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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del deputato Alemanno, nella sua qualità di ministro delle politiche agricole e forestali pro tempore, e dei signori Calisto Tanzi e Romano Bernardoni per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di illecito finanziamento dei partiti politici di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974.
Ricordo che per l'esame del documento è assegnato a ciascun gruppo un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.
La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia concessa per tutti gli indagati.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Antonio Leone.
ANTONIO LEONE, Relatore. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata ai sensi degli articoli 96 della Costituzione e 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 dal collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma a carico di Giovanni Alemanno, deputato e ministro per le politiche agricole e forestali. La domanda di autorizzazione riguarda anche i signori Calisto Tanzi e Romano Bernardoni.
L'autorità giudiziaria di Roma procede contro i predetti indagati per il concorso nel reato di illecito finanziamento dei partiti politici di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974, giacché il Bernardoni si sarebbe fatto tramite tra l'onorevole Alemanno e il signor Tanzi per una dazione di danaro in favore di Area, il periodico di cultura politica che fa capo alla corrente Destra Sociale, che nell'ambito del partito di Alleanza Nazionale fa capo agli onorevoli Alemanno e Storace. Secondo l'ipotesi accusatoria, tale finanziamento si sarebbe concretizzato nell'acquisto indiretto da parte del Tanzi di spazi pubblicitari sulla citata rivista per circa 85 mila euro nel 2003.
Per la verità, occorre dire che il procedimento pendente a Roma muove da una trasmissione di documenti dalla procura della Repubblica di Parma, la quale ha inviato nella capitale un fascicolo iscritto a modello 45, senza indicare un indagato nominato, come sarebbe avvenuto se il fascicolo fosse stato formato con un modello 21. L'onorevole Alemanno quindi non viene individuato come preteso
concorrente nel reato dall'autorità giudiziaria di Parma ma dalla procura di Roma.
Quest'ultima comunque, pur avendo, attraverso il sostituto procuratore Pietro Giordano, ritenuto competente non il tribunale ordinario ma quello dei ministri, aveva concluso con una richiesta di archiviazione.
Il collegio per i reati ministeriali però, con provvedimento del 3 gennaio 2006, ha respinto la richiesta di archiviazione e formulato la richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati prospettando con la prescritta relazione motivata la seguente ricostruzione dei fatti.
Allorché la Parmalat aveva voluto commercializzare un nuovo prodotto, denominato «latte fresco blu», che si dichiarava dotato di qualità tali da scadere non in tre o quattro giorni, come il normale latte fresco, ma tra gli otto e quattordici giorni, la concorrente Granarolo aveva immediatamente adito le vie legali. Il tribunale di Bologna aveva accolto le doglianze e le istanze cautelari della Granarolo, ordinando il ritiro del prodotto «latte fresco blu» dal mercato. Sicché, secondo l'accusa, di concerto con il ministro della salute Sirchia, l'onorevole Alemanno avrebbe istituito una commissione interministeriale per lo studio e l'analisi del «latte fresco blu» nella quale sarebbero stati inseriti due membri compiacenti indicati dallo stesso Tanzi. Tale commissione interministeriale si espresse nel maggio 2002 favorevolmente alla durabilità dichiarata del «latte fresco blu». In seguito a vibrate proteste dei produttori di latte e ai dubbi insorti in relazione alle conclusioni della commissione, fu istituita una nuova commissione interministeriale che poi, conformemente a un decreto-legge, convertito nell'agosto del 2004, rovesciò il verdetto della precedente commissione, anche alla luce della normativa comunitaria cui il citato decreto-legge faceva riferimento.
Nel frattempo, tuttavia, secondo l'ipotesi accusatoria, il Tanzi aveva apprezzato gli sforzi dell'onorevole Alemanno e aveva ritenuto di offrirgli un riconoscimento con un finanziamento di circa 85 mila euro. Ciò è quanto il Tanzi ha dichiarato nell'interrogatorio del 26 settembre 2005. Tale contributo sarebbe stato versato in modo indiretto e da non dare nell'occhio. Sicché sarebbe intervenuto il Bernardoni, il quale non attraverso una sua società ma per il tramite della Bonatti Spa, operante nel settore del ciclo delle acque, la quale avrebbe acquistato gli spazi pubblicitari su Area. Mentre quest'ultima ha rilasciato regolari fatture per tali acquisti, la Bonatti invece non ha contabilizzato le uscite né le ha deliberate in consiglio d'amministrazione.
