Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55.
La Commissione Giustizia,
rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a prevedere ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il regime sanzionatorio del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;
sottolineata l'esigenza di prevedere quanto prima le sanzioni per la violazione di un Regolamento volto, come si legge nella sua premessa, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione;
tenuto conto che ai sensi dei principi e criteri direttivi di delega di cui al citato articolo 3 il legislatore delegato, salva l'applicazione delle norme penali vigenti, è chiamato ad individuare le specifiche sanzioni in base alla natura dell'interesso leso o messo in pericolo, riservando la sanzione penale ai soli casi in cui si tratti di un interesse costituzionalmente protetto;
preso atto che gli articoli da 3 a 17 dello schema in esame hanno per oggetto l'apparato sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non oblabili, ai sensi dell'articolo 20, che variano a seconda dell'illecito da un minino di 3.000 euro ad un massimo di 90.000 euro;
ritenuto che le sanzioni previste dallo schema rispondono ai principi di delega, salvo nel caso di violazione di obblighi di informazione relativi a sostanze chimiche che siano particolarmente in grado di nuocere alla salute o all'ambiente, rientrando tra quelle che il regolamento definisce «estremamente preoccupanti» di cui all'allegato XIV del regolamento, richiamato dall'articolo 14 dello schema;
sottolineato che i principi e criteri direttivi di delega prevedono l'individuazione della sanzione penale nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, come ad esempio la salute,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 14 le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» siano sostituite dalle seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» e le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000» siano sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 40.000 a euro 150.000».