La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-quater del provvedimento in esame prevede che all'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari;
il citato decreto-legge n. 269, all'articolo 26, comma 11-quater, ha disposto l'alienazione, con alcune eccezioni, degli «alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non posti al loro diretto e funzionale servizio» ed occupati da personale sine titulo;
la citata legge 18 agosto 1978, n. 497, all'articolo 5, comma l, stabilisce che i fabbricati ubicati all'interno di basi, impianti ed installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono equiparati a tutti gli effetti di legge ad infrastrutture militari;
la su riportata norma contenuta nell'articolo 5 della legge n. 497 del 1978, mentre definisce in maniera chiara e precisa il termine di infrastruttura militare da applicarsi a livello interforze e stabilisce anche in maniera inequivocabile che gli alloggi ubicati all'interno dell'infrastruttura militare sono ad essa equiparati, non consente in modo altrettanto inequivocabile, senza il ricorso a criteri di discrezionalità, di definire gli alloggi «posti al diretto e funzionale servizio» della infrastruttura;
la legge n. 497 del 1978, con un piano decennale, ha stanziato fondi per la costruzione di alloggi di servizio in supporto delle infrastrutture militari;
si può ragionevolmente pensare che tutti gli alloggi costruiti e «posti al diretto e funzionale servizio» di una pre-definita struttura debbono essere occupati tutti da personale che presta servizio in tale struttura;
ogni qualsivoglia definizione riferita a strutture militari, sia che si tratti di «infrastrutture militari» sia che ci si riferisca a «fabbricato posto al loro diretto e funzionale servizio», deve trovare applicazione in maniera identica all'interno delle tre Forze armate e, fra queste, anche all'interno di ciascuna di esse;
ad adottare le opportune iniziative volte ad impartire chiare ed inequivocabili direttive affinché i tre stati maggiori della
Forze armate cui il decreto-legge n. 269 del 2003 si rivolge, applichino, in maniera scrupolosa criteri identici per la individuazione degli alloggi alienabili e che ogni stato maggiore applichi al suo interno i criteri condivisi ed usati dalle altre Forze armate;
a evitare che una difforme applicazione dei comuni criteri di individuazione degli alloggi alienabili porti ancora una volta, come peraltro già avvenuto in passato, la Corte dei conti a dichiarare illegittimo il decreto ministeriale o il decreto dirigenziale di trasferimento dei beni al patrimonio disponibille dello Stato;
ad attivarsi, nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di evitare l'amministrazione ad affrontare un considerevole quanto inutile contenzioso.
9/6323/1. Buontempo.
La Camera
premesso che:
l'articolo 39-undevicies del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti le cooperative edilizie;
l'articolo 18 della legge 17 febbraio1992, n. 179, ha sancito che le cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale l'alloggio assegnato;
molte cooperative edilizie, alcune delle quali costituite sin dal 1975, a seguito della citata legge n. 179 del 1992 hanno inoltrato all'allora Ministero dei lavori pubblici la documentazione richiesta e a distanza di quattordici anni non hanno ancora ricevuto tale autorizzazione,
la norma prevista dalla legge 30 aprile1999, n. 136, articolo 15, commi 7 ed 8, è diretta pure ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, all'articolo 103, prevede che solo il Ministro può deliberare l'esclusione di un socio assegnatario di alloggio e di conseguenza considerare nulli ex lege eventuali provvedimenti assunti direttamente dal consiglio di amministrazione della cooperativa in sostituzione del Ministro vigilante,
ad adottare tempestive iniziative affinché le richieste, inoltrate dalle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate e Forze di polizia al Ministero dei lavori pubblici, per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà siano considerate accolte alla data odierna e le cooperative stesse siano a proprietà individuale; conseguentemente gli assegnatari siano autorizzati a richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28aprile1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 1, comma 244, dalla legge 30 dicembre2004, n. 311, considerando che nella definizione hanno la precedenza le richieste di mutuo individuale di più antica data.
9/6323/2. Fiori.
La Camera,
premesso che:
il comma 38 dell'articolo 39-vicies semel del decreto-legge in esame autorizza una spesa per la prevenzione delle malattie contratte dai militari impiegati nelle missioni internazionali e che nessuna analoga misura è invece prevista per i militari di leva e di carriera;
per effetto di un provvedimento approvato, che prevede la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, il 2004 è stato l'ultimo anno in cui i giovani
sono stati assoggettati alla chiamata di leva e il 2005 quello che ha visto gli ultimi congedi;
a tale obbligo si sono assoggettati nel tempo milioni di cittadini italiani e i più sfortunati di loro durante l'adempimento di tale dovere hanno addirittura perduto la vita o sono rimasti gravemente e per sempre menomati a causa di incidenti ed alcuni di loro non hanno ancora ricevuto nessun risarcimento;
una proposta di legge per riconoscere dignità ai drammi che ciò ha comportato per i genitori e i familiari di questi giovani è ferma per mancanza di copertura finanziaria, mentre proprio in concomitanza con la sospensione del servizio obbligatorio di leva appare ancor più necessario rivolgere un gesto di attenzione e di solidarietà verso quanti si sono sacrificati in passato,
a reperire con la massima tempestività la copertura finanziaria necessaria a far approvare il provvedimento sopra richiamato recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio.
9/6323/3. Ruzzante, Minniti, Pisa, Pinotti, Angioni, Luongo, Lucidi, Rotundo, Lumia.
