Allegato A
Seduta n. 753 del 22/2/2006


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(A.C. 6352 - Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
(Non sono comprese quelle ritirate)

ART. 01.
(Disposizioni in materia di previdenza agricola).

All'articolo 01, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 3, le parole: «31 ottobre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
2. Il comma 4 è così sostituito: «4. Ai fini del comma 3, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto, entro due mesi dalla data di emanazione del DPCM di cui al comma 5-bis, esercita la facoltà di sostituire i crediti già ceduti con altri crediti di pari valore commerciale, attraverso un accordo, in conformità alle clausole contrattuali, con la società concessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».
3. Il comma 5 è così sostituito: «5. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del DPCM di cui al comma 5-bis, gli enti previdenziali informano i debitori


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di cui al comma 3 che, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del DPCM di cui al comma 5-bis, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3. Un'ulteriore rata, pari all'8 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3, deve essere versata entro i successivi sei mesi e comunque entro il 20 dicembre 2006. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030».
4. Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 entrano in vigore previa emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sul presupposto di una positiva e concorde verifica, sul piano statistico, con la Commissione europea, sull'assenza di un loro impatto negativo sulla dinamica dei conti pubblici, così come definita nel Programma di Stabilità italiano».
5. Il comma 16 è così sostituito: «16. All'onere derivante dai commi da 1 a 6 del presente articolo, pari a 291 milioni di euro per l'anno 2006, a 236,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 203 milioni di euro per l'anno 2008 e a 103 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per l'anno 2007 a 54 milioni di euro per l'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 2 e 7;
b) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2006, a 425 milioni di euro per l'anno 2007 e a 352 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'artico1o 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite delle erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica stabilito dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro e la percentuale indicata al comma 34 dell'articolo 1 della predetta legge 266 del 2005, riferita ai pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi, è rideterminata nella misura dell'87 per cento.
17. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
01. 100. (Testo corretto nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
01. 21. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.

Al comma 9, sostituire le parole da: trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre fino a: dati retributivi con le seguenti: mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati relativi.
01. 20. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:
Art. 02. (Disposizioni in materia di previdenza). - 1. I datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione o le posizioni, possono versare entro il 30 aprile 2006 quanto dovuto in relazione a


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periodi precedenti la anzidetta denuncia, senza alcuna maggiorazione per interessi civili ed oneri accessori.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 2005. La disposizione che precede si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'economia e delle finanze dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia è alimentato, fino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti, mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai due terzi della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 marzo 2006, e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 30 settembre 2006. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione concerne anche i rapporti di lavoro già cessati, nonché le controversie giudiziarie aventi per oggetto, anche parziale, l'omesso o ridotto versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la mancata denuncia ed il mancato versamento dei contributi o dei premi medesimi. Preclude altresì, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati ogni accertamento contributivo in relazione alle posizioni denunziate o regolarizzate. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del comma 1 e alle scadenze previste dai commi 1 e 3.
5. L'omesso o ritardato versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 1 e 3 e, nei casi di pagamento rateale, nel periodo entro il quale si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata.
6. All'onere previsto dal comma 2 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
01. 020. Maninetti.

ART. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura).

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis. 1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre


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2005, n. 244 le parole: «20 milioni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni».
0. 1-bis. 100. 1. Marcora, Rava, Pinza, Fusillo, Monaco, Oliverio Nicodemo, Ria, Ruggeri, Boccia.

All'emendamento 1-bis. 100 del Governo, sopprimere il comma 6-quater.
0. 1-bis. 100. 50.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 6-septies, è aggiunto il seguente:
«6-septiesbis. Le indennità previste ai commi 6-sexies e 6-septies, sono aumentate del 30 per cento per le imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo, che riconvertono i loro allevamenti secondo le modalità previste per gli allevamenti biologici».
0. 1-bis. 100. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 1-bis 100, comma 6-octies, aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 6-ter;
0. 1-bis. 100. 51.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

All'emendamento 1-bis 100, comma 6-nonies, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
0. 1-bis. 100. 52.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

All'emendamento 1-bis 100, comma 6-nonies, alla lettera c), sostituire le parole: la somma di 25 milioni di euro con le seguenti: la somma di 10 milioni di euro;
0. 1-bis. 100. 53.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Al'emendamento 1-bis 100, comma 6-nonies, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
0. 1-bis. 100. 54.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Al comma 6-decies, dopo le parole: Corpo forestale dello Stato aggiungere le parole: un milione di euro per il rafforzamento dei servizi veterinari.

