Allegato B
Seduta n. 747 dell'8/2/2006


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COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

CAPARINI e GIBELLI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il 27 luglio 2005, è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il dottor Gianluca Ronchetti, dipendente della Rai-Radiotelevisione italiana SpA, il quale ha riferito in merito a gravi e reiterate violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell'attività di contrasto dell'evasione del canone di abbonamento alla televisione;
durante l'audizione è emerso che lo scorso anno il dottor Ronchetti ha trasmesso agli organi di controllo interni della televisione di Stato alcune segnalazioni concernenti le sopraccitate irregolarità che hanno dato luogo alla presentazione di un esposto da parte della Rai alla procura della Repubblica;
alla luce di ciò che è stato rivelato in audizione, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di vigilanza ha rispettivamente chiesto alla Rai la trasmissione di copia dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica ed al dottor Ronchetti l'invio delle denunce interne che hanno indotto la Rai a rivolgersi alla procura;
la Rai si è rifiutata di ottemperare alle richieste conoscitive avanzate dalla Commissione parlamentare di vigilanza; l'articolo 4 della legge n. 103 del 1975, stabilisce che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può chiedere alla concessionaria la comunicazione di documenti;
una previsione analoga è ribadita all'articolo 17 del regolamento della Commissione di vigilanza -:
se, considerata la gravità della situazione non intenda adottare iniziative volte alla corretta applicazione del contratto di servizio, nella parte in cui è richiamata la convenzione stipulata dalla Rai con il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle attività di contrasto dell'evasione del canone.
(4-19875)

DANIELE GALLI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 della Costituzione, oltre atta libertà di manifestazione del pensiero (libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti) tutela, dal punto di vista dei destinatari della manifestazione, sia pure indirettamente, l'interesse generale all'informazione che, in un sistema democratico, implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alte medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legati o di fatto, anche temporanei, atta circolazione delle notizie e delle idee. (così ad esempio Corte costituzionale sentenze n. 105 del 1972, n. 225 del 1974 e n. 94 del 1977);
il fondamento costituzionale di tale diritto sembra debba rinvenirsi non soltanto nell'articolo 21, ma anche in altre disposizioni costituzionali e, soprattutto, nell'intero sistema che, col porre alla sua base il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini e delle organizzazioni sociali alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese, presuppone che, in un regime che voglia essere veramente democratico, le scelte operate dai governanti debbano essere conosciute tenendo conto dei principi di democraticità dell'ordinamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo i quali l'attività della pubblica amministrazione dovrebbe


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essere esercitata non nel mistero e nel segreto degli uffici, ma in modo palese;
in tale contesto si inserisce il disposto dell'articolo 15 della Costituzione, che assicura la libertà della corrispondenza, intendendo per corrispondenza quella epistolare, comprese le stampe inviate per via epistolare, e di ogni altra forma di comunicazione;
è palese che ogni limitazione posta in essere a tali diritti, fatti salvi i limiti disposti per legge, è in contrasto con le norme costituzionali oltre che costituire un fatto di rilevanza penale;
nella sfere dei dritti alla libertà di informazione e alle libertà di corrispondenza oggetto di tutela si collocano senza dubbio le informazioni e le comunicazioni del Governo in merito all'attività svolta, dei Deputati e dei Senatori in merito alla propria attività parlamentare e le comunicazioni di propaganda elettorale;
tali comunicazioni sono facilmente riconoscibili, riguardo la natura e la provenienza, in quanto non vengono indirizzate ai destinatari in forma anonima, ma con apposta sulla busta l'intestazione del mittente in maniera chiara ed in inequivocabile;
risulta all'interrogante che, in seguito a diversi invii di comunicazioni della natura di cui sopra, effettuate a mezzo Poste Italiane S.p.a. e a fronte del pagamento delle dovute tariffe, si sarebbe più volte verificato, tramite controlli a campione, la mancata consegna di quanto inviato, o la consegna del materiale di propaganda elettorale ben oltre la data delle consultazioni, nonostante il rispetto dei tempi di consegna indicati come utili dalle stesse Poste Italiane S.p.a. -:
se non intenda intervenire presso Poste Italiane S.p.a. perché sia garantita parità di accesso alle comunicazioni a mezzo epistolare, rispetto dei tempi e certezza di consegna delle comunicazioni stesse e perché sia esercitato sulle relative attività un effettivo controllo;
se non intenda intervenire inoltre presso Poste Italiane S.p.a. affinché siano tempestivamente resi noti, compatibilmente con l'avvio della propaganda elettorale, i tempi e i modi di consegna del materiale elettorale stesso presso gli sportelli, garantendone la consegna ai destinatari;
se non intenda, infine, adottare iniziative perché Poste Italiane S.p.a. si assuma la responsabilità della consegna del materiale elettorale entro i tempi garantiti per la posta ordinaria e in condizioni di parità di trattamento per ogni formazione politica.
(4-19882)