II Commissione - Mercoledì 16 luglio 2008


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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 1406, approvato dal Senato, ed abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ONOREVOLE CONTENTO

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge n. 1406,
in relazione ai criteri di scelta dei componenti della Commissione antimafia, di cui all'articolo 2, comma 1, richiamato il parere espresso nella scorsa legislatura il 14 giugno 2006 dalla Commissione giustizia sulla proposta di legge C. 40 laddove si afferma che suscitano alcune perplessità le disposizioni che prevedono per legge ordinaria dei parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, configurandosi in tal modo una sorta di «status» di componente della Commissione d'inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di una Commissione d'inchiesta;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, la Commissione di merito sopprima le parole da: «, nonché» fino alla fine del periodo;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere, in sostituzione della disposizione soppressa ai sensi della predetta condizione, che i componenti della Commissione presentino una dichiarazione dalla quale risulti se nei loro confronti sussistano le condizioni previste di autoregolamentazione avanzata con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007 dalla Commissione antimafia in relazione ai requisiti di candidabilità.


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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 1406, approvato dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge n. 1406,
in relazione ai criteri di scelta dei componenti della Commissione antimafia, di cui all'articolo 2, comma 1:
osservato che, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi istitutive della Commissione antimafia, si prevede che i componenti della Commissione siano scelti dai Presidenti delle Camere tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione) avanzata dalla Commissione antimafia nella XV legislatura, oltre che della specificità dei compiti assegnati alla Commissione;
rilevato che la predetta proposta di Codice, peraltro non fatta propria dai partiti e dalle formazioni politiche, è diretta ad indicare a questi l'esclusione dalle liste elettorali amministrative di coloro che siano rinviati a giudizio, nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali, che siano detenuti in esecuzione di pena o in stato di latitanza per una serie di specifici di delitti, tra i quali l'associazione mafiosa e i reati connessi, ovvero di coloro nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive;
rilevato che le predette indicazioni, attraverso il rinvio ad esse contenuto nel comma 1 dell'articolo 2, integrerebbero il testo della legge istitutiva, per cui i Presidenti delle Camere dovrebbero scegliere i componenti della istituenda Commissione tra i Parlamentari che presentano i requisiti di candidabilità previsti dal predetto Codice, rimanendo esclusi gli altri;
ritenuto che - in merito alla esclusione dalla Commissione Antimafia di parlamentari che non abbiano determinati requisiti individuati dalla legge - occorre fare una precisazione, distinguendo il dato formale da quello sostanziale, in quanto sulla base del primo si deve valutare se sia corretto prevedere per legge dei requisiti soggettivi nei confronti di parlamentari membri di un organo parlamentare, mentre sulla base del secondo deve essere valutata l'opportunità, specialmente a seguito della soppressione del voto di preferenza, che componenti della Commissione Antimafia possano essere al contempo sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione per reati di mafia;
riconosciuta sotto il profilo sostanziale l'esigenza di assicurare l'estraneità dei componenti della Commissione antimafia al fenomeno mafioso;
ritenuto che la predetta esigenza sia maggiormente sentita in considerazione che il vigente sistema elettorale, a seguito del venir meno del voto di preferenza, ha di fatto affievolito il legame tra gli elettori ed i singoli parlamentari eletti, andando ciò ad incidere, sia pure di fatto e non di diritto, sulla investitura popolare che rappresenta il presupposto della pienezza dello status di parlamentare;


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rilevato, peraltro, che, per quanto attiene al profilo formale, come ebbe modo già di sottolineare la Commissione Giustizia nella scorsa legislatura in occasione del parere espresso sulla proposta di legge istitutiva della Commissione antimafia, lo status di parlamentare non può essere affievolito dalla legge ordinaria, in quanto la sua pienezza trova fondamento nella investitura popolare che ciascun parlamentare riceve attraverso l'elezione e, quindi, nel principio di sovranità popolare sancito dalla Costituzione ed inderogabile anche per le norme costituzionali;
ritenuto che, consapevoli di dover comunque assicurare la predetta esigenza sostanziale, si potrebbe prevedere, in sostituzione della indicazione di criteri ai quali si dovrebbero attenere i Presidenti dei due rami del Parlamento nel nominare i componenti della Commissione antimafia, che questi presentino alle Presidenze delle Camere di appartenenza una dichiarazione dalla quale risulti se nei loro confronti sussistano le condizioni di candidabilità previste dal predetto Codice di autoregolamentazione, garantendo in tal modo la massima trasparenza circa i componenti della Commissione medesima;
considerato che il profilo formale e quello sostanziale non debbono essere confusi tra loro, fino a sovrapporre il secondo al primo, come invece sembra avvenire nel provvedimento in esame;
ritenuto, per le ragioni sopra esposte che sia palesemente in contrasto con i principi costituzionali ed, in particolare, con l'articolo 1 della Costituzione, qualsiasi disposizione legislativa volta a limitare lo status di parlamentare,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, la Commissione di merito sopprima le parole da: «, nonché» fino alla fine del periodo;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere, in sostituzione della disposizione soppressa ai sensi della predetta condizione, che i componenti della Commissione presentino alle Presidenze delle Camere di appartenenza una dichiarazione dalla quale risulti se nei loro confronti sussistano le condizioni di candidabilità previste dal predetto Codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 3 aprile 2007 dalla Commissione antimafia.


