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1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle
cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.