Commissioni Riunite I e XI - Marted́ 3 febbraio 2009


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ALLEGATO 1

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:
Art. 01. - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da «Eventuali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».
2. Quanto previsto dal comma 1 si applica alle disposizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
01. 01. Calderisi.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le parole: salvaguardando l'autonomia della finanza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili.
1. 1. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, confermando che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo che la legge non disponga altrimenti in attuazione dei principi 28, 51, 54, 97 e 98 della Costituzione.
1. 43. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.
1. 2. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».
1. 3. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) garantire la trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche


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amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi.
1. 35. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: ai singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche.
1. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: inversamente proporzionali alle assenze effettuate.
1. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 6. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita nelle Province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.
1. 7. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) adeguamento delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego ad un livello di costo orario netto non superiore a quello del settore privato comparabile contrattualmente.
1. 8. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*1. 27. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 36. Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: su base territoriale fino alla fine della lettera con le seguenti: con riferimento all'obbligo di svolgere la propria funzione presso il luogo e per il periodo previsti dal bando di concorso.
1. 37. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: su base territoriale.
1. 28. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: da garantire fino a: dei concorrenti.
1. 9. Delfino, Poli.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:
h) obbligatorietà dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, al fine di recuperare gli idonei, per sopperire ad eventuali carenze di personale sopravvenute nei cinque anni successivi alla data di approvazione della graduatoria definitiva;
i) ridefinizione della disciplina del telelavoro, previa mera concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1. 29. Paladini, Porcino, Pisicchio.
(Inammissibile)


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Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
h) introduzione della facoltà per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi, per avviare attività professionali e imprenditoriali, fermo restando il principio del non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e del buon andamento della pubblica amministrazione.
1. 10. Molteni, Bonino.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
h) affermazione del principio di permanenza per almeno un quinquennio nella sede di prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.
1. 11. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
h) eliminazione per i dipendenti degli enti locali del contingentamento per prestazioni lavorative non superiore al 50 per cento, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. 12. Molteni, Bonino.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) introduzione di un sistema di formazione e di aggiornamento continuo del personale quale condizione necessaria per il raggiungimento e mantenimento della qualità dei servizi erogati efficiente ed efficace anche al fine di assicurare elevati standard qualitativi.
1. 38. Berretta, Mattesini, Lanzillotta, Amici, Damiano, Madia, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) semplificazione e riordino, anche attraverso l'emanazione di un apposito testo unico, delle norme attualmente vigenti in materia di pubblico impiego e pubbliche amministrazioni.
1. 42. Mattesini.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative,.
1. 13. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 4 e 5 con le seguenti: 4, 5 e 6.
1. 44. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sostituire le parole: entro 45 giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora il Governo, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono


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emanati anche in mancanza di nuovo parere.
1. 39. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
*1. 14. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
*1. 30. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
**1. 15. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.
**1. 31. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 4, sostituire le parole: , ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza con le seguenti: Le Regioni e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, adottano disposizioni volte a promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
*1. 16. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 4, sostituire le parole: , ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza con le seguenti: Le Regioni e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, adottano disposizioni volte a promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
*1. 32. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Sopprimere il comma 5.
**1. 17. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.
**1. 40. Amici, Lanzillotta, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri solo in quanto compatibili con lo specifico ordinamento, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 41. Santagata, Damiano.

Al comma 5 sopprimere le parole: , salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.
1. 33. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 18. Zeller, Brugger, Nicco.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con i regolamenti di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve portare ad una riduzione del personale assegnato a tali uffici dei ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, non inferiore al 10 per cento, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e ad una riduzione della spesa per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni, non inferiore al trenta per cento. Sono fatti salvi i rapporti in essere alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti.
1. 19. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve realizzare una riduzione, non inferiore al 10 per cento, del personale dei ruoli della pubblica amministrazione assegnato a tali uffici, compresi i dirigenti, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e deve realizzare una riduzione della spesa, non inferiore al trenta per cento, per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni. Sono fatti salvi i rapporti in corso alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti.
1. 34. Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.
(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.
2. 1. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1 sopprimere le parole: , nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e l'autonoma determinazione dei dirigenti,.
2. 17. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
2. 2. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 2. 3. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 2. 18. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fatti salvi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,


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sia disciplinato dalle disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;.
2. 19. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) precisare gli ambiti della disciplina riservati alla legge ed agli atti di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto rientranti nello materie individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e quelli demandati all'autonoma determinazione dei dirigenti e alla contrattazione collettiva, sulla base dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. 28. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: fermo restando fino a al rapporto di lavoro con le seguenti: fermo restando che sono riservate alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente derivanti dai rapporti di lavoro ed alla legge l'organizzazione degli uffici nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche all'esterno dell'amministrazione.
2. 4. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine il seguente periodo: Prevedere che in ogni caso le materie dell'organizzazione degli uffici, dell'accesso all'impiego, anche con riferimento ai titoli di studio, della mobilità, delle incompatibilità, della valutazione e delle sanzioni disciplinari, sono riservate alla legge e che le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano tali materie non possono essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge.
2. 5. Calderisi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e 3 e conseguentemente sostituire le parole: dagli articoli con le seguenti: dall'articolo.
2. 6. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere la lettera d).
2. 30. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).
2. 20. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa con le seguenti: di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di rispettare i vincoli di bilancio, assicurando al contempo adeguate tutele e garanzie nei confronti del lavoratore nelle ipotesi di assenza per causa di malattia o di infortunio contratto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. 21. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2 lettera e) sostituire le parole: per la fissazione di vincoli alla con le seguenti: di regolazione della.
2. 22. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.


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Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province il cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale.
2. 7. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 23. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) prevedere, al fine di garantire in sede di contrattazione la congruità delle richieste alle condizioni contingenti, in capo alle organizzazioni sindacali che partecipano ad una trattativa, anche a livello locale, l'obbligo di dimostrare la conoscenza delle condizioni di bilancio e dell'entità del fondo per la produttività ed il divieto di avanzare ulteriori pretese nei confronti dell'Amministrazione;.
2. 8. Pastore, Fedriga.

