XI Commissione - Marted́ 28 ottobre 2008


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ALLEGATO

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volonté, C. 527 O. Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.
NORME IN FAVORE DEI LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI GRAVEMENTE DISABILI

Art. 1.
(Collocamento anticipato in quiescenza).

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, purché abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Nel caso di handicap congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza verrà comunque calcolata dalla nascita. Il beneficio previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato e non sia ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei quindici anni di cui al primo periodo.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile come definita al comma 1 del presente articolo, presente all'interno del nucleo familiare.
4. Il beneficio di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile, come definito al comma 1 del presente articolo, purché abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e indipendentemente dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.


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5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello o sorella che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa.
6. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo verrà concesso al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
(Norme in favore dei genitori di persone disabili gravi).

1. Limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è riconosciuta, oltre ai benefici di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, una ulteriore contribuzione figurativa, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile.
2. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, sia superiore all'unità, i benefìci previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.

Art. 3.
(Contribuzione volontaria).

1. Limitatamente ai genitori che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge per almeno quindici anni, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.
2. Limitatamente ai genitori che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con continuità per almeno quindici anni un figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza al familiare disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 4.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 e 2, inviano una apposita domanda all'ente previdenziale competente, riportante i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, e alla quale vengono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da


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apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte,fermi restando i requisiti di cui al comma 1, articolo 1 della presente legge;
c) dichiarazione di appartenenza all'elenco dei soggetti come elencato al comma 5 dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge;
e) richiesta di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;
f) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.
(Regime contributivo dei permessi retribuiti).

1. In alternativa ai benefici previdenziali previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, possono richiedere le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali ore di permesso retribuite sono esonerate dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che siano rispettati i criteri di cui al comma 2.
2. Le ore di permesso retribuite, fissate in misura massima di cinquanta in un anno per non più di tre anni non necessariamente consecutivi, non possono superare la quota di un terzo del complesso delle ore di assistenza domiciliare indicate nei piani individuali riconosciuti dai servizi sociali dei comuni di residenza e prestate direttamente dal lavoratore al familiare gravemente disabile, come accertato dai competenti uffici delle aziende sanitarie locali nel riconoscere allo stesso l'indennità di accompagnamento. Un'ulteriore quota pari a un terzo delle ore di assistenza previste nel piano individuale riconosciuto per l'assistenza domiciliare al familiare disabile è posta a carico delle strutture pubbliche.
3. I periodi di assenza riconosciuti al lavoratore dipendente che assiste il familiare gravemente disabile valgono quale contribuzione figurativa. Analogo trattamento è esteso, anche per quanto riguarda la contribuzione figurativa, ai lavoratori eventualmente assunti in sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti.
4. I lavoratori autonomi che, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla presente legge, prestano assistenza a familiari gravemente disabili versano un'aliquota contributiva ridotta al 10 per cento, limitatamente a un numero di ore corrispondenti a un terzo del numero complessivo di ore di assistenza domiciliare riconosciuto e ammesso dai servizi sociali competenti di cui al comma 2.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante


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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.