Allegato A
Seduta n. 747 dell'8/2/2006


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(A.C. 6323 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a decorrere dal 2006 è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per dodici anni.


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2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro annui a partire dall'anno 2006, per dieci anni, si provvede mediante l'utilizzo dell'unità revisionale di base 3.2.3.1 (Imprese navalmeccaniche e armatoriali) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente al capitolo 7027 relativo alla somma da usare per la costituzione del Fondo centrale di garanzia del credito navale, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 010. Dalle Fratte.

ART. 2.
(Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4-bis, dopo le parole: «tutte le disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «, ancorché previste da leggi speciali,».
2. 010. Dalle Fratte.

ART. 4-quater.
(Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa).

Al comma 3, dopo le parole: Corte dei conti aggiungere il seguente periodo: . Una quota parte dei predetti 200 milioni di euro, non inferiore a 25 milioni di euro è destinata a prestazioni di manovalanza, pulizie e servizio mense a favore degli enti e reparti della difesa.
4-quater. 10. Pisa, Minniti, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Luongo.

Al comma 3, dopo le parole: Corte dei conti aggiungere il seguente periodo: . Quota parte dei predetti 200 milioni di euro, non inferiore a 25 milioni di euro, è destinata, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze delle Forze armate, connesse alla partecipazione alle missioni internazionali, nello specifico settore del supporto aereo, a garantire all'Aeronautica militare l'acquisizione di indilazionabili prestazioni di manutenzione e ripristino svolte presso lo stabilimento di Brindisi del Gruppo Avio S.p.a.
4-quater. 11. Minniti, Pisa, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Luongo.

ART. 5.
(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive). - 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
5. 1. Gambini, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al fine di consentire la definizione del procedimento istruttorio in corso relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico - ricreativo, il termine di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è ulteriormente differito al 30 giugno 2006. I canoni versati fino al 31 dicembre 2005, si intendono versati a titolo definitivo.
5. 010. Dalle Fratte.


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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. (Contributi per la destagionalizzazione dei flussi turistici). - 1. Al fine di agevolare il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 10 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle attività produttive è stabilito, ogni tre anni, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il limite di reddito delle famiglie e dei singoli ai quali il Fondo di cui al comma 1 può concedere contributi ed altre agevolazioni per favorire il risparmio turistico».
2. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Albo dei direttori di albergo, da disciplinare con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.
5. 011. Fontana.

ART. 6.
(Iscrizioni alla scuola dell'infanzia).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 1, comma 333, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «ovvero comunitario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno».
6. 01. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone, Amici, Mascia.

ART. 8.
(Personale docente e non docente universitario).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi effetti del presente articolo sono applicati ai concorsi del personale degli enti pubblici di ricerca.
8. 10. Tocci, Martella, Grignaffini.

ART. 13.
(Edilizia residenziale pubblica).

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 2006 le aree demaniali site nel comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140, foglio n. 34, porzione mappale 437 dell'estensione di ettari 0,60,00 confinante con la porzione mappale 529 (corrispondente alla superficie e relative adiacenze di pertinenza degli edifici esistenti) e alla partita n: 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell'estensione di ettari 05,16,94, su cui siano state eseguite, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, anche in assenza di titolo alcuno, e anche quelle non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle. L'Agenzia del Demanio, d'intesa con il comune, e autorizzata all'eventuale precisa definizione delle suddette aree in sede di stipula dell'atto di compravendita. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di mille euro.
2. Il prezzo di cessione delle aree, comprensivo dei canoni, l'indennità, compensi e sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito sulla base della valutazione del solo terreno, in euro 42,00 al mq.
3. Il comune di Caorle è autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al comma 1, i terreni ottenuti in uso o in godimento, a condizione che le opere di urbanizzazione siano eseguite e che il comune abbia approvato un piano di recupero urbanistico ambientale. Il relativo prezzo di cessione comprende la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.


