Martedì 3 luglio 2007.
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, sulle problematiche relative alla revisione degli studi di settore ed all'applicazione degli indicatori di normalità economica.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.
Martedì 3 luglio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.
La seduta comincia alle 15.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo.
C. 2540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Francesco AMENDOLA (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 2540, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri.
Passando ad illustrare il contenuto della Convenzione, essa è formata da un Preambolo e da 38 articoli, raggruppati in undici Parti.
Nella Parte I vengono dapprima definiti i termini e viene quindi chiarito che la Convenzione fornisce un quadro di base e che gli Stati parte possono adottare al loro interno misure più restrittive di quelle in essa contenute, nonché stipulare accordi bilaterali o multilaterali sulla stessa materia, a condizione che essi siano compatibili con la Convenzione OMS.
La Parte II delinea l'obiettivo della Convenzione, cioè la protezione delle generazioni, anche future, dai rischi derivanti dal consumo o dall'esposizione al tabacco, offrendo un quadro per l'attuazione di misure di lotta al tabagismo.
Vengono poi elencati i principi direttivi ai quali gli Stati parte si debbono uniformare. Tra di essi, la necessità di una informazione capillare sui danni alla salute, anche mortali, e sulla assuefazione da tabacco, nonché l'importanza di adottare misure di contrasto e di protezione della salute fortemente sostenute a livello politico. Tali misure devono favorire la prevenzione del consumo e la promozione della disassuefazione, la partecipazione degli individui e delle comunità ai programmi di controllo del tabagismo e, naturalmente, la protezione dal fumo passivo.
La Parte III è dedicata alle misure relative alla riduzione della domanda di tabacco, che possono essere di natura finanziaria e fiscale (tra le quali, eventualmente, l'aumento dei prezzi o, nel caso di viaggiatori internazionali, la restrizione della vendita in esenzione da dazi) ma anche di natura non finanziaria.
Le Parti adottano, tra l'altro, misure a tutela del fumo passivo, direttive per i controlli e le analisi della composizione dei prodotti del tabacco, misure legislative sulle informazioni riguardo il contenuto, che devono apparire sulle confezioni dei prodotti del tabacco. Le confezioni, inoltre, non devono in alcun modo costituire mezzo di promozione del prodotto e hanno l'obbligo di recare una comunicazione che renda il consumatore consapevole dei rischi che il consumo di tabacco comporta.
La Convenzione ritiene che la prevenzione non possa prescindere dalla realizzazione di programmi di informazione e di educazione sui rischi per la salute, e sull'importanza di adottare stili di vita più sani. Tali programmi sono rivolti in primis agli operatori sanitari, ma anche agli operatori sociali, agli educatori, agli esperti di comunicazione e, più in generale, alla popolazione interessata.
La Convenzione prevede che le Parti si adoperino per la riduzione immediata della pubblicità e di ogni forma di sponsorizzazione, con l'obiettivo di giungere ad un divieto totale di esse nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore. Viene promossa altresì l'elaborazione e la diffusione di linee guida, basate sull'evidenza scientifica, sulla disassuefazione dal tabacco, e l'adozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare.
In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 6, il quale indica che le Parti concordano circa il fatto che le misure finanziarie e fiscali costituiscono un mezzo efficace per ridurre il consumo di tabacco, in particolare presso i giovani. Pertanto, le Parti si impegnano, ferma restando la libertà, per ciascuno Stato, di determinare le proprie scelte in campo fiscale, di applicare politiche fiscali o di prezzo sui prodotti del tabacco volte a ridurne il consumo, o di fissare il divieto di esonerare da dazi le importazioni di prodotti da tabacco o la vendita a venditori internazionali.
Inoltre si prevede che le Parti indichino, nei rapporti periodici che esse sono tenute a presentare alla Conferenza delle Parti ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione, le aliquote di tassazione sui prodotti del tabacco vigenti nei rispettivi ordinamenti, nonché le tendenze di consumo di tali prodotti.
La Parte IV contempla le misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco.
Viene ritenuta di fondamentale importanza l'adozione di misure per il contrasto del commercio illegale nelle sue varie forme: contrabbando, produzione illegale
e contraffazione dei prodotti del tabacco. Tra le misure suggerite, la realizzazione di un sistema efficace di individuazione e di tracciabilità di questi prodotti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di leggi nazionali in questo settore.
La Convenzione impegna le Parti ad adottare misure per vietare sia la vendita di prodotti del tabacco ai minori, sia la vendita da parte di minori, invitando inoltre le Parti a promuovere alternative valide per i lavoratori del settore del tabacco.
La Parte V della Convenzione promuove la tutela dell'ambiente e della salute delle persone in relazione alle attività di coltivazione e di manifattura del tabacco.
La Parte VI, in materia di responsabilità, impegna le Parti ad adottare provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compresi eventuali risarcimenti.
La Parte VII riguarda la cooperazione scientifica e tecnica e la comunicazione di informazioni. Le Parti si impegnano a sviluppare e a coordinare - a livello nazionale, internazionale e regionale - programmi di ricerca e di valutazione sulle conseguenze del consumo e dell'esposizione al fumo di tabacco e sulla possibilità di sviluppare colture alternative. Le Parti sono incoraggiate a sviluppare sistemi di sorveglianza epidemiologica sul consumo di tabacco e i relativi indicatori sociali economici e sanitari e a cooperare con l'OMS per l'elaborazione di specifiche linee guida per la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati di sorveglianza.
La Parte VIII contiene le disposizioni istituzionali e quelle relative alla risorse finanziarie.
Organi della Convenzione sono la Conferenza delle Parti e il Segretariato. La Conferenza delle Parti, che ha tra gli altri compiti quello di esaminare l'applicazione della Convenzione, si è riunita per la prima volta dal 6 al 16 febbraio 2006, ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della Convenzione stessa, come previsto dall'articolo 23. Vengono poi delineate le funzioni del Segretariato che al momento, tuttavia, non è ancora stato designato dalla Conferenza delle Parti. In sua sostituzione funziona un Segretariato ad interim che, fin dal momento dell'adozione della FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), ha lavorato prevalentemente nella direzione di assicurare il maggior numero di adesioni alla Convenzione.
Quanto agli aspetti finanziari, le Parti si impegnano a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo e ad incoraggiare l'uso e la promozione delle forme di finanziamento già esistenti per lo sviluppo di programmi per la lotta contro il tabagismo.
Nella Parte IX si specifica che le eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione saranno risolte in via amichevole, anche ricorrendo a mediatori terzi o alla conciliazione. Le Parti possono dichiarare di accettare come vincolante il fatto di sottoporre le controversie ad un tribunale arbitrale ad hoc, se è fallita la composizione per via amichevole.
Nella Parte X si esaminano le procedure per emendare la Convenzione, mentre la Parte XI contiene le clausole finali riguardanti la firma, la ratifica e l'entrata in vigore. Le Parti, inoltre, possono proporre alla Conferenza delle Parti protocolli su temi specifici, che saranno vincolanti solo per le Parti che vi aderiranno.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
Nuovo testo C. 2272-ter Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Il provvedimento risulta dallo stralcio di alcune disposizioni in materia di pubblica istruzione operate sul testo originario del disegno di legge C. 2272.
L'articolo 1, comma 1, prevede la reintroduzione, nella scuola primaria, delle classi a tempo pieno, sulla base di un piano triennale di intervento adottato dal Ministro della pubblica istruzione.
Il comma 2 prevede che il titolo conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici superiori assume la denominazione di diploma di tecnico superiore, il quale, ai sensi del comma 3, costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Il comma 4 interviene sulla disciplina del titolo di abilitazione richiesto per il personale docente delle scuole materne riconosciute paritarie.
Il comma 5 modifica la disciplina relativa all'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso, prevedendo per questi ultimi l'obbligo di sostenere un esame preliminare. La disposizione modifica inoltre la disciplina relativa ai criteri di nomina del presidente della Commissione di esame.
Il comma 7 interviene sulla disciplina relativa alla valutazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado, prevedendo che il consiglio di classe valuti l'ammissione all'esame di Stato degli alunni e che il medesimo esame comprenda un'ulteriore prova scritta, volta a verificare i livelli generali di apprendimento conseguiti dagli studenti.
Il comma 8 modifica la disciplina dell'istruzione secondaria superiore, prevedendo che l'esame di Stato di fine corso sia previsto, oltre che per i licei, anche per gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
Il comma 9 stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione fissi, con propria direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione del sistema scolastico condotta dal Servizio Nazionale di Valutazione, il cui comitato di indirizzo è ridotto da 9 a 3 membri.
Il comma 10 stabilisce che anche il Sistema Nazionale di Valutazione possa richiedere all'ufficiale dell'anagrafe l'elenco degli iscritti dell'anagrafe della popolazione residente.
Il comma 11 prevede che, con regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, si provveda alla revisione dei profili educativi dell'istruzione di secondo grado, nonché dei profili educativi relativi all'apprendimento delle lingue straniere.
Il comma 12 interviene sulla denominazione e composizione dei consigli di istituto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
Il comma 13 stabilisce che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche, individuandone la consistenza funzionale, ed assicurando la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata.
Il comma 14 interviene sulla disciplina delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale docente, prevedendo, in particolare, che l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e che il procedimento disciplinare si concluda entro 90 giorni dal suo inizio. Inoltre, viene modificata la normativa relativa alla sospensione cautelare facoltativa, stabilendosi che essa possa essere disposta in caso di sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni. Infine si prevede che la sospensione, disposta, di regola, dal dirigente scolastico, possa essere adottata, in caso di inerzia di quest'ultimo, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
Il comma 15 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, i dirigenti scolastici provvedano al conferimento delle supplenze relative ai collaboratori scolastici, sulla base delle liste di collocamento.
Il comma 16 conferma l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di comunicare al Servizio per l'impiego competente territorialmente i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, specificando che tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'assunzione.
Il comma 18 prevede che i candidati dichiarati idonei in due concorsi per dirigente scolastico specificamente indicati dalla disposizione possono chiedere di essere nominati negli eventuali posti alla medesima posizione rimasti disponibili in diverso settore formativo.
