XII Commissione - Resoconto di giovedì 30 ottobre 2008


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.50.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.


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5-00541 Barani e Bocciardo: Ispezione presso la ASL di San Donà del Piave, in merito al presunto approvvigionamento illecito di metanfetamine per patologie dell'infanzia.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che essa affronta un tema di grande attualità, che è peraltro oggetto di una proposta di iniziativa legislativa all'esame della Commissione in sede referente e sulla quale è in corso una fase di approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Lucio BARANI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario Fazio e si dichiara soddisfatto per la risposta fornita che attesta l'impegno del Governo al monitoraggio di una situazione che riguarda un grave caso di abuso della professione medica e della somministrazione di farmaci. Nel richiamare l'attività di denuncia del fenomeno, svolta dal Comitato «Giù le mani dai bambini», sottolinea che le regioni sono titolari delle competenze in materia di ispezione e controllo rispetto a irregolarità da parte delle ASL, i cui vertici sono però nominati dalle stesse regioni, con una inappropriata confusione di ruoli tra controllanti e controllati. Auspica pertanto da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvio di un procedimento di verifica per scongiurare gli abusi segnalati con l'interrogazione, che hanno per vittime i soggetti più deboli della nostra società. Esprime infine una critica nei confronti della competente Procura della Repubblica per la decisione sull'archiviazione di un caso che appare fondato, archiviazione dovuta al fatto che esso non è proficuo in termini di visibilità dei magistrati, secondo un costume deteriore assai diffuso nel nostro ordinamento giudiziario.

5-00542 Mura e Palagiano: Riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla come malattia sociale e interventi a favore di soggetti affetti da MCS.

Silvana MURA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Silvana MURA (IdV), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta non di tipo formale ricevuta e per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo. Ribadisce che la MCS è una malattia rara a fronte del più generalizzato fenomeno delle intolleranze. Al riguardo osserva che così come il Servizio Sanitario Nazionale offre soluzioni al problema delle intolleranze, così l'industria farmaceutica non è interessata ad investire nella ricerca su questo tipo di patologie. Anche alla luce del lavoro che il Parlamento sta svolgendo sul tema delle malattie rare, ritiene che sia una necessità ineludibile quella di andare incontro alle esigenze di chi è colpito dalla MCS, con le conseguenti gravi menomazioni sia sul piano fisico che su quello sociale.

5-00543 Livia Turco e Burtone: Inserimento da parte della regione Sicilia nel prontuario terapeutico regionale del farmaco Lenalidomide.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Fazio, in quanto non è comprensibile per quale motivo il farmaco in questione sia presente in tutti i prontuari regionali, con la sola eccezione della Sicilia. Osserva poi che se davvero il farmaco presenta delle controindicazioni, a maggior ragione esso dovrebbe essere espunto da tutti i prontuari.


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A suo avviso, la situazione attuale è invece da porre in relazione con precise scelte adottate dalla Regione Sicilia, palesemente favorevole a scorciatoie o a perseguire strade errate. Sottolinea quindi che non vi è ragione per cui i cittadini siciliani non possano accedere ai benefici derivanti dalla somministrazione del Lenalidomide, per cui auspica che il senso di responsabilità induca il Governo a porre in essere le iniziative necessarie affinché la Regione Sicilia inserisca il farmaco nel suo prontuario.

5-00544 Molteni e Fava: Richiesta di intervento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità sul rischio di disturbi respiratori a causa delle emissioni inquinanti delle industrie del legno.

Giovanni FAVA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giovanni FAVA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto e preannuncia per i prossimi giorni l'adozione delle iniziative necessarie.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 30 ottobre 2008 - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso si anteporre l'esame di atti comunitari alla seduta in sede consultiva, al fine di consentire al rappresentante del Governo, impossibilitato ad essere presente fino alla conclusione degli odierni lavori della Commissione, di prendere parte all'avvio del dibattito sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera.