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 17, del 24 e del 25 gennaio e del 1o febbraio 2006. Nella prima delle predette sedute ha ascoltato il ministro Alemanno. Regolarmente convocati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 18-ter, comma 1, del regolamento della Camera i coimputati «laici» non sono comparsi. Nella seduta del 17 gennaio 2006, il presidente della Giunta ha dato lettura della seguente lettera, che io vi ripropongo: «Onorevole Presidente, con riferimento alla richiesta di autorizzazione avanzata nei miei confronti dal collegio per i reati ministeriali di Roma e pendente dinanzi alla Giunta che Ella presiede, La prego di considerare che è mia ferma intenzione chiedere che la Giunta e la Camera dei deputati concedano la predetta autorizzazione. L'occasione mi è gradita per inviarLe i migliori saluti. Giovanni Alemanno».
Va rilevato che in nessun caso questa intenzione del ministro Alemanno, apprezzabilissima, può essere considerata come una rinunzia all'immunità parlamentare. Per un verso, infatti, l'articolo 96 della Costituzione non prevede un'immunità parlamentare, ma un'attribuzione dell'una e dell'altra Camera d'intervenire con un potere procedimentale autorizzatorio nelle implicazioni sostanziali delle immunità governative; per l'altro, comunque le immunità parlamentari non sono rinunziabili. La lettera dell'onorevole Alemanno è stata pertanto considerata per quella che è: un mero
invito alla Giunta e alla Camera al quale queste comunque non sono vincolate.
Nella sua audizione, peraltro, l'onorevole Alemanno non ha mancato di esprimere le sue profonde perplessità sull'impianto accusatorio. Considerato improprio il richiamo fatto dal tribunale dei ministri alla vicenda del latte microfiltrato, il ministro si è concentrato sulla fragilità delle argomentazioni a sostegno dell'accusa di finanziamento illecito dei partiti politici. Ha evidenziato che tutte le riviste di cultura politica a lui note ospitano inserzioni pubblicitarie delle imprese più varie e che Area ha regolarmente fatturato gli introiti incriminati. Che cosa sia avvenuto a iniziativa del Tanzi e del Bernardoni egli ignorava e non poteva sapere. Ha sostenuto che conosceva il Bernardoni e che gli aveva rivolto l'invito di reperire imprenditori disposti ad acquistare spazi pubblicitari sul periodico. Ha contestato che il Tanzi possa essere considerato una fonte di indiscussa attendibilità anche perché il suo personale coinvolgimento nell'affare non è documentato in alcun modo.
Nel corso dell'esame sono emerse essenzialmente tre posizioni. Secondo l'impostazione propugnata dal presidente della Giunta, onorevole Siniscalchi, nel caso in esame si sarebbe dovuta fare applicazione dell'articolo 18-ter, comma 2, del regolamento della Camera e dunque restituire gli atti all'autorità giudiziaria per l'inconferenza dell'ipotesi contestata all'onorevole Alemanno con l'articolo 96 della Costituzione Secondo questa visione, infatti, nella ricezione asseritamente illecita del contributo da parte del ministro, non vi sarebbe alcun nesso con le sue funzioni ministeriali. A tale opinione hanno aderito nella sostanza il gruppo dei Democratici di sinistra e della Margherita.
ANTONIO LEONE, Relatore. Secondo una diversa tesi, invece, l'autorizzazione dovrebbe essere negata. Ciò perché, in realtà, la fragilità dell'ipotesi accusatoria, tutta incentrata su un aspetto estraneo alle funzioni proprie dell'attività ministeriale e sull'ipotetico concorso dell'Alemanno in un reato che, in prima battuta, sarebbe stato commesso da soggetti privati, cela un'illegittima e trasversale interferenza dell'autorità giudiziaria sulla condotta generale del ministro in quanto tale.