La Camera,
premesso che:
esiste l'esigenza di favorire il processo di riorganizzazione delle Forze armate, correlato sia alla sospensione, dal gennaio del 2005, del servizio di leva obbligatorio, sia alle nuove esigenze derivanti dalla proroga disposta dal provvedimento in esame delle missioni internazionali;
in questo quadro, assume particolare rilievo il miglior impiego del personale civile della difesa sia negli enti della cosiddetta area industriale che in quelli centrali e periferici, ai fini di una significativa valorizzazione di risorse umane già presenti nell'amministrazione, da incentivare con i previsti istituti contrattuali;
per il personale di altri ministeri, e segnatamente per quello del Ministero degli affari esteri, sono state reperite risorse aggiuntive per il prossimo triennio,
a incrementare in maniera significativa anche le risorse da mettere a disposizione del Fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa per il prossimo triennio.
9/6323/4. Angioni, Pisa, Minniti, Pinotti, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Luongo.
La Camera,
premesso che:
la situazione contingente non consente l'assegnazione di risorse finanziarie sufficienti a sostenere adeguatamente il processo di riorganizzazione e professionalizzazione delle Forze armate che richiederebbe una serie di interventi per fronteggiare la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e le nuove esigenze derivanti dalla proroga disposta dal provvedimento in esame delle missioni internazionali;
negli enti e nei reparti militari i servizi cosiddetti di manovalanza e trasporto, di pulizia e di ristorazione, sono affidati ad appalti esterni attraverso una pluralità di ditte e coinvolgono complessivamente più di settemila lavoratori;
tali prestazioni rientrano nella categoria dei consumi intermedi per i quali la legge finanziaria predispone un forte ridimensionamento delle risorse economiche disponibili;
le minori risorse disponibili hanno comportato una drastica riduzione di ore
lavorate, che tre anni fa erano mediamente 150 e si sono ridotte a 70 - 80 ore l'anno scorso e che nel 2006 potrebbero scendere a meno di 50 ore con stipendi inferiori ai 400 euro mensili;
la difesa ha necessità di queste prestazioni su decine e decine di enti e reparti, a partire dai grandi enti che fanno capo agli stati maggiori e ai comandi di grandi unità, fino agli enti operativi dove prestano servizio i volontari;
con il decreto-legge in esame si è provveduto a ripristinare parzialmente alcune risorse finanziarie da destinare ai consumi intermedi,
ad adottare i necessari provvedimenti affinché nella ripartizione delle risorse sopra indicate una quota parte sia destinata ai servizi di manovalanza, pulizia e mense sufficiente a consentire che la media delle prestazioni dei servizi sopra citati sia garantita in misura non inferiore alla media degli ultimi quattro anni per corrispondere in tal modo sia alle esigenze della difesa sia a quelle degli addetti a tali servizi, il cui salario ha raggiunto un limite incomprimibile.
9/6323/5. Pinotti, Pisa, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lucidi, Lumia, De Brasi, Luongo. Rotundo.
La Camera,
premesso che:
i criteri della contabilità pubblica classificano come consumi intermedi, per quanto riguarda la difesa, anche l'attività di manutenzione di mezzi e sistemi d'arma sulla quale incide quindi la notevole decurtazione di risorse decisa con la legge finanziaria 2005, per l'acquisto di beni e servizi, proprio in un momento in cui molti mezzi della difesa sono soggetti a maggiore attività in ragione delle numerose missioni fuori area;
i fondi assegnati al Ministero della difesa dall'articolo 4-quater del provvedimento in esame appaiono comunque insufficienti;
da questo punto di vista appare oggettivamente difficile la situazione venuta a determinarsi per l'Aeronautica militare per quanto riguarda in particolare le attività di manutenzione dei motori affidate alla società Avio group nello stabilimento di Brindisi;
un'ulteriore diminuzione delle commesse, che già negli ultimi due anni hanno subito una forte contrazione, comporterebbe per l'aeronautica militare il rischio di vedere fortemente ridotti i parametri della propria efficienza linea;
anche i livelli produttivi dello stabilimento Avio di Brindisi sono entrati in crisi al punto di rendere necessario il ricorso alla cassa integrazione straordinaria che è iniziata il 6 gennaio di quest'anno e prevede punte di 260 dipendenti a rotazione, con conseguenze devastanti per la realtà sociale di quel territorio e il futuro produttivo dello stabilimento;
una situazione così grave è scongiurabile destinando a questo particolare settore risorse non superiori ai 50 milioni di euro,
con il decreto-legge in esame si è provveduto a ripristinare parzialmente alcune risorse finanziarie da destinare ai consumi intermedi,
ad adottare i necessari provvedimenti affinché nella ripartizione delle risorse sopra indicate quota parte di esse sia destinata a consentire la prosecuzione dell'attività di manutenzione, presso lo stabilimento Avio di Brindisi, dei motori dell'Aeronautica militare su livelli di produzione non inferiori a quelli della media degli ultimi tre anni.
9/6323/6. Minniti, Pinotti, Angioni, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 39-undevicies del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti le cooperative edilizie;
l'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha sancito che le cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale l'alloggio assegnato;
molte cooperative edilizie, alcune delle quali costituite sin dal 1975, in esecuzione della citata legge n. 179 del 1992 hanno inoltrato all'allora Ministero dei lavori pubblici la documentazione richiesta e, a distanza di quattordici anni, non hanno ancora ricevuto tale autorizzazione,
il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, all'articolo 103, prevede che solo il Ministro può deliberare l'esclusione di un socio assegnatario di alloggio e di conseguenza considerare nulli ex lege eventuali provvedimenti assunti direttamente dal consiglio di amministrazione del1a cooperativa in sostituzione del Ministro vigilante.
ad adottare le opportune ed immediate iniziative, anche in via amministrativa, affinché:
le richieste, inoltrate dalle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate e Forze di polizia al Ministero dei lavori pubblici per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà siano considerate accolte alla data odierna e le cooperative stesse possano considerarsi a proprietà individuale e conseguentemente gli assegnatari siano autorizzati a richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi del1'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo che nella definizione abbiano la precedenza le richieste di mutuo individuale di più antica data;
venga inequivocabilmente disposto che la norma prevista dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 15, commi 7 ed 8, è diretta anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
9/6323/7. Lumia, Minniti, Pisa, Pinotti, Angioni, Ruzzante, Luongo, Lucidi, Rotundo.
