II Commissione - Resoconto di mercoledì 12 novembre 2008


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta scorsa la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e che l'esame è stato rinviato alla seduta odierna mentre erano in corso di svolgimento degli interventi sull'emendamento 1.200 del relatore (vedi allegato), al quale nel frattempo sono stati presentati ulteriori subemendamenti (vedi allegato) rispetto a quello già presentato dall'onorevole Ferranti.
Avverte inoltre che l'onorevole Ferranti ha presentato una riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.09 (vedi allegato), prevedendo la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste.
Per quanto attiene ai subemendamenti presentati all'emendamento 1.200, ritiene che la questione più rilevante sia quella relativa al mantenimento o meno dell'avverbio ingiustamente per meglio qualificare la fattispecie, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa l'applicazione


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del nuovo reato alle sole ipotesi in cui il danno prospettato attraverso la minaccia sia ingiusto. Dal dibattito in Commissione emergerebbe, invece, che tale dubbio non sussista, in quanto l'ingiustizia del danno sarebbe insita nella stessa nozione di minaccia. Tuttavia sembrerebbe che la ragione per la quale secondo l'onorevole Ferranti occorrerebbe sopprimere l'avverbio ingiustamente risiederebbe nell'opportunità di punire anche le minacce che prospettino un danno giusto qualora la condotta sia idonea a produrre una serie di effetti che rientrano nella nozione comunemente accettata di molestie insistenti. In realtà, tale diversa lettura dell'avverbio ingiustamente porterebbe a ritenere che dubbi interpretativi sulla portata della norma potrebbero sussistere qualora non fosse specificato che il danno futuro debba essere ingiusto. Pertanto si rimette alla Commissione in merito agli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao e invita i presentatori al ritiro dei restanti subemendamenti.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA interviene in relazione alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.09 presentato dall'onorevole Ferranti, con il quale si prevede l'istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale rilevando che il Governo è sensibile all'esigenza di tutelare le vittime del reato di atti persecutori apprestando degli strumenti volti ad assicurare una prima assistenza psicologica da parte di personale dotato delle adeguate competenze. Proprio per tale ragione sarà presentato dal Governo in Assemblea un emendamento diretto ad istituire un numero verde nazionale al quale possano ricorrere le vittime del reato di stalking. Dichiara che non è stato possibile presentare tale emendamento nel corso dell'esame in sede referente in quanto è ancora in corso di verifica la copertura delle spese connesse all'introduzione del numero verde.

Carolina LUSSANA (LNP) rileva che il gruppo della Lega ha già presentato un articolo aggiuntivo dello stesso tenore di quello preannunciato dal ministro, che, come evidenziato dalla relatrice, al contrario di articoli aggiuntivi simili presentati dal gruppo del PD, è fornito anche di adeguata copertura finanziaria. Dichiara di essere meravigliata dell'atteggiamento del ministro che, anziché eventualmente invitare i presentatori a riformulare gli articoli aggiuntivi già presentati e così consentendo loro di mantenere la titolarità delle disposizioni proposte, preannuncia la presentazione di un articolo aggiuntivo di contenuto sostanzialmente identico.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti presentati. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Ferranti e modifica il parere contrario espresso nella seduta precedente sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02 e 4.03 Lussana, invitando il presentatore al ritiro dei medesimi.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime rammarico per l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi da lei presentati, i quali avrebbero un contenuto sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo preannunciato dal Governo. Ribadisce l'invito al Governo di non presentare emendamenti di contenuto identico rispetto a quelli di iniziativa parlamentare e di eventualmente chiedere la riformulazione di tali emendamenti nella parte in cui non siano pienamente condivisi.

Enrico COSTA (PdL), condividendo l'intervento del ministro, si associa alla richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi volti ad istituire un numero verde o uno sportello aperto al pubblico al fine di rinviare la questione relativa all'introduzione di tali strumenti ad un momento successivo, quando vi sarà anche una proposta del Governo, eventualmente sotto la forma di un invito alla riformulazione di articoli aggiuntivi di iniziativa parlamentare. Ritiene che la reiezione degli articoli aggiuntivi dei quali è stato chiesto il ritiro possa comportare un indebolimento dello


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sforzo di approdare all'approvazione di un testo condiviso.