Al comma 2, lettera h), alinea, sopprimere le parole: , in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico,.
2. 27. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) rafforzamento dell'indipendenza dell'Aran anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi con particolare riferimento al biennio antecedente e successivo allo svolgimento dell'incarico.
2. 31. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera h), numero 1), sopprimere le parole: , con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico,.
2. 24. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera h), numero 1) sopprimere le seguenti parole: e successivi.
2. 35. Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera h), numero 1 sopprimere, infine, le seguenti parole: e del personale dell'Agenzia.
2. 32. Mattesini, Berretta, Damiano, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis). Adeguamento complessivo dei criteri esposti nel testo a quanto scaturito dall'accordo del 23 gennaio 2009 tra Governo e parti sociali in materia di nuovo modello della contrattazione pubblica.
2. 9. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).
*
2. 25. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.


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Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).
*
2. 33. Santagata.

Al comma 2, lettera h), numero 5), sopprimere le parole: , in coerenza con il settore privato.
2. 26. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis) modificazione del regime sulla decorrenza dei contratti collettivi, nazionali ed integrativi, in coerenza con il settore privato, prevedendo che gli effetti giuridici ed economici decorrano inderogabilmente dal giorno successivo alla loro sottoscrizione. I contratti potranno prevedere indennità una tantum relativamente al periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto collettivo e l'entrata in vigore di quello nuovo.
2. 10. Calderisi.

Al comma 2, lettera h), numero 6), aggiungere, in fine: anche nei casi di applicazione incompiuta o distorta.
2. 11. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine il seguente periodo:
Prevedere che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse per la contrattazione integrativa sia destinato alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto fra spesa complessiva per il personale ed entrate finali, anche in riferimento all'andamento storico del predetto valore. Prevedere inoltre che i contratti integrativi debbano inderogabilmente destinare almeno il 40 per cento delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri e parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti.
2. 12. Calderisi.

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e.
2. 34. Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, consulenze e collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico.
2. 13. Calderisi.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere infine la seguente:
n) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
2. 14. Calderisi.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: I professionisti appartenenti al Comparto Ministeri, per i quali è stata già disciplinata una separata area contrattuale autonoma, approvata dai sindacati e depositata presso l'ARAN, avranno la copertura economica dl tale area attraverso l'utilizzo degli incentivi delle attività di progettazione, direzione del lavori ed accessorie,


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previsti dagli articoli 17 e 18 della legge n. 109 del 1994.
2. 15. Saltamartini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data dl entrata in vigore della presente legge, con esclusione dei personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e O del DPCM dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. 16. Saltamartini, Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trasparenza nelle relazioni tra PA e sindacato).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad elevare il grado di trasparenza nelle relazioni fra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali del settore pubblico.
2. Nell'esercizio della delega nella materia del presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la progressiva omogeneizzazione della disciplina dei distacchi e delle altre prerogative sindacali fra settore pubblico e settore privato, disponendo in particolare che, a partire dalla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi, gli oneri retributivi e previdenziali connessi al personale in distacco sindacale non siano posti a carico delle amministrazioni di appartenenza;
b) garantire il corretto esercizio dei poteri datoriali e negoziali delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che non possano essere conferiti incarichi dirigenziali, anche di carattere non generale, relativi ad uffici e servizi competenti sulla contrattazione decentrata e sulla gestione del personale in generale, a dirigenti che abbiano esercitato funzioni direttive nell'ambito di organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto o nell'area di appartenenza dell'amministrazione, nei dodici mesi antecedenti al conferimento dell'incarico.
2. 01. Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: e delle società a partecipazione pubblica.
3. 69. Mattesini, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei concessionari di servizi pubblici.


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Conseguentemente, al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: nonché dei concessionari di servizi pubblici al comma 2, lettera i), n. 3), sopprimere le parole: o al concessionario.
3. 1. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente: al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: nonché dei concessionarii di servizi pubblici e o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi al comma 2, lettera i), numero 3, sopprimere le parole: o al concessionario.
3. 2. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: servizi pubblici, aggiungere le seguenti: salvo che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Conseguentemente, al comma 2, lettera i), dopo le parole: concessionari di servizi pubblici aggiungere le seguenti: che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. 3. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 1, dopo le parole: servizi pubblici inserire le seguenti: , escluse le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale.

Conseguentemente, al comma 4, lettera i), dopo le parole: concessionari di servizi pubblici inserire le seguenti: escluse le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale.
3. 4. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: servizi pubblici aggiungere le parole: fatta esclusione per i casi in cui già esistano appositi organi di vigilanza.
3. 5. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 1, sostituire le parole: i cui indicatori di efficienza o produttività risultino peggiori rispetto alla media delle amministrazioni omologhe di fissare ai propri dirigenti l'obiettivo di allineamento alla media entro un termine ragionevole
con le parole:
i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall' organismo centrale di cui al successivo comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel venticinque per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui al successivo comma 2, lettera b), l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dall'organismo centrale.
3. 43. Vassallo Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: nonché con il coinvolgimento degli utenti, aggiungere le seguenti: e delle loro organizzazioni.
3. 6. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.


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Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) prevedere in capo al presidente della Regione, al presidente della Provincia ed al Sindaco, rispettivamente per la Regione, la provincia ed il Comune, il controllo diretto sulle valutazioni del personale dirigenziale;.
3. 7. Dal Lago, Vanalli, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 8. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un rapporto sulle prestazioni che consenta di apprezzare, anche per comparazione laddove possibile con l'offerta di mercato o con le amministrazioni similari, l'impatto dell'azione amministrativa, l'efficacia gestionale, la qualità delle attività svolte e dei servizi resi, il gradimento dei destinatari e la produttività del personale.
3. 9. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno con le seguenti: gli obiettivi che l'amministrazione è tenuta a conseguire per ciascun anno.
3. 10. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche al fine di realizzare un sistema di misuratori della produttività, della qualità delle prestazioni, della capacità innovativa del personale oltre che di verifica dei risultati conseguiti dalle singole unità operative o strutture.
3. 45. Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura.
3. 44. Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: gli obiettivi da aggiungere vanno indicati alle strutture dirigenziali, centrali e periferiche, in forma scritta, almeno due mesi prima dell'anno cui si riferiscono, al fine di permettere al dirigente stesso una valutazione degli obiettivi da raggiungere per l'eventuale richiesta di risorse umane, finanziarie e strumentali. Non si può dar corso a valutazioni negative sull'operato del dirigente qualora gli obiettivi siano assegnati nell'anno in cui dovrebbero essere conseguiti, oppure nel caso in cui gli obiettivi stessi vengano mutati dal vertice politico durante il corso dell'anno di riferimento;.
3. 11. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale dirigente delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

Conseguentemente, sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
l) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti inclusa la funzione di valutazione ivi assegnata.


