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solerzia, ribadiva nuovamente la richiesta di scioglimento con nota del 17 febbraio 2006 protocollo n. 19714-U;
di Rovigo, nonché di indicare il nominativo di un Commissario straordinario, e ciò, secondo gli interroganti, in palese violazione del richiamato articolo 3 comma 4, della legge professionale e nonostante l'attuale Consiglio garantisca l'effettivo numero legale dei suoi componenti ed adeguata funzionalità;
il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo è stato interessato da vicende, definite «gravi» dallo stesso Ministero della giustizia e che hanno determinato, su proposta del Collegio Nazionale, l'adozione di un decreto di scioglimento in data 13 maggio 2005. I soggetti colpiti dal provvedimento di scioglimento lo contestavano tanto violentemente quanto vanamente;
nelle successive elezioni alcuni dei componenti il disciolto Consiglio, nei cui confronti esistevano collegarli procedimenti disciplinari, venivano riconfermati in parte, sia pure di stretta misura;
più tardi i provvedimenti disciplinari che riguardavano questi ultimi giungevano a conclusione con l'effetto di dichiarare radiato dall'Albo l'ex-Presidente Giorgio Ferrigni, l'intero Collegio dei Revisori dei conti e di sospendere per periodi compresi fra 8 e 12 mesi - altri tre consiglieri;
il Collegio nazionale provvedeva allora a dare disposizione affinché i soggetti radiati e sospesi venissero integrati in Consiglio con «... i candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute», come testualmente prescrive l'articolo 3 e 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251;
nel frattempo, i soggetti colpiti dai provvedimenti disciplinari, disconoscevano la giurisdizione professionale presentando ricorso ex articolo 700 presso il Tribunale di Rovigo, ancora una volta vedendosi respinto il ricorso;
essi allora, sostenendo la tesi di un complotto nei loro confronti, avviavano un'azione volta ad ottenere la revoca extraprocedimento delle sanzioni disciplinari loro comminate ed impedire che il Consiglio del collegio provinciale di Rovigo, così integrato, potesse continuare la propria attività in rispondenza ai compiti istituzionali previsti per legge;
questa azione, secondo l'interrogante, incredibilmente, pare abbia trovato sponda negli Uffici del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza sugli ordini professionali, tanto che in data 9 febbraio 2006 con nota 16181 il Ministero «ordinava» al Collegio Nazionale di provvedere allo scioglimento del Collegio provinciale di Rovigo, nonché di indicare il nominativo di un Commissario straordinario, e ciò, secondo gli interroganti, in palese violazione del richiamato articolo 3 comma 4, della legge professionale e nonostante l'attuale Consiglio garantisca l'effettivo numero legale dei suoi componenti ed adeguata funzionalità;
benché il Collegio Nazionale facesse immediatamente rilevare, con nota del 14 febbraio 2006, l'illegittimità della richiesta ministeriale, per le motivazioni in appresso indicate il Ministero, con inconsueta
in tutta questa vicenda appare all'interrogante quantomeno singolare il comportamento dell'Ufficio ministeriale il quale, investito del dovere istituzionale di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento degli ordini professionali, avanza richieste sul Collegio Nazionale degli Agrotecnici, con motivazioni, secondo l'interrogante, assolutamente inconsistenti ed opposte anche a precedenti decisioni dell'Ufficio medesimo, affinché detto Collegio Nazionale adotti determinazioni che appaiono all'interrogante non solo in contrasto con la legge professionali n. 251 del 1986, ma anche lesive sia dei diritti degli attuali componenti il Collegio di Rovigo (che si vedrebbero privati del loro diritto elettivo) che degli stessi soggetti colpiti da semplice sospensione (i quali si vedrebbero privati del loro diritto di rientrare nell'organo consiliare al termine della sospensione che li ha colpiti) -:
se non ritenga doveroso disporre una immediata verifica presso l'indicato ufficio del Ministero della giustizia per verificare quale sia la ragione delle richieste di adottare atti, secondo l'interrogante, in contrasto con la legge professionale.
(4-19978)
il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo è stato interessato da vicende, definite «gravi» dallo stesso Ministero della giustizia e che hanno determinato, su proposta del Collegio Nazionale, l'adozione di un decreto di scioglimento in data 13 maggio 2005. I soggetti colpiti dal provvedimento di scioglimento lo contestavano tanto violentemente quanto vanamente;
nelle successive elezioni alcuni dei componenti il disciolto Consiglio, nei cui confronti esistevano collegarli procedimenti disciplinari, venivano riconfermati in parte, sia pure di stretta misura;
più tardi i provvedimenti disciplinari che riguardavano questi ultimi giungevano a conclusione con l'effetto di dichiarare radiato dall'Albo l'ex-Presidente Giorgio Ferrigni, l'intero Collegio dei Revisori dei conti e di sospendere per periodi compresi fra 8 e 12 mesi - altri tre consiglieri;
il Collegio nazionale provvedeva allora a dare disposizione affinché i soggetti radiati e sospesi venissero integrati in Consiglio con «... i candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute», come testualmente prescrive l'articolo 3 e 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251;
nel frattempo, i soggetti colpiti dai provvedimenti disciplinari, disconoscevano la giurisdizione professionale presentando ricorso ex articolo 700 presso il Tribunale di Rovigo, ancora una volta vedendosi respinto il ricorso;
essi allora, sostenendo la tesi di un complotto nei loro confronti, avviavano un'azione volta ad ottenere la revoca extraprocedimento delle sanzioni disciplinari loro comminate ed impedire che il Consiglio del collegio provinciale di Rovigo, così integrato, potesse continuare la propria attività in rispondenza ai compiti istituzionali previsti per legge;
questa azione, secondo gli interroganti, incredibilmente, pare abbia trovato sponda negli Uffici del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza sugli ordini professionali, tanto che in data 9 febbraio 2006 con nota 16181 il Ministero «ordinava» al Collegio Nazionale di provvedere allo scioglimento del Collegio provinciale
benché il Collegio Nazionale facesse immediatamente rilevare, con nota del 14 febbraio 2006, l'illegittimità della richiesta ministeriale, per le motivazioni in appresso indicate il Ministero, con inconsueta solerzia, ribadiva nuovamente la richiesta di scioglimento con nota del 17 febbraio 2006 protocollo n. 19714-U;
in tutta questa vicenda appare agli interroganti quantomeno singolare il comportamento dell'Ufficio ministeriale il quale, investito del dovere istituzionale di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento degli ordini professionali, avanza richieste sul Collegio Nazionale degli Agrotecnici, con motivazioni, secondo gli interroganti, assolutamente inconsistenti ed opposte anche a precedenti decisioni dell'Ufficio medesimo, affinché detto Collegio Nazionale adotti determinazioni che appaiono agli interroganti non solo in contrasto con la legge professionali n. 251 del 1986, ma anche lesive sia dei diritti degli attuali componenti il Collegio di Rovigo (che si vedrebbero privati del loro diritto elettivo) che degli stessi soggetti colpiti da semplice sospensione (i quali si vedrebbero privati del loro diritto di rientrare nell'organo consiliare al termine della sospensione che li ha colpiti) -:
se non ritenga doveroso disporre una immediata verifica presso l'indicato ufficio del Ministero della giustizia per verificare quale sia la ragione delle richieste di adottare atti, secondo gli interroganti, in contrasto con la legge professionale.
(4-19979)