Donatella FERRANTI (PD), dichiarando di condividere gli interventi dell'onorevole Lussana, rileva di aver riformulato il suo articolo aggiuntivo 4.09 a seguito del parere favorevole espresso dal relatore a condizione che venisse riformulato trovando una adeguata copertura finanziaria. Ora è meravigliata dell'atteggiamento del ministro che, anziché esprimere parere favorevole su tale articolo aggiuntivo, chiede il ritiro del medesimo in vista di una futura presentazione di un articolo aggiuntivo del Governo di contenuto pressoché identico. Osserva inoltre che si tratta di una materia che non è contenuta nel testo originario presentato dal Governo, per cui la scelta di presentare solo in un secondo momento una disposizione volta a tutelare le vittime dello stalking sembrerebbe essere dettata da ragioni meramente opportunistiche.

Antonio DI PIETRO (IdV) osserva che l'esigenza di introdurre il reato di atti persecutori nell'ordinamento è da tutti condivisa, per cui non vi è ragione di contrapposizioni politiche nel corso dell'esame del provvedimento. Se su una determinata questione vi è un problema di copertura finanziaria, saranno i componenti della Commissione ed i rappresentanti del Governo a trovare la migliore soluzione tecnica, senza per questo arrivare a polemiche meramente politiche.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che, a seguito dell'intervento del ministro, sia opportuno rinviare ad un secondo momento ed, eventualmente, all'esame in Assemblea la tematica relativa all'introduzione di un nuovo numero verde o di sportelli aperti al pubblico in relazione al reato oggetto del provvedimento. Ritiene tuttavia che la Commissione debba riflettere sulla opportunità di istituire un numero verde per il reato di stalking, quando vi sono reati gravissimi per i quali tale misura non è stata prevista. Inoltre osserva che le esigenze preventive di tutela della vittima trovano già una loro risposta nell'istituto dell'ammonimento previsto dall'articolo 2 del disegno di legge del Governo. Dichiara di essere contrario alla istituzione presso le questure anche di uno sportello aperto al pubblico, le cui funzioni non sarebbero conformi alle competenze proprie degli uffici delle questure.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA rassicura l'onorevole Contento che il Governo non intende assolutamente istituire lo sportello aperto al pubblico previsto in alcuni degli articoli aggiuntivi presentati, quanto piuttosto estendere alla lotta contro lo stalking l'esperienza positiva di numeri verdi già istituiti per altri reati.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il subemendamento 0.1.200.9 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.200.9 ritenendo che questo consenta di meglio delineare la condotta che si intende punire, prevedendo la possibilità di punire anche l'abuso di un diritto quando questo sia esercitato in maniera tale da poter provocare tutte quelle conseguenze che solitamente vengono ricondotte allo stalking. Inoltre, ritiene opportuno che sia precisato che la condotta possa avvenire con qualsiasi mezzo e che l'effetto di questa possa essere la realizzazione di una sofferenza psichica anche non patologica, piuttosto che una sensazione di ansia o di paura, ritenendo che quest'ultima rappresenti uno stato d'animo soggettivo non utilizzabile per descrivere una fattispecie criminosa.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere sotto il profilo giuridico il subemendamento 0.1.200.9 Ferranti, ritenendo che la specificazione secondo cui la condotta possa commettersi con qualunque mezzo sia ultronea e non condividendo la scelta di qualificare anche come non patologica la sofferenza psichica. Sottolinea, a tale proposito, l'inopportunità di


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utilizzare in fattispecie penali i cosiddetti elementi negativi.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime la propria contrarietà al subemendamento 0.1.200.9 Ferranti, non condividendone la formulazione sotto il profilo sia della determinatezza che dell'offensività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 0.1.200.9 Ferranti e 0.1.200.2 Rao.

Manlio CONTENTO (PdL) aderendo all'invito del relatore, ritira il suo subemendamento 0.1.200.4, osservando che questo era stato presentato al fine di risolvere la questione relativa alla determinatezza della nuova fattispecie penale, utilizzando formule già previste dal codice penale, come quella utilizzata dall'articolo 611 per il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Inoltre ritiene che, alla luce dell'articolo 612 del codice penale relativo al reato di minaccia, sia superfluo qualificare la minaccia come ingiusta. Osserva che il requisito dell'ingiustizia è pacificamente considerato insito nella nozione di minaccia proprio in base alle diverse disposizioni del codice che puniscono diverse manifestazioni della minaccia.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.200.6 volto a specificare che il reato di atti persecutori può essere posto in essere con qualunque mezzo, sottolineando come tale precisazione non sia ultronea ma sia diretta a rendere più agevole in concreto l'accertamento del reato.

