Allegato A
Seduta n. 67 del 10/11/2006


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(A.C. 1746-bis - Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Assegni per il nucleo familiare).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

1. I commi da 2 a 8 dell'articolo 4 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2:
alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;
voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
voce: Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;
voce: Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;
voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;


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voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. 01. (vedi 4. 014. e 4. 04.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

1. L'articolo 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2:
alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;
voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
voce: Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;
voce: Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;
voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;
voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;


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voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
4. 02. (vedi 4. 015. e 4. 05.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di imposta ipotecaria, catastale e di registro).

1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrere dal 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. 03. (ex 4.03. e 4. 013.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aumentata nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.
4. 04. (ex 4. 01.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana, Delfino, Palmieri, Campa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. L'esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui alla tariffa 21, nota 3, decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è estesa anche ai soggetti affetti da sordomutismo.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1 punto percentuale.
4. 05. (ex 4. 02.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana, Delfino, Palmieri, Campa.


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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, un assegno pari a 2.500 euro.
2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2006 ai fini della concessione dell'assegno per il figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C ridurre del 10 per cento gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2007.
4. 06. (ex 4. 06.) Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci, Delfino, Palmieri, Campa, Fasolino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Intervento a favore della maternità delle casalinghe).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 alle casalinghe per gli eventi di parto viene riconosciuta la possibilità di detrarre dal bilancio familiare le spese documentate, per la collaborazione di una domestica o badante due mesi prima e tre mesi dopo il parto.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, gli importi di parte corrente sono ridotti del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
4. 07. (ex 4. 010.) Peretti, Zinzi, Delfino, Palmieri, Campa, Formisano, Forlani, Germontani, Consolo, Lussana, Santelli, Benedetti Valentini, Perina, Garnero Santanchè, Castellani, D'Ippolito.