La Camera,
premesso che:
la situazione contingente non consente l'assegnazione di risorse finanziarie sufficienti a sostenere il processo di professionalizzazione delle Forze armate che richiederebbe una serie di interventi atti a garantire migliori condizioni di lavoro e di vita al personale, primo fra tutti un piano di valorizzazione e ampliamento di unità abitative da concedere al personale stesso;
i fondi assegnati al Ministero della difesa dall' articolo 4-quater del provvedimento in esame appaiono comunque insufficienti;
la difesa dispone di un numero assolutamente insufficiente di alloggi di servizio, parte dei quali - circa 3.000 unità - non vengono assegnati per mancanza di risorse necessarie a garantire gli indispensabili interventi di manutenzione;
un numero equivalente di alloggi è assegnato a famiglie con reddito familiare annuo lordo inferiore a 35.000 euro e, in virtù di tale reddito, deve essere loro garantita, così come prescrive la legge, la continuità nella conduzione dell'alloggio;
si stanno prevedendo, da parte dell'amministrazione della difesa, una serie di provvedimenti di recupero forzoso di alloggi in concessione a famiglie che superano la soglia di reddito fissata annualmente
dal Ministro, rinunciando con ciò a quella che è pressoché l'unica fonte di finanziamento per la manutenzione del patrimonio abitativo della difesa, realizzata attraverso la maggiorazione del canone cui sono assoggettati tali utenti;
tali recuperi forzosi, oltre che rappresentare un evento traumatico per molte famiglie, moltissime delle quali occasionalmente, e spesso per poche centinaia di euro, superano il tetto di reddito previsto, fanno venir meno anche una significativa risorsa finanziaria utilizzabile per interventi di manutenzione che consentirebbero di rendere assegnabili alloggi vuoti,
a disporre una moratoria non inferiore a sei mesi sospendendo i procedimenti di recupero forzoso e ricorrendo invece anche a ulteriori maggiorazioni del canone di concessione in modo da fronteggiare le specifiche e particolari emergenze non altrimenti assolvibili, utilizzando gli alloggi vuoti e non assegnati senza ricorrere a centinaia di sfratti.
9/6323/8. Pisa, Minniti, Molinari, Pistone, Ruzzante, Pinotti, Luongo, Angioni, De Brasi, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Lumia, Lucidi, Rotundo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni legislative al fine di assicurare la proroga di termini previsti dalle vigenti norme;
le procedure delle gestioni commissariali, le cui fasi delicate spesso costituiscono decisioni da cui dipendono le sorti future dell'ente interessato, rivestono particolare importanza,
ad adottare le opportune iniziative affinché dalla data del provvedimento di gestione commissariale e per tutta la durata della gestione medesima, sui beni dell'ente commissariato, non possa essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, anche se prevista da leggi speciali, né possano acquistarsi diritti di prelazione sui beni dell'ente, né iscriversi ipoteche e/o pignoramenti per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di commissariamento;
a prevedere inoltre che tali disposizioni si applichino anche alle procedure di gestione commissariale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/6323/9. Marras.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187 della legge finanziaria per il 2006 si stanno dimostrando particolarmente gravose per gli ordini ed i collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali, nonché per le camere di commercio, in quanto ne limitano in modo molto stringente le spese di funzionamento. Tali disposizioni in sostanza rendono difficile l'operatività di tali organismi che risultano fortemente ostacolati nella loro normale attività,
ad individuare i modi più opportuni per rivedere tali norme alla luce della prima esperienza applicativa ed a renderle meno stringenti e tali da non ostacolare l'attività degli organismi predetti.
9/6323/10. Fratta Pasini.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame al Senato del decreto-legge in titolo il Governo ha presentato
un emendamento tendente a completare il percorso delineato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante adeguata riassegnazine di risorse;
in particolare, la suddetta riorganizzazione ha previsto per la regione Sardegna tre punti funzione dirigenziali per il settore infrastrutture e due punti dirigenziali per il settore trasporti; di questi ruoli solo uno è coperto, creando un pesante svuotamento di competenze ed un conseguente accentramento di potestà decisionale;
ai fini della riorganizzazione del Ministero, con l'aumento delle tariffe di motorizzazione del 2005 sono state individuate le risorse necessarie, pari a 45 milioni di euro,
a garantire, nell'ambito del percorso di riforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la copertura delle funzioni dirigenziali e degli organici nella regione Sardegna;
a perequare l'indennità di amministrazione tra i diversi dicasteri accorpati ed effettuare il passaggio del personale tra le aree.
9/6323/11. Massidda.
La Camera,
premesso che:
gli ultimi periodi del comma 4-ter dell'articolo 18 del decreto-legge in esame dispongono che: «Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.»;
tale previsione proroga il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di fatto, per un tempo non determinato e rimesso ai tempi di espletamento, da parte del Consiglio medesimo, degli incombenti fissati dalla norma citata;
la mancata previsione di una data certa di scadenza risulta non compatibile con i principi costituzionali;
la proroga del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sarebbe stata giustificata se si fosse proceduto ad una verifica dei flussi di lavoro per ciascuna Commissione tributaria, con conseguente indicazione delle revisioni di razionalizzazione degli organici dei magistrati tributari e dei personale di segreteria, come ha più volte consigliato e sollecitato l'Associazione magistrati tributari;
il medesimo comma 4-ter prevede, altresì, la «revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005», una revisione ed una progressiva concentrazione e contenimento che possono essere giustificati solo a seguito di accertamenti, a meno che non si sottovaluti l'esigenza che gli organici dei magistrati e del personale devono essere in grado di confermare i tempi attuali di decisione e, se possibile, di migliorarli,
a vigilare affinché i positivi risultati raggiunti in questi anni dalla magistratura tributaria, anche per quanto concerne la professionalità, l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici, non siano compromessi
da una rilevante alterazione della natura e delle funzioni dell'organo di autogoverno dei giudici tributari e ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia garantita una giurisdizione efficiente al servizio e nell'interesse dello Stato e dei diritti del cittadino.