Pierluigi MANTINI (PD) con riferimento al subemendamento 0.1.200.6 Ferranti, ritiene che la precisazione, secondo la quale la condotta possa essere posta in essere «con qualunque mezzo», sia utile e opportuna.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita la Commissione a considerare che si sta costruendo una fattispecie a condotta libera, prevedendo la punibilità di qualsiasi condotta che, concretizzandosi in minacce e molestie reiterate, sia idonea a produrre gli eventi descritti nella fattispecie medesima.

Antonio DI PIETRO (IdV) comprende lo spirito del subemendamento in esame ma rileva che, trattandosi di reato a forma libera, la precisazione appare ultronea, giacché è implicito che la condotta descritta nella fattispecie possa essere posta in essere con qualunque mezzo.

Carolina LUSSANA (LNP) pur condividendo lo spirito del subemendamento 0.1.200.6 Ferranti, ritiene che non sia tecnicamente corretto precisare che la condotta possa realizzarsi con qualunque mezzo.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che il mezzo attraverso il quale la condotta e posta in essere è diverso dalla condotta in sé. Introdurre la precisazione di cui al subemendamento in questione potrebbe contribuire ad una migliore determinazione della fattispecie.

Guido MELIS (PD) ritiene che sia opportuno e non ultroneo precisare che la condotta degli atti persecutori possa essere compiuta con qualunque mezzo, anche in considerazione della continua e sempre più veloce evoluzione degli strumenti tecnici di comunicazione, che consentono quindi di minacciare e molestare con mezzi sempre nuovi.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.200.6 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sugli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti 0.1.200.3 Rao, ritenendo opportuna la soppressione dell'avverbio «ingiustamente», riferito alla minaccia. Ricorda che l'articolo 612 fornisce la definizione penalistica di minaccia e ritiene che a tale definizione occorrerebbe fare riferimento.


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Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce le perplessità gia espresse sull'utilizzo dell'avverbio «ingiustamente». Rileva che il codice penale contiene la definizione di minaccia nell'articolo 611, dove l'elemento della «ingiustizia» è riferito al danno e non alla minaccia, e nell'articolo 612, dove la minaccia non è qualificata come «ingiusta». Sottolinea comunque che la questione della soppressione dell'avverbio «ingiustamente» non ha carattere pregiudiziale, considerando più importante che la Commissione raggiunga la più ampia intesa possibile sul testo.

Anna ROSSOMANDO (PD) condivide l'opinione secondo la quale è inopportuno che la minaccia sia qualificata come ingiusta.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condividendo le osservazioni degli onorevoli Di Pietro e Contento, ritiene opportuno sopprimere l'avverbio «ingiustamente». Sottolinea come sia particolarmente apprezzabile la scelta del Presidente Bongiorno che, rimettendosi sul punto alla Commissione, ha creato le premesse per la soluzione della questione.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sia opportuno mantenere l'avverbio «ingiustamente», che ha la funzione di qualificare la minaccia con riferimento all'ingiustizia del danno minacciato, giacché la minaccia è ingiusta se il male minacciato è ingiusto. Tale previsione facilita l'accertamento del giudice e consente di escludere dall'area della punibilità le minacce «giuste», che costituiscono legittimo esercizio di un diritto.

Pierluigi MANTINI (PD) ritiene che ogni minaccia idonea a produrre gli eventi descritti dalla fattispecie di cui all'articolo 612-bis debba essere punibile, compresa la minaccia «giusta». Per questo motivo ritiene che l'avverbio «ingiustamente» debba essere soppresso.

Carolina LUSSANA (LNP) osserva che non appaiono affatto univoche le motivazioni per le quali l'avverbio «ingiustamente» dovrebbe essere soppresso e che pertanto non sembra emerso un orientamento univoco, tale da fare ritenere che sul testo, una volta espunto l'avverbio in questione, vi sia l'ampia convergenza da tutti auspicata.

