Allegato A
Seduta n. 748 del 9/2/2006


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(A.C. 6230 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale).

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;


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b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.