Guardando, quindi, oltre al formale capo d'imputazione, alla sostanza della vicenda, potrebbe, allora, certamente configurarsi la seconda ipotesi scriminante di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.
Il sottoscritto relatore, ascoltato l'ampio dibattito, constatato che sulla tesi della restituzione all'autorità giudiziaria e su quella del diniego non si sarebbe raggiunta l'unanimità, ha ritenuto di proporre la concessione dell'autorizzazione, sia per aderire all'invito del ministro, il quale potrà così difendersi nel merito - verosimilmente con successo - sia per non porre un precedente assai sconveniente per il quale la Giunta si sarebbe divisa secondo logiche di schieramento.
In conclusione: nella Giunta è emerso un orientamento, tendenzialmente maggioritario, scettico sulla reale consistenza delle accuse al ministro, sulla base del quale taluni hanno ritenuto più propria l'ipotesi della restituzione degli atti all'autorità giudiziaria e altri, invece, il diniego dell'autorizzazione. Tuttavia, constatata anche la nettezza delle formule scriminanti adoperate dall'articolo 9 predetto, è riuscito difficile al sottoscritto relatore ricondurre i fatti ad una di esse. Anche da un punto di vista di concordia politica nella Giunta, è risultato pertanto conveniente aderire all'ipotesi della concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 3, del regolamento della Camera.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Antonio Leone; le ho concesso un po' di tempo in più per lo scrupolo da lei posto nello svolgimento del compito affidatole.
È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, sarebbe imperdonabile ed ingiustificato, da parte di Alleanza Nazionale, non motivare la decisione di dire «sì» all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Alemanno.
I fatti, ben noti, sono stati esposti in modo chiarissimo dal relatore. Pertanto, mi limiterò a svolgere qualche breve considerazione di significato etico. Si sa che la procura della Repubblica di Parma ha trasmesso gli atti alla procura della Repubblica di Roma senza alcuna formale imputazione nei confronti del ministro Alemanno, tanto che questi non risultava essere indagato. Il tribunale dei ministri, dal canto suo, ha ritenuto opportuno formulare un'imputazione nei confronti del ministro Alemanno per finanziamento illecito dei partiti.
All'esito di un'istruttoria molto lunga, malgrado il pubblico ministero Giordano avesse concluso per l'archiviazione, il tribunale dei ministri ha ritenuto sussistere un'ipotesi di reato. È bene sottolineare sulla base di quali presupposti, perché il fatto interessa tutti: interessa, ad esempio, la rivista Italianieuropei (essendosi verificata la stessa situazione, a livello di pubblicità, di chiara ispirazione di centrosinistra).
Qual è il discorso che intendo svolgere? Non si è detto che il ministro Alemanno (o i dirigenti di Area) non abbia dato seguito al versamento dei soldi: i soldi sono stati versati (la documentazione è costituita da dodici fatture). Il tribunale dei ministri assume, invece, che, nel bilancio, non vi è alcuna traccia dell'erogazione effettuata. Naturalmente, il ministro Alemanno non avrebbe mai potuto conoscere le vicende della Bonatti Spa, ditta erogatrice (Commenti) ... Non siamo d'accordo: si pone un problema di carattere morale che, a mio modo di vedere, deve essere evidenziato in questa sede!
A fronte di tutto ciò, il ministro Alemanno ha manifestato la volontà che si procedesse nei sui confronti e che fosse concessa l'autorizzazione a procedere. È chiaro che la volontà del ministro non è dirimente, poiché spetterebbe a noi valutare, a prescindere dalla posizione del ministro Alemanno, se sussistano o meno le condizioni per poter concedere l'autorizzazione (ciò anche a futura memoria, perché episodi del genere potrebbero verificarsi a carico di tutti, anche di esponenti del centrosinistra ove mai dovessero vincere loro le elezioni).