9/6323/12. Marotta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti il risanamento economico-finanziario dell'università Carlo Bo di Urbino;
l'Università degli studi di Bari ha urgente bisogno di ampliare le proprie strutture, in considerazione dell'incremento della popolazione studentesca e delle accresciute funzioni ad essa riconosciute;
per tali motivi l'ateneo ha acquisito un edificio di rilevante valenza architettonica, prossimo agli istituti già esistenti: si tratta della «ex Posta centrale», con il quale si intende realizzare il progetto di creazione della «cittadella universitaria»;
è necessario reperire adeguate risorse per l'avvio di quest'opera, che deve ritenersi di rilievo non solo per Bari, ma per tutto il Meridione e per tutti gli Stati che affacciano sull'Adriatico,
ad individuare le risorse necessarie per la realizzazione della cittadella studentesca dell'ateneo barese.
9/6323/13. Carlucci, Orsini.
La Camera,
premesso che:
il tema dell'adeguamento delle pensioni minime o poco sopra il minimo, al costo della vita è stato centrale nel programma della Casa delle libertà; nel corso della XIV legislatura sono state innalzate a 516 euro le pensioni sociali ed il Presidente del Consiglio dei ministri si è impegnato, in caso di vittoria elettorale della coalizione di centrodestra, a portarle a 800 euro entro i primi 100 giorni della XV legislatura;
ben 4.400.000 pensionati hanno ancora trattamenti economici bassissimi e vivono prossimi alla soglia della povertà,
ad individuare le risorse necessarie per l'innalzamento delle pensioni, nonché per il mantenimento del loro potere di acquisto, tenendo conto che è necessario garantire un trattamento minimo paritario sia per i pensionati, che per coloro che hanno versato un ridotto volume di contributi.
9/6323/14. Garagnani, Carlucci, Orsini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca disposizioni in materia di federalismo fiscale, ha disposto, dopo successive proroghe, a decorrere dal 1o gennaio 2006, la cessazione del trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse per il finanziamento delle funzioni conferite dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i trasferimenti soppressi dovevano essere compensati con la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e dall'aumento della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, nelle misure necessarie a realizzare tale compensazione;
a tal fine, le aliquote e le quote di compartecipazione avrebbero dovuto essere determinate in via definitiva, sulla base
di dati consuntivi, a decorrere dal 1o gennaio 2006, in modo da assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario;
la rideterminazione di tali aliquote avrebbe consentito di realizzare un compiuto federalismo fiscale con la sostituzione dei cespiti fiscali ai trasferimenti erariali necessari per le funzioni trasferite;
il rapporto dell'Alta Commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale non ha determinato iniziative conseguenti e l'individuazione definitiva dei parametri previsti dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è differita al contesto dei provvedimenti che daranno attuazione al «federalismo fiscale» (articolo 119 della Costituzione); per il decreto legislativo n. 56 del 2000, la cui efficacia in parte qua è attualmente sospesa, il Governo ha deciso di disporre in via transitoria per gli anni 2002-2005 nonché, differentemente, dall'anno 2006;
entro l'anno 2006 non pare possibile assicurare la sostituzione dei trasferimenti con le risorse derivanti dalla rideterminazione delle aliquote fiscali di cui decreto legislativo n. 56 del 2000;
lo stanziamento iscritto per l'anno 2006 nel Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,. u.p.b. 4.1.2.17, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, nonostante quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 56 del 2000 (cessazione dei trasferimenti alle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2006) è previsto sia nel bilancio 2006 che nel relativo decreto di ripartizione in capitoli;
le risorse per gli incentivi alle imprese, nell'ambito delle altre funzioni conferite alle regioni con il federalismo amministrativo, hanno uno specifico rilievo: rappresentano infatti la porzione più rilevante nell'ambito del federalismo amministrativo (oltre il 30 per cento del totale); pertanto, ne va garantita la disponibilità fino alla compiuta attuazione del regime di federalismo fiscale.
