Allegato B
Seduta n. 44 del 28/9/2006


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SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

EVANGELISTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
ogni anno, nel mondo, migliaia di persone perdono la vita o restano gravemente menomate a causa di esiti infausti o dannosi delle terapie mediche. Spesso si tratta di vittime inconsapevoli, che per mancanza di conoscenza dei propri diritti, dopo aver subito il danno, restano anche privi di qualsiasi risarcimento;
gli eventi lesivi a danno dei pazienti possono derivare oltre che da errori, anche dall'applicazione di determinate terapie rischiose o controverse nel corso delle quali possono insorgere complicanze e/o effetti collaterali negativi e, quindi, indesiderati, i quali richiedono una valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi;
a questo proposito per delimitare la responsabilità dei medici, ma anche a loro tutela e per garantire i diritti dei pazienti, nasce l'istituto del «consenso informato» che è il diritto di ciascuno di determinarsi in maniera autonoma nelle proprie scelte, nelle due forme: a) di un vero e proprio diritto della personalità, riconducibile a quelli fondamentali dell'individuo; b) di un diritto che, solo astrattamente, attiene alla categoria dei diritti della personalità, della quale manca il carattere della indisponibilità;
in base a tale istituto la legge italiana prevede che i medici e gli operatori sanitari possono curare una persona solo se questa è d'accordo e dà il «consenso informato», il malato deve poter decidere se vuole essere curato per una malattia ha il diritto di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute, chiedendo al medico ciò che non è chiaro, e di scegliere, di conseguenza in modo «informato» se sottoporsi ad una determinata terapia;
spesso accade che si verifichino casi di gravi lesioni a carico di pazienti che risultano non essere stati informati e dei quali manca il consenso ai trattamenti ai quali sono stati sottoposti;
l'interrogante è venuto a conoscenza direttamente di una situazione verificatasi nella regione Toscana dove una paziente era in cura per un carcinoma alla mammella;
la signora in questione, rimasta incinta, avendo subito un aborto interno, è stata sottoposta due volte ad isterosuzione, ma non é stata mai informata dai medici sulle diagnosi precise e sui vantaggi e svantaggi dei trattamenti a cui veniva sottoposta;
di seguito, dopo le dimissioni dall'ospedale continuando la signora a stare molto male e non riuscendo a contattare il suo medico (messo da lei al corrente di ciò che stava accadendo), su sua richiesta, vengono fatti altri accertamenti dai quali risulta il sospetto di una mola vescicolare;
il sospetto trova conferma in un terzo intervento di revisione di cavità fatto in un diverso ospedale, questa volta con visita anestesiologica, controlli pre e post intervento e firma del «consenso informato»;
a causa dei tre interventi la paziente deve essere sottoposta a stimolazione ormonale, trattamento sconsigliato per i malati oncologici -:
se, quindi, al fine di meglio tutelare il cittadino-paziente e gli stessi medici, affinché non si verifichino i troppi frequenti episodi di malasanità, non ritenga opportuno invitare gli organi regionali e locali competenti ad effettuare un monitoraggio degli incidenti nelle strutture ospedaliere e ad adottare idonei, efficaci provvedimenti finalizzati a vigilare sul rispetto delle regole riguardanti il «consenso informato».
(4-01101)