La Commissione concorda.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera.
(COM (2008) 414 def.).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RONDINI (LNP), relatore, osserva che la proposta di direttiva in esame nasce come stralcio rispetto alla proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, presentata alla Commissione all'inizio del 2004, approvata come direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio ed attualmente inclusa nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria all'esame della XIV Commissione del Senato. Segnala che la scelta di analizzare separatamente la materia sanitaria nasce dalla consapevolezza della specificità del relativo servizio che, per la sua complessità tecnica, il suo impatto finanziario e la sua forte ricaduta sull'opinione pubblica richiede un intervento normativo specifico.
Nel merito, rileva che l'obiettivo principale perseguito dalla proposta di direttiva in titolo è rappresentato dall'esigenza


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di favorire la libera circolazione dei cittadini europei nell'accesso ai trattamenti sanitari all'interno dell'Unione europea, facendo chiarezza sui loro diritti e sui corrispettivi obblighi degli Stati membri sia in termini di sicurezza e qualità delle cure, sia in termini finanziari. In particolare, la nuova disciplina sulla medicina transfrontaliera interna all'Unione persegue tre obiettivi principali: evitare che siano frapposti ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei pazienti; garantire l'affidabilità e la qualità delle cure erogate sull'intero territorio nazionale; prevedere che le procedure di rimborso dei costi siano chiare e trasparenti.
Sottolinea che, nel tentativo di dare attuazione ai suddetti obiettivi, la proposta di direttiva in titolo, nell'introdurre un quadro normativo comunitario per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, contempla tre diversi ambiti di regolazione: in primo luogo, sono individuati alcuni principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell'Unione, con l'intento specifico di definire qual è l'autorità competente a fissare e controllare gli standard dell'assistenza sanitaria nell'Unione. In secondo luogo, la proposta di direttiva mira a definire nel concreto i diritti dei cittadini nell'accesso alle cure sanitarie transfrontaliere, individuando preventivamente le possibili restrizioni applicabili a livello nazionale. Infine, la direttiva istituisce un quadro per la cooperazione europea nel settore sanitario.
Precisa che il nuovo quadro normativo comunitario per l'assistenza sanitaria transfrontaliera non modificherà, viceversa, altri ambiti di regolazione dell'Unione europea già da tempo consolidati. Il riferimento, nello specifico, è al vigente quadro per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (con particolare riferimento alla tessera europea di assicurazione malattia), al quadro per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, al quadro sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, al quadro sulla regolazione degli aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione (che incide evidentemente sull'e-health), al quadro sull'attuazione del principio della parità di trattamento tra le persone indipendemente dalla razza e dall'origine etnica.
Osserva che la principale innovazione introdotta dalla direttiva in esame è rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di libero accesso alle cure sanitarie transfrontaliere parzialmente alternativo a quello previsto dalla vigente normativa comunitaria, incentrato sull'autorizzazione preventiva al trattamento (regolamento CEE 1048/71). Laddove, infatti, si pongano le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione, si applicano le norme del regolamento del 1971 e non quelle della direttiva in titolo.
Sempre in via preliminare, va inoltre chiarito che, ai fini della presente direttiva, con «assistenza sanitaria transfrontaliera» si intende sia la mobilità del paziente, ovvero il ricorso a cure sanitarie all'estero (a carattere ospedaliero e non ospedaliero), sia la prestazione transfrontaliera di tali cure (che si traduce nell'erogazione dei servizi di telemedicina, laboratorio, diagnosi, prescrizione a distanza nel territorio di un altro Stato membro). Il nuovo meccanismo è stato introdotto con l'intento di dare attuazione ad alcune pronunce della Corte di Giustizia europea, che ha stabilito che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà dei destinatari dei medesimi di recarsi in un altro Stato membro per fruire di tali servizi. In tale circostanza, la Corte ha sostenuto l'esigenza che la legislazione dello Stato membro di affiliazione garantisca al paziente un livello di rimborso pari a quello di cui tale paziente avrebbe beneficiato se avesse ricevuto l'assistenza sanitaria in patria.
Recependo queste due indicazioni della Corte di giustizia, la proposta di direttiva in titolo prevede, come regola generale, che le persone assicurate in uno Stato membro di affiliazione possono avvalersi dell'assistenza sanitaria anche presso un altro Stato membro dell'Unione, limitatamente tuttavia alle cure comprese tra le prestazioni cui la persona assicurata ha