Allora, qual è il discorso? Alleanza Nazionale ha dichiarato che, pur sussistendo tutti i presupposti per negare l'autorizzazione, intendeva rispettare la volontà del ministro, ma che, ciò nonostante, non avrebbe mai assunto l'iniziativa di chiedere il diniego dell'autorizzazione. Il messaggio non è stato colto, per cui si è deciso all'unanimità, in Giunta, di proporre la concessione dell'autorizzazione.
A questo punto, non si può non dare atto al ministro Alemanno del suo alto senso civico, della trasparenza, dell'onestà dimostrate in questa occasione; egli non ha preferito - come invece molte volte è capitato ad altri - nascondersi dietro l'usbergo della immunità.
Penso che questo esempio debba essere tenuto in considerazione. Alleanza nazionale propone di concedere l'autorizzazione a procedere non senza esprimere apprezzamento per l'alto senso di responsabilità dell'onorevole Alemanno, appartenente al gruppo medesimo: grazie Gianni per la tua trasparenza, per la tua onestà e per il tuo alto senso etico e della vita.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Il gruppo della Margherita aderisce alle conclusioni esposte dal relatore dopo un'attenta riflessione, posto che i temi implicati sono molti. Noi poniamo come premessa una critica all'iperattivismo avuto dal ministero in occasione della vicenda inerente al latte fresco blu, peraltro conclusasi in senso contrario a quel riconoscimento anche sulla base della normativa europea. Questa è però una valutazione di mero ordine politico, che non influenza in alcun modo le decisioni che, invece, in questa sede dobbiamo assumere.
Siamo anche convinti, come è già stato ricordato in sede di relazione, che l'imputazione non evidenzi un nesso con la funzione ministeriale, quindi, in senso proprio, la conclusione più giusta sarebbe forse stata quella della restituzione delle carte all'autorità giudiziaria poiché è difficile intravedere nella vicenda in esame un'ipotesi di reato in genere (ancor meno di reato ministeriale). Premesse queste perplessità, aderiamo comunque alle conclusioni esposte dal relatore, che ci sembrano le più chiare, tenendo conto anche della volontà espressa in questo senso dal ministro Alemanno, a cui bisogna riconoscere una chiarezza di intenti, un'onestà personale nonché una volontà di dimostrare nel merito la propria estraneità ai fatti a lui addebitati (il che non possiamo che augurarci e augurargli).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della Giunta per le autorizzazioni, onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI, Presidente della Giunta per le autorizzazioni. Intendo sottolineare il lavoro accurato che, in questo come in altri casi abbastanza controversi dal punto di vista ordinamentale, ha svolto la Giunta. Ringrazio in particolare il relatore, il quale ha offerto l'ampio spettro dei problemi sollevati da questa richiesta del tribunale dei ministri non nell'ambito dell'articolo 68, bensì dell'articolo 96 della Costituzione e in quello della legge sui reati ministeriali del 1974.
È vero che può apparire forzata la decisione della Giunta, ma ha una sua razionalità parlamentare perché la Giunta si è trovata di fronte a due fatti di sicura evidenza: innanzitutto, l'archiviazione che era stata già richiesta nei confronti dell'onorevole Alemanno quando il reato veniva ritenuto - per quello che poi è - un semplice reato di finanziamento di partito (o di corrente, poco importa); in secondo luogo - è la seconda anomalia rilevata - l'attribuzione a questo reato da parte del tribunale dei ministri, senza motivazione, della connotazione di reato ministeriale.
La Giunta si è trovata di fronte a questa possibilità di restituire gli atti al tribunale dei ministri, ma è intervenuto un elemento dirimente che è stato sostenuto - lo devo ricordare - sia, esternamente alla Giunta, dal presidente del gruppo di Alleanza nazionale, onorevole La Russa, che si è reso perfettamente conto di queste ragioni che possiamo definire di diritto parlamentare, sia, nell'ambito della Giunta medesima, dal gruppo di Alleanza nazionale, attraverso l'onorevole Cola. Quest'ultimo, evidentemente, non ha inteso valorizzare in modo particolare la manifestazione di volontà, encomiabile, del ministro Alemanno ma ha affermato che, di fronte alla rilevata infondatezza della domanda, tali ragioni dovevano avere valore, in un caso che, signor Presidente, non è di richiesta di concessione di immunità ma di intervento procedurale, previsto dalla Costituzione. Dico questo, in sintesi, perché i nostri resoconti formano oggetto di valutazione in eventuali sedi conflittuali.