Il comma 19 stabilisce che i diplomi di educazione fisica rilasciati dall'ISEF e dagli istituti di educazione fisica pareggiati costituiscono titolo per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a taluni concorsi specificamente richiamati nella disposizione.
Il comma 20 consente, in deroga alla disciplina in materia, che coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento di strumenti musicali nella scuola media possano iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media.
Il comma 21 modifica le disposizioni, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), relative all'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. In particolare si prevede che l'organizzazione dell'Agenzia, nonché la nomina e la durata dei suoi componenti, siano stabiliti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 22 prevede che, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato di personale della scuola siano comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio, salva la possibilità, per il pubblico ministero, di secretare l'iscrizione nel medesimo registro.
Il comma 23 prevede che, con un decreto del Ministro della pubblica amministrazione siano definite norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo della scuola di primo grado.
Il comma 24 prevede che, per accelerare la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e compito di servizi a fini pensionistici, presentate dal personale della scuola prima del 31 agosto 2000, gli interessati possono trascrivere una dichiarazione sostituiva delle certificazioni relative ai servizi lavorativi prestati.
Il comma 25 stabilisce che, al fine di realizzare le norme in materia di ampliamento dell'offerta formativa infantile di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006, possono essere utilizzate le disponibilità finanziarie residue dell'autorizzazione di spesa per l'istituzione del fondo di dotazione per la realizzazione di asili nido nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 91 della legge n. 289 del 2002.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala il comma 26, il quale stabilisce l'esenzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La disposizione prevede che, per compensare i comuni dei minori introiti derivanti da tale esenzione, il Ministro della pubblica istruzione possa utilizzare 38,7 milioni di euro stanziati presso il bilancio del suo Ministero, concordando con l'ANCI le modalità di erogazione di tali risorse ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.
In merito a tale disposizione rileva come non sia specificato da quale unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione debbano essere tratte tali risorse, nè risulta chiaro il meccanismo attraverso il quale
realizzare tale attribuzione compensativa ai comuni, la quale dovrebbe avvenire tramite riassegnazione delle somme al Ministero dell'economia e delle finanze ed erogazione da parte di quest'ultimo.
Il comma 27 stabilisce l'esenzione dall'IVA delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico. La disposizione specifica che sono esclusi dalla predetta esenzione i servizi indicati nella disposizione, nonché i compensi pagati agli ex lavoratori socialmente utili con contratto di lavorazione continuativa operante nelle scuole.
La disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti «dall'attuazione della presente legge» si provveda mediante incremento delle aliquote dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico.
In merito alla formulazione della disposizione segnala, innanzitutto, come l'esenzione dall'IVA debba riferirsi non alle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche, ma alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizio in favore di tali istituzioni.
Inoltre, per quanto riguarda la disposizione di copertura, essa deve intendersi riferita agli oneri finanziari derivanti dal comma 27.
L'articolo 2 estende a tutti i dirigenti per i servizi tecnici del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data del 25 maggio 1999, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con decorrenza dal primo gennaio 1998.
L'articolo 3 istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un Fondo perequativo, con il compito di erogare alle istituzioni scolastiche assegnazioni finanziarie perequative per assicurare il funzionamento amministrativo e didattico delle stesse istituzioni. Il Fondo è dotato annualmente di un ammontare di risorse pari al 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi nel settore scolastico, stabilita in 345 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.
L'articolo 4 attribuisce, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia la competenza ad ordinare i pagamenti relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato per supplenze e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro.
L'articolo 5 istituisce presso lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un Fondo di 380 milioni di euro finalizzato ad assicurare l'assolvimento degli obblighi giuridici assunti dallo Stto in relazione al funzionamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche.
A tale onere si provvedere mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente che si realizzino nel 2007 rispetto alle previsioni originarie di gettito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 296 del 2006.
L'articolo 6 prevede che al fine di completare gli interventi in materia di edilizia scolastica possono essere recuperate e riassegnate alle regioni le somme non ancora erogate relative ai mutui per l'edilizia scolastica concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 318 del 1986, non ancora attivati, dell'articolo 1 della legge n. 430 del 1991 e dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1996. Tali somme sono destinate alla realizzazione di piani straordinari di edilizia scolastica particolarmente finalizzati alle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un accentuato disagio sociale.
L'articolo 7 modifica la disciplina relativa alle iniziative per promuovere i valori dello sport di cui all'articolo 11-bis, comma 1, della legge n. 41 del 2007.
L'articolo 8 prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale che disciplini il riconoscimento e i titoli di studio in possesso dei cittadini stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea.
L'articolo 9, comma 1, proroga di ulteriori 12 mesi il termine per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 226 del 2005, recante le norme generali e i livelli essenziali
delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In tale contesto il comma 2 provvede ad abrogare talune disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 226.
Francesco TOLOTTI (Ulivo) rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 15.10.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
7-00191 Gianfranco Conte: Regime IVA delle cessioni di aeromobili destinati a servizi di trasporto internazionale.