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Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere i) e p).
3. 70. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: riordinare inserire le seguenti: senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 56. Santagata.

Al comma 2, lettera e), n. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto delle risorse assegnate e prevedendo parametri di valutazione calibrati sui diversi tipi di struttura organizzativa ai quali i dirigenti sono preposti.
3. 57. Santagata.

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis. Consultazione delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori per la designazione dei membri degli organismi di controllo e valutazione;.
3. 12. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).
*3. 13. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).
*3. 14. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera e) sostituire il numero 4) con il seguente:
4) assicurazione della piena autonomia della valutazione.
3. 15. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2 lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;.
3. 71. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le parole: , nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f).
3. 16. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche). - 1. È istituita presso l'ARAN una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito «Commissione», la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche


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o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:
a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione ed Innovazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e Innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dall'ARAN. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 9.


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10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del


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costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater. - (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare


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il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e innovazione» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure,» sono aggiunte le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
3. 52. Mattesini, Berretta.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: , ad eccezione del comma 2, lettera f), e dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta indipendenza ed elevata professionalità in materia di diritto pubblico, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali


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ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena dì decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, deI codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità dì trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare


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riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti.

11. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
12. L'Autorità si avvale dell'attività dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
13. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.
14. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.
15. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 11, i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.
16. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nei sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
3. 75. Vassallo.
(Inammissibile)


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Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche, Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Al fine di dare continuità all'azione dell'Autorità, in sede di prima attuazione della presente legge per una sola volta, due dei componenti designati dal Governo restano in carica per sei anni. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
6. Il comitato dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua,


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con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e di buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente delle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle pubbliche amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonome elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni dei consumatori o di utenti, o studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e sulle informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
11. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 4 richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità della misura adottata;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera o), richiamando le amministrazioni inadempienti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3. 72. Lanzillotta. Amici, Giovanelli, Zaccaria.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3. 17. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
* 3. 18. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
* 3. 58. Santagata.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:
f) prevedere l'istituzione in tutte le amministrazioni pubbliche, in ciascuna struttura articolata al suo interno in uffici


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dirigenziali, ma in posizione autonoma e indipendente, di nuclei di valutazione aventi il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
f-bis) prevedere la modifica ed il potenziamento del Comitato dei Garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, secondo le seguenti modalità:
1) riservare la composizione ai dirigenti appartenenti alle diverse aree di contrattazione di cui il 50 per cento eletto fra il personale con qualifica dirigenziale ed il restante 50 per cento nominato dalle varie amministrazioni secondo un apposito regolamento da adottare con D.P.C.M;
2) integrare i compiti e le attribuzioni già previste dalla legge con quelle di sovrintendere e coordinare l'attività dei nuclei di valutazione, gestire la disciplina del personale dirigente e pianificarne a livello nazionale i trasferimenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3, al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) e, all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 19. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono inseriti i seguenti:
Art. 16-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell 'azione delle amministrazioni pubbliche). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il CNEL istituisce una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità, dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza e individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali.
3. Ai fini della nomina del Presidente, la Commissione competente del Senato della Repubblica e la Commissione competente della Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi, indicano ciascuna un elenco di tre nomi di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2. Gli elenchi dei nomi così indicati sono sottoposti ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, con determinazione adottata d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente.
4. I quattro membri sono designati:
a) uno dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
b) uno dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno dal CNEL, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica;
d) uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri non possono essere confermati.
6. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;


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b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di analoghi uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

7. L'incarico di cui al comma 6 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati in aspettativa, senza assegni, fatta salva l'anzianità di servizio, per l'intera durata del mandato.
8. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
9. Salvo quanto stabilito dal comma 11, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore all'80 per cento dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. La Commissione si avvale di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quaranta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio, sentite le organizzazioni sindacali, si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL e i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione, con proprio decreto, entro il medesimo termine stabilito dal comma 8, con il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
12. Con decisione motivata, nei limiti della disponibilità di bilancio e comunque in misura non superiore al 25 per cento delle spese di funzionamento, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla


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lettera e), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai tini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) provvede all'elaborazione di modelli di valutazione del personale, compresi i dirigenti, definendo per questi ultimi specifiche linee guida per la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
e) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
g) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
h) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio


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e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
i) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater. - (Archivio delle direttive, banche di dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca di dati di cui all'articolo 17 della presente legge, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
2. La Commissione può avvalersi dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.
3. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni e audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche e il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione della Commissione, di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte a promuovere e assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché il coordinamento informativo dei dati, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28


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agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni».

2. i componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11 -ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
4. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e integrare le disposizioni sulla valutazione del personale titolare di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, assicurando che lo svolgimento dei procedimenti valutativi da parte di ciascuna amministrazione sia improntato a criteri di indipendenza e trasparenza e garantisca comunque adeguate forme di partecipazione dei destinatari della valutazione, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) prevedere per le amministrazioni statali l'adeguamento delle attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, svolte dai soggetti ad esse preposti dalla legislazione vigente, alle linee guida definite dalla Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) prevedere la connessione agli esiti del processo di valutazione di adeguati strumenti o istituti volti alla corresponsione ai dirigenti di trattamenti economici differenziati di risultato, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) prevedere la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione, di controllo strategico e di gestione operata dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le stesse provvedano in conformità con i rispettivi ordinamenti, tenendo anche conto delle migliori pratiche sviluppate a livello nazionale e internazionale;
e) prevedere la totale e immediata accessibilità, da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali si basa la valutazione stessa affinchè, fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dei dati riservati o sensibili, i medesimi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione, nonché confronti periodici tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;
f) prevedere lo svolgimento di una conferenza annuale a cura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sull'attività di valutazione compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione dei componenti del Consiglio medesimo, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, assicurando la disponibilità permanente dei relativi dati sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 16-bis della predetta legge n. 936 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
g) prevedere per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di perseguire specifici


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obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della qualità dell'azione svolta dalle medesime in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa; prevedere altresì, anche attraverso l'interconnessione dei sistemi informativi, che le pubbliche amministrazioni sviluppino un proficuo collegamento tra sistemi di controllo interno, ivi compresa la valutazione, e il miglioramento delle prestazioni secondo il principio del miglioramento continuo.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può adottare, con la procedura di cui al medesimo comma 3, eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
6. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica» sono soppresse;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure» sono inserite le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per il 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.
3. 20. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale, con le seguenti: l'istituzione di un' agenzia indipendente.
3. 21. Calderisi.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: , nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale, con le parole: l'istituzione di una Agenzia nazionale per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni (ANVAP).

