V Commissione - Resoconto di mercoledì 17 dicembre 2008


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2008.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, con riferimento alle proposte emendative relative agli articoli successivi al 2. Rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la


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quantificazione ovvero la copertura. Richiama in particolare l'emendamento 3.11, il quale modifica la copertura prevista dal comma 5-ter per il finanziamento dei contratti di somministrazione lavoro, prevedendo l'utilizzo del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Tale copertura, avendo il Fondo del quale è previsto l'utilizzo natura di conto capitale, determina una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. Ricorda ancora l'emendamento 3.7 e l'articolo aggiuntivo 3.030, i quali per far fronte agli impegni assunti per il completamento delle opere irrigue autorizzano la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2008 e di 38 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa, tra le quali quelle relative all'articolo 1, comma 289 e 1075 della legge n. 296 del 2006, che non recano le necessarie disponibilità. Ricorda ancora l'emendamento 3.101, che modifica la copertura finanziaria dell'articolo 3, comma 5-ter, prevedendo che all'onere di 1,8 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede, quanto a 1,45 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 244 del 2005 e quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Al riguardo segnala che le risorse iscritte nel disegno di legge di bilancio dello Stato in virtù dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, ammontano per l'anno 2009 a 3.932.452 euro. Quota parte di tali risorse, per un importo pari a 271.240 euro sono utilizzati per la copertura delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge in esame e a 3 milioni di euro per l'anno 2009, sono destinate a copertura delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 162 del 2008 (A.C. 1936), attualmente in seconda lettura presso questo ramo del Parlamento. Pertanto le risorse di cui alla predetta autorizzazione di spesa non sarebbero sufficienti a coprire gli oneri del presente emendamento. Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 rileva che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per l'anno 2009 sono stanziati 1 milione di euro. Ricorda ancora gli emendamenti 3.30 e 3.102, che istituiscono un fondo rotativo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle economie di spesa sui fondi assegnati al commissario ad acta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al riguardo, rileva che le proposte emendative recano una copertura finanziaria inidonea. Segnala poi gli articoli aggiuntivi 4-ter. 07 e 4.ter. 0100, che estendono la disciplina in materia di canone meramente ricognitorio prevista dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del regio-decreto n. 1604 del 1931, a tutte le concessioni di aree demaniali marittime nonché di zone di mare territoriale destinate a diverse attività imprenditoriali, con efficacia retroattiva a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004. Al riguardo segnala che le proposte emendative sono suscettibili di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e copertura. Segnala poi gli articoli aggiuntivi 4-ter. 08 e 4-ter. 09, che prevedono che le disposizioni in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 27-ter della legge n. 41 del 1982, abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 154 del 2004, abbiano nuovamente efficacia. Al relativo onere, quantificato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondete riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia. Al riguardo segnala che la clausola di copertura


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non appare formulata in modo corretto. Inoltre si rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità. Inoltre ritiene necessaria una verifica della quantificazione dell'onere e del suo profilo temporale. Richiama anche gli articoli aggiuntivi 4-ter.05 e 4-ter.032, che dispongono la riduzione della metà dei canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquicoltura, qualora le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica. Richiama poi l'emendamento 4-quinquies.2, che estende al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca i benefici fiscali e gli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6, senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo 4-quinquies.02, che prevede l'esclusione dalla tassa di concessione governativa TV per gli apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca. Al relativo onere, valutato in un milione di euro, senza specificare la decorrenza e la durata dell'onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'economia e delle finanze, il quale tuttavia non reca le necessarie disponibilità. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 4-quinquies.05, che prevede all'applicazione anche all'anno 2008 delle disposizioni in materia di IVA agevolata per la pesca di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge n. 2 del 2006. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-septies del suddetto decreto-legge, che tuttavia sono relative all'anno 2006, mentre ne è previsto l'utilizzo per l'anno 2008. Richiama ancora gli articoli aggiuntivi 4-sexies.01 e 4-sexies.05, che modificano la tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 estendendo l'esenzione dal pagamento dell'accisa anche alla navigazione con finalità di pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti, disponendo che al relativo onere valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'economia e delle finanze, il quale tuttavia non reca le necessarie disponibilità; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.018, che prevede che le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, disponendo che al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione, lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 24, e disponendo così che a fronte di un onere permanente venga prevista una copertura limitata al triennio 2009-2011; gli articoli aggiuntivi 4-sexies.03 e 4-sexies.011, che dispongono che le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP, disponendo che al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'economia e delle finanze, il quale tuttavia non reca le necessarie disponibilità; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.016, che dispone che le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti IRAP, disponendo che al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante


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utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, effettuando così a fronte di un onere permanente la copertura è stata formulata con riferimento solo all'anno 2008; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.09, il quale prevede l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, disponendo che al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'economia e delle finanze, il quale tuttavia non reca le necessarie disponibilità; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.06, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per atti relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, disponendo che al relativo onere valutato in un milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'economia e delle finanze, il quale tuttavia non reca le necessarie disponibilità; l'articolo aggiuntivo 4-undecies.30, che incrementa il finanziamento previsto dall'articolo 4-undecies di 10 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo, per l'anno 2008, del fondo incentivi assicurativi (capitolo 7439 del ministero politiche agricole) e per l'anno 2009 del fondo interventi indennizzatori (capitolo 7411 del ministero dell'economia), il quale non reca per l'anno 2008 le relative disponibilità; l'articolo aggiuntivo 4-undecies.02, che istituisce nel ministero delle politiche agricole la figura del segretario generale; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.04, che modifica la disciplina sul «Tavolo azzurro» sopprimendo la clausola di invarianza precedentemente prevista; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.012, che prevede l'istituzione di un Fondo presso l'ISA dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008, senza prevedere la relativa copertura; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.016, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, disponendo che al relativo onere si prevede mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente che non reca le necessarie disponibilità; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.017, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 6 milioni di euro per l'anno 2009 per interventi di sostegno del settore zootecnico suinicolo nelle aree geografiche per le quali si è dichiarato lo stato di crisi del settore, disponendo che al relativo onere si provvede a valere delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nell'anno 2009 non reca alcuno stanziamento di competenza in bilancio; gli articoli aggiuntivi 4-terdecies.030 e 4-terdecies.032, che dispongono l'avvio al corso di formazione iniziale per la conferma del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato di tutti gli ammessi-idonei a specifici concorsi, disponendo che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, senza tuttavia non prevedere una esplicita quantificazione dell'onere.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di ulteriori proposte emendative. Ricorda in primo luogo gli articoli aggiuntivi 2-bis. 06, 2-bis 01, 2-bis. 030, 2-bis. 05, 2-bis. 03, 2-bis. 010, 2-bis. 02, 2-bis. 07 e 2-bis. 08, i quali apportano modifiche alla disciplina relativa all'incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Al riguardo rileva che dalla disciplina relativa all'incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili non sono stati scontati effetti nei saldi di finanza pubblica. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo. Ricorda ancora gli emendamenti 3.6 e 3.1 che, limitatamente alla tariffa irrigua, modificano dal 1o gennaio al 30 giugno o al 1o maggio 2009 il termine previsto dal comma 4-bis, gli emendamenti 3.9 e 3.8,