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diritto e fino a concorrenza del costo che sarebbe stato coperto dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale.
Rispetto a questa regola generale, una distinzione è stata tuttavia introdotta tra cure non ospedaliere e cure ospedaliere: per le prime, infatti, il rimborso dei costi delle cure non è subordinato ad alcuna autorizzazione preventiva (a condizione, ovviamente, che la prestazione sia contemplata dal suo sistema di sicurezza sociale). Per le seconde, viceversa, la direttiva non introduce un obbligo generale di autorizzazione preventiva, ma consente agli Stati membri di prevedere un siffatto sistema di autorizzazione preventiva, purché sia dimostrato che il flusso di pazienti determinato dall'attuazione della direttiva comprometta o possa compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale ovvero gli obiettivi di programmazione e razionalizzazione del settore ospedaliero.
L'attuazione di tale meccanismo, secondo quanto rilevato anche nella relazione introduttiva della direttiva, non intacca in ogni caso il fondamentale principio della responsabilità di ciascun Stato membro sui relativi sistemi sanitari. È questa un'esigenza direttamente conseguente al principio di proporzionalità e sussidiarietà su cui si fonda l'azione comunitaria. In altri termini, è fatto salvo l'articolo 152 TCE, per cui compete a ciascun Stato membro la disciplina dell'organizzazione e fornitura di servizi sanitari ed assistenza medica. Il che implica che resta di competenza degli Stati membri la decisione sugli standard applicabili all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, ferma restando l'esigenza di garantire un livello minimo di garanzie sulle cure offerte da ciascun Stato membro. Tali livelli minimi sono elencati all'articolo 5, che ad esempio imputa agli Stati membri l'onere di garantire che esistano meccanismi in grado di assicurare la capacità dei fornitori di assistenza sanitaria di soddisfare gli standard fissati dalla scienza medica internazionale e dalle buone pratiche mediche generalmente riconosciute.
La presenza di un sistema così integrato di mobilità dei pazienti presuppone che siano attivati procedure e sistemi, da applicarsi nei casi in cui dalla prestazione dell'assistenza derivi un danno. A fronte dell'errore medico, dovranno conseguentemente essere sanciti obblighi comuni per garantire la tutela dei pazienti che presentano un ricorso e chiedono un risarcimento, fermo restando che spetta allo Stato membro determinare la natura e la modalità di tali meccanismi.
Ulteriore conseguenza derivante dall'introduzione di un sistema effettivo di libera circolazione dei pazienti è l'attivazione di meccanismi atti a favorire il trasferimento tempestivo da uno Stato membro all'altro dei dati sanitari pertinenti, pur nel rispetto degli obblighi relativi alla privacy.
Infine, tra le disposizioni del Capo IV sulla Cooperazione in materia di cure sanitarie segnala l'articolo 14, che prevede il riconoscimento a livello europeo delle prescrizioni sui medicinali in commercio rilasciate in un altro stato membro, l'articolo 15, sulla creazione di Reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria e l'articolo 16, sulla realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore dell'assistenza sanitaria (sanità elettronica).
Nell'evidenziare l'importanza della direttiva in esame ai fini del miglioramento complessivo della qualità delle cure sull'intero territorio dell'Unione e dell'introduzione di un sistema di confronto concorrenziale tra i fornitori e i sistemi di sicurezza di ciascun Stato membro, ritiene necessario soffermare l'attenzione su alcuni profili problematici della direttiva, che necessariamente dovranno trovare una migliore definizione a livello comunitario.
In primo luogo, il problema dell'effettivo rispetto degli standard minimi di sicurezza nell'accesso alle cure sanitarie; la direttiva, come noto, lascia tale onere agli stati membri, senza introdurre meccanismi sanzionatori specifici atti a prevenire eventuali controversie. Tale questione, evidentemente, si interfaccia con il tema degli errori sanitari, e quindi con la