Conseguentemente, sostituire ogni riferimento all'organismo centrale con la denominazione della Agenzia (ANVAP).
3. 47. Vassallo.

Al comma 2, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: , nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, con le seguenti: nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. 59.Santagata.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: Che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale


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dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche,.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
A tal fine detto organismo si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha inoltre accesso ai dati raccolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), dalla Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Esso si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.
3. 48.Vassallo, Lanzillotta.

Al comma 2, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: che opera in collaborazione con le seguenti: che si avvale della collaborazione.
3. 53.Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: di andamento gestionale, inserire le parole: e, segnatamente, di: i) promuove la conoscenza e la diffusione delle migliori pratiche sperimentate in Italia e in altri paesi per la trasparenza e la valutazione delle amministrazioni pubbliche; ii) verificare l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), e valutarne il contenuto, con la facoltà di formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate; iii) stabilire i metodi per la rilevazione degli indicatori di efficienza o produttività di cui all'articolo 3, comma 1, e i criteri per la elaborazione degli indicatori di andamento gestionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), con la facoltà di formulare rilievi nei confronti delle amministrazioni inadempienti.
3. 49.Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. con le parole: L'organismo centrale presenta inoltre al Ministro per l'attuazione del programma di Governo e alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'attività svolta contenente una analisi comparativa dei livelli di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.
3. 50.Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo con le seguenti: I componenti, di numero non superiore a cinque, prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo perché rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o


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in organizzazioni sindacali ovvero intrattengono rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,.
3. 22.Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: I componenti, di numero non superiore a cinque, inserire le seguenti: prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
3. 23.Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.
(Inammissibile)

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire la parole: cinque, con la seguente: tre.
3. 24.Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole da: sono scelti tra persone di elevata professionalità fino alla fine della lettera, con le seguenti: nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sono scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:
a) due designati dai Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione é incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) dei comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
3. 54.Mattesini, Berretta, Amici, Damiano, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: le funzioni dell'organismo inserire le seguenti: , con particolare riferimento anche a rapporti con associazioni sindacali rappresentative


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nei comparti di contrattazione delle pubbliche amministrazioni,.
3. 25.Calderisi.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), con le parole: in materia di gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche.
3. 51.Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), ultimo periodo, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
3. 26.Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), ultimo periodo, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
3. 27.Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: periodo di sei anni inserire le seguenti: , non rinnovabile,.
3. 60.Santagata.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: previo parere favorevole inserire le seguenti: della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e.
3. 28.Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) il Comitato tecnico-scientifico di cui al Dpr 12 dicembre 2006, n. 315 è abrogato.
3. 55.Lanzillotta.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: concessionari di servizi pubblici aggiungere: che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. 29.Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: per una pluralità di utenti o consumatori, inserire le seguenti: coordinando tale intervento con i tempi e i principi di cui ai commi dal 446 al 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 30.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).
*3. 62.Lanzillotta, Amici, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).
*3. 31.Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera i) sostituire il numero 2) con il seguente:
2) A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge nell'ambito della legge finanziaria sono individuate le risorse, previa istituzione di un apposito fondo, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale soccombenza in giudizio delle amministrazioni


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pubbliche a seguiti dell'attivazione di procedure di cui alla presente lettera.
3. 63. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i) numero 2) sopprimere le seguenti parole: e di merito.
3. 61. Berretta.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario, ovvero l'inammissibilità dell'azione qualora sui fatti rilevanti ai fini del decidere sia in corso un'istruttoria davanti e un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice ordinario».
3. 32. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti e un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario».
3. 33. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i) dopo il numero 5) aggiungere il seguente 5-bis):
5-bis) prevedere che qualora venga accertata la responsabilità del dirigente sia attivato nei confronti di questi un procedimento disciplinare ad esclusione del risarcimento del danno, fatte salve le responsabilità civili e penali.
3. 64. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
i-bis) il personale del Ministero della Giustizia appartenente all'Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella qualifica economico-giuridica immediatamente superiore a quella di appartenenza con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
i-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera i-bis), si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate nel Fondo Unico di Amministrazione del Ministero della Giustizia per la riqualificazione dei personale dell'organizzazione giudiziaria.
3. 34. Saltamartini, Di Biagio.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.
3. 35. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'organismo di cui al comma 2, lettera f) è costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo.»

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f).
3. 36. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. II funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I suoi componenti non ricevono alcun tipo di compenso ad eccezione dei rimborsi, che sono rifusi utilizzando fondi già esistenti presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per le eventuali spese sostenute e certificate nell'adempimento dei compiti esclusivamente connessi con il lavoro dell'organismo».
3. 37. Fucci.

Al comma 3, sostituire le parole: 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010 con le seguenti: 1 milione di euro per il 2009 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con il seguente:
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri può disciplinare l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al presente comma può essere estesa al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede progressivamente, anche in merito a iniziative di sperimentazione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. 38. Antonino Foti, Pelino, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 4 milioni.
3. 65. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Schirru, Zaccaria.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. 39. Paladini, Porcino, Costantini, Pisicchio.

Al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f).
3. 40. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle retribuzioni annuali lordi dei dirigenti di I fascia,


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suddivisi tra proventi pubblici e proventi privati.
3. 41. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, con riguardo ai dirigenti di 1 fascia, delle retribuzioni annuali lorde, comprensive di tutte le voci accessorie, eventuali emolumenti di organi collegiali ovvero gettoni di presenza.
3. 42. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Sopprimere il comma 8.
* 3. 66. Santagata.