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che, per assicurare la prosecuzione degli investimenti infrastrutturale e per garantire l'avvio delle opere del Piano irriguo nazionale stanziano, rispettivamente, l'ulteriore somma di 8 e 80 milioni di euro per l'anno 2009, disponendo che al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per la meccanizzazione agricola. Segnala poi l'emendamento 3.100, che modifica la copertura prevista dal comma 3-bis dell'articolo 3, disponendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001. Al riguardo, rilevato che la norma non reca una esplicita autorizzazione di spesa ma in bilancio sono iscritte in forza di tale disposizione 406.911 euro per l'anno 2009 (capitolo 2142 del ministero politiche agricole), ritiene opportuno che il Governo chiarisca la durata di tali risorse e se il loro utilizzo pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora gli articoli aggiuntivi 3.04 e 3.01, che stanziano, rispettivamente la somma di 100 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, disponendo che al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento da 5,5 a 6,5 punti percentuali dell'addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16 del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo aggiuntivo 3.02, che dispone il rifinanziamento dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, disponendo che al relativo onere si provvede mediante utilizzo Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio; gli articoli aggiuntivi 4-bis. 01 e 4-bis. 030, che dispongono che le società agricole che intendono usufruire dei benefici riconosciuti ai fabbricati rurali dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a) n. 5, del decreto-legge n. 159 del 2007 possono provvedere all'adeguamento della propria ragione sociale o denominazione sociale e il proprio statuto entro il 31 dicembre 2010; gli articoli aggiuntivi 4-bis 02 e 4-bis.031, che dispongono che l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006 relativa alla disciplina per l'aggiornamento dei catasti e dei fabbricati rurali, sia differita alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2009; 4-ter.030, che estende la disciplina in materia di canone meramente ricognitorio prevista dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del regio-decreto n. 1604 del 1931, a tutte le concessioni di aree demaniali marittime nonché di zone di mare territoriale destinate alle iniziative di acquicoltura e pesca richieste da soggetti diversi dalle società cooperative, disponendo che al relativo onere, valutato in 850.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, (Agenzia del demanio) come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007; l'articolo aggiuntivo 4-ter.02, che dispone che a decorrere dal 7 luglio 2004 riacquistano efficacia le disposizioni in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 27-ter della legge n. 41 del 1982, abrogata dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 154 del 2004; l'articolo aggiuntivo 4-ter. 06, che prevede che i canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura siano determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando in 300,00 euro, ed in un minimo di 100,00 euro il canone per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico; l'articolo aggiuntivo 4-ter.04, che prevede che i concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquicoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi. Segnala anche l'articolo aggiuntivo 4-quater 01, che prevede che le disposizioni in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e quelle di cui alla tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, previste


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rispettivamente dagli articoli 212 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non si applicano al trasporto di rifiuti effettuato dal produttore degli stessi in via meramente occasionale e saltuaria. In proposito osserva che la proposta emendativa farebbe venire meno l'obbligo per i predetti trasportatori della corresponsione dei diritti annuali di iscrizione al citato Albo. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 4-quinquies.01, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 del 2004 in materia di tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima, prevedendo deroghe ai divieti previsti dalla normativa vigente. In proposito chiede in particolare di chiarire se dall'emendamento derivino problemi di compatibilità con le disposizioni comunitarie in materia. Ricorda ancora gli articoli aggiuntivi 4-quinquies.03, che prevede, per alcune tipologie di soggetti, la rimborsabilità dell'IVA nell'ambito delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987; l'articolo aggiuntivo 4-quinquies.04, il quale estende alle imprese del settore della pesca professionale marittima le disposizioni in materia di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) e 206 della legge n. 662 del 1996; gli articoli aggiuntivi 4-sexies.020 e 4-sexies.030, che prevedono l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, disponendo che al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento da 5,5 a 6 punti percentuali dell'addizionale IRES sui prodotti energetici; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.04 e 4-sexies.015, i quali prevedono che l'estensione delle disposizioni in materia di promozione della cooperazione e dell'associazionismo di cui agli articolo 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004 che prevedono il finanziamento di specifiche iniziative si applichino anche agli imprenditori ittici; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.014, che modifica la composizione della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, aumentando il numero dei componenti di una unità; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.07, che dispone che il 40 per cento delle risorse del Fondo imprenditoria giovanile che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1068, ha 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, sia assegnato al settore ittico; l'articolo aggiuntivo 4-sexies. 012, che prevede che i marittimi addetti alla piccola pesca possono optare per il regime previdenziale di cui alla legge n. 413 del 1984 per almeno un triennio, rispetto al regime previsto dalla legge n. 250 del 1958; l'articolo aggiuntivo 4-sexies.013, che prevede di estendere all'imprenditore ittico le più favorevoli disposizioni previste per l'imprenditore agricolo; l'articolo aggiuntivo 4-undecies.3, che incrementa da 10 a 50 milioni di euro il rifinanziamento previsto, per l'anno 2008, dall'articolo 4-undecies e modifica la copertura prevista dal testo prevedendo l'utilizzo del Fondo per la meccanizzazione agricola; 4-undecies.2, 4-undecies.1 e 4-undecies.31, che incrementano da 10 a 30 o 50 milioni di euro il rifinanziamento previsto, per l'anno 2008, dall'articolo 4-undecies e modificano la copertura prevista dal testo prevedendo l'utilizzo anche del Fondo per le aree sottoutilizzate; l'emendamento 4-duodecies.2, che dispone, al fine di evitare pregiudizio alla funzionalità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che i dirigenti in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di specifici incarichi sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia; l'emendamento 4-duodecies.1, che prevede, nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, la soppressione della previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999 in base al quale l'AGEA può rinnovare una sola volta gli incarichi dirigenziali con contratti a tempo