Conseguentemente all'ultimo periodo sostituire le parole: 2 milioni con le parole: 3


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milioni, e aggiungere in fine le parole: e mediante riduzione di quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
0. 1-bis. 100. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 6-decies, aggiungere i seguenti:
«6-undicies. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale già in servizio con contratti a tempo determinato, il Ministero della salute è autorizzato ad avviare, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 95 veterinari coadiutori, considerando prioritariamente, nella valutazione dei titoli, il servizio effettivamente svolto presso il Ministero stesso.
6-dodicies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-undicies valutato in 3.100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'impiego di quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
0. 1-bis. 100. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere in fine il comma seguente:
«Tutti i versamenti, inclusi quelli relativi alla campagna 2004-2005, di cui agli articoli 5, comma 2 e 10, comma 34 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 sono rinviati al 31 dicembre 2006. Fino alla stessa data è sospeso l'effetto delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della stessa legge 119 del 2003».
0. 1-bis. 100. 5. Vascon.

Aggiungere in fine il comma seguente:
«Tutti i versamenti, inclusi quelli relativi alla campagna 2004-2005, di cui agli articoli 5, comma 2 e 10, comma 34 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 sono rinviati al 31 luglio 2006. Fino alla stessa data è sospeso l'effetto delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della stessa legge 119 del 2003».
0. 1-bis. 100. 6. Vascon.

Aggiungere in fine il comma seguente:
«All'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori interventi urgenti nel settore avicolo).

1. Per l'anno 2006, l'Agea è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
0. 1-bis. 100. 7. Vascon.

All'articolo 1-bis, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito con


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modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è così sostituito:
«3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

6-ter. Al fine di assicurate la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza avicola», con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalità:
a) interventi, in conformità a quanto previsto dalle linee guida per il salvataggio e la ristrutturazione delle aziende in difficoltà, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea C 244/2004, per far fronte all'interruzione dell'attività avicola ed ai conseguenti danni economici e sociali;
b) finanziamento delle misure di cui ai commi 6-sexies e 6-septies;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l'abbandono dell'attività produttiva, così come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/28 del 1o febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spesa sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall'autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi.

6-quater. Al comma 3-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per l'anno 2007,»;
b) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».

6-quinquies. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o il soccidario»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali».

6-sexies. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa


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alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
6-septies. A favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari è concessa una indennità per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 6-octies.
6-octies. Il ministro delle politiche agricole e forestali ed il ministro della salute, adottano, con decreti di natura non regolamentari, le disposizioni attuative dei commi 6-ter, 6-sexies e 6-septies.
6-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle disponibilità, previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tal fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
Alla maggiore spesa di cui al comma 6-nonies, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L'Agea provvede a versare la somma di 25 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro mediante utilizzo di una quota delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla Tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di spesa di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

6-decies. Per far fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola, è assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244.

1-bis. 100.
(Testo corretto nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)


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ART. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, devono recare oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario alla piattaforma logistica, corrisposto dal venditore al distributore o direttamente al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
6-ter. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 6-bis è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del citato articolo 22.
1-bis. 20. Nardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di fornire supporto alla programmazione delle attività di finanziamento delle ricerche biotecnologiche in agricoltura da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché per favorire lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione finalizzate alle esigenze di innovazione delle imprese agricole ed agro-alimentari, è assegnato, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, un contributo di euro 1,5 milioni, per l'anno 2006, in favore del Consiglio dei diritti genetici ONLUS per l'istituzione di un osservatorio indipendente per la quantificazione ed il monitoraggio dei finanziamenti alle ricerche biotecnologiche in agricoltura. Al relativo onere si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1-bis. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 1-ter.
(Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990).