Sopprimere il comma 8.
* 3. 68. Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica sono accessibili da parte dei cittadini fatta salva la tutela dei dati sensibili di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. 67. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

ART. 4

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: percentuali minime di risorse, con le seguenti: criteri e indirizzi specifici per l'individuazione delle somme.
4. 1. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: risultato aggiungere le seguenti: rispetto ad obiettivi prefissati che devono essere obbligatoriamente determinati annualmente dalle pubbliche amministrazioni.
4. 8. Berretta, Lanzillotta, Amici, Damiano, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: risultato aggiungere le seguenti: rispetto ad obiettivi prefissati.
4. 9. Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale con le seguenti: articolando in almeno due fasce economiche indennità e premi incentivanti.
4. 10. Santagata.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: titolo rilevante aggiungere le seguenti: per almeno il 50 per cento del punteggio complessivo.
4. 2. Calderisi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche.
4. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
4. 12. Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.


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Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) stabilire che le progressioni meramente economiche, qualora previste dai contratti collettivi nazionali, avvengano secondo principi di selettività correlati all'accrescimento professionale, anche a seguito di percorsi formativi ed ai risultati individuali e collettivi conseguiti nell'attività svolta.
4. 13. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*4. 4. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*4. 14. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per le figure professionali non dirigenziali aventi responsabilità di procedimento e funzioni a rilevanza esterna richiedenti elevati requisiti culturali, prevedere distinte modalità di progressione professionale nonché distinte modalità di accesso, anche tramite corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto delle funzioni esercitate, delle specificità di comparto e delle normative comunitarie in vigore.
4. 5. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:
h) emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 4, comma 8, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
4. 11. Madia, Lanzillotta, Damiano, Amici Berretta, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:
3. I candidati alla nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico presentano, pena l'esclusione dall'incarico, congiuntamente al curriculum ed ai titoli prescritti, una autocertificazione attestante il pieno rispetto del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine il candidato, nel caso in cui abbia ricoperto o sia in carica in analoghi incarichi in enti omologhi, allega copia delle certificazioni di bilancio, o copia delle relazioni dei revisori contabili, o copia della relazione della corte dei conti, comprovanti la veridicità della dichiarazione e il requisito richiesto per la nomina ad amministratore in oggetto.
4. 7. Antonino Russo.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma.
5. 36. Paladini, Porcino, Costantini, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza,


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nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia.
5. 43. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: lavoro pubblico, aggiungere le seguenti: nell'ambito dei criteri definiti nella contrattazione collettiva.
5. 1. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: , in qualità di aggiungere le seguenti: soggetto che esercita i poteri del.
5. 2. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
5. 3. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) riduzione di almeno 50 per cento della percentuale di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia attribuibili ai sensi dei commi 6 e 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. 44. Santagata.

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 3), inserire il seguente punto:
4). Individuazione del profilo professionale della vicedirigenza riservata alle figure professionali di carattere direttivo aventi responsabilità di procedimento e funzioni a rilevanza esterna richiedenti specifiche attitudini acquisite durante un adeguato periodo di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, premettere le seguenti parole: fermo restando quanto previsto al numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5.
5. 4. Cazzola, Bernini Bovicelli.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere la riduzione del 50 per cento delle aliquote di incarichi dirigenziali di carattere generale per le quali le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e la soppressione della possibilità di conferire a soggetti estranei o a dipendenti delle medesime pubbliche amministrazioni privi della qualifica dirigenziale incarichi dirigenziali di carattere non generale.
5. 5. Calderisi.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che il dirigente, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa da parte dell'amministrazione competente, previa contestazione e contraddittorio, possa essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a cinque anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi.
5. 6. Di Biagio.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5. 38.Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: decadenza, aggiungere le seguenti: , tra i possibili esiti di un procedimento di garanzia appositamente disciplinato che sia


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ispirato ai principi del giusto procedimento,.
5. 45.Santagata.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: prevedere fino a: percentuale dei posti con le seguenti: prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a sistemi selettivi e, per una percentuale di posti, attraverso procedure concorsuali pubbliche, adottando le necessarie misure.
5. 46.Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: alla prima fascia dirigenziale con le seguenti: dei dirigenti a posti di funzione di prima fascia.
5. 47.Lanzillotta.

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine garantire l'articolazione territoriale delle iniziative formative, secondo i canoni ed i criteri applicati dai più avanzati pareri dell'UE, anche attraverso la salvaguardia operativa ed occupazionale delle sedi decentrate di Milano, Bologna, Roma, Caserta, Reggio Calabria e Acireale.
5. 7.Foti Antonino, Pelino, Di Biagio, Fontana Antonio Vincenzo.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:
g) ridefinire la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali non a carattere fiduciario, da conferire con contratto, previa negoziazione dell'oggetto e degli obiettivi da conseguire, adottando per la individuazione dei soggetti destinatari adeguate forme di pubblicità, anche attraverso la pubblicazione via Internet dei relativi bandi, e criteri di scelta, da specificare anche attraverso previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ispirati ai principi di trasparenza e imparzialità ed ai principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, prevedendo forme di valutazione comparativa e introducendo per gli incarichi di livello dirigenziale generale la possibilità di previa audizione dei soggetti designati da parte delle commissioni parlamentari competenti;
g-bis) ridurre, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, le quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile l'affidamento, da assoggettare a procedure concorsuali ad evidenza pubblica, di incarichi di direzione a dirigenti non appartenenti ai ruoli ed a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, circoscrivendo tale possibilità ai soli casi in cui si renda necessaria ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze professionali non presenti all'interno degli stessi ruoli dirigenziali ed escludendo, di norma, la reiterazione di detti incarichi e l'attribuzione degli stessi a dipendenti dell'amministrazione privi di qualifica dirigenziale;
g-ter) stabilire che le conferme, le mancate conferme e le revoche degli incarichi siano fondate esclusivamente sulle attitudini e le competenze professionali dei dirigenti, collegandole con gli esiti delle verifiche sul raggiungimento dei risultati, valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico e secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, ed escludendo, in ogni caso, forme di rimozione automatica e priva di motivazione per tutti i dirigenti preposti ad attività di amministrazione e di gestione.
5. 48.Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: incarichi dirigenziali aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione tra


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i requisiti di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle posizioni e quelli posseduti dai dirigenti interessati.
5. 8.Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione con le seguenti: all'esito di un procedimento di valutazione ispirato ai principi del giusto procedimento e assistito da adeguate garanzie procedimentali.
5. 49.Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) previsione per gli enti locali che sostengono gli aiuti per i cittadini meno abbienti della possibilità di chiedere al cittadino beneficiario attività e/o servizi di volontariato.
5. 33.Vanalli, Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: e ampliare.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera h), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla funzione consultiva in ordine.
5. 50.Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio.
5. 37.Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che:
1) rivestano il ruolo di parlamentari nazionali ed europei, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;
2) rivestano il ruolo di consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;
3) rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
5. 40.Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;.
5. 39.Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: rispetto alle organizzazioni rappresentative fino alla fine della lettera con le seguenti: rispetto agli interessi coinvolti nello specifico incarico ricoperto e all'autorità politica.
5. 51.Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.