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4. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trascorso il quale il trasferimento ha luogo di diritto su istanza del comune, previo versamento dell'importo previsto dal comma 2.
5. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
6. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
7. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sino. alla conclusione di procedimenti di acquisizione delle aree e di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all'attuazione del presente articolo.
13. 010. Dalle Fratte.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - 1. Sono sospesi su tutto il territorio nazionale le azioni ed i procedimenti di recupero forzoso, compresi quelli attualmente in corso, degli alloggi appartenenti al Ministero della difesa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 01. Di Giandomenico.

ART. 14.
(Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.).

Sopprimerlo
14. 10. Chiaromonte, Carli, Giulietti.

ART. 15.
(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo). - 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 30 settembre 2006.
15. 010. Gambini, Cazzaro, Cialente, Cordoni, Albonetti, Carli, Mazzarello, Labate, Preda, Pinotti, Burlando, Zunino.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo). - 1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative dicui all'articolo 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006. Entro la predetta data i comuni in collaborazione con le regioni, compiono una ricognizione delle superfici effettivamente utilizzate per finalità turistico-ricreative accertando l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni demaniali a partire dall'anno 2004. Ove accertata, l'evasione viene sanzionata per la porzione di superficie per la quale non è stato corrisposto il canone, con un versamento corrispondente al canone dovuto secondo


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l'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nella categoria superiore a quella dl appartenenza. Le somme rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento sono destinate per Il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento ai comuni interessati. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l'attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
2. Con decreto interministeriale del Ministri dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione a disposizione dell'amministrazione dello stato, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, utili ai fini di agevolare l'accertamento dell'evasione.
3. Determinate le superfici effettivamente utilizzate soggette a corresponsione di canone demaniale con finalità turistico-ricreative, entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settore, determina i nuovi canoni demaniali. Essi sono calcolati adeguando la tabella A, allegata al presente articolo, tramite la diminuzione o l'aumento proporzionale di ogni singola voce e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. A decorrere dal 2006 il gettito relativo ai canoni demaniali con finalità turistico-ricreative è suddiviso al 50 per cento tra lo Stato e le Regioni. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l'attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.

Tabella A

 
ALTA VALENZA TURISTICA
NORMALE VALENZA TURISTICA
Concessioni inferiori a 250 mqEuro 1.000,00Euro 1.000,00
Fino a mq. 1000Euro mq. 2,00Euro mq. 1,40
Da 1001 a 3000 mqEuro mq. 1,80Euro mq. 1,30
Da 3001 a 5000 mqEuro mq. 1,70Euro mq, 1,20
Da 5001 a 50.000 mqEuro mq. 1,60Euro mq. 1,10
Oltre 50.000 mqEuro mq. 1,50Euro mq. 1,00

15. 01. Gambini, Leoni, Amici, Cazzaro, Cialente, Cordoni, Albonetti, Carli, Mazzarello, Labate, Preda, Pinotti, Burlando, Zunino.

ART. 17.
(Codice della strada).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione degli accessi rurali alle strade di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni stabilito dalla disposizione ANAS S.p.a. n. 97 del 9 aprile 2004, è differito al 31 dicembre 2006. La presentazione delle domande di regolarizzazione annulla i preavvisi bonari di accertamento adottati ai sensi dello stesso articolo 22.
17. 10. Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Obbligo di patente nautica per la navigazione su moto d'acqua). - 1. L'obbligo della patente nautica per la navigazione su moto d'acqua, di cui all'articolo 39