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Ai fini dell'imposta comunale su gli immobili, i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si intendono rurali.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1-ter. 020. Nardini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. In relazione agli eventi calamitosi registratisi in Puglia e che hanno colpito gravemente il settore agricolo, è autorizzata la spesa in qualità di contributo straordinario per l'anno 2006 della somma di 30 milioni di euro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:


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«A decorrere dal 1o marzo 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1-ter. 021. Nardini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è disposta la sospensione dei pagamenti delle rate di operazioni creditizie e di finanziamento fino al 30 giugno 2006. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni senza aggravi o di sanzioni, interessi ed altri oneri.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o marzo 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1-ter. 022. Nardini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. In favore del settore agricolo della Basilicata colpito da fenomeni calamitosi nel corso dell'anno 2005 è autorizzata la spesa, quale intervento straordinario, di 20 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. 026. Molinari.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. In favore del settore agrumicolo siciliano è autorizzata la spesa, quale intervento straordinario, di 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. 025. Burtone.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Al personale interessato dai processi di mobilità dell'Istituto di sevizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non oltre il 31 dicembre 2006, nell'ambito dei posti in dotazione organica disponibili e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.


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3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1-ter. 024. Rossiello, Rava, Borrelli, Franci, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio.

ART. 2.
(Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero).

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentito il parere del tavolo di filiera bieticolo - saccarifero istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2005.
*2. 20. Nardini.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentito il parere del tavolo di filiera bieticolo - saccarifero istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2005.
*2. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2006 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 24. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Marcora.

Al comma 5, sostituire le parole: non concorrono alla formazione con le seguenti: sono esclusi dalla formazione.
*2. 1. Zama.

Al comma 5, sostituire le parole: non concorrono alla formazione con le seguenti: sono esclusi dalla formazione.
*2. 26. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-ter. Al fine di facilitare la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera nel settore della energia da biomasse, all'articolo 21, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate di cui 100.000 tonnellate».
5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-quinquies.
5-quinquies. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
**2. 21. Nardini.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-ter. Al fine di facilitare la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera nel settore della energia da biomasse, all'articolo 21, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate di cui 100.000 tonnellate».5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-quinquies.
5-quinquies. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
**2. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-ter. Ai fini dell'applicazione dei principi normativi contenuti nel testo finale del compromesso politico raggiunto dai Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, con il concerto della Commissione europea, il 24 novembre 2005, ai fini della riforma del settore dello zucchero e, in particolare, delle misure transitorie specificatamente previste per l'Italia, è disposto lo stanziamento delle risorse aggiuntive autorizzate dall'UE pari a 65,8 milioni di euro annui per cinque campagne consecutive a partire dalla campagna 2006/2007.
5-quater. Il Ministro per le politiche agricole e forestali provvede ad adottare un decreto per disciplinare le modalità di erogazione di tali somme relativamente all'intero quinquennio.
2. 25. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.

ART. 2-ter.
(Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare).

Sopprimerlo.
2-ter. 20. Rava, Preda, Borrelli, Rossiello, Franci, Gerardo Oliverio, Marcora.

Sostiturlo con il seguente:
Art. 2-ter. - 1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di latte, inclusi quelli che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, relativamente agli importi dovuti e non versati a titolo di prelievo supplementare, per i periodi di commercializzazione compresi tra le campagne di comme cializzazione 1995-1996 e 2004-2005, possono versare l'importo nella misura del 5 per cento, senza interessi, a titolo di versamento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versamento può essere rateizzato in un periodo non superiore ai cinque anni. Per i produttori che hanno versato somme all'AGEA, anche a titolo di precedenti rateizzazioni, la stessa AGEA provvede a dedurre tali versamenti dal totale dovuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto, sono restituite da AGEA in misura pari al 20 per cento annuo fino al saldo. I primi acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute e/o le garanzie rilasciate per le campagne precedenti all'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119, nel termine di dieci giorni successivi all'esibizione, da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima rata annuale. L'avvenuto pagamento della prima rata annuale determina il riconoscimento di quanto dovuto da parte dei produttori, e la conseguente decadenza dei giudizi pendenti che si


