Allegato B
Seduta n. 747 dell'8/2/2006


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

MOLINARI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i commi dal 337 al 341 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 prevedono che il contribuente potrà scegliere di destinare una quota del 5 per mille alle organizzazioni Onlus compresi gli enti ecclesiastici limitatamente alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati all'articolo 10 comma 1 lettera a) del decreto legislativo citato;
dalle previsioni di cui ai commi in premessa vengono di fatto esclusi gli enti ecclesiastici che non hanno potuto optare per il regime Onlus in particolare per quanto riguarda le attività in sanità;
detta esclusione penalizza ambiti sociali rilevanti;
detti enti ecclesiastici potrebbero essere equiparati alle Fondazioni al fine di avere un regime normativo uniforme -:
se e quali iniziative normative il Governo intenda adottare per far sì che gli enti ecclesiastici operanti in settori diversi da quanto stabilito dal decreto legislativo n. 460 del 1997 possano essere equiparati alle fondazioni al fine di poter beneficiare delle norme stabilite dalla legge finanziaria 2006 per l'attribuzione dei fondi derivanti dal 5 per mille.
(4-19860)

GUERZONI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in relazione ai criteri di valutazione del rischio silicosi ai fini della ricorrenza dell'obbligo di pagamento del premio supplementare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sono state sollevate delle problematiche interpretative legate alle diverse indicazioni fornite dall'Ispettorato medico centrale circa i criteri di concentrazione della polvere di silice;
con la circolare n. 737 del 1991 dell'Ispettorato medico centrale e con nota del Ministero del lavoro del 20 aprile 1993, è stato infatti assunto come valore limite di riferimento, ai fini del sorgere dell'obbligo assicurativo in parola, 0,05 mg/mc di silice inalabile, pari al 50 per cento del valore limite medio (TLV) proposto dall'A.C.G.I.H. (American Conference of the Governamental Industrial Hygienists);
con successiva nota dell'Ispettorato medico centrale, in risposta ad un quesito in merito alla concentrazione di polvere di silice, emessa in relazione ad un ricorso amministrativo gerarchico proposto in prima istanza dalla direzione provinciale di Bologna, l'Ispettorato ha posto un nuovo limite di soglia di esposizione fissando il valore a 0,03 mg/mc di silice cristallina inalabile, riducendo così all'80 per cento il valore proposto dall'A.C.G.I.H.;
la mancanza di una indicazione univoca del valore limite di riferimento comporta non solo una situazione di incertezza nella determinazione del rischio silicosi e del danno conseguente, ma potrebbe determinare, a fronte di un eccessivo abbassamento del valore limite


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di riferimento, un aumento degli oneri a carico delle imprese e conseguentemente del costo del lavoro -:
se non ritenga di dover indicare con apposito provvedimento, un indirizzo univoco in ordine ai criteri di valutazione del rischio silicosi ai fini della ricorrenza dell'obbligo di pagamento del premio supplementare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
(4-19871)