l'interruzione dei trasferimenti non consente lo stanziamento tempestivo di quei fondi regionali che devono essere necessariamente impegnati per poter beneficiare del cofinanziamento dei fondi della Comunità europea per interventi inseriti nei documenti di programmazione;
questi fondi possono essere utilizzati solo nel periodo di validità del Quadro comunitario di sostegno, che termina nel 2006 per gli impegni e nel 2008 per i pagamenti; l'impegno tempestivo del cofinanziamento è, quindi, essenziale per evitare la revoca dei fondi comunitari,
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18, comma 4-ter, del decreto-legge in esame reca nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria;
più in dettaglio, la disposizione citata introduce una procedura di revisione delle sezioni delle commissioni tributarie e dei relativi componenti al fine di procedere ad una progressiva riduzione del numero degli stessi;
tale esito appare doveroso alla luce della percentuale media di effettiva copertura
delle piante organiche, attualmente non superiore, nella media nazionale, ai due terzi delle dotazioni di diritto, e, contemporaneamente, tale presenza effettiva di personale giudicante è corrispondente al flusso effettivo dei ricorsi verso gli organi di giustizia tributaria e alle pendenze comunque esistenti;
tale esito è reso quanto mai più urgente e necessario alla luce del recente intervento di riordino del settore, adottato con l'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale si è provveduto ad eliminare la previgente temporaneità della nomina dei giudici tributari, a condizione che gli stessi cambino sezione di assegnazione dopo un congruo numero di anni, in maniera tale da disegnare uno scenario caratterizzato da sezioni specializzate per materia con periodica temporaneità nella permanenza nelle stesse, sì da valorizzare la qualificazione e la specializzazione professionale armonizzate con la doverosa rotazione nell'arco della complessiva attività svolta dai giudici tributari;
peraltro, le nuove disposizioni introdotte opportunamente disegnano il processo sopra delineato in maniera progressiva ed effettivamente corrispondente all'effettiva verifica dei flussi di ricorsi verso le commissioni tributarie, nella consapevolezza che tale verifica di corrispondenza tra dotazioni organiche e reali esigenze obiettive deve avvenire in un arco di tempo congruo (per evitare le possibili distorsioni, in positivo o in negativo, derivanti da fenomeni contigenti) e successivo all'avvenuto riordino del settore, con l'adeguamento della giurisdizione del giudice tributario proprio a seguito della sopra citata disposizione di cui al decreto-legge n. 203 del 2005;
potrebbe anche adombrarsi l'interpretazione secondo la quale il triennio di riferimento ai fini di specie è sufficiente che giunga a conclusione successivamernte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, purché sia garantita la ratio della disposizione, che pare quella di assicurare l'oggettività della predetta rilevazione in quanto riferita ad un arco temporale comunque successivo all'esaurimento degli effetti dei provvedimenti di definizione agevolata tributaria sulle pendenze presso le commissioni tributarie;
in ogni caso, tale processo, per il quale è pure previsto un orizzonte certo di conclusione in ragione dei riferimenti contenuti nelle disposizioni normative in riferimento, sia opportuno sia portato a conclusione quanto prima, anche al fine di assicurare che immediatamente dopo si possa procedere al rinnovo degli organi di autogoverno della magistratura tributaria, in maniera che possano sempre rispecchiare fedelmente la reale composizione della base elettorale alla quale rispondono, ed evitare, invece, che il disallineamento con i tempi di conclusione del citato percorso di ridefinizione degli organici della magistratura tributaria possa portare a definire organi di autogoverno che non siano più espressione fedele della effettiva base elettorale di riferimento,
ad adottare ogni opportuna iniziativa in sede interpretativa ed attuativa per assicurare la conclusione del sopra citato percorso di ridefinizione delle sezioni e dei componenti delle commissioni tributarie entro un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, provvedendo immediatamente dopo ai successivi incombenti e al conseguente rinnovo dell'organo di autogoverno, comunque entro il 31 dicembre 2008.
9/6323/16. Antonio Leone.
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il Governo ha disposto la rivalutazione nella misura del 300 per cento dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo, per poi successivamente rinviarne gli effetti più volte fino al decreto-legge in esame, che proroga il predetto termine al 15 dicembre 2005 senza che esista una reale prospettiva di risoluzione della situazione che si è venuta a creare;
le varie proroghe sono state fatte in attesa che un decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, raggiungesse l'obiettivo di assicurare maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro e che, in caso contrario, si procedesse all'aumento del 300 per cento dei canoni. Tale decreto non è mai stato emanato;
l'aumento indiscriminato e così elevato dei canoni sarebbe infatti destinato ad incidere ben oltre il settore che svolge un ruolo strategico per il turismo nazionale e a gravare particolarmente sulle imprese balneari che hanno avviato investimenti per la riqualificazione e il potenziamento delle proprie attività;
le imprese balneari sono inoltre già penalizzate dal punto di vista fiscale rispetto ad altri comparti turistici essendo soggette all'aliquota IVA del 20 per cento anziché del 10 per cento; il previsto aumento dei canoni è basato tra l'altro sul presupposto che i proventi dei beni demaniali non siano commisurati al valore effettivo dei beni oggetto di concessione, ma in questo caso la rivalutazione dei canoni dovrebbe essere calibrata alle diverse tipologie di utilizzo e ai differenti regimi giuridici dei beni del demanio marittimo la cui consistenza non è stata in molti casi aggiornata;
un tale aggiornamento, da conseguire anche grazie alla messa a regime del sistema informativo del demanio, può dare luogo a maggiori entrate sia per lo Stato che per i comuni, anche in considerazione dei fatto che molti beni non risultano essere stati incamerati dallo Stato pur avendone le caratteristiche e in conseguenza di ciò ad essi non è applicabile il relativo canone né l'ICI;
è inoltre necessario pervenire ad una concordata suddivisione dei proventi dei canoni delle concessioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e ad un utilizzo di tali risorse finalizzato alla riqualificazione delle attività connesse al demanio medesimo,
a) ad adottare le opportune iniziative volte a:
1) sospendere gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative fino al 30 giugno 2006;
2) delegare ai comuni ed alle regioni l'accertamento dell'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni per gli anni 2004 e 2005 e ad aumentare del 50 per cento a titolo sanzionatorio i canoni concessori relativi alle superfici per l'utilizzo delle quali non si è riscontrato il pagamento rispetto a una tabella da concordare con le regioni e le associazioni di categoria del settore;
3) destinare la maggiore quota di risorse rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento per il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento al comune interessati e stabilire che le predette risorse siano utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative;
b) ad emanare un decreto interministeriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, ai fini di agevolare l'accertamento dell'evasione dei canoni concessori;
c) ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che una volta terminato, entro il 30 giugno 2006, il procedimento
istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per gli anni 2004 e 2005, sia convocato un tavolo tecnico composto dalle regioni e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per adeguare i canoni demaniali tramite la diminuzione o l'aumento percentuale e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9/6323/17. Carli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede che il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005,
a estendere tale proroga anche alle imprese che non abbiano presentato il nulla osta entro la data predetta prevedendo un'ulteriore dilazione dei termine per la presentazione del medesimo.
9/6323/18. Tedeschi.
