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1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi 2, 6 e 7, dall'articolo 3-bis, comma 7, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575.