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determinato; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.01, che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una campagna promozionale istituzionale a sostegno del consumo dell'olio extravergine di qualità italiano, disponendo, inoltre, che una quota delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2006 sia destinato in favore della produzione di olio. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.019, che stanzia in favore del settore olivicolo-oleario 2 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009, che al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al ministero dell'interno del Fondo speciale e per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia del demanio. Al riguardo, rileva che il Fondo speciale reca le necessarie disponibilità. Ritiene tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse relative all'Agenzia per il demanio possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.0100, che stanzia in favore del settore olivicolo-oleario 1 milione di euro per l'anno 2009, disponendo che al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate a copertura dell'esenzione accisa per l'olio vegetale utilizzato a fini energetici nel settore agricolo, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 296 del 2006; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.02, che stanzia 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione di contributi in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti, disponendo che al relativo onere si provvede a valere delle maggiori entrate derivanti dalla modifica dell'accisa su alcuni tipi di prodotti alcolici; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.03, che prevede l'incremento del limite del 30 per cento di deducibilità degli interessi passivi, in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006, disponendo che la suddetta disposizione si applica dal 1o gennaio 2008 e che al relativo onere si provvede a valere delle maggiori entrate derivanti dalla modifica dell'accisa su alcuni tipi di prodotti alcolici; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.06, che reca disposizioni in materia di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori e prevede l'istituzione della presso l'AGEA il registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.05, che riconosce agli imprenditori agromeccanici e ai lavoratori dipendenti dalle suddette imprese i trattamenti previdenziali previsti per il settore agricolo; gli articoli aggiuntivi 4-terdecies.09, 4-terdecies.010, 4-terdecies.033 e 4-terdecies. 0101, che estendono anche ai contenziosi conclusi in via definitiva, ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto e ai contenziosi per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato, la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 506 della legge n. 244 del 2007; gli articoli aggiuntivi 4-terdecies.011 e 4-terdecies.0102, che prevedono, per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 che le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, disponendo in alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.015, che sembra ampliare i benefici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2001 per gli