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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 1406, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge n. 1406,
in relazione ai criteri di scelta dei componenti della Commissione antimafia, di cui all'articolo 2, comma 1:
osservato che, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi istitutive della Commissione antimafia, si prevede che i componenti della Commissione siano scelti dai Presidenti delle Camere tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione) avanzata dalla Commissione antimafia nella XV legislatura, oltre che della specificità dei compiti assegnati alla Commissione;
rilevato che la predetta proposta di Codice, peraltro non fatta propria dai partiti e dalle formazioni politiche, è diretta ad indicare a questi l'esclusione dalle liste elettorali amministrative di coloro che siano rinviati a giudizio, nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali, che siano detenuti in esecuzione di pena o in stato di latitanza per una serie di specifici di delitti, tra i quali l'associazione mafiosa e i reati connessi, ovvero di coloro nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive;
rilevato che le predette indicazioni, attraverso il rinvio ad esse contenuto nel comma 1 dell'articolo 2, integrerebbero il testo della legge istitutiva, per cui i Presidenti delle Camere dovrebbero scegliere i componenti della istituenda Commissione tra i Parlamentari che presentano i requisiti di candidabilità previsti dal predetto Codice, rimanendo esclusi gli altri;
ritenuto che - in merito alla esclusione dalla Commissione Antimafia di parlamentari che non abbiano determinati requisiti individuati dalla legge - occorre fare una precisazione, distinguendo il dato formale da quello sostanziale, in quanto sulla base del primo si deve valutare se sia corretto prevedere per legge dei requisiti soggettivi nei confronti di parlamentari membri di un organo parlamentare, mentre sulla base del secondo deve essere valutata l'opportunità, specialmente a seguito della soppressione del voto di preferenza, che componenti della Commissione Antimafia possano essere al contempo sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione per reati di mafia;
riconosciuta sotto il profilo sostanziale l'esigenza di assicurare l'estraneità dei componenti della Commissione antimafia al fenomeno mafioso;
ritenuto che la predetta esigenza sia maggiormente sentita in considerazione che il vigente sistema elettorale, a seguito del venir meno del voto di preferenza, ha di fatto affievolito il legame tra gli elettori ed i singoli parlamentari eletti, andando ciò ad incidere, sia pure di fatto e non di diritto, sulla investitura popolare che rappresenta il presupposto della pienezza dello status di parlamentare;


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rilevato, peraltro, che, per quanto attiene al profilo formale, come ebbe modo già di sottolineare la Commissione Giustizia nella scorsa legislatura in occasione del parere espresso sulla proposta di legge istitutiva della Commissione antimafia, lo status di parlamentare non può essere affievolito dalla legge ordinaria, in quanto la sua pienezza trova fondamento nella investitura popolare che ciascun parlamentare riceve attraverso l'elezione e, quindi, nel principio di sovranità popolare sancito dalla Costituzione ed inderogabile anche per le norme costituzionali;
ritenuto che, consapevoli di dover comunque assicurare la predetta esigenza sostanziale, si potrebbe prevedere, in sostituzione della indicazione di criteri ai quali si dovrebbero attenere i Presidenti dei due rami del Parlamento nel nominare i componenti della Commissione antimafia, che questi presentino alle Presidenze delle Camere di appartenenza una dichiarazione dalla quale risulti se nei loro confronti sussistano le condizioni di candidabilità previste dal predetto Codice di autoregolamentazione, garantendo in tal modo la massima trasparenza circa i componenti della Commissione medesima;
considerato che il profilo formale e quello sostanziale non debbono essere confusi tra loro, fino a sovrapporre il secondo al primo, come invece sembra avvenire nel provvedimento in esame;
ritenuto, per le ragioni sopra esposte che sia palesemente in contrasto con i principi costituzionali ed, in particolare, con l'articolo 1 della Costituzione, qualsiasi disposizione legislativa volta a limitare lo status di parlamentare,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del periodo con la previsione che i componenti della Commissione presentino alle Presidenze delle Camere di appartenenza una dichiarazione dalla quale risulti se nei loro confronti sussistano i requisiti previsti dal predetto Codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 3 aprile 2007 dalla Commissione antimafia.
2) la Commissione di merito valuti altresì la possibilità di prevedere le eventuali conseguenze derivanti dalla comprovata dichiarazione mendace di cui alla precedente osservazione.