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la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del cosiddetto «decreto Scanzano» prevede, al comma 2 dell'articolo 1, che il «deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (...) opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente (...) dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008»;
nel progetto Cemex, presentato da Sogin nell'ottobre dell'anno 2005 al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la valutazione di impatto ambientale, è compreso un deposito nucleare di terza categoria, denominato «D-3», nel quale verrebbero collocati tutti rifiuti radioattivi solidi ad alta radioattività prodotti dal funzionamento di tale impianto, che avrebbe inizio dopo il 31 dicembre 2008;
il generale Carlo Jean, presidente di Sogin, nella sua qualità di commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari (in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3355 del 7 maggio 2004), con ordinanza del 13 dicembre 2005, ha disposto che venga autorizzata «la costruzione, presso il sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), delle opere connesse all'impianto di cementazione Cemex», in deroga alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che fra tali opere è compreso anche il deposito nucleare «D-2» per rifiuti radioattivi solidi di seconda categoria, destinato a ricevere i rifiuti radioattivi solidi di seconda categoria prodotti dallo stesso impianto dopo il 31 dicembre 2008;
secondo l'interrogante, la realizzazione delle opere sopra descritte prefigurerebbe una collocazione dei depositi nucleari in aree scelte con modalità diverse da quelle previste dalla legge n. 368 del 2003;
tra i poteri conferiti al generale Jean non è compreso quello di poter derogare al rispetto della legge n. 368 del 2003, né di poter localizzare nuovi depositi nucleari con procedure straordinarie;
la localizzazione, presso il sito Eurex di Saluggia, di nuovi depositi nucleari, destinati ad entrare in funzione dopo il 31 dicembre 2008, potrebbe comportare il protrarsi di un grave pericolo per l'ambiente e per la salute, stante la vicinanza di tale sito rispetto al fiume Dora Baltea e ai pozzi dell'acquedotto del Monferrato, da cui traggono acqua potabile le popolazioni di oltre cento comuni del Piemonte;
a parere dell'interrogante, si dovrebbe intervenire per impedire che, con la motivazione formale della «messa in sicurezza», si configuri invece, di fatto, una situazione nella quale i rifiuti radioattivi, anziché essere conferiti al deposito nazionale nei tempi previsti dalla legge n. 368 del 2003, rimangano collocati per decenni in una zona totalmente a rischio;
sempre a parere dell'interrogante, sarebbe necessario sottoporre a verifica l'operato del generale Carlo Jean, nella sua duplice funzione di presidente di Sogin e di commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, in relazione alle ordinanze dallo stesso emanate con l'obiettivo di realizzare vari depositi di rifiuti radioattivi presso i siti nucleari esistenti, in situazioni geografiche, secondo l'interrogante, assolutamente non adeguate, nonostante sia assicurata, dalla legge n. 368 del 2003, la disponibilità entro il 31 dicembre 2008 del deposito nazionale, che la stessa legge dichiara essere opera indifferibile e urgente -:
se non ritenga di dover assumere le necessarie iniziative affinché sia dato corso con urgenza, da parte degli organi governativi competenti, a tutte le procedure attuative previste dalla legge n. 368 del 2003 per l'opportuna individuazione del sito per il deposito nazionale, nonché per la sua costruzione, e se non ritenga, in ogni caso, di dover valutare quali siano, in caso di incidenti o di atti terroristici, i maggiori rischi dovuti al permanere dei rifiuti radioattivi presso gli attuali siti nucleari oltre la scadenza del 31 dicembre 2008 prevista dalla legge n. 368 del 2003, nonché di dover individuare le relative eventuali responsabilità. (3-05346)