Doc. II, n. 3




Testo del Regolamento
Modifiche proposte
Art. 69.
Art. 69.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 2. La dichiarazione d'urgenza è approvata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti della Camera.
Art. 121.
Art. 121.
  L'articolo 121 è sostituito dal seguente:
  1. Il numero di emendamenti al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio ammessi alla discussione ed al voto in Commissione ed in Assemblea non può essere complessivamente superiore alla quota fissata per ciascun disegno di legge dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti della Camera, in misura tale da assicurare la discussione di tutti gli emendamenti in tempi compatibili con il termine stabilito, rispettivamente, per la conclusione dell'esame nelle Commissioni di settore, in sede referente e in Assemblea.
  2. Il numero di emendamenti da discutere, fissato ai sensi del comma 1, è ripartito fra i Gruppi, per metà in misura eguale e per l'altra metà in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, riservando comunque ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. Il numero di emendamenti spettante al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica.
  3. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 1, il numero di emendamenti ammesso alla discussione ed al voto in Commissione ed in Assemblea è stabilito dal Presidente della Camera.
1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio. 4. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione debbono essere presentati e votati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti dalla Commissione bilancio, salvo che questa non li respinga in quanto concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato, ovvero per motivi di coordinamento del testo.
2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti e il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emandamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.5. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti e il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 4, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio respinga emendamenti approvati dalle Commissioni ai sensi del comma 4, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.
3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.Soppresso.
4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.6. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.7. Identico.
  8. Possono essere presentati direttamente in Assemblea solo gli emendamenti direttamente conseguenti alle modifiche al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio apportate nel corso dell'esame in sede referente, nonché quelli recanti correzioni formali o modifiche di coordinamento. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli emendamenti presentati dalla Commissione o dal Governo.
Art. 123-bis.
Art. 123-bis.
  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni. 3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera la Conferenza dei presidenti di Gruppo con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In difetto di tale maggioranza l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.


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