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Al comma 2, lettera m), dopo le parole: renderne più ampia l'applicazione, aggiungere le seguenti: anche a livello intercompartimentale.
5. 9.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
*5. 10.Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
*5. 32.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: nell'arco di un quinquennio.
5. 52.Lanzillotta, Amici.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: per i dirigenti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli del Servizio Sanitario Nazionale.
5. 11.Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei dirigenti medici, per i quali si individua una quota percentuale non inferiore al 5 per cento;.
5. 34.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per la dirigenza del servizio sanitario nazionale;
5. 32. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:
q) armonizzare le norme riguardanti il pensionamento di vecchiaia tra le figure dirigenziali mediche delle aziende sanitarie e ospedaliere e le equipollenti figure dirigenziali mediche delle cliniche universitarie.
5. 57. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:
q) prevedere, in ossequio ai principi desumibili dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il diritto del dirigente illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro, in applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
5. 54. Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono soppressi i commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
5. 12. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente periodo: «per il personale dipendente che raggiungerà il limite di età nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà ancora applicata la norma di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530».
5. 13. Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 9 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: «1o gennaio» sono sostituite con le seguenti: «27 giugno».
5. 14. Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: «anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».
5. 15. La Loggia.

Sopprimere il comma 3.
*5. 41. Paladini, Porcino, Costantini.

Sopprimere il comma 3.
*5. 56. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere il comma 11.
5. 55. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 3 dopo le parole: n. 133 inserire le seguenti: dopo le parole: «anzianità massima contributiva» è aggiunta, la seguente: «effettiva e».
5. 16. Cazzola, Bernini Bovicelli.

Al comma 3 dopo le parole: n. 133 inserire le seguenti: dopo parole: «sei mesi» sono aggiunte le seguenti: È fatto salvo il diritto del dipendente di rimanere in servizio, previa richiesta, fino al raggiungimento dell'età legale di vecchiaia» e.
5. 17. Cazzola, Bernini Bovicelli.

Al comma 3, dopo le parole: n. 133, aggiungere le seguenti: dopo le parole «magistrati e professori» sono aggiunte le seguenti: e ricercatori» e.
5. 18. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 3 , sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: è soppresso l'ultimo periodo.
5. 19. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e per i primari ospedalieri con le seguenti: e professori universitari sono soppresse.
5. 42. Paladini, Porcino, Costantini.
(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori universitari, ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11 della legge 4 novembre 2005 n. 230, e ai primari ospedalieri.
*5. 20. Ghizzoni, Siragusa.

Al comma 3 sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori universitari, ricercatori universitari e figure a questi equiparate di


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cui all'articolo 1, comma 11 della legge 4 novembre 2005 n. 230, e ai primari ospedalieri.
*5. 21. Binetti, Pedoto, Grassi.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori e ricercatori universitari e primari ospedalieri».
5. 31. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: le parole: «anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».
5. 22. Miotto, Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

Al comma 3, prima delle parole: e ai primari ospedalieri inserire le seguenti: ai ricercatori universitari.
5. 23. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 3, sostituire le parole: e ai primari ospedalieri con le seguenti: e ai dirigenti medici, veterinari e sanitari. Per le altre categorie dirigenziali delle pubbliche amministrazioni il presente comma si applica esclusivamente in relazione alla soppressione di posti nelle rispettive dotazioni organiche dirigenziali, previa definizione di criteri obiettivi di selezione degli interessati e lasciando confermate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali in materia di risoluzione consensuale.
5. 24. La Loggia.

Al comma 3, sostituire le parole: e ai primari ospedalieri con le seguenti: e ai dirigenti medici, veterinari e sanitari.
5. 25. Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

Al comma 3, dopo le parole: e ai primari ospedalieri aggiungere le seguenti: e dirigenti medici del Ssn.
5. 26. Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011.
5. 27. Cazzola, Bernini Bovicelli.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. È abrogato il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dopo il raggiungimento del 72o anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali. Agli stessi professori che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle rispettive università.
5. 28. La Loggia.
(Inammissibile)


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I termini di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono fissati al 31 dicembre 2011. Fino a tale data rimane in vigore l'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni, rimanendo ferma la facoltà del lavoratore di richiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del 65o anno di età a semplice manifestazione di volontà dello stesso.
5. 53. Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le norme sulla stabilizzazione del personale di cui alle leggi 27 dicembre 2006 n. 296 e 24 dicembre 2007 n. 244 non si applicano al personale, di qualsiasi categoria contrattuale, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 e dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
I provvedimenti di stabilizzazione che già sono stati emessi per il predetto personale sono annullati a decorrere dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
5. 29. Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
4. È data facoltà ai dirigenti medici, sanitari, veterinari ai quali sia stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione del comma 11, articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, della legge 133/08, di proseguire nel rapporto con le rispettive aziende, sino alla maturazione dei nuovi limiti previsti dal comma 3.
5. 30. Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 1. Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*6. 2. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*6. 3. Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, affermando in tal caso la non applicabilità dell'articolo 653 c.p.c. e dunque la non estensibilità dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna.
6. 4. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da prevedendo altresì fino alla fine della lettera.
6. 5. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*6. 6. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*6. 7. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.