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previsione dell'obbligo di introdurre sistemi nazionali di risarcimento del danno subito. A questo proposito, si ritiene auspicabile un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli standard minimi di garanzia sulle cure impartite, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni. Per rendere cogente il rispetto di tale disciplina comune, è inoltre necessario che vengano introdotte specifiche sanzioni atte a renderne cogente il rispetto. In assenza di tali modifiche, vi è infatti il rischio oggettivo che la nuova direttiva finisca per congestionare la sanità degli Stati membri con le migliori performance.
Un secondo problema che deve essere segnalato è quello relativo ai meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri. Quali misure intende adottare l'Unione per evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti? Non sarebbe opportuno prevedere un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale eventuali controversie relative ai ricorsi?
In terzo luogo, il tema della cooperazione europea in materia di assistenza: l'obiettivo implicito nella Direttiva è quello di promuovere - nel lungo periodo - una crescita omogenea dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria, uniformandone i relativi standard qualitativi ed anche quantitativi. Ci domandiamo se l'Unione europea preveda di destinare specifiche risorse a tal fine ovvero se l'obiettivo sia destinato genericamente a confluire nei programmi quadro finalizzati al riparto dei fondi strutturali.
A questi problemi di carattere generale si aggiungono ulteriori rilievi che riguardano nello specifico l'applicazione della direttiva a livello nazionale.
In primo luogo, si tratterà di dare attuazione all'articolo 6, comma 4 che prevede che gli Stati membri dispongano di un meccanismo per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera che il sistema di sicurezza sociale deve rimborsare alla persona assistita. Se già a livello nazionale esistono sistemi unitari di tariffazione delle prestazioni (ad esempio quello relativo alle prestazioni erogate in mobilità interregionale), nel caso di specie dovrà essere fissato un livello di rimborso che da un lato non sia discriminatorio rispetto al diritto di ciascun cittadino di usufruire di cure all'estero e che dall'altro lato non sia tuttavia incentivante per la mobilità verso altri stati membri (soprattutto considerando che non è chiaro che cosa avvenga nel caso in cui la prestazione erogata all'estero presenti un costo inferiore a quello dello Stato membro di affiliazione: quest'ultimo è tenuto comunque a rimborsare il cittadino anche in eccesso?).
In secondo luogo, evidenzia come la direttiva sia destinata a rendere molto più complesso per le Regioni italiane il controllo sull'appropriatezza sia delle cure rimborsare ai propri residenti, sia delle cure erogate da parte delle proprie strutture. Sotto il primo profilo, la possibilità di introdurre un'autorizzazione preventiva solo in merito alle cure ospedaliere non consente di controllare attraverso i filtri presenti nel sistema nazionale (primi fra tutti i medici di medicina generale) l'accesso da parte dei propri cittadini alle cure non ospedaliere erogate dagli altri Stati membri. Sotto il secondo profilo, viceversa, ritiene auspicabile l'introduzione di una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, lett. b), atta a consentire ad uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini e C. 1504 Cazzola.

(Parere alla XI Commissione).
(Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmelo PORCU (PdL), relatore, osserva che le proposte di legge in titolo e il testo unificato delle stesse adottato quale testo base dalla XI Commissione tratta una questione che rientra a pieno titolo nel tema della disabilità e che, pertanto, dovrebbe essere esaminata in via principale dalla XII Commissione. A tal proposito, come già rilevato più volte in occasione di recenti dibattiti presso l'Assemblea, sottolinea che in più occasioni provvedimenti di evidente competenza della XII Commissione sono stati assegnati soltanto in sede consultiva o non hanno previsto in alcun modo l'attivazione di tale organo parlamentare. Ritenendo le proprie valutazioni condivise dai gruppi presenti in Commissione, prospetta l'opportunità che la presidenza della Commissione sollevi conflitto di competenza presso il Presidente della Camera, finalizzato alla assegnazione delle proposte di legge in sede referente alle Commissioni riunite XI e XII.
Nel ricordare che nel corso della XV legislatura un provvedimento analogo a quelli in titolo non poté essere approvato per carente copertura finanziaria, prospetta la possibilità che nell'attuale situazione di difficoltà finanziaria analoghe obiezioni siano sollevate anche in questa occasione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri era stata proprio lei a sollevare la questione, concorda sull'opportunità di richiedere formalmente, attraverso l'elevazione di un conflitto di competenza, che le proposte di legge siano esaminate dalle Commissioni riunite XI e XII.

Lucio BARANI (PdL) condivide le osservazioni dei colleghi intervenuti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, concordando con quanto emerso dal dibattito e richiamando le determinazioni già assunte in tal senso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, pone in votazione la deliberazione affinché la Commissione elevi conflitto di competenza nel senso indicato dall'onorevole Porcu.

La Commissione delibera, quindi, di elevare conflitto di competenza, nel senso di richiedere che le proposte di legge in titolo siano assegnate alle Commissioni riunite XI e XII.

La seduta termina alle 14.45.