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imprenditori ittici, disponendo che ai relativi oneri, la cui quantificazione non è precisata, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento da 5,5 a 6 punti percentuali dell'addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16 del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.031, che prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare a contributi di conto capitale con una dotazione di 60 milioni per l'anno 2009 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 20101 e 2011, disponendo che al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio; l'articolo aggiuntivo 4-terdecies.034, che dispone che i controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol i controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le considerazioni svolte dal relatore nella seduta di ieri sul testo del provvedimento. Con riferimento poi all'articolo 1-bis, rileva che la disposizione risulta assentibile solo qualora si preveda il riversamento all'entrata per l'assegnazione al Fondo.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se il rappresentante del Governo stia esprimendo una posizione diversa sul testo del provvedimento rispetto a quella espressa in occasione dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda peraltro che era stato richiesto al sottosegretario Casero di depositare la documentazione sulla cui base si era espresso in quella circostanza, cosa che non è avvenuta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le sue considerazioni sull'articolo 1-bis risultano in realtà coerenti con il contenuto della condizione già contenuta nel parere reso sul provvedimento in occasione dell'esame in sede consultiva. Con riferimento agli emendamenti presentati, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti che presentano evidenti profili problematici per la quantificazione o per la copertura. Per quanto concerne le proposte emendative sulle quali era stato richiesto l'avviso del Governo, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.31, 1.33, 1.34, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.30, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.4, 1-ter.5, 1-ter.6, 1-ter.14, 1-ter.30, 1-ter.31, 1-ter.32, 1-ter.33, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.30, 3.100, 3.101, 3.102, 4-quinquies.2, 4-undecies.1, 4-undecies.2, 4-undecies.3, 4-undecies.30, 4-undecies.31, 4-duodecies.1, 4-duodecies.2, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.01, 1-bis.02, 1-ter.02, 1-ter.04, 1-ter.010, 1-ter.030, 1-ter.031, 3.01, 3.02, 3.04, 3.030, 4-bis.02, 4-bis.031, 4-ter.02, 4-ter.05, 4-ter.06, 4-ter.08, 4-ter.09, 4-ter.030, 4-ter.031, 4-ter.032, 4-quinquies.02, 4-quinquies.03, 4-quinquies.05, 4-sexies.01, 4-sexies.03, , 4-sexies.05, 4-sexies.06, 4-sexies.09, 4-sexies.011, 4-sexies.012, 4-sexies.013, 4-sexies.014, 4-sexies.016, 4-sexies.018, 4-sexies.020, 4-sexies.030, 4-undecies.02, 4-terdecies.01, 4-terdecies.02, 4-terdecies.03, 4-terdecies.04, 4-terdecies.05, 4-terdecies.06, 4-terdecies.09, 4-terdecies.010, 4-terdecies.011, 4-terdecies.012, 4-terdecies.015, 4-terdecies.016, 4-terdecies.017, 4-terdecies.019, 4-terdecies.030, 4-terdecies.031, 4-terdecies.032, 4-terdecies.033, 4-terdecies.034, 4-terdecies.0100, 4-terdecies.0101, 4-terdecies.0102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Risultano inoltre suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative, e pertanto l'avviso del Governo è contrario, gli emendamenti 2.2 e 2.3 e gli articoli aggiuntivi 4-ter.03 e 4-ter.031. Non presentano invece profili problematici di carattere finanziario gli articoli aggiuntivi 2-bis.06, 2-bis.01, 2-bis.030, 2-bis.05, 2-bis.03, 2-bis.010, 2-bis.02, 2-bis.07, 2-bis.08, gli emendamenti 3.6 e 3.1, gli articoli aggiuntivi


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4-bis.01 4-bis.030, 4-ter.04, 4-quater.01, 4-quinquies.01, 4-quinquies.04, 4-sexies.04, 4-sexies.015, 4-sexies.07

Laura RAVETTO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 1-bis.100;
sia approvato l'emendamento 1-ter.100;
all'articolo 3, sopprimere i commi 3-bis e 5-ter;
sia approvato l'emendamento 4.100;
sia approvato l'emendamento 4-undecies.100;
sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.31, 1.33, 1.34, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.30, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.4, 1-ter.5, 1-ter.6, 1-ter.14, 1-ter.30, 1-ter.31, 1-ter.32, 1-ter.33, 2.2, 2.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.30, 3.100, 3.101, 3.102, 4-quinquies.2, 4-undecies.1, 4-undecies.2, 4-undecies.3, 4-undecies.30, 4-undecies.31, 4-duodecies.1, 4-duodecies.2, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.01, 1-bis.02, 1-ter.02, 1-ter.04, 1-ter.010, 1-ter.030, 1-ter.031, 3.01, 3.02, 3.04, 3.030, 4-bis.02, 4-bis.031, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.05, 4-ter.06, 4-ter.08, 4-ter.09, 4-ter.030, 4-ter.031, 4-ter.032, 4-quinquies.02, 4-quinquies.03, 4-quinquies.05, 4-sexies.01, 4-sexies.03, 4-sexies.05, 4-sexies.06, 4-sexies.09, 4-sexies.011, 4-sexies.012, 4-sexies.013, 4-sexies.014, 4-sexies.016, 4-sexies.018, 4-sexies.020, 4-sexies.030, 4-undecies.02, 4-terdecies.01, 4-terdecies.02, 4-terdecies.03, 4-terdecies.04, 4-terdecies.05, 4-terdecies.06, 4-terdecies.09, 4-terdecies.010, 4-terdecies.011, 4-terdecies.012, 4-terdecies.015, 4-terdecies.016, 4-terdecies.017, 4-terdecies.019, 4-terdecies.030, 4-terdecies.031, 4-terdecies.032, 4-terdecies.033, 4-terdecies.034, 4-terdecies.0100, 4-terdecies.0101, 4-terdecies.0102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o evasioni fiscali.
C. 1907 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame