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Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da concorra alla falsificazione fino a malattia, con le seguenti: certifichi il falso.
6. 8. Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le lettere: e), f) ed l).
6. 9. Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici e strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;.
6. 10. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
*6. 11. Pisicchio, Paladini, Costantini, Porcino.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
*6. 12. Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: aumenti retributivi aggiungere le seguenti: relativi al salario accessorio.
6. 13. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
6. 14. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
6. 15. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: mancata con la seguente: errata.
6. 16. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).
6. 17. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) sostituire l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede con la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione.
6. 18. Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) prevedere la consegna del codice disciplinare al dipendente all'atto dell'assunzione e l'obbligo della pubblicazione del suddetto codice nel sito web dell'amministrazione
6. 19. Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
6. 20. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.


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Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:
p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome.
6. 22. Gregorio Fontana.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei trenta giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro di un collegio di conciliazione senza maggiori oneri per la finanza pubblica ed arbitrato, composto da un rappresentate di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in qualità di Presidente, scelto di comune accordo o in difetto di accordo nominato dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, fra funzionari competenti, non esercitanti attività ispettiva. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. Qualora l'amministrazione pubblica non provveda, entro quindici giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione Provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
6. 21. Antonino Foti, Pelino, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità, anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle modifiche intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché, in quanto compatibili, dei principi e criteri di delega di cui alla presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze annate.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, fermo restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo:
1) il possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;
2) l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti


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con almeno due anni di anzianità;
3) l'introduzione di procedure agevolate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti indetti in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 e destinatario della previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
b) revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza - sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;
c) revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche prevedendo:
1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli direttivi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il cinquanta per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;
2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;
d) revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:
1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico, assicurando altresì, l'accesso, per un'aliquota riservata non superiore al venti per cento dei posti disponibili, anche al personale del nuovo ruolo direttivo in possesso del medesimo titolo di studio;
2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al n. 1;
3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici, anche attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;


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e) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessate dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli una tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;
f) adeguare la corrispondenza funzionale e tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;
g) assicurare l'invarianza della spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 4, anche attraverso la rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 sono adottati su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria.
6. 01. Delfino, Vietti, Poli, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad unificare le scuole superiori di pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento efficiente dei programmi di formazione, articolati in specifici settori disciplinari, al fine di assicurare una preparazione degli aspiranti dirigenti pubblici adeguata ai principi contenuti nella presente legge;
b) riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi, riducendo il


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personale in esubero ed avvalendosi, qualora necessario, della consulenza di personale esterno e della collaborazione con università e centri di ricerca;
c) innalzamento della qualità degli insegnamenti a partire da una loro articolazione organica e strutturazione in curricoli;
d) collaborazione costante con le pubbliche amministrazione e gestione congiunta dei corsi di formazione sul lavoro.
6. 02. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1. Lanzillotta.

Sopprimerlo.
*
7. 2. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimerlo.
* 7. 3. Pisicchio, Paladini, Porcino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza, già istituita, è disciplinata da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative della separata area vicedirigenziale. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo è destinatario della disciplina della vicedirigenza a decorrere dai 1° gennaio 2006. Gli stanziamenti per l'area separata contrattuale sono già previsti dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. 4. Delfino, Poli, Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
7. 5. Lo Presti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con la parola: è.
7. 6. Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 7. Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 8. Madia, Damiano, Berretta, Mattesini, Gatti, Schirru, Zaccaria.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il personale del Ministero degli affari esteri in possesso di contratto regolato dalla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.
2. Al personale di cui al comma 1, è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, nell'area II prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri del 9.2007, e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo dello stesso Ministero.
3. Per la progressione in carriera del personale di cui al comma 1, è valutato per intero il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale


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transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri. Il personale, successivamente collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso, soltanto a domanda dell'interessato, nei ruoli organici del medesimo Ministero in caso di vacanza di organico anche in soprannumero.
4. Il personale collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per fondati e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri. Al personale è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Al medesimo personale spettano i congedi , i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri. Lo stesso personale è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni normative nonché la contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
7. 9. Di Biagio, Picchi, Angeli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione», sono sostituite dalle seguenti: «È istituita l'area separata contrattuale/Area Quadri».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, del Fondo speciale di parte corrente di una somma pari a 19 milioni di euro utilizzando 7 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 12 milioni di euro utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 01. Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Leo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione», sono sostituite con le seguenti: «È istituita l'area separata contrattuale/Area Quadri».
7. 02. Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Leo.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.


Pag. 62

Premettere il seguente comma:
01: «All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «centoventuno» è sostituita dalla seguente: «centoventisette»;
b) al comma 3, lettera c) sostituire la parola «quattro» con la seguente: «dieci».
* 8. 2. Saltamartini, Di Biagio.
(Inammissibile)

Premettere il seguente comma:
01: «All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «centoventuno» è sostituita dalla seguente: «centoventisette»;
b) al comma 3, lettera c) sostituire la parola «quattro» con la seguente: «dieci».
* 8. 3. Vietti, Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Premettere i seguenti commi:
01. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le parole «in numero di centoventuno» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di centoventisette».
01-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dieci rappresentanti dei liberi professionisti».
8. 4. Lo Presti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo dell'alinea, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, con particolare riguardo a:».
2. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, anche mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali ad essi destinate.
8. 01. Bernini Bovicelli.
(Approvato)

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1. Laffranco.

Sopprimerlo.
* 9. 2. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Sopprimerlo.
* 9. 3. Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimerlo.
* 9. 31. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimerlo.
* 9. 32. Amici, Lanzillotta, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.


Pag. 63

Sopprimere il comma 1.
9. 33. Paladini, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
* 9. 4. Laffranco.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
* 9. 5. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
* 9. 34. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
* 9. 35. Vassallo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.
** 9. 6. Laffranco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.
** 9. 7. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.
** 9. 36. Vassallo.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del comma.
9. 37. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
9. 39. Pisicchio, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.
9. 40. Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: previo concerto con il Presidente della Corte.
* 9. 8. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , previo concerto con il Presidente della Corte.
* 9. 38. Vassallo.

Sopprimere il comma 4.
9. 41. Paladini, Porcino, Pisicchio.


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Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
9. 42. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Zaccaria.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5.
* 9. 9. Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimere il comma 5.
* 9. 43. Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: quale organo di governo dell'Istituto.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo.
9. 44. Vassallo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , quale organo di governo dell'istituto.
* 9. 10. Laffranco.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , quale organo di governo dell'istituto.
* 9. 11. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: per assicurare fino alla fine del periodo.
** 9. 12. Laffranco.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: per assicurare fino alla fine del periodo.
** 9. 13. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
* 9. 14. Laffranco.