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia Bongiorno.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1875 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che oggi la Commissione avvia l'esame del disegno di legge n. 1875, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2008 sull'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Così come è avvenuto per il disegno di legge collegato alla finanziaria contenente disposizioni di procedura civile e con il cosiddetto decreto Alitalia, la Presidenza ha ritenuto, in ragione della rilevanza delle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, di avviare l'esame in sede consultiva già prima della rituale richiesta di parere da parte della Commissione di merito sul testo risultante dagli emendamenti approvati. La Commissione Ambiente avviato oggi l'esame in sede referente. Tale anticipazione


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dell'avvio dell'esame in sede consultiva consentirà alla Commissione Giustizia di approfondire in maniera adeguata tutte quelle questioni di propria competenza relative al testo che non è possibile approfondire quando - come capita sempre più di frequente - il testo per il parere è trasmesso dalla Commissione di merito a ridosso della seduta nella quale questa, in ragione del calendario di Assemblea, deve conferire il mandato la relatore a riferire in Assemblea.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame è stato emanato in considerazione del perdurare della situazione di crisi ambientale nella regione Campania. In particolare, come si legge nella relazione di accompagnamento, il decreto-legge in esame, che consta di 11 articoli, si prefigge lo scopo di garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza in atto, mediante l'individuazione di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti.
La Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere un parere sul testo, in quanto il Governo ha ravvisato la necessità di determinare una più incisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti che, in ragione della generalità del fenomeno, avranno efficacia sul restante territorio nazionale nei soli casi in cui vi sia dichiarato lo stato di emergenza. Si tratta, in particolare, dell'articolo 6.
La predetta disposizione introduce una disciplina speciale, volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (codice ambientale). Tale disciplina speciale è applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Anche alla luce delle polemiche che hanno accompagnato l'emanazione del decreto-legge, è opportuno sottolineare sin da ora che non si tratta di norme penali introdotte nell'ordinamento in relazione ad una particolare regione d'Italia, così da creare una sorta di normativa penale applicabile solo e comunque in quella regione. In realtà, le disposizioni in oggetto sono suscettibili di applicazione generalizzata su tutto il territorio nazionale ogni qualvolta si verifichi la dichiarazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Attualmente tale stato di emergenza vige esclusivamente per la regione Campania. In base all'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2008 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009. Ricorda che l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
In sostanza si è innanzi ad una categoria di norme penali che trovano un espresso riscontro nel codice penale: le «leggi eccezionali o temporanee « di cui all'articolo 2, comma quarto, del codice penale. Al riguardo si ricorda che la dottrina definisce come «eccezionali» quelle leggi il cui ambito di operatività temporale è segnato dal persistere di uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dell'ordinario; sono «temporanee» le leggi rispetto alle quali è lo stesso legislatore a stabilire un termine di durata. Ad esse, ai sensi del medesimo articolo 2, comma quarto, del codice penale, non si applica il principio della