La Camera,
premesso che:
la normativa sulla contabilità di Stato prevede che gli atti contenenti cessioni di crediti vantati verso la pubblica amministrazione debbono essere formati in forma autentica, per atto notarile o equivalente. Il trattamento fiscale di tali atti, anche se finalizzati al perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione o factoring, non prevede alcuna agevolazione, applicandosi ad essi la normale imposizione di bollo e registro. Per gli atti contenenti cessioni di credito effettuati da soggetti diversi, ciascuno portatore di un credito autonomo, stipulati in favore di un unico cessionario (società veicolo o società di factoring) non è chiaro se agli stessi debba applicarsi un'unica imposta di registro (considerandoli come atti univoci finalizzati al compimento di unica operazione finanziaria) o una molteplicità di imposte di registro (una per ogni credito ceduto): ciò ha favorito il nascere di una situazione di incertezza, dimostrata dalla differente tassazione applicata a tali atti dalle singole agenzie delle entrate - uffici del registro;
si tratta, ordinariamente, di crediti qualificati come soggetti ad IVA. Alcune agenzie delle entrate (Milano e Roma) interpretano tali atti di cessione come unica operazione finanziaria e pertanto richiedono il pagamento di una sola imposta di registro in misura fissa, prescindendo dal numero sia dei cedenti sia dei crediti ceduti; altre agenzie, ravvisando invece una moltiplicità di cessioni, richiedono il pagamento di una imposta fissa per ogni cedente;
tale stato di cose crea un differente trattamento tributario dei ripetuti atti di cessione, dipendente soltanto dall'interpretazione che in sede locale viene data alla norma ed alla finalità della cessione stessa;
a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono soggetti a IVA «i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni»;
come ha chiarito la circolare ABI serie tributaria n. 15 in data 14 aprile 1997, commentando l'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, «il nuovo disegno del
regime impositivo delle attività riconducibili nell'area dell'intermediazione bancaria e finanziaria è da collegare all'incompleto recepimento delle disposizioni di esonero previsto per tali attività dall'articolo 13, B, d), della VI direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme»;
le disposizioni comunitarie considerano esenti tutte le operazioni che hanno per oggetto la concessione o negoziazione di crediti, l'assunzione di impegni, la fideiussione o altre garanzie, le operazioni relative a depositi in conto corrente, pagamenti, eccetera, con la sola esclusione del recupero dei crediti;
attraverso la nuova regolamentazione della materia, si è pervenuti, da un lato, all'atteso adeguamento alla ricordata direttiva comunitaria e, dall'altro, a conferire alla gestione delle attività bancarie e finanziarie un regime uniforme ai fini dell'IVA, che è di sostanziale esonero per le attività medesime, ad esclusione di talune operazioni, quali la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari, ancora imponibili agli effetti dell'IVA;
risulta urgente ed opportuno chiarire e precisare con circolare del Ministro che, esaltando il carattere di «operazione finanziaria» degli atti de quo, disponga uniformità di comportamento da parte dei singoli uffici fiscali sull'intero territorio nazionale;
in questo senso sembra coerente con l'ordinamento prevedere che ai medesimi atti si applichi una sola imposta fissa di registro, purché univocamente finalizzati alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione o factoring,
affinché, attraverso circolare esplicativa, chiarisca che:
a) ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, la base imponibile degli atti portanti cessione pro soluto di uno o più crediti da parte di uno o più soggetti in favore di unico cessionario per l'attuazione di operazioni finanziarie o di operazioni di cartolarizzazione, è determinata con riferimento al totale dei crediti ceduti, ed ai medesimi atti si applica una sola imposta, prescindendo sia dal numero dei cedenti sia dai numero dei cessionari;
b) è dovuta un'unica imposta fissa di registro se la cessione ha per oggetto uno o più crediti soggetti a IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
9/6323/19. Nicolosi.
La Camera,
premesso che:
i processi di dismissione del patrimonio appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici hanno subito, nel corso degli anni, numerose innovazioni spesso non perfettamente coordinate tra loro, che una non coerente interpretazione delle norme ha determinato e determina numerosi problemi interpretativi che incidono direttamente sul diritto dei conduttori all'acquisto del bene primario della casa di abitazione e sul dovere dell'amministrazione di un'applicazione rigorosa della normativa ai fini della salvaguardia della finanza pubblica,
ad adottare tutti gli strumenti necessari affinché vengano fornite univoche interpretazioni in ordine.
a) alla sussistenza dei requisiti dì cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1991, n. 662, alla data che, di volta in volta, viene fissata con autonomo atto dalle amministrazioni pubbliche in concomitanza con l'attuazione dei piani di dismissione predisposti;
b) all'applicazione dei coefficienti di abbattimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, quali risultanti dalla pubblicazione in epoca immediatamente successiva alla data di valutazione dell'Agenzia del territorio, anche in caso di offerte in opzione inviate dopo un intervallo di tempo superiore ai sei mesi rispetto alla data di valutazione stessa.
9/6323/20. Milanato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in esame prevede, tra le altre, la proroga dei termini relativi all'entrata in vigore di alcune disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed, in particolare: il termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003, slitta dallo scorso 31 dicembre al 31 marzo 2006; il termine per l'adeguamento degli strumenti elettronici che non consentivano al titolare dei dati, «per obiettive ragioni tecniche (...) in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B», slitta dal 31 marzo 2006 al 30 giugno 2006; il termine entro il quale dovrà essere effettuata «l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2,» slitta dallo scorso 31 dicembre al 28 febbraio 2006;
durante l'esame al Senato del disegno di legge di conversione solo quest'ultimo termine è stato ulteriormente prorogato, dal 28 febbraio al 15 maggio 2006;
tuttavia, appare quantomeno opportuna un'ulteriore proroga del termine anche per le altre due disposizioni citate;
come già evidenziato dalla relazione allegata al disegno di legge di conversione, infatti, l'osservanza del termine relativo all'adozione ed attuazione del documento programmatico sulla sicurezza previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, appare problematica, sia per la complessità delle analisi da effettuare e l'onerosità delle soluzioni operative da adottare, sia per l'oggettiva difficoltà di fornire, nella fase applicativa, la necessaria assistenza a tutti gli uffici giurisdizionali, nessuno dei quali dispone di figure professionali adeguate;
la messa in sicurezza dei trattamenti e delle banche dati costituisce un obiettivo di primaria importanza volto alla più efficace tutela dei cittadini,
ad adottare le opportune iniziative di sua competenza affinché, per quanto riguarda i liberi professionisti, sia meglio valutato il termine temporale per l'entrata in vigore delle disposizioni in premessa, al fine di consentire la redazione di un documento programmatico sulla sicurezza attuabile e consono alle esigenze e alle possibilità dei destinatari.
