I Commissione - Giovedì 9 ottobre 2008


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ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

PROPOSTA DI TESTO PRESENTATA DAL RELATORE E ADOTTATA COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, secondo comma, le parole: «non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori»;
b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è inserito il seguente:
«Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. Nella successione delle candidature delle liste di circoscrizioni alle quali sono assegnati più di due seggi nessun genere può essere presente consecutivamente oltre il secondo. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalla lista i candidati la cui collocazione vìola l'obbligo di alternanza»;
c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Nelle circoscrizioni cui sono assegnati due seggi ciascuna lista deve comprendere due candidati. Nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere »;
d) l'articolo 14 è abrogato;
e) il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;
f) il numero 2) del primo comma dell'articolo 18 è abrogato;
g) i numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 20 sono abrogati;
h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:
«1-bis) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi»;
i) i numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:
«2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa alla ripartizione dei seggi, o di gruppi di liste formati a norma dell'articolo 12, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di seggi da assegnare e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, o gruppo di liste, ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di


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quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni»;
l) al primo comma dell'articolo 22, le parole «seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo l'ordine di successione dei candidati nella lista»;
m) il secondo e il terzo comma dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:
«Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale dell'assegnazione. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'assegnazione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione.
Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell'ultimo resto utilizzato, purché al complesso


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delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000»;
n) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;
o) la tabella B è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 56. - (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo). - 1. In materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18».


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Allegato 1

[articolo 1, comma 1, lettera n)]

«Tabella A

Circoscrizione
Regioni
Denominazione
Capoluogo
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovest Torino
2 Lombardia Lombardia Milano
3 Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Nord est Venezia
4 Emilia-Romagna, Marche Emilia-Romagna e Marche Bologna
5 Toscana, Umbria Toscana e
Umbria
Firenze
6 Lazio, Abruzzo,
Molise
Centro Roma
7 Campania Campania Napoli
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Sud Bari
9 Sicilia Sicilia Palermo
10 Sardegna Sardegna Cagliari ».


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Allegato 2

[articolo 1, comma 1, lettera o)]

«Tabella B

».