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comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2003, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, limitatamente al noleggio per fini turistico-ricreativi, è differito al 30 settembre 2006.
2. Per consentire la temporanea navigazione per fini turistico-ricreativi a soggetti non provvisti della patente nautica, entro la data di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto contenente le regole cui i noleggiatori debbono attenersi nell'esercizio della loro attività, secondo i seguenti criteri direttivi:
a) obbligo del noleggiatore di possedere la patente nautica;
b) maggiore età del conducente;
c) obbligo di navigazione delle moto d'acqua in uno specchio d'acqua riservato, posto a non meno di 1.000 metri dalla riva e di dimensione non inferiore a un chilometro quadrato;
d) obbligo di atterraggio e partenza delle moto d'acqua solo attraverso appositi corridoi e a una velocità non superiore ai tre nodi;
e) determinazione del massimo di durata oraria del noleggio;
f) obbligo di presenza del noleggiatore con un mezzo di soccorso per tutta la durata del noleggio;
g) obbligo di introdurre un dispositivo di telecomando per lo spegnimento automatico delle moto, funzionante sia da terra che in mare, utilizzabile dal noleggiatore sia nel caso di condotta pericolosa del conducente sia nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dello stesso;
h) obbligo di noleggio delle moto d'acqua ad un massimo di due persone, anche nel caso di moto omologate per tre persone;
i) determinazione di sanzioni a carico del conducente e del noleggiatore in caso di violazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.
17. 01. Gambini, Leoni, Amici.

ART. 18.
(Giurisdizioni).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e al termine è confermato per uguali periodi fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età».
18. 1. Mazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono sospesi i procedimenti di. nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio e delle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71 del citato regio decreto n. 12 del 1941, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 42-ter e 71. Coloro che sono confermati ai sensi dell'articolo 42-quinquies del citato regio decreto n. 12 del 1941 conservano l'incarico a tempo indeterminato fino al settantacinquesimo anno di età e percepiscono la seconda indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, se la permanenza in servizio determinata dal compimento di attività dell'ufficio superi nello stesso giorno lavorativo la durata di tre ore, anche non consecutive.
1-ter. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, alla lettera a), le parole da: «, da personale» fino alla fine della lettera, sono soppresse.
1-quater. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,


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alla lettera a), le parole da: «, da personale» fino alla fine della lettera, sono soppresse.
18. 2. Mazzoni.

ART. 20.
(Interventi in materia di ammortizzatori sociali).

Al comma 1, dopo le parole: 3 dicembre 2004, n. 291, aggiungere le seguenti: le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro» e.
20. 10. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Innocenti, Rainisio, Trupia, Diana.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1. - 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007».
20. 01. Cordoni, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore agricolo). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 147, le parole: «dal 1ogennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1ogennaio 2007».
20. 010. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Innocenti, Rainisio, Trupia, Diana.

ART. 20-bis.
(Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40).

Sopprimerlo
20-bis. 10. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Innocenti, Rainisio, Trupia, Diana.

ART. 22.
(Incenerimento dei rifiuti).

Sopprimerlo
22. 10. Piglionica, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. (Acque reflue industriali). - 1. Le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
22. 01. Di Giandomenico.

ART. 22-bis.
(Conferimento in discarica dei rifiuti).

Sopprimerlo
22-bis. 10. Piglionica, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino.


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ART. 23.
(Disposizioni in materia di energia e attività produttive).

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
23. 12. Polledri, Caparini, Didonè, Ballaman, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: 31 dicembre 2007 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2006; tale termine può essere prorogato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio entro il 31 dicembre 2005.
23. 13. Polledri, Caparini, Didonè, Ballaman, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: 31 dicembre 2007 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2006 ed è ulteriormente prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio entro il 31 dicembre 2005.
23. 14. Polledri, Caparini, Didonè, Ballaman, Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è automaticamente fino alla fine del comma.
23. 10. Quartiani.

Al comma 1, sostituire le parole da: ed è automaticamente fino alla fine del comma con le seguenti: ; tale termine può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio entro il 31 dicembre 2005.
23. 15. Polledri, Caparini, Didonè, Ballaman, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: ed è automaticamente fino a: qualora con le seguenti: e può essere prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora, un anno prima della gara,
23. 16. Quartiani.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , nonché la facoltà fino alla fine del comma.
23. 11. Quartiani.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. A decorrere dall'anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell'azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,


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è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere, pari a 17.375.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
23. 17. Fontana.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56) - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 200, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto per l'anno 2006 nel Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, u.p.b. 4.1.2.17, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 010. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56) - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 200, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007».
23. 011. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

ART. 24-bis.
(Tutela del risparmio).

Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:
Art. 24-ter. - (Proroga del termine di decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie). - 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, al comma 3, le parole: «a partire dal 1ogennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o luglio 2007».
24-bis. 010. Vigni.

ART. 25.
(Disposizioni in materia di catasto).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 2135 codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla


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conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo»
25. 10. Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Disposizioni in materia di fiscalità locale). - 1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole o associate, patti territoriali, consorzi industriali, e distretti aventi ad oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributaria e non, di competenza regionale, provinciale e comunale.
2. Al fine di consentire la stipulazione e l'esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali.
3. In deroga al primo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in 5 milioni di euro. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto deve essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei predetti termini, comporta l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.
25. 010. Fontana.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Interventi urgenti nel settore avicolo nazionale). - 1. Per far fronte alla grave situazione di crisi produttiva delle imprese del settore avicolo nazionale, a seguito della riduzione dei consumi dovute all'influenza aviaria, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c), numero 11, del decreto ministeriale del 23 dicembre 2005 sono soppresse.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
25. 011. Sedioli, Rava, Preda, Borrelli, Rossiello.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca,


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ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di . manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
25. 012. Franci, Rava, Preda.

ART. 26.
(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. Al personale interessato dai processi di mobilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non oltre il 31 dicembre 2006, nell'ambito dei posti in dotazione organica disponibili e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
26. 010. Rossiello, Rava, Franci.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 e per favorire lo sviluppo della filiera agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di anni sei a partire dal 1o gennaio 2008.
2. Nel periodo di cui al comma 1, sono previsti appropriati incentivi tra cui:
a) un'esenzione dall'accisa per il bioetanolo destinato ad essere utilizzato tal quale o in miscelazione diretta con le benzine;
b) un'accisa ridotta, pari a 0,338 euro/litro, per l'ETBE.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
4. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
26. 011. Rava, Sedioli, Franci, Rossiello.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole «produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si


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provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
4. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
26. 012. Franci, Rava, Preda.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. Dopo l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«Art. 34-ter. - (Regime speciale per le imprese di pesca). - 1. Per le cessioni dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista dall'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.»
26. 013. Franci, Rava, Preda.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Disposizioni in materia di acquacoltura). - 1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'artitolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «da parte di soggetti esercenti l'attività di acquicoltura» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente da parte di soggetti singoli, associati o cooperative di produzione e lavoro esercenti l'attività di acquicoltura» e le parole: «diversi dalle società commerciali» sono soppresse.
26. 014. Franci, Rava, Preda, Cazzaro.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima). - 1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1.
26. 015. Franci, Rava, Preda.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune). - 1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi dei decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.


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3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
26. 016. Franci, Rava, Preda.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento.»
26. 017. Franci, Rava, Preda, Marcora.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1o gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinate nel modo seguente:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro previsti dall'articolo 11, comma 27, della citata legge n. 537 del 1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999 ed i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
3. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2006 il contributo per l'assicurazione obbligatoria per la cassa integrazione guadagni dovuto dai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato è destinato, nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
5. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La medesima retribuzione, con la stessa decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato ed assimilati. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente comma.
6. I datori di lavoro agricolo che nel triennio 2006-2008 incrementano il numero di giornate denunciate rispetto alla media dell'anno precedente hanno diritto per tre anni, sulle giornate aggiuntive, ad un credito di imposta pari al valore dei contributi previdenziali dovuti. I benefici di cui al presente comma sono cumulabili con altre agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente e sono concessi a condizione che i datori di lavoro applichino i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e siano in regola con i versamenti contributivi.
7. Ai giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche organizzati in forma societaria, iscritti nella gestione previdenziale dei CD/CM e IAP in qualità di titolari di azienda, è concessa, per un periodo di 5 anni, la riduzione del 50 per cento della quota di versamento relativa all'assicurazione contro la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2