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reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmata il 25 agosto 1999, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali. Come riportato nella relazione illustrativa, la nuova Convenzione risponde alla necessità di disciplinare in maniera più equilibrata i rapporti tra i due Paesi anche alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nei rispettivi sistemi fiscali. Alla Convenzione sono allegati un Protocollo e un memorandum. Il relativo disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva in primo luogo che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone la copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2009 e 24,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. La norma prevede, infine, che il Ministro dell'economia effettui il monitoraggio di tali oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.
La relazione tecnica, ipotizzando l'approvazione del provvedimento in esame da parte del Parlamento nel corso del 2009 e tenendo presente quanto stabilito dall'articolo 28 della Convenzione, stima effetti di cassa sul gettito derivanti dalle disposizioni della Convenzione in misura pari a 2,5milioni di euro per il 2009, e a 24,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Più in particolare, gli oneri relativi al 2009 sono stimati tenendo presente che l'articolo 28 della Convenzione prevede, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, che l'applicazione delle relative disposizioni avvenga il primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. Inoltre, dal momento che, sempre sulla base dell'articolo 28 citato, l'entrata in vigore della Convenzione avviene con lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati contraenti, sulla base dei tempi tecnici di completamento dei descritti processi amministrativi, la relazione tecnica ipotizza che l'incidenza sul gettito si verifichi solo a decorrere dall'ultimo mese del 2009. Le considerazioni e le relative valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per il 2004, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta modello 770 del 2005.
Quanto alle decorrenze delle nuove disposizioni, è previsto che esse siano applicabili, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data in cui la nuova convenzione entrerà in vigore; con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione.
La relazione tecnica, infine, precisa che le stime sono state elaborate tenendo conto anche del fatto che, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione in esame, nell'ipotesi in cui la Convenzione attualmente in vigore attribuisca alla persona un trattamento più favorevole, questa possa optare per la sua applicazione per un periodo transitorio di dodici mesi dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella nuova Convenzione.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che è previsto l'utilizzo con finalità di copertura del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, ricorda che nella documentazione depositata dal Governo, nella seduta del 21 ottobre 2008, durante l'esame in prima lettura del disegno di legge finanziaria per il 2009, l'impiego delle risorse di cui alla norma in esame era già stato computato ai fini della verifica delle disponibilità residue a valere sul suddetto Fondo. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di monitoraggio,