9/6323/21. Anedda, Lo Presti.
La Camera,
premesso che:
è evidente che le discariche di rifiuti debbano essere sostituite da una diversa politica della gestione dei rifiuti, ma è altrettanto evidente che questa politica non può essere la termovalorizzazione o l'incenerimento e questo per diverse ragioni;
negli impianti per la produzione di CDR finisce il rifiuto tal quale e solo in misura minima differenziata, e comunque con una quantità notevole di umido, dando vita ad un prodotto caratterizzato da un potere calorifico molto modesto;
gli impianti per la produzione di CDR inquinano, hanno un basso potere occupazionale e insistono in zone agricole che per questo subiscono danni notevoli e li riversano a loro volta sulla produzione ortofrutticola;
gli inceneritori oggi garantiscono meno emissioni in atmosfera di una volta, ma inquinano il suolo con scorie e ceneri e producono CO2, con incremento dell'effetto serra; ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani incenerita produce 300 chili di scorie, oltre a 30 chili di ceneri e 50 chili di prodotti usati per la depurazione. Si tratta di sostanze di volume molto inferiore rispetto ai rifiuti, ma che hanno un potere inquinante molto più elevato; per questo ogni inceneritore produce una o più discariche speciali, che sono assai costose e garantite solo per un numero limitato di anni;
l'articolo 22 del provvedimento in esame proroga alcuni termini previsti per l'adeguamento degli impanti esistenti di incenerimento e coincenerimento;
per il mancato adeguamento degli impianti l'Italia è stata già condannata dalla Corte di giustizia europea, per la mancata attuazione di una direttiva comunitaria;
un'ulteriore proroga è stata inserita durante l'esame del provvedimento al Senato per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica,
a) a riconsiderare la politica di gestione dei rifiuti, anche alla luce di quanto sta avvenendo a livello comunitario in materia, considerato che, solo poche settimane fa (il 21 dicembre 2005), la Commissione europea ha presentato la «strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti», che contiene alcune indicazioni sulle possibili politiche da adottare;
b) ad avviare politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, al loro riutilizzo, al loro riciclo e raccolta al fine di ridurne l'impatto negativo sull'ambiente;
a) ad individuare, sempre in coerenza con gli orientamenti comunitari, un obiettivo a lungo termine che punti a trasformare in modo significativo il modello di produzione e consumo europeo, proprio per contenere il problema della gestione dei rifiuti, in particolare attraverso l'introduzione del concetto di «valutazione dei ciclo di vita» (LCA, Life Cycle Assessment) nella politica di gestione dei rifiuti.
9/6323/22. Zanella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, agli articoli 39-undecies e 39-duodecies reca, rispettivamente, interventi per la ricostruzione del Belice e interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici,
a valutare la possibilità di una nuova apertura dei termini previsti dalla legge 1o agosto 2002, n. 166, in maniera tale da venire incontro alle richieste delle popolazioni delle zone terremotate del Belice che attendono, a distanza di oltre trent'anni dall'evento sismico, una definitiva soluzione della loro drammatica situazione.
9/6323/23. Bulgarelli.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame, all'articolo 31-bis reca differimento di termini in materia di etichettatura;
il settore avicolo italiano, che rappresenta un importante comparto dell'economia nazionale, sta attraversando una profonda crisi, per effetto del calo dei consumi indotto dal panico che si è diffuso
tra i consumatori, spaventati per la possibile diffusione dell'epidemia di influenza aviaria,
ad adottare leopportune iniziative volte ad individuare tempestivamente nuove e più efficaci misure in materia di tracciabilità ed etichettatura, che vadano oltre la semplice indicazione dell'origine del prodotto avicolo.
9/6323/24. Cento.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame, all'articolo 31-bis reca differimento di termini in materia di etichettatura;
il settore avicolo italiano, che rappresenta un importante comparto dell'economia nazionale, sta attraversando una profonda crisi, per effetto del calo dei consumi indotto dal panico che si è diffuso tra i consumatori, spaventati per la possibile diffusione dell'epidemia di influenza aviaria,
ad attuare una più efficace campagna di informazione in modo da rassicurare finalmente i consumatori sulla qualità e sicurezza dei prodotti avicoli italiani.
9/6323/25. Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 23-bis contempla convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane,
ad adottare iniziative volte a prevedere, tra i criteri e le modalità di gestione degli interventi, che sia indicata la destinazione finalizzata sia alle piccole e medie imprese che alle imprese artigiane.
9/6323/26. Lion.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame, all'articolo 30 reca credito d'imposta per i giovani imprenditori,
nella prossima legge finanziaria ad allargare la fattispecie ad ogni altro regime dì aiuto regionale o nazionale autorizzato.