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agosto 1990, n. 233 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, riferita alla propria fascia di appartenenza. La riduzione non ha effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico ed opera anche per le altre unità attive, con età non superiore a quaranta anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare del beneficiario.
8. In caso di cessazione dall'esercizio dell'attività agricola ovvero di cancellazione dagli elenchi prima che siano decorsi 5 anni, il montante contributivo determinato secondo i criteri della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli anni oggetto di decontribuzione è calcolato sulla base della sola quota IVS effettivamente versata.
9. Il beneficio di cui al comma 7 può essere concesso una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa di ciascun beneficiario in relazione all'esercizio dell'attività agricola. L'utilizzo della decontribuzione da parte dei soggetti interessati non preclude il rilascio di dichiarazioni di correntezza contributiva da parte dell'INPS.
10. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «quaranta rate trimestrali» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta rate trimestrali».
11. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
12. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi, sanzioni amministrative e civili non ancora pagati.
13. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 comporta la cancellazione, senza spese, delle ipoteche iscritte per i crediti oggetti della stessa domanda.
14. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo, determinati nel limite massimo di 267 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 15 e 16.
15. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
16. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
26. 018. Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono sospesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
26. 019. Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.


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2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
26. 020. Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Regolarizzazione contributiva in agricoltura) - 1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo.
2. La definizione di cui al comma l comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.
3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
4. Con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.
5. Alla definizione di cui ai commi da 1 a 4 possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo.
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
7. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
8. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati
26. 021. Rossiello, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - 1. L'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota


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parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il comma quarto è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento.»
26. 022. Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci.

ART. 27.
(Disposizioni in materia di Consorzi agrari).

Sopprimerlo.
27. 10. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli, Franci.

ART. 29.
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici).

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli ordini e collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali e alle Camere di commercio.
29. 010. Delle Fratte.

ART. 30.
(Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli).

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006.
30. 010. Giulietti, Michele Ventura.

ART. 32.
(Controllo sulla gestione degli enti).

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui al commi 139, 140 e 198 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al comuni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 2003, n. 350, con popolazione superiore a 50.000 abitanti che nel triennio 2002-2004 abbiano registrato un incremento della popolazione superiore al 6 per cento. Per tali enti il fabbisogno di personale è fissato con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 28 febbraio 2006, che tenga conto dei tasso di crescita annuo medio della popolazione, della presenza di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e portuali e dell'estensione territoriale.
32. 01. Di Giandomenico.

ART. 37.
(Interventi per taluni settori industriali).

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185, e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute


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nell'anno 2006. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro.
37. 010. Giulietti, Michele Ventura.

ART. 39-bis.
(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).

Dopo l'articolo 39-bis, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. 1. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 149 è sostituito dal seguente:
«149. Gli enti istituiti a decorrere dal 1o gennaio 1999 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno decorso l'ottavo esercizio dalla loro istituzione.»
39-bis. 010. Dalle Fratte.

Dopo l'articolo 39-bis, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. 1. (Differimento di termini di applicazione di disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2005). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 23 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, con riferimento al numero 11) ivi richiamato, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in 3 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-bis. 011. Sedioli, Preda, Rava, Borrelli, Rossiello.

Dopo l'articolo 39-bis, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. 1. - 1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001.
2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, è consentita, tramite due semestralità per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto dell'ultimazione o del massimo grado di avanzamento di lavori desumibili dalle rilevazioni degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali entro il 31 dicembre 2007. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, i contributi sono erogati con precedenza:
a) alle iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e, di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
b) alle iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