Allora, non tanto sulla scorta della valorizzazione della volontà del singolo parlamentare, del ministro Alemanno (anche se, certamente, non si può ignorare il valore morale, politico e parlamentare di questa richiesta), ma sulla scorta delle valutazioni che tutti i gruppi hanno finito per compiere, concordando sulla necessità di non sottrarre in alcun modo all'autorità procedente un accertamento di verità, si è arrivati a questa conclusione che definisco - mi permetto di integrare la relazione in tal senso - non un caso di semplice concordia politica, perché potrebbe ingenerare qualche riduttivo sospetto, ma un caso di apprezzabile concordia parlamentare.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Siniscalchi, anche per questo chiarimento molto importante.
È iscritto a parlare l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo. Raramente al presidente del gruppo parlamentare cui appartiene una persona sottoposta a richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio è
consentito, poco prima di procedere al voto, di esprimere un vero, sincero e sentito ringraziamento ai componenti la Giunta per le autorizzazioni e al suo presidente, onorevole Siniscalchi, per quello che ha appena detto, per il modo in cui ha proceduto e per la serenità, la delicatezza e la concordia parlamentare con cui si è potuto procedere in questo caso, tutti insieme. Non posso esimermi da questo ringraziamento che, anzi, voglio esprimere. Tutto questo fa onore non soltanto al presidente Siniscalchi ed ai componenti la Giunta, ma a tutto il Parlamento.
Mi consentirete, altresì, di rivolgere un egualmente sentito ed amichevole ringraziamento all'onorevole ministro Gianni Alemanno per essersi espresso in maniera serena, chiara, lineare, senza mai alzare il tono, neanche nella fase in cui chiedeva l'autorizzazione, e per aver chiesto alla Giunta ed al Parlamento di consentire che l'accertamento di verità procedesse, al fine di dimostrare la sua totale estraneità che, già dall'esame delle carte, la medesima Giunta ha potuto apprezzare. Grazie a Gianni Alemanno, grazie al presidente Siniscalchi ed alla Giunta e grazie a questo Parlamento. È per questo motivo che non abbiamo sottoposto al Presidente della Camera una richiesta di votazione poiché, come il regolamento e la legge costituzionale prevedono, soltanto se i deputati lo richiedono si procede alla votazione, altrimenti ci sarà solo una comunicazione del Presidente, alla quale ci rimettiamo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intendo spendere solo poche parole a titolo personale perché ci tengo, in questa Assemblea, ribadire quanto ho affermato, anche pubblicamente. L'onorevole Alemanno è stato, è e sarà, nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, un mio avversario diretto, anche nella battaglia per l'elezione a sindaco di Roma. Tuttavia, voglio dire che io appartengo a quella categoria di persone che, certamente, preferisce sconfiggere gli avversari alle urne piuttosto che nelle aule dei tribunali.
Vorrei anche dirle, signor Presidente, che mi auguro, per me stesso, per l'onorevole Alemanno e per tutti coloro che si trovassero in tali situazioni, che presto le questioni si possano risolvere nel migliore dei modi; però, la scelta dell'onorevole Alemanno di chiedere, formalmente e direttamente, l'autorizzazione a procedere proprio perché sia fatta piena luce sulla situazione merita rispetto e la voglio assolutamente evidenziare perché non è usuale ed è degna di chi, sotto tale punto di vista, merita appunto rispetto ed onore (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
Avverto che, non essendo stati presentati ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 8, del regolamento, le conclusioni medesime si intendono senz'altro approvate senza procedere a votazioni.
L'autorizzazione a procedere in giudizio è pertanto concessa sia per l'onorevole Alemanno sia per i signori Calisto Tanzi e Romano Bernardoni.
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