Allegato A
Seduta n. 748 del 9/2/2006


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(A.C. 6230 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli).

1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.