3. Alla spesa derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
39-bis. 012. Dalle Fratte.


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ART. 39-quinquies.
(Finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 39- quinquies. 1. (Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). 1. A1 fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle competenze attribuite dall'articol 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è aumentato da 185 a 253 unità, da reclutare attraverso procedure concorsuali. L'Autorità con apposita delibera determina le professionalità ed i relativi contingenti e requisiti di ammissione, prevedendo anche, ove necessario, pregresse esperienze nei settori di interesse dell'Autorità.
2. Nell'ambito dell'organico, come rideterminato dal comma 1, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto organizzativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, nelle materie di competenza istituzionale dell'Autorità. Le procedure concorsuali e selettive di cui al presente articolo si espletano entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
39-quinquies. 010. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 39- quinquies. 1. (Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Nell'ambito delle risorse assegnate, al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle competenze attribuite dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è aumentato da 185 a 253 unità, da reclutare attraverso procedure concorsuali. L'Autorità con apposita delibera determina le professionalità ed i relativi contingenti e requisiti di ammissione, prevedendo anche, ove necessario, pregresse esperienze nei settori di interesse dell'Autorità.
2. Nell'ambito dell'organico, come rideterminato dal comma 1, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto organizzativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, nelle materie di competenza istituzionale dell'Autorità. Le procedure concorsuali e selettive di cui al presente articolo si espletano entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
39-quinquies. 011. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.


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ART. 39-septies.
(Validità del documento unico di regolarità contributiva).

Dopo l'articolo 39-septies, aggiungere il seguente:
Art. 39-septies. 1. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 361 e 362 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trovano applicazione anche nei confronti degli enti previdenziali sostitutivi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 590. L'esonero opera prioritariamente sull'aliquota contributiva per assegni familiari dovuta dai datori di lavoro agli enti previdenziali sostitutivi. Qualora l'aliquota non risulti capiente rispetto all'indicato esonero, l'eccedenza è a valere sull'aliquota dei contributi di maternità dovuti dai datori di lavoro alla gestione per prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e, in caso di ulteriore eccedenza, a valere sull'aliquota contributiva per disoccupazione dovuta dai datori di lavoro agli enti previdenziali sostitutivi.
39-septies. 010. Giulietti, Michele Ventura.

ART. 39-octies.
(Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture).

Sopprimerlo.
39-octies. 10. Vigni.

ART. 39-sexies decies.
(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 100, quinto periodo, le parole: «Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1».
39-sexies decies. 10. Abbondanzieri, Giulietti, Sereni, Galeazzi.

ART. 39-undevicies.
(Disposizioni concernenti le cooperative edilizie).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 39-undevicies. (Disposizioni concernenti le cooperative edilizie e interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in materia di cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie costituite a proprietà indivisa, esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia e finanziate con decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492) - 1. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, avanzate nel tempo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed assegnati in uso e godimento non ancora definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.
2. Il socio assegnatario o l'erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al comma 1 possono richiedere direttamente all'ente mutuante la


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stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all'ente mutuante prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari o loro eredi raggiunti da provvedimento di esclusione da socio emesso dalla cooperativa in sostituzione del ministro vigilante.
4. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 15, commi 7 ed 8, è rivolta anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
39-undevicies. 10. Pisa, Pinotti, Lucidi, Minniti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi.
3-bis. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, avanzate nel tempo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed assegnati in uso e godimento non ancora definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.
3-ter. Il socio assegnatario o l'erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al comma 1 possono richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all'ente mutuante prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari o loro eredi raggiunti da provvedimento di esclusione da socio emesso dalla cooperativa in sostituzione del ministro vigilante.
3-quinquies. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 15, commi 7 ed 8, è rivolta anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
39-undevicies. 11. Fiori.

ART. 39-vicies.
(Conto residui di somme per le scuole non statali).

Sopprimerlo.
39-vicies. 10. Sasso, Lolli, Tocci.


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ART. 39-vicies semel.
(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali).

Sopprimerlo.
39-vicies semel. 3. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Sopprimere il comma 1.
*39-vicies semel. 1. Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 1.
*39-vicies semel. 4. Deiana, Mascia.

Sopprimere il comma 1.
*39-vicies semel. 10. Pisa, Deiana, Fumagalli, Crucianelli, Calzolaio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour ad essa collegate è posto a disposizione dell'operazione internazionale International Security Assistance Force - ISAF previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. La missione assume tra i suoi compiti quello di prevenire i traffici di stupefacenti. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
39-vicies semel. 11. Pisa, Fumagalli, Melandri, Calzolaio, Crucianelli.

Sopprimere il comma 2.
*39-vicies semel. 5. Deiana, Mascia.