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estinguono a spese compensate. Le sanzioni amministrative erogate ai primi acquirenti in ragione del regolamento CE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, sostituito dal regolamento CE del Consiglio n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, possono essere versate dai rispettivi primi acquirenti nella misura del 20 per cento. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a tre anni. L'avvenuto pagamento della prima rata annuale, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina il riconoscimento di quanto dovuto da parte dei primi acquirenti e la conseguente decadenza degli eventuali giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate. Ai produttori di latte in attività nella campagna 2005-2006, che mai abbiano venduto o affittato, anche parzialmente, quantitativi individuali di riferimento e che li abbiano acquistati nel periodo dal 1999-2000 al 2004-2005, è riconosciuto per l'anno fiscale 2006 e successivi, un credito di imposta a valere su imposte dirette, indirette e IRAP, per un importo pari al valore delle quote acquistate, quale risulta dai contratti di acquisto, diminuito del valore complessivo previsto dal premio supplementare previsto dal Regolamento CE del Consiglio n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, e di una quota, a titolo di ammortamento, pari al 10 per cento per ogni anno di utilizzo. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 10 de1 decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, cessano la loro efficacia a decorrere dal periodo di commercializzazione 2005-2006. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dal seguente:
«2. I quantitativi revocati ai sensi del comma 1 confluiscono, annualmente, nella riserva nazionale per essere riattribuiti, nella medesima campagna lattiera, dall'AGEA alle regioni ed alle province autonome cui afferivano e fino a un massimo della media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti. I predetti quantitativi sono contestualmente assegnati dalle regioni e dalle province autonome ai produttori di latte, in base ai criteri di priorità di cui al comma 4 e fino a coprire la media produttiva degli ultimi due periodi di produzione commercializzata. La chiusura dell'attività produttiva determina l'automatico decadimento dell'assegnazione integrativa dei quantitativi ed il loro ritorno alla riserva regionale cui afferivano. I quantitativi non assegnati alle regioni o alle province autonome sono utilizzati per la compensazione nazionale di fine periodo, proporzionalmente, tra tutti i produttori».
2-ter. 4. Vascon.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.1. - (Disposizioni urgenti in materia di quote latte) - 1. Entro il 30 aprile 2006 le regioni e le province autonome, d'intesa con gli organi nazionali addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica della effettiva situazione individuale dei produttori di latte in ordine alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono, entro il 30 giugno 2006, all'attribuzione dell'effettiva produzione accertata, alla revoca, per la quota residua, del quantitativo di riferimento individuale ed alla riassegnazione


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con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
2-ter. 024. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 2-quater.
(Interventi nel settore agroenergetico).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i produttori aggiungere le seguenti: e gli importatori.
2-quater. 20. Sedioli, Pinza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. Viene destinata all'AGEA la somma di 29 milioni di euro per l'acquisto di alcole di origine vinica, prodotto ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con vincolo di successivo utilizzo in biocarburazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000.
2-quater. 21. Preda, Rava, Borrelli, Rossiello, Gerardo Oliverio, Franci, Marcora.

ART. 2-quinquies.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) dopo le parole: «compresi i fabbricati» sono aggiunte le seguenti: «rurali abitativi e strumentali»;
2) dopo le parole: «scorte vive e morte» sono aggiunte le seguenti: «, i debiti e crediti»;
3) dopo le parole: «o di donazione» sono aggiunte le seguenti: «o di trasferimento a titolo oneroso»;
4) dopo le parole: «sole imposte ipotecarie» sono aggiunte le seguenti: «e di registro»;
b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine l'assuntore è tenuto a presentare, entro due anni, all'Agenzia delle ente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda rilasciato dall'ispettorato per l'agricoltura. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o di mancata presentazione del certificato, i soggetti di decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.»;
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o perpetue compreso il vitalizio alimentare per gli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2-quinquies. 03. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre


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2001, n. 17, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.
2. L'assuntore è tenuto a presentare entro due anni dall'atto all'agenzia delle entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie, compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 2 è abrogato il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2-quinquies. 04. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Al fine di garantire la stabilità e continuità dell'azienda agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, l'accordo tra cedenti, coniuge, discendenti ed assuntore in ordine alle condizioni, oneri e diritti alla cessione del maso, purché redatto con atto pubblico ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile, non incorre nel divieto di cui all'articolo 458 del codice civile.
2-quinquies. 09. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nei comuni direttamente confinanti, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a euro 10.000.»
2-quinquies. 05. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Per addetti alle coltivazioni della terra o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse di cui al numero 21-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono le persone indicate nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,