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rileva che, alla luce del riconoscimento dei diritti soggettivi previsti dalla Convenzione in esame, la stessa appare conforme alla vigente normativa contabile.
Quanto alle disposizioni della Convenzione prese in considerazione dalla relazione tecnica al fine di individuare i potenziali effetti sul gettito, segnala in primo luogo che gli articoli 2 e 23 dispongono che la Convenzione, per quanto concerne l'Italia, si applichi, oltre che alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, anche all'IRAP che, ai sensi dell'ordinamento italiano, non è considerata tale e per la quale non sono previste forme di deducibilità dal reddito. Con riferimento a tale imposta il successivo articolo 23 prevede il coefficiente da applicare alla base imponibile IRAP per eliminare gli effetti distorsivi descritti. Osservando che la relazione tecnica non ascrive alla disposizione alcun effetto di gettito, essendo finalizzata a riconoscere agli Stati Uniti il diritto allo scomputo della quota IRAP dovuta in Italia dall'imposta sui redditi statunitensi, ritiene che il Governo dovrebbe comunque confermare che l'introduzione del meccanismo previsto dagli articoli 2 e 23 della Convenzione non è alterato dalla disposizione contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame alla Camera, in tema di deducibilità dell'IRAP.
Con riferimento all'articolo 3 della Convenzione e all'articolo 4 del Protocollo, in materia di disposizioni in materia di società di persone, non ritiene sussistano profili problematici, rilevando che la relazione tecnica precisa che, alla luce dei dati e delle informazioni presenti nell'ambito dell'anagrafe tributaria, non è possibile stimare puntualmente l'entità dell'eventuale incremento del gettito. In ogni caso, il combinato disposto delle norme in esame, precisando meglio la definizione di società «nazionale», permette un'interpretazione più ristretta della disciplina riguardante il credito di imposta. Analogamente, ritiene che l'articolo 7 della Convenzione non presenti profili problematici in quanto, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, le disposizioni determinano un allargamento della base imponibile, senza che peraltro sia quantificato alcun incremento del gettito. Anche l'articolo 9 della Convenzione, recante disposizioni in materia di imprese associate, non presenta profili di carattere problematico, alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica, secondo la quale la norma non determina alcuna riduzione del gettito ma, semmai, potrebbe rilevarsi, in talune circostanze, più favorevole all'Italia rispetto all'attuale regime di tassazione.
Segnala, inoltre, che con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, in materia di dividendi, la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito pari a 0,4 milioni di euro annui. Osservando che le quantificazioni, sulla base dei dati e delle ipotesi adottate, appaiono corrette, ritiene comunque opportuno acquisire chiarimenti dal rappresentante del Governo sugli eventuali effetti della disposizione del paragrafo 4 che prevede, a determinate condizioni, l'esenzione dei dividendi da imposte nello Stato della fonte del reddito. Rileva altresì che la relazione tecnica ascrive alle disposizioni in materia di interessi recate dall'articolo 11 una perdita di gettito di 0,3 milioni di euro annui e che tale quantificazione appare corretta, sulla base dei dati forniti dalla relazione stessa.
L'articolo 12 della Convenzione reca, poi, disposizioni in materia di canoni i cui effetti in termini di perdita di gettito sono quantificati dalla relazione tecnica in 20,2 milioni di euro annui, senza tuttavia fornire gli elementi necessari a suffragare tale quantificazione. Analogamente, la relazione tecnica, con riferimento all'articolo 14 della Convenzione, il quale reca disposizioni in materia di tassazione dei compensi per prestazioni professionali, quantifica una perdita di gettito pari a 3,4 milioni di euro annui, in relazione ai redditi prodotti da prestazioni professionali di persone fisiche che, pur soggiornando oltre i 183 giorni l'anno in Italia, risultano sprovviste di base abitualmente disponibile nel nostro Paese. Anche in questo caso, tuttavia, la relazione tecnica