VALPIANA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
flessibilità e bassi salari è un binomio che caratterizza in maniera sempre più evidente il mondo del lavoro;
negli ultimi anni abbiamo assistito alla sostituzione di lavoro garantito e con contratto a tempo indeterminato con altro dove la precarietà e la mancanza di tutela è assunta a sistema;
oggi quasi tutto l'accesso al mercato del lavoro, ma anche il reingresso per quanti ne sono stati espulsi, passa attraverso questo tipo di realtà;
si è così sviluppato tutto un mondo fondato sui cosiddetti contratti atipici, di cui la legge 30 costituisce il supporto fondamentale;
particolarmente diffuso è l'utilizzo delle cooperative, storicamente espressioni di autorganizzazione nate al fine di garantire il controllo collettivo sulle retribuzioni e sulle prestazioni, ma che spesso sono diventate forme nascoste di caporalato e maniere per aggirare le disposizioni di legge già meno vincolanti per questi tipi di rapporto di lavoro;
anche a Verona sono fiorite situazioni del genere, come non sono mancate denunce di realtà oltre i limiti consentiti dalla legge;
non è raro il caso di cooperative che, sotto il ricatto dei grandi committenti irrispettosi perfino dei minimi tariffari di facchinaggio previsti dalla normativa, non applicano il CCNL del settore;
inoltre, con la scusa di reggere la concorrenza, fanno uso di forme spurie di cooperazione come i contratti di collaborazione coordinata continuativa, l'associazione in partecipazione ed il lavoro occasionale con semplice ritenuta d'acconto e con l'evasione totale dei contributi previdenziali;
in pratica mascherano e coprono veri e propri rapporti di lavoro subordinato e forme di intermediazione illecita di manodopera;
a sostegno di quanto appena descritto si fa riferimento a tre casi concreti;
il primo è relativo alla Cooperativa Facchini Piave Srl che con lettera del 20 giugno 1996 indirizzata al Ministero del lavoro e Previdenza Sociale, all'Ispettorato provinciale del Lavoro di Verona, alla Prefettura e all'Inps - Ufficio di Vigilanza di Verona, fra l'altro, esplicitamente afferma che: «Pur di salvaguardare il "posto" di lavoro dei nostri soci presso la Banca siamo stati obbligati a praticare degli sconti sulla tariffa stabilita dalla Legge»;
il secondo è relativo alla Cooperativa La Nuovadige sempre di Verona che nei verbali del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2002 e 29 giugno 2002 è costretta a registrare il fatto che la ditta committente, Bertani, aveva affidato a ditta concorrente il lavoro fino a quel momento espletato dalla Nuovadige stessa e che il motivo centrale della decisione stava nella disputa per il mancato pagamento del committente delle tariffe minime di legge;
il terzo riguarda la Cooperativa Europa '92 che nel verbale del consiglio di amministrazione del 31 dicembre 2003 ha dovuto annotare in relazione al punto uno dell'o.d.g. (Nuove condizioni di lavoro) la decisione del Consiglio d'amministrazione stesso di accettare le nuove condizioni


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imposte dal committente ditta Saima in sub appalto con la Cooperativa C.F.P. srl di Torino;
senza esito la questione è stata pubblicamente sollevata anche da tre consiglieri comunali di Verona che, con una formale interpellanza si sono rivolti al sindaco della città per chiedere un intervento specifico visto che i soggetti interessati operano all'interno del Quadrante Europa e su aree gestite dal Consorzio Zai, ente compartecipato oltre dal Comune anche da Camera di Commercio e Provincia di Verona;
appare incomprensibile pure l'atteggiamento di qualche ispettore del Ministero del Lavoro visto che uno di essi, nella revisione alla Cooperativa Piave del 27 novembre 2003, per una fattura emessa dalla stessa verso la Cooperativa Europa '92 per un lavoro presso il committente e fruitore dei servizi ditta Saima e nonostante il lavoratore in questione risultasse assunto alle medesime condizioni normative e contrattuali della Cooperativa Europa '92, ebbe a scrivere sul verbale: «... si propone di segnalare al Servizio ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro al fine di accertare eventuali illeciti per intermediazione di manodopera o somministrazione di manodopera da parte di Ente non autorizzato»;
mentre lo stesso ispettore, nel corso della Revisione del 19 aprile 2005 alla Cooperativa Facchini Europa 92, pur avendo in copia il Verbale della stessa Cooperativa del 31 dicembre 2003, già citato prima, non ha ritenuto suo dovere, in difformità dal caso precedente, di segnalare quanto ivi denunciato;
invano, fino ad ora, la Cooperativa facchini Europa 92, con lettera del 21 aprile 2005, ha portato la questione all'attenzione della Direzione Provinciale del Lavoro di Verona;
sempre nella lettera del 21 aprile 2005 della Cooperativa facchini Europa 92, indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Verona ed al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Enti Cooperativi di Roma, si sostiene che «forse è una strategia di alcuni revisori del Ministero del Lavoro di Verona diretta a far assumere dalle cooperative soci con contratto di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata, visto come si sta sviluppando a Verona tale fenomeno» -:
ci si chiede inoltre per quale motivo i controlli posti in essere dagli ispettorati del lavoro, si rivolgono verso le cooperative e non verso i committenti che come dimostrano i fatti in premessa, sono i primi responsabili del mancato rispetto dei minimi di legge;
come mai nonostante le denunce, il locale ispettorato del lavoro non intervenga o lo fa secondo modalità che all'interrogante appaiono discrezionali.
(4-19877)