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retroattività in senso più favorevole al reo, in quanto, laddove il principio del favor rei dovesse trovare riconoscimento, si offrirebbe una scappatoia per commettere violazioni con la certezza di una futura impunità.
La circostanza che le norme di cui all'articolo 6 introducano una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti, non significa che vi sia una disparità di trattamento od una irragionevolezza sanzionabile sotto il profilo della incostituzionalità. A tale proposito, rileva che il discrimine per l'applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come «area geografica» in cui l'azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese. Ricorda che il principio di uguaglianza deve essere inteso non nel senso di una cieca ed indiscriminata parità di disciplina di tutte le situazioni che possono sembrare uguali sotto un profilo meramente materiale. Il principio di uguaglianza deve essere letto insieme ad un altro principio, quale quello di ragionevolezza. In alcuni casi, in considerazione di particolari circostanze, può essere ragionevole trattare diversamente due condotte che sotto il profilo materiale sono identiche. Nel caso in esame la particolare circostanza ricorre ogni qual volta sia dichiarato lo stato di emergenza, secondo le modalità previste dalla legge.
L'articolo 6 prevede una disciplina speciale volta a rendere più rigorose le sanzioni previste, per fattispecie analoghe, dalla disciplina contenuta nel codice ambientale, tramite la trasformazione di diverse condotte da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose nonché un significativo inasprimento delle pene.
In particolare, la lettera a) del comma 1, attiene alla disciplina sanzionatoria della fattispecie di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti o immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee.
La norma specifica che, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti - i quali sono definiti come quei rifiuti, domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiore a 50 cm - la fattispecie sopra descritta è punita con la reclusione fino a 3 anni e sei mesi, integrando dunque un'ipotesi delittuosa, per la quale non viene prevista una pena edittale minima.
Segnala che l'analoga fattispecie contenuta nel codice ambientale (segnatamente all'articolo 255, comma 1) di abbandono, deposito o immissione nelle acque di rifiuti, pericolosi e ingombranti è qualificata come contravvenzione e punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da centoventicinque a seicentoventi euro.
Inoltre, mentre il codice ambientale non reca alcuna definizione di rifiuto ingombrante, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria la norma in oggetto, come si è detto, introduce una definizione tassativa di tale categoria di rifiuti, il cui abbandono determina il concretizzarsi dell'illecito.
Qualora si tratti di rifiuti che non rientrano nelle citate categorie e dunque rifiuti non pericolosi, non speciali e non ingombranti, la lettera a) in commento prevede per l'abbandono, scarico e deposito di essi l'integrazione di una fattispecie contravvenzionale, punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In tal caso, rispetto alla disciplina del codice ambientale vi è solo un inasprimento della pena pecuniaria.
L'articolo 255, comma 1, del citato codice ambientale prevede infatti per l'abbandono e deposito dei rifiuti «non pericolosi e non ingombranti» la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro.
Rispetto alla predetta disciplina segnala l'ampia discrezionalità che la legge conferisce al giudice nel fissare la pena della reclusione nell'ipotesi delittuosa. Questa,


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secondo una valutazione ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, potrà andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 anni e 6 mesi. Si tratta di una scelta dettata dall'esigenza di applicare al caso concreto una pena che sia proporzionata all'effettiva gravità del fatto commesso. Ricorda, infatti, che viene data una definizione di rifiuto ingombrante che in realtà porta a ricomprendervi anche dei rifiuti domestici le cui dimensioni non sono poi così eccessive. Si è quindi voluto attribuire al giudice la scelta di applicare pene miti quando il fatto non sia grave e pene rigorose quando il fatto sia grave. L'intento è sicuramente condivisibile. Occorre verificare se sia conforme al principio di legalità della pena, secondo il quale la pena in astratto è fissata dalla legge ed in concreto determinata dal giudice. Questo principio implica una discrezionalità del giudice nel fissare la pene che non deve tradursi in una piena libertà di determinazione della medesima, come avviene quanto il distacco tra il minimo ed il massimo edittale è eccessivo. La Commissione dovrà valutare se nel caso in esame sia eccessivo il margine di discrezionalità lasciato al giudice nel fissare la pena.
Le lettere b) e c) attengono alla fattispecie di abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati, ovvero immissione in acque superficiali e sotterranee di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti.
La nuova disciplina riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un'ulteriore differenziazione tra ipotesi di condotta dolosa e colposa.
Per quanto riguarda la condotta dolosa, essa integra una ipotesi delittuosa punita con la reclusione da tre mesi a quattro anni, per i rifiuti non pericolosi, e da sei mesi a cinque anni, per i rifiuti pericolosi.
Qualora la condotta sia colposa, la fattispecie è qualificata come contravvenzione ed è punita con l'arresto da 1 mese a 8 mesi per i rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno per quelli pericolosi.
Il codice ambientale, all'articolo 256, comma 2, per le ipotesi di abbandono, scarico o deposito sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di rifiuti non pericolosi, non differenzia le condotte dolose e colpose e qualifica la fattispecie come contravvenzione, punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Analogamente, per i rifiuti pericolosi il codice ambientale non distingue le ipotesi di condotta dolosa da quelle di condotta colposa. Per entrambe il comma 2 dell'articolo 256 prevede una fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
La lettera d) prevede una fattispecie delittuosa per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta. La norma differenzia l' ipotesi in cui i rifiuti siano non pericolosi, punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro, da quella in cui i rifiuti siano pericolosi, punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro.
Il codice ambientale, all'articolo 256, comma 1, prevede per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta, una fattispecie contravvenzionale, distinguendo tra rifiuti non pericolosi (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro) e rifiuti pericolosi (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro).
La lettera e) introduce sanzioni penali per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva. In particolare, si configura l'illecito come delitto (in luogo della contravvenzione prevista dalla disciplina