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non fornisce alcun elemento utilizzabile per suffragare la stima della perdita di gettito.
Non ha, inoltre, osservazioni riferite agli articoli 13, 15, 16 e 21 della Convenzione, tenuto conto che - come indicato dalla relazione tecnica - le disposizioni sostanzialmente confermano la normativa esistente e, pertanto, non determinano alcuna variazione di gettito. Con riferimento all'articolo 17, che reca disposizioni in materia di tassazione dei redditi da prestazioni artistiche e sportive, la relazione tecnica stima una perdita di gettito pari a 0,180 milioni di euro annui per l'innalzamento della soglia oltre la quale il reddito prodotto è soggetto a tassazione nello Stato in cui è stato prodotto e non nello Stato di residenza del percettore. Tenuto conto dei criteri di prudenzialità adottati dalla relazione tecnica, non ritiene vi siano osservazioni al riguardo.
Con riferimento all'articolo 20, recante disposizione in materia di imponibilità delle remunerazione per attività di insegnamento o di ricerca, ritiene non vi siano profili finanziari problematici osservando che la relazione tecnica non quantifica alcuna modifica del gettito, pur precisando che la disposizione reca un allargamento della base imponibile. L'articolo 22 della Convezione reca, infine, disposizioni in materia di tassazione di altri redditi, con riferimento alle quali la relazione tecnica precisa che, stanti la particolare finalità e l'ambito applicativo della clausola anti-abuso, non è possibile ipotizzarne gli effetti sul gettito. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca in che modo la clausola anti-abuso potrebbe determinare effetti sul gettito, fermo restando che essa non influisce nella fattispecie in esame.
Osserva, inoltre, che su talune disposizioni della Convenzione e del Protocollo, non considerate dalla relazione tecnica, appare comunque opportuno acquisire chiarimenti dal Governo. Segnala, in primo luogo, che, con riferimento appaiono opportuni chiarimenti sui possibili effetti sul gettito dell'articolo 8 della Convenzione, recante disposizioni in materia di tassazione degli utili derivanti dalla navigazione aerea e marittima, dal momento che con riferimento a fattispecie analoghe il Governo ha argomentato, da una parte, l'esclusione di effetti sul gettito, dall'altra, l'impossibilità di stimarne l'entità . L'articolo 25 della Convenzione prevede che, nel caso di controversie relative a misure non conformi al contenuto della Convenzione, qualora non sia raggiunto un accordo attraverso l'espletamento di una procedura amichevole di composizione della controversia, è prevista l'istituzione di specifiche Commissioni arbitrali. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento sulle modalità di copertura delle spese derivanti dalla costituzione delle Commissioni arbitrali. Ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca gli eventuali effetti di riduzione del gettito quantificati in relazione alle disposizioni della nuova Convenzione per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 della Convenzione, il quale prevede che, nell'ipotesi in cui la Convenzione attualmente in vigore attribuisca ad una persona un trattamento più favorevole, questa possa optare per la sua applicazione per un periodo transitorio di dodici mesi dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella nuova Convenzione. Da ultimo, rileva l'esigenza di acquisire un chiarimento sugli eventuali effetti di gettito dell'articolo 2, paragrafo 4 del Protocollo, ai sensi del quale un residente di uno Stato contraente non avente diritto ai benefici della Convenzione può usufruirne qualora l'autorità competente delle Stato che deve concederli stabilisca in tale senso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di acquisire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966-A Governo, approvato dal Senato
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che nella seduta dell'11 dicembre 2008 il Governo, con riferimento alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge, si era impegnato a predisporre un prospetto informativo che indicasse le singole autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, in tempi compatibili con quelli necessari per la redazione della Nota di variazioni conseguente alle modifiche apportate dal Senato della Repubblica al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Non essendo tuttora disponibile tale prospetto, chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di verificare la possibilità di completarne la predisposizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo e dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, che non dovrebbe esaminare il decreto-legge nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 ed al bilancio pluriennale 2009-2011.
C. 1714-ter Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, con riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2009, sono state presentate complessivamente quindici proposte emendative (vedi allegato 1). Sono da considerarsi estranei per materia, in quanto riguardanti parti del provvedimento che non risultano modificate dal Senato nel corso dell'esame in seconda lettura gli emendamenti 2.7 Galletti, 2.10 Galletti, 2.12 Galletti, 2.14 Galletti, Tab.A.1 Di Biagio e Tab.C.1 Di Biagio. In particolare, gli emendamenti 2.10 Galletti e 2.14 Galletti non si riferiscono alle tipologie di spesa (spese per il personale e gli investimenti) rispetto alle quali il Senato ha introdotto modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno, consentendo il peggioramento del saldo programmatico per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti e escludendo dai saldi rilevanti ai fini del Patto le spese sociali per interventi e servizi. Segnala che l'emendamento 2.14 Galletti risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione finanziaria. Con riferimento al disegno di legge di bilancio, è stato presentato un solo emendamento il Tab.4.1 Di Biagio (vedi allegato 2). Il suddetto emendamento è da ritenersi


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estraneo per materia, in quanto, pur modificando la missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del Ministero degli affari esteri che ha subito variazioni durante l'esame in seconda lettura presso il Senato, prevede l'istituzione di un nuovo programma «Cooperazione in materia culturale».
Se non vi sono obiezioni, propone di passare direttamente alla votazione degli emendamenti ammissibili. Al riguardo, ritiene che, dopo eventuali interventi dei componenti della Commissione, tutte le proposte emendative potrebbero essere considerate tecnicamente respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Gaspare GIUDICE (PdL), relatore per il disegno di legge finanziaria, nell'esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative, in considerazione dei tempi di esame del provvedimento, pur rilevando l'interesse di alcuni emendamenti, condivide la proposta del presidente di considerare tutte le proposte respinte al fine di consentirne la ripresentazione nel corso della discussione in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, tutte le proposte emendative riferite al disegno di legge finanziaria devono considerarsi respinte al fine di consentirne la ripresentazione nel corso della discussione in Assemblea.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 C. 1713-B.

La Commissione delibera di conferire al deputato Giudice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 nel testo modificato dal Senato, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 C. 1714-B nel testo modificato dal Senato.

La Commissione delibera di conferire al deputato Moroni il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 C. 1714-B nel testo modificato dal Senato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva infine di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.