II Commissione - Giovedì 2 ottobre 2008


Pag. 35


ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 65, comma 1, dispone che «in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente»;
la predetta disposizione utilizza, per circoscrivere il potere di controllo giudiziario, il concetto di «clausola generale»: al fine di evitare incertezze interpretative, sembra opportuno definire il concetto di «clausola generale», anche integrando la fattispecie con un elenco tassativo e dettagliato, non meramente esemplificativo, di ciò che il legislatore intende, nel caso specifico, per «clausola generale»;
l'articolo 65, comma 3, dispone che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione;
la predetta disposizione, ai fini di una maggiore chiarezza interpretava e di una più precisa definizione dell'ambito del controllo giudiziario, potrebbe essere riformulata indicando esplicitamente e distintamente, per le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, gli elementi che possono costituire oggetto della valutazione del giudice; ciò renderebbe superfluo il richiamo alle «tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione»;
l'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile, in particolare, rendendo facoltativo il tentativo di conciliazione ed estendendo la possibilità di ricorrere all'arbitrato;
con riferimento alla predetta disposizione, appare opportuno valutare se il venir meno dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, conformemente alla ratio


Pag. 36

del complessivo intervento in materia di processo di lavoro, sia concretamente in grado di produrre effetti deflativi;
l'articolo 67, al comma 1, estende a 120 giorni il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento, disponendo che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; al comma 2 precisa che il predetto termine si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace; al comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra;
la previsione secondo la quale impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro suscita perplessità poiché potenzialmente inidonea, stante anche l'ampliamento dei casi sui quali interviene la norma, a produrre effetti deflativi sul carico giudiziario,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 65, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità corredare la fattispecie con elementi di maggiore determinatezza, precisando e delimitando il concetto di «clausola generale» come indicato in premessa;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire l'ambito del controllo giudiziario sulle motivazioni posta a base del licenziamento come indicato in premessa;
c) all'articolo 66, valuti la Commissione merito l'opportunità di mantenere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità riformulare l'articolo 67 al fine di renderlo compatibile con la ratio deflativa del complessivo intervento sul processo del lavoro.
Il Relatore.


Pag. 37


ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (C. 1441-quater Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 65, comma 1, dispone che «in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente»;
la predetta disposizione utilizza, per circoscrivere il potere di controllo giudiziario, il concetto di «clausola generale»: al fine di evitare prevedibili incertezze interpretative, è necessario definire il concetto di «clausola generale», anche integrando la fattispecie con un elenco tassativo e dettagliato, non meramente esemplificativo, di ciò che il legislatore intende, nel caso specifico, per «clausola generale»;
l'articolo 65, comma 3, dispone che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione;
la predetta disposizione, ai fini della chiarezza interpretava e della precisa definizione dell'ambito del controllo giudiziario, deve essere riformulata indicando esplicitamente e distintamente, per le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, gli elementi che possono costituire oggetto della valutazione del giudice; ciò renderebbe, tra l'altro, superfluo l'opinabile richiamo alle «tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione»;
l'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile, in particolare, rendendo facoltativo il tentativo di conciliazione ed estendendo la possibilità di ricorrere all'arbitrato;
con riferimento alla predetta disposizione, il venir meno dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione non appare conforme alla ratio del complessivo intervento


Pag. 38

in materia di processo di lavoro, non essendo in grado di produrre effetti deflativi;
l'articolo 67, al comma 1, estende a 120 giorni il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento, disponendo che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; al comma 2 precisa che il predetto termine si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace; al comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra;
la previsione secondo la quale impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro risulta del tutto inidonea, stante anche l'ampliamento dei casi sui quali interviene la norma, a produrre effetti deflativi sul carico giudiziario,
esprime

PARERE CONTRARIO.

Ferranti, Samperi.