Al comma 5, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
* 9. 15. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, sopprimere il terzo, quarto, quinto e il sesto periodo.
* 9. 45. Vassallo.

Al comma 5, sopprimere il quarto, quinto e il sesto periodo.
9. 46.Vassallo.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.
*9. 16.Laffranco.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.
*9. 17.Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.
*9. 47.Vassallo.

Sopprimere il comma 6.
9. 48.Paladini, Porcino, Pisicchio.


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Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: quale organo di amministrazione del personale di magistratura.
9. 49.Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: amministrazione del personale di magistratura, con le seguenti: autogoverno.
9. 50.Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione con la seguente: governo.
*9. 18.Laffranco.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione con la seguente: governo.
*9. 19.Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione con la seguente: governo.
*9. 51.Vassallo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento con le seguenti: da due rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti con le seguenti: da sei magistrati eletti.
9. 52.Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento con le seguenti: da sette rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti con le seguenti: da un magistrato eletto.
9. 53.Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento con le seguenti: da cinque rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti con le seguenti: da tre magistrati eletti.
9. 54.Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento con le seguenti: da un rappresentante del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti con le seguenti: da sette magistrati eletti.
9. 55.Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento con le seguenti: da tre rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti con le seguenti: da cinque magistrati eletti.
9. 56.Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento con le seguenti: da sei rappresentanti del parlamento.


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Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti con le seguenti: da due magistrati eletti.
9. 57.Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: quattro magistrati con le seguenti: sei magistrati.
*9. 20.Laffranco.
(Inammissibile)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: quattro magistrati con le seguenti: sei magistrati.
*9. 21.Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.
(Inammissibile)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: quattro magistrati con le seguenti: sei magistrati.
*9. 58.Vassallo.
(Inammissibile)

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.
9. 59. Paladini, Favia.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale della Corte senza diritto di voto.
*9. 22. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale della Corte senza diritto di voto.
*9. 60. Vassallo.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale della Corte.
9. 23. Laffranco.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: alle sedute del Consiglio inserire le seguenti: , tranne quelle in sede disciplinare,
9. 24. Bernini Bovicelli.
(Approvato)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: con diritto di voto fino alla fine del comma con le seguenti: senza diritto di voto.
9. 25. Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
*9. 26. Laffranco.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
*9. 27. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Al comma 6 sopprimere il quarto periodo.
*9. 61. Paladini, Favia.


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Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
*9. 62. Vassallo.

Al comma 6, quarto periodo, premettere le seguenti parole: ferma restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del procuratore generale e la relativa procedura,.
9. 28. Bernini Bovicelli.
(Approvato)

Sopprimere il comma 7.
*9. 29. Bernini Bovicelli, Cazzola.
(Approvato)

Sopprimere il comma 7.
*9. 63. Paladini, Porcino, Pisicchio.
(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole; 1o gennaio 2009. con le seguenti: 1o gennaio 2012.
9. 64. Paladini, Favia.

Al comma 7 sostituire le parole: 1o gennaio 2009. con le seguenti: 1o gennaio 2011.
9. 65. Paladini, Favia.

Al comma 7, sostituire le parole: 1o gennaio 2009. con le seguenti: 1o gennaio 2010.
9. 66. Paladini, Favia.

Al comma 7, sostituire le parole: il 1o gennaio 2009. con le seguenti: il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
9. 30. Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimere il comma 8.
9. 67. Paladini, Porcino, Pisicchio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
b) l'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;
c) la legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.
9. 01. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 10.
(Assunzione di volontari in ferma breve).

1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, i relativi Ministeri sono autorizzati ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie - degli idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare, delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare


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della Croce rossa italiana, di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002, n. 38 del 16 maggio 2003 e n. 42 del 28 maggio 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. 02. Paladini.
(Inammissibile)


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ALLEGATO 2

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 3.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: nonché dei concessionari di servizi pubblici, aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti istituite dalla legge dello Stato e preposte alla regolazione dei relativi settori,.
3. 100.I relatori.

Al comma 1, sopprimere le parole: dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente, al comma 2, lettera i), dopo le parole: nonché dei concessionari di servizi pubblici, aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti istituite dalla legge dello Stato e preposte alla regolazione dei relativi settori,.
3. 100.(Nuova formulazione) I relatori.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: i cui indicatori di efficienza o produttività risultino peggiori rispetto alla media delle amministrazioni omologhe, di fissare ai propri dirigenti l'obiettivo di allineamento alla media entro un termine ragionevole con le parole: i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al successivo comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel venticinque per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui al successivo comma 2, lettera b), l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dall'organismo centrale.
3. 101.I relatori.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: primari ospedalieri con le seguenti: dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. 100.I relatori.
(Approvato)


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ALLEGATO 3

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI RIFORMULATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche). - 1. È istituita presso l'ARAN una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito «Commissione», la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:
a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione ed Innovazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;


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d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e Innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dall'ARAN. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 9.
10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione


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amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater. - (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.


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2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro


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per la funzione pubblica e innovazione» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure,» sono aggiunte le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».
3. 52. Mattesini, Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta indipendenza ed elevata professionalità in materia di diritto pubblico, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena dì decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,


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né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, deI codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità dì trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti.

11. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
12. L'Autorità si avvale dell'attività dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).


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13. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.
14. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.
15. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 11, i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.
16. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nei sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
3. 75. Vassallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche, Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o


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in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Al fine di dare continuità all'azione dell'Autorità, in sede di prima attuazione della presente legge per una sola volta, due dei componenti designati dal Governo restano in carica per sei anni. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
6. Il comitato dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e di buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente delle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel


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panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle pubbliche amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonome elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni dei consumatori o di utenti, o studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e sulle informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
11. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 4 richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità della misura adottata;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera o), richiamando le amministrazioni inadempienti.
3. 72. Lanzillotta. Amici, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: I componenti, di numero non superiore a cinque, inserire le seguenti: prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f)
3. 23.(Nuova formulazione).Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
9. 42. (Nuova formulazione).Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Zaccaria.