9/6323/27. Cima.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 39-quaterdecies apporta modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195;
l'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999, introdotto dal citato articolo 39-quaterdecies, comporta ed osta con:
a) la disparità totale tra i creditori dei partiti politici e tutti gli altri creditori, tutelati dall'ordinamento giuridico;
b) il rischio di esproprio di fatto di detti crediti, poiché l'istituendo fondo non coprirebbe neanche gli interessi legali della massa debitoria ad oggi accumulata;
c) l'assoluta mancanza dell'interesse pubblico, che giustifichi tale esproprio;
d) la contrarietà ai principi generali dell'ordinamento, per quanto riguarda l'eventuale nullificazione di provvedimenti giudiziari definitivi (decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche, ordinanze di vendita, ecc.);
e) la violazione totale del principio della tutela dell'affidamento del «terzo in buona fede», che detti crediti ha elargito in funzione delle garanzie;
il cumulo dei debiti ad oggi maturati dai partiti politici italiani ammonta a circa 400 milioni di euro e l'istituendo fondo di garanzia, dotato di circa 400 mila euro annui, non avrà mai la possibilità di coprire tali debiti;
ad adottare le opportune iniziative, in sede di attuazione della richiamata disposizione, al fine di far salve tutte le garanzie reali, negoziali e fidejussorie, già prestate dai partiti politici o da soggetti terzi, le quali andranno a sommarsi, come logico, alle garanzie derivanti dal costituendo fondo, garantendo comunque l'assenza di reponsabilità degli amministratori di partito;
ad adoperarsi affinché il costituendo fondo di garanzia sia dotato di mezzi finanziari adeguatamente proporzionati alla massa dei debiti da rimborsare.
9/6323/28. Di Giandomenico.
La Camera,
premesso che:
il comma 4-ter dell'articolo 18 del provvedimento in esame prevede interventi di contenimento del numero dei componenti degli organi della giustizia tributaria e delle relative sezioni rispetto alle consistenze riferite al 31 dicembre 2005, interventi da effettuare entro il 31 dicembre 2010;
viene contemporaneamente prorogata, per analogo termine, la durata dell'attuale Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
tali disposizioni hanno suscitato l'immediata preoccupazione e protesta dell'Associazione magistrati tributari, in quanto da un lato il contenimento degli organici va a confliggere con il già verificato significativo aumento del carico di lavoro delle commissioni tributarie anche a seguito dei numerosi condoni fiscali, e dall'altro lato una proroga così estesa dell'organo di autogoverno dei giudici tributari rischia di alterare la sua stessa autorevolezza, che si fonda anche sul periodico rinnovo democratico ed elettivo;
le suddette responsabili prese di posizione sono giuste e condivisibili,
a tenere conto, nel processo di attuazione del richiamato comma 4-ter dell'articolo 18, delle descritte preoccupazioni espresse dall'associazione rappresentativa dei magistrati tributari a doverosa tutela della dignità, professionalità, indipendenza e imparzialità della categoria e a difesa dello stesso Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché di una giurisdizione efficiente al servizio dell'interesse dello Stato e dei diritti dei cittadini.
9/6323/29. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 39-duodecies reca interventi in favore di alcune aree colpite da eventi sismici;
l'articolo 39-tricies prevede contributi per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali,
a proseguire, d'intesa con la regione Basilicata, stanziando nuove e ulteriori risorse, l'opera di ricostruzione nelle aree del Lagonegrese colpite dal terremoto del 9 settembre 1998.
9/6323/30. Molinari.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-quater, ha disposto, in maniera chara, inequivocabile e senza possibilità di dubbi interpretativi, l'alienazione degli «alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministro della difesa...»;
la citata disposizione, così come elaborata ed approvata dal Parlamento, non sembra lasciare spazio ad interpretazioni di qualsivoglia natura relativamente agli alloggi ubicati all'esterno delle infrastrutture militari e solo per quelli ubicati all'interno di queste richiede il soddisfacimento del requisito che «non siano posti al diretto e funzionale servizio» delle stesse;
il citato decreto-legge n. 269 del 2003 ha modificato, in maniera sostanziale ed innovativa l'articolo 5, comma 1, della legge n. 497 del 1978, laddove viene specificato in modo chiaro e netto che l'ubicazione dell'alloggio, esterno o interno alla struttura militare, è la sola ed unica condizione per la sua alienabilità;
sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza normativa, che l'interpretazione autentica di cui all'articolo 4-quater, comma 1, del provvedimento in esame venisse tradotta in una novella al richiamato articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a novellare espressamente l'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel senso chiarito dall'articolo 4-quater, comma 1, del provvedimento in esame.
9/6323/31. Gioacchino Alfano.
La Camera,
visto l'articolo 39-quater decies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, concernente modifiche alla legge n. 157 del 1999;
considerato che le modifiche introdotte con la citata disciplina delineano un sistema innovativo fondato, tra l'altro, sulla creazione di un fondo di garanzia alimentato con quota parte delle risorse dei destinatari degli interventi ivi indicati al fine di ridurre i rischi di insolvenze delle obbligazioni assunte e per la garanzia di stabilità del medesimo;
ritenuto che lo spirito delle disposizioni in parola, coerentemente con quanto sopra precisato, è inequivocabilmente quello di restituire stabilità e certezza alle obbligazioni giuridiche sorte, e che proprio per tale finalità il nuovo meccanismo si rivolge anche verso il passato, applicandosi anche alle obbligazioni sorte in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, restando altrimenti pesantemente vulnerato il nuovo meccanismo ipotizzato;
rilevato che, peraltro, per gli stessi motivi non avrebbe senso alcuno limitarne l'applicazione in maniera tale da escludere le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, non consentendosi così quel percorso di effettiva stabilizzazione sopra delineato;
ad adottare ogni misura interpretativa ed attuativa idonea a garantire quanto esplicato in premessa, e particolarmente che non si pongano limiti nella individuazione dei debiti per i quali possa operare il fondo di garanzia creato con la sopra citata disposizione, indipendentemente dall'epoca di maturazione del relativo diritto di credito, sia anteriormente, sia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 157 del 1999.
9/6323/32. Ferro, Antonio Leone.