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convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo hanno valore di interpretazione autentica.
2-quinquies. 07. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 98), sono aggiunti i seguenti:
98-bis) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
98-ter) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, le lettere f) e g) sono abrogate.
2-quinquies. 02. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septiesdecies, è aggiunto il seguente:
«127-duodevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A, parte II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 a A/7».
2-quinquies. 011. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai territori montani.»
2-quinquies. 06. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. All'articolo 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle aree site nei territori montani adibite all'esercizio delle piste da sci.»
2-quinquies. 08. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Alla Tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «rapporti di affitto di fondi rustici siti nei territori montani con canone annuo inferiore a euro 500.»
2-quinquies. 010. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.


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Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Disposizioni urgenti per il settore ortofrutticolo). - 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano ortofrutticolo nazionale di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fondo investimenti (fondo unico da ripartire in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2006.
*2-quinquies. 020. Nardini.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Disposizioni urgenti per il settore ortofrutticolo). - 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano ortofrutticolo nazionale di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fondo investimenti (fondo unico da ripartire in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2006.
*2-quinquies. 026. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Disposizioni fiscali in materia di produzioni a denominazione d'origine). - 1. Alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, è concesso, per l'anno 2006, un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono annessi al credito di imposta di cui al comma 1 anche gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agro alimentari per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo


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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
**2-quinquies. 021. Nardini.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Disposizioni fiscali in materia di produzioni a denominazione d'origine). - 1. Alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, è concesso, per l'anno 2006, un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 25 milioni di euro per l'anno 2006.2. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono annessi al credito di imposta di cui al comma 1 anche gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agro alimentari per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992.3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
**2-quinquies. 027. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Interventi urgenti nel settore avicolo nazionale). - 1. Per far fronte alla grave situazione di crisi produttiva delle imprese del settore avicolo nazionale, a seguito della riduzione dei consumi dovute all'influenza aviaria, all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanzie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 23 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, il riferimento al numero 11) ivi richiamato è soppresso.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o marzo 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
2-quinquies. 022. Nardini.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Interventi urgenti nel settore avicolo nazionale). - 1. Per far fronte alla grave situazione di crisi produttiva delle imprese del settore avicolo nazionale, a seguito della riduzione dei consumi dovute all'influenza aviaria, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 23 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, con


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riferimento al numero 11) ivi richiamato, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in 3 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. 030. Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Franci, Pinza, Marcora.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Differimento dei termini di applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2005). - 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 23 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in 5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. 031. Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Franci, Pinza, Marcora.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Disposizioni in materia di oneri previdenziali tributari e relative sanzioni a favore del settore avicolo). - 1. In relazione alla grave crisi di mercato del settore avicolo, non sono dovuti, per le imprese di allevamento e di trasformazione di prodotti avicoli, i contributi previdenziali e i premi assicurativi che scadono nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2005 e il 31 dicembre 2007. Per le imprese di cui al periodo precedente non si applicano altresì sanzioni e interessi derivanti dal ritardato pagamento di tributi, compresi quelli regionali e locali, dovuti nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2005 e il 31 dicembre 2007.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo per la compensazione alle regioni e agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 1. Il fondo ha una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2006 e di 24 milioni di euro per l'anno 2007. La dotazione del fondo viene ripartita annualmente tra le regioni e gli enti locali interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate determinate, per gli anni 2006, 2007 e 2008, dal comma 4.


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4. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
2-quinquies. 032. Sedioli, Rava, Borrelli, Rossiello, Franci, Pinza, Marcora.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Interventi urgenti nel settore avicolo nazionale). - 1. A seguito della grave crisi di mercato del settore avicolo, non si applicano, per le aziende di allevamento e di trasformazione di prodotti avicoli, le sanzioni ed interessi derivanti dal ritardato pagamento delle scadenze tributarie, comprese quelle di origine locale e regionale, nonché le scadenze previdenziali per il periodo 31 ottobre 2005- 31 dicembre 2007.
2-quinquies. 033. Sedioli, Rava, Borrelli, Rossiello, Pinza, Franci, Marcora.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Disposizioni urgenti per l'agricoltura biologica). - 1. La dotazione del capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fondo investimenti - fondo unico da ripartire in agricoltura, foreste e pesca - per l'anno 2006.
*2-quinquies. 023. Nardini.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. (Disposizioni urgenti per l'agricoltura biologica). - 1. La dotazione del capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2006.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fondo investimenti - fondo unico da ripartire in agricoltura, foreste e pesca - per l'anno 2006.
*2-quinquies. 028. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione, le accise previste al numero 5 della lettera A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, gravanti sui carburanti per l'impiego nel settore agricolo si applicano nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni,il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o marzo 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
2-quinquies. 024. Nardini.


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Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Il Gpl e il metano utilizzati nelle coltivazioni sotto serra sono esenti da accisa. Le modalità di erogazione del beneficio sono definite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o marzo 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
2-quinquies. 025. Nardini.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di anni 6 a partire dal 1o gennaio 2008.
2. Nel periodo di cui al comma 1, sono previsti apprpopriati incentivi tra cui:
a) un'esenzione dall'accisa per il bioetanolo destinato ad essere utilizzato tal quale o in miscela diretta con le benzine;
b) un'accisa ridotta, pari a 0,338 euro/litro, per l'ETBE.

3. Dal 2008 l'obiettivo di produzione nazionale è di 5 milioni di ettolitri di bioetanolo, con un incremento annuo pari a 1 milione di ettolitri per gli anni successivi.
4. I ministri competenti provvedono ad adottare un decreto per disciplinare la presentazione delle candidature per l'accredito all'utilizzo delle misure fiscali agevolative.
5. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
2-quinquies. 034. Rava, Preda, Sedioli, Pinza, Borrelli, Rossiello, Franci, Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di anni 6 a partire dal 1o gennaio 2008.
2. Nel periodo di cui al comma 1, sono previsti apprpopriati incentivi tra cui:
a) un'esenzione dall'accisa per il bioetanolo destinato ad essere utilizzato tal quale o in miscela diretta con le benzine;
b) un'accisa ridotta, pari a 0,338 euro/litro, per l'ETBE.

3. Dal 2008 l'obiettivo di produzione nazionale è di 5 milioni di ettolitri di bioetanolo, con un incremento annuo pari a 1 milione di ettolitri per gli anni successivi.
4. I ministri competenti provvedono ad adottare un decreto per disciplinare la


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presentazione delle candidature per l'accredito all'utilizzo delle misure fiscali agevolative.
2-quinquies. 035. Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.

ART. 3.
(Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-ter. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni2006, 2007 e 2008 per promuovere l'attuazione di un piano nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e da biomasse in agricoltura in esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificato con legge 1o giugno 2002, n 120. Il Piano di cui al presente comma è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-ter, determinati nel limite massimo annuale di 30 milioni di euro si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o marzo 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
3. 20. Nardini

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-ter. È istituito un fondo di rotazione, limitatamente all'anno 2006 per un importo di 15 milioni di euro per l'erogazione di prestiti a tassi agevolati sia per l'esercizio delle attività che per il rinnovo delle strutture agricole.
2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-ter, determinati nel limite massimo annuale di 30 milioni di euro si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o marzo 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
3. 21. Nardini

ART. 4.
(Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-sexies. Al fine di adeguare il sistema nazionale di controllo degli alimenti alle disposizioni contenute nel regolamento CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 178 del 28 gennaio 2002, e migliorare il coordinamento delle attività ispettive e di prevenzione delle frodi, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta congiunta dei Ministri della


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salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per il coordinamento delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari.
4-septies. Il regolamento di cui al comma 4-sexies è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
4. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-sexies. Sui prodotti impiegati per animali vivi è obbligatoria la tracciabilità dei prodotti usati attraverso apposita etichettatura.
4. 20. Nardini.

ART. 5.
(Interventi urgenti nel settore della pesca).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-octies. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
1-nonies. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
1-decies. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1-octies e 1-nonies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
5. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion

ART. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare).

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - 1. All'articolo 1193, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 516».
7-bis. 020. Cusumano.