Sopprimere il comma 2.
*39-vicies semel. 12. Pisa.

Sopprimere il comma 3.
39-vicies semel. 6. Deiana, Mascia.

Sopprimere il comma 4.
39-vicies semel. 7. Deiana, Mascia.

Sopprimere il comma 5.
39-vicies semel. 8. Deiana, Mascia.

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, sostituire il comma 35 con il seguente:
35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
39-vicies semel. 2. Cima, Boato, Zanella.

Al comma 32, sostituire le parole: Al personale militare impiegato fino a: commi 1 e 2 con le seguenti: A tutto il personale militare impegnato in missioni all'estero.
39-vicies semel. 13. Deiana, Pisa.

Al comma 33, sopprimere le parole da: e sentito il Ministro della difesa fino alla fine del comma.
39-vicies semel. 14. Pisa, Deiana.


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Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. In relazione alle esigenze connesse alle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni assegnate al personale civile è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di euro 5.000.000 per corrispondere al personale civile della difesa non dirigente incentivi per la produttività.
39-vicies semel. 15. Pisa, Minniti, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Luongo.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un' indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990. Il Ministro della difesa con uno o più decreti ministeriali dispone l'erogazione di contributi, a carico di Difeassist a favore delle famiglie di militari che risultano affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'U.p.b. 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies semel. 16. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive. A tal fine al personale stesso sono impartite adeguate istruzioni. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui alla presente legge, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni sull'ambiente e sulle popolazioni civili elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'U.p.b. 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies semel. 17. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.


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Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2005, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'anno 2000. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della Difesa, degli esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 ottobre 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'U.p.b. 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies semel. 18. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Loddo Santino, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2005, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 ottobre 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'U.p.b. 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies semel. 19. Calzolaio, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 39-vicies semel, aggiungere il seguente:
Art. 39-vicies semel. 1. (Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante il servizio o nelle missioni internazionali). - 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio dì leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma


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breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni».
2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1o gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia».
3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1o gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991 n. 280.
Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.
5. Agli oneri di cui al presente articolo pari, nel triennio 2005 - 2007, ad una spesa annuale di 500.000 euro si provvede mediante equivalente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri previsti dal Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e finanze nello stesso triennio.
39-vicies semel. 010. Ruzzante, Minniti, Grandi, Pinotti, Pisa, Lumia, Angioni, Luongo, De Brasi, Rotundo.

ART. 39-vicies bis.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).

Sopprimerlo.
39-vicies bis. 7. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 39-vicies bis. - 1. È disposta l'immediata sospensione della missione militare di cui all'articolo 1 del decreto-legge


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24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207.
39-vicies bis. 6. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , da condursi in concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o all'Unione europea.
39-vicies bis. 10. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con il compito di valutare con tutti i soggetti iracheni interessati le modalità di realizzazione della stessa.
39-vicies bis. 11. Pisa, Deiana.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall'uso di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree.
39-vicies bis. 12. Pisa, Minniti, Molinari, Calzolaio, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccinazioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni.
39-vicies bis. 13. Pinotti, Minniti, Molinari, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.
39-vicies bis. 14. Molinari, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.
39-vicies bis. 15. Ruzzante Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei contingenti militari e dei compiti loro affidati.
39-vicies bis. 16. Angioni, Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Sopprimere il comma 9.
*39-vicies bis. 1. Cima, Boato, Zanella.

Sopprimere il comma 9.
*39-vicies bis. 17. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. È stabilito il ritiro del contingente italiano e la fine della missione denominata


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«Antica Babilonia». Contemporaneamente il Governo italiano è chiamato ad ogni iniziativa politico-diplomatica atta a sollecitare gli USA e la Gran Bretagna sulla necessità di un ritiro complessivo delle forze occupanti e, in sede ONU e UE, a sostenere le iniziative più opportune per favorire l'avvio di una conferenza interna post occupazione a cui concorrano lo stesso Governo iracheno e tutti i soggetti interessati secondo modalità da essi concordate