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del codice ambientale), diversamente sanzionato a seconda che la discarica riceva solo rifiuti non pericolosi (reclusione da un anno e 6 mesi a 5 anni e multa da 20.000 a 60.000 euro) ovvero anche rifiuti pericolosi (reclusione da 2 a 7 anni e multa da 50.000 a 100.000 euro).
Riprendendo quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disposizione in commento aggiunge che alla condanna - anche a seguito di patteggiamento - consegue la confisca dell'area, se di proprietà dell'autore dell'illecito, e l'obbligo per quest'ultimo di procedere alla bonifica o al ripristino dei luoghi.
La lettera f) riduce della metà le sanzioni previste dalle lettere b), c), d) ed e) laddove l'attività non sia svolta abusivamente (cioè in assenza di autorizzazione), bensì in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni.
Ricorda che la medesima previsione è contenuta nell'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo. n. 152 del 2006.
La lettera g) prevede sanzioni per l'ipotesi di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
La disciplina di una fattispecie analoga è contenuta nell'articolo 256, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, che configura l'illecito come una contravvenzione, prevedendo la sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni unitamente all'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
Il decreto legge qualifica come delitto la condotta di colui che dolosamente effettua l'attività di miscelazione dei rifiuti, prevedendo la reclusione da un anno a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro e come contravvenzione la condotta di colui che per colpa svolge le medesime attività (in questo caso la sanzione è infatti l'arresto da 6 mesi a un anno).
Rileva che laddove l'attività sia compiuta colposamente, la pena edittale che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza è più lieve rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria, che continua ad applicarsi nel resto del Paese (a prescindere dal massimo edittale, non è infatti prevista la pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva).
Infine, la lettera h) prevede sanzioni per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
Mantenendo invariata la sanzione prevista dalla disciplina generale (articolo 256, comma 6, decreto legislativo n. 152/2006) per il deposito temporaneo di rifiuti che non superano i 200 litri, o quantità equivalenti (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro), il decreto legge distingue ancora una volta la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro) e nel secondo la contravvenzione (arresto da 3 mesi a un anno).

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, ritiene opportuno passare al successivo punto all'ordine del giorno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
C. 1493 Barbareschi.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, osserva che la presente proposta di legge è volta ad istituire la Giornata nazionale della lotta contro la pedofilia e la pedopornografia, individuata nel 21 marzo, giorno in cui ha inizio la primavera. Attraverso l'istituzione di tale Giornata si intende incentrare l'attenzione su un fenomeno che ha oramai assunto dimensioni altamente drammatiche per la sua diffusione. Si ricorda che presso la Commissione giustizia è stato avviato l'esame di una serie di proposte di legge volte a conferire


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maggiore efficacia preventiva e repressiva alla disciplina vigente in materia di lotta contro la pedofilia.
Come è espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge, in occasione della Giornata nazionale in questione le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
Ritiene che non si possa che essere favorevoli alla proposta di legge in esame, ritenendo che sia opportuna qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare la società ed in particolare i giovani in ordine alla drammaticità del fenomeno della pedofilia.
Esprime delle perplessità sulla data del 21 marzo scelta per l'istituzione della Giornata nazionale in questione nonché sulla denominazione della Giornata medesima. Sulla prima questione, pur comprendendo che la scelta di individuare il 21 marzo ha un condivisibile valore simbolico, rileva che in tale data già da anni si celebra su iniziativa dell'Associazione Libera di Don Ciotti, la Giornata della memoria delle vittime della mafia. Inoltre il 9 ottobre scorso il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si chiede che proprio il 21 marzo sia proclamato nelle scuole come la giornata della legalità per la lotta contro la mafia. Per tale ragione ritiene che sarebbe forse opportuno prevedere per la giornata contro la pedofilia una data che non si sovrapponga ad altri eventi celebrativi o di memoria. Sulla seconda questione, relativa alla denominazione della Giornata nazionale che si intende istituire, osserva che la pedopornografia non è altro che una modalità di esplicazione del fenomeno più ampio della pedofilia. Potrebbe pertanto essere opportuno limitare l'intitolazione della Giornata nazionale alla lotta contro la pedofilia.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, presidente, considerato che risultano iscritti a parlare diversi deputati e che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone e C. 1872 Cosenza.