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1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.