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ALESSANDRI. - Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
a Reggio Emilia in via dell'Abbadessa, è prevista l'apertura di un punto vendita, denominato «Il Canapaio Ducale», in cui sarà possibile acquistare prodotti derivati dalla canapa indiana, semi di piante di marijuana ed oggettistica varia, tra cui diversi strumenti per il consumo delle droghe leggere;
un analogo punto vendita è già presente a Parma ed ha un sito internet di riferimento (www.canapaioducale.com) il cui promo iniziale è un vero e proprio inno alla liberalizzazione delle droghe che recita: «oltre ad essere una bottega ci consideriamo un avamposto del fronte antiproibizionista contro la stupida guerra alla droga;
nel sito internet di questo negozio, sono fornite ampie spiegazioni sul come coltivare alcune piantine, proponendo altresì tutto il necessario, compresi i manuali, attrezzature eccetera, per la concimazione, la crescita, la cura ed il consumo di varie piantine;
nel sito internet di cui sopra vengono altresì fornite, fra l'altro indicazioni sul come utilizzare almeglio, la salvia divinorum ed il salvinorin, con una descrizione accurata degli effetti e dei «viaggi» che è possibile sue quando si masticano (quid) e quando invece si fumano;
la stampa locale (Il Resto del Carlino, edizione di Reggio Emilia, di giovedì 25 maggio 2006) ha evidenziato che questi negozi lavorano in stretto contatto con i Centri Sociali presenti sul territorio;
risulta all'interrogante che nel punto vendita di Parma era disponibile, prima che il decreto legge n. 272 del 2005, ne dichiarasse l'illegalità, un particolare tipo di salvia (Salvia Divinorum) che l'esperto piantologo Giampaolo Grassi definisce «un vero e proprio allucinogeno che può avere effetti devastanti sul nostro organismo»;
come riportato sul sito http:// www.psicoattivo.it/xochipilli/Salguidoct.htm, i proprietari del negozio di Parma conoscono perfettamente la pericolosità della Salvia Divinorum in quanto nel loro sito internet scrivono: «Un sitter è d'obbligo se state prendendo dosi con le quali potreste andare fuori «di brutto», diventare confusi, ferirvi, cadere, mandare a fuoco la casa, o fare qualsiasi cosa che rossa nuocere ad altri... non utilizzate la forza fisica, sempre che niente altro si possa fare. Non lasciate mai che la Salvia sia usata se sono presenti delle armi da fuoco, dei coltelli o altri oggetti pericolosi. Prendete le chiavi dell'automobile al tripper (colui che fa il «viaggio» a seguito dell'utilizzo della Salvia) per conservarle al sicuro, prima che inizi il trip»;
il decreto-legge n. 272 del 2005, nell'eliminare ogni distinzione normativa tra droghe leggere e droghe pesanti, ha qualificato come illecito penale o amministrativo, a seconda delle quantità di principio attivo detenute, il consumo di sostanze stupefacenti;
il decreto-legge n. 272 del 2005, ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di «spaccio», in cui sono ricomprese non solo la coltivazione, produzione, vendita, commercializzazione, eccetera, ma anche il semplice trasporto, il passaggio, la spedizione, la consegna;
la stessa possibilità di utilizzare la canapa indiana o la marijuana a fini terapeutici è stata disciplinata in maniera puntuale dallo stesso decreto legge n. 272 del 2005, al fine di evitare che tali modalità di utilizzo fuoriescano dai percorsi di prescrizione medico-sanitari: i medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di detenzione in assenza della prescrizione od oltre i quantitativi prescritti, sono infatti assimilati alle sostanze d'abuso, e quindi sono soggetti ad una sanzione penale;
l'amministrazione comunale non è ancora intervenuta pubblicamente nei


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confronti del nuovo punto vendita al fine di verificare la sua conformità a norma di legge;
la popolazione residente manifesta preoccupazione per l'imminente apertura del nuovo punto vendita e per il condizionamento all'uso di sostanze stupefacenti che la sua presenza può esercitare soprattutto nei confronti dei più giovani;
la popolazione residente è preoccupata per l'imminente apertura del nuovo punto vendita anche perché, al momento attuale, l'amministrazione comunale non è ancora intervenuta pubblicamente sulla questione, né ha provveduto a fornire alcuna rassicurazione ai cittadini -:
se non si ritenga necessario verificare la conformità a legge delle attività svolte dal punto vendita o a vario titolo connesse alla sua presenza sul territorio;
se risultino al Governo altri punti vendita sul territorio italiano che commercializzano questi prodotti e se siano stati attivati specifici controlli nei confronti di tali negozi per verificare la loro conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo al recente decreto legge n. 272 del 2005;
se siano stati attivati specifici controlli anche all'interno dei Centri Sociali o degli ambienti pubblici contigui a questo commercio, come si evince dal sito Internet indicato in premessa al fine di verificare che non vengano messe in pratica le istruzioni di coltivazione spiegate nel sito di cui sopra;
quali provvedimenti urgenti, anche per il tramite della polizia postale, si intendano assumere, non escludendo l'oscuramento del sito internet citato per evitare che le informazioni ivi fornite si traducano in un'istigazione al consumo e alla coltivazione di sostanze stupefacenti, in netta violazione delle disposizioni legislative vigenti.
(4-01104)