppresse.
2. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
3. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.
6-ter. 09.(Nuova Formulazione) Cenni, Agostini, Beccalossi, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Carra Marco, Catanoso, Cuomo, D'ippolito Vitale, Dal Moro, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Di Giuseppe, Dima, Faenzi, Renato Farina, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Lusetti, Marinello, Marrocu, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Pepe Mario (Pd), Rainieri, Romele, Rosso, Rota, Ruvolo, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.


Pag. 189


ALLEGATO 2

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO D'IPPOLITO VITALE 6-ter.018

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

Art. 6-ter.
(Norme in materia di commercializzazione degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini).

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità applicative del Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei controlli in materia di etichettatura e di indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini ed extravergini.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori commerciali in relazione a quanto disposto dal decreto di cui al precedente comma 1, nonché le modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni del SIAN. Nell'ambito dei servizi nel SIAN, l'AGEA gestisce le funzioni di acquisizione delle suddette informazioni da parte dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità degli oli provvedendo, anche mediante accordi con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione degli stessi servizi.
3. All'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La produzione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione in paesi terzi. È consentita la commercializzazione delle miscele di cui al primo comma provenienti dagli altri paesi».

4. I titolari dei frantoi oleari e gli operatori commerciali che non inviano o inviano con comunicazioni errate o incomplete le informazioni previste nel secondo comma sono puniti con una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro.
6-ter. 018.(Nuova formulazione) D'Ippolito Vitale.


Pag. 190


ALLEGATO 3

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE INAMMISSIBILI

(testi pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo 2009)

Brandolini 6-ter.05
Beccalossi 6-ter.016
Di Giuseppe 6-ter.014
Zucchi 6-ter.07
Negro 6-ter.020
Servodio 6-ter.06
Beccalossi 6-ter.015
Fogliato 6-ter.01
Marco Carra 6-ter.04
Delfino 6-ter.012
Beccalossi 6-ter.019