XIV Commissione - Giovedì 27 novembre 2008


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ALLEGATO

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Nuovo testo C. 1875 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici;
considerato che l'articolo 2 del decreto-legge, come modificato dalla Commissione di merito, prevede la facoltà di derogare, in relazione allo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e limitatamente alla durata dello stesso, alle procedure per la rimozione e il trasporto dei rifiuti, la cui disciplina ricade livello comunitario nell'ambito delle previsioni di cui alla direttiva quadro 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, e alla direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi;
considerato che l'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE, al paragrafo 1, fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, al paragrafo 2, di adottare le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;
considerato che l'articolo 7 della direttiva 91/689/CEE prescrive che, nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla stessa direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente;
considerato che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, l'articolo 4, del decreto-legge consente, esclusivamente per la durata dello stato di emergenza, ai comuni della provincia di Caserta che aderiscono al Consorzio unico di bacino di indire procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 previste dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
ritenuto pertanto che le deroghe di cui al citato articolo 4 sono circoscritte ad alcune disposizioni del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, il quale, nell'individuare le norme che possono essere derogate per fronteggiare l'emergenza rifiuti, impone comunque il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;
segnalato che l'articolo 9 reca, tra l'altro, una disciplina transitoria degli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili (cd. incentivi CIP6) in relazione alla situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
tenuto conto che il nuovo articolo 9-bis, nel dettare misure urgenti di tutela


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ambientale, prevede che gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, anche in deroga alle specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di cui alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, purché nel rispetto delle norme comunitarie;
valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 9-ter, relativa alla predisposizione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, anche in relazione agli obiettivi fissati dalla direttiva 2006/12/CE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in relazione all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di effettuare un ulteriore approfondimento in ordine alla piena compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni relative alla concessione di incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili.