Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 748 del 9/2/2006
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Discussione del disegno di legge: S. 2351 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Approvato dal Senato) (A.C. 6230 ) (ore 20,09).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 6 febbraio 2006.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 6230 )

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la II Commissione, onorevole Taormina, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO TAORMINA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali ci si è soffermati ad esaminare ulteriormente il provvedimento, a seguito della richiesta avanzata dal presidente Violante, sono state testé illustrate dal presidente Pecorella. Credo che tali argomentazioni siano servite a far comprendere i motivi per cui le Commissioni hanno modificato il testo licenziato dal Senato.
Sostanzialmente, in linea con la previsione generale che ispira tutta la Convenzione di Palermo e che fa richiamo esclusivamente a fatti di criminalità transnazionale riferibili a gruppi organizzati, si è ritenuto che dovesse essere proprio questo l'elemento specializzante che dà ragione dell'intervento del quale ci stiamo interessando. L'originaria impostazione, invece, si articolava in una previsione di carattere generale, per effetto della quale si sarebbe dovuto prevedere il ricorso all'applicazione di una serie di fattispecie previste dal codice penale e da quello di procedura penale.
Vorrei rilevare che l'avere, con la previsione di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, fatto riferimento esclusivamente a ciò che deve essere inteso come fenomeni di criminalità transnazionale attribuibili a gruppi organizzati, non incide per nulla sulle previsioni normative rispetto agli stessi temi trattati da questo provvedimento nei vari settori della criminalità, che pure erano previsti insieme a quelli della transnazionalità e che, invece, per effetto della modifica apportata dalle Commissioni riunite, continuano ad essere sottoposti sempre alla stessa disciplina.
Tanto per intenderci e per considerare il fenomeno più importante, ossia quello della criminalità mafiosa, è necessario ribadire con forza che nulla - né dal punto di vista delle fattispecie sostanziali, né da quello delle provvidenze dal lato investigativo - è stato innovato nel senso di diminuirne la potenzialità. Dunque, questo


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provvedimento andrà ad inserirsi armonicamente in una disciplina del contrasto a molti altri importanti settori di criminalità, costituendo un'ulteriore modalità di contrasto ad una specifica espressione della criminalità dei gruppi organizzati.
Il testo si compone, sostanzialmente (Commenti)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono veramente rammaricato per il modo con il quale non si rispetta il dovere del relatore... Mi spiace dirlo, onorevoli colleghi: è una cosa da terza liceo!
Onorevole Taormina, prosegua pure il suo intervento.

CARLO TAORMINA, Relatore per la II Commissione. Come stavo dicendo, il testo in esame si compone di norme di carattere sostanziale e di norme di carattere processuale. Sul piano sostanziale, richiamo ancora l'attenzione sulla criminalità transnazionale quale punto di riferimento nonché l'introduzione di una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui si tratti di fatti di criminalità transnazionale, che serve, appunto, a meglio contrastare il fenomeno.
Dal punto di vista del diritto processuale, segnalo, per un verso, la possibilità che quando più Stati sono interessati dalla consumazione di fatti di criminalità transnazionale sia possibile, a seguito di accordi internazionali, celebrare i procedimenti in uno anziché in un altro Stato, a seconda di ciò che stabiliranno gli accordi, e, per un altro verso - e soprattutto - la disposizione relativa alle operazioni di copertura, che è particolarmente incisiva e che consente alle Forze di polizia un intervento efficace, garantito da un controllo, sia pure a distanza, dell'autorità giudiziaria, che non è assolutamente in disarmonia con alcun principio costituzionale.
Ricordo altresì la previsione della responsabilità amministrativa degli enti, laddove si tratti di responsabilità provenienti da forme di coinvolgimento sul piano dell'organizzazione e del controllo, secondo le regole generali che tutti conosciamo e che riguardano moltissime materie che sono qui indicate.
Da ultimo, segnalo il potenziamento delle disposizioni relative al contrasto della criminalità mafiosa, poiché nel settore delle indagini di carattere patrimoniale la Direzione distrettuale antimafia è stata individuata come ulteriore organo al quale compete intervenire con attività di indagine e con la sollecitazione di provvedimenti ai tribunali competenti ai fini dell'adozione delle opportune misure di prevenzione.
Tale è, sostanzialmente, il testo del provvedimento in esame, che affidiamo alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il relatore per la III Commissione, onorevole Landi di Chiavenna, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, il relatore per la Commissione affari esteri condivide pienamente la relazione dell'onorevole Taormina. Ci accingiamo a ratificare un provvedimento fondamentale, che pone l'Italia in una posizione di forza nel contrasto al crimine organizzato.
Quindi, evidentemente, questo Governo dimostra, ancora una volta, che è fermamente impegnato nel contrastare ogni forma di criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, intervengo per annunciare che ritiriamo la richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico sugli articoli per affrettare i lavori dell'Assemblea.


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Ci asterremo sugli articoli 10,11,12 e 13 e voteremo, invece, a favore del provvedimento in esame. Vorrei spiegare, rapidamente, le ragioni della nostra astensione.
Onorevoli colleghi, questo disegno di legge di ratifica prevede penetranti poteri di investigazione nei confronti del crimine transnazionale. Noi chiedevamo che gli stessi poteri fossero attribuiti anche qualora si trattasse di lottare contro il crimine organizzato interno, ossia contro la mafia. Infatti, un'organizzazione minore, la quale, ad esempio, commette una rapina in Albania, può essere destinataria di questi penetranti poteri investigativi; mentre tali misure investigative non si possono applicare nei confronti di una grossa organizzazione per il traffico di stupefacenti o altro, o di un'organizzazione mafiosa che opera stabilmente in Italia. Queste sono le nostre ragioni: ritenevamo fosse necessario disporre di mezzi investigativi più penetranti. Ciò non è stato possibile ed i colleghi della maggioranza ci hanno risposto che, al riguardo, occorreva una riflessione maggiore.
Questa è la ragione per la quale ci asterremo sugli articoli che ho menzionato, mentre esprimeremo un voto favorevole sul provvedimento in esame. Spero vi sia l'occasione (credo che, ormai, ciò avverrà nella prossima legislatura) per estendere tali misure anche nei confronti della criminalità mafiosa interna.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, intervengo soltanto affinché rimanga agli atti quanto sto per dire. I colleghi della maggioranza, così come quelli delle opposizioni, ormai lo sanno: con il provvedimento in esame non si modifica nulla della legislazione antimafia vigente, che è sufficiente (come i fatti dimostrano) a combattere, per quanto possibile, tale fenomeno.
Invece, in aderenza agli Accordi internazionali, si estendono i poteri investigativi rispetto al fenomeno molto più vasto e pericoloso dei reati che investono una pluralità di Stati: mi riferisco ai reati transnazionali. Si tratta di due fenomeni completamente diversi, che esigono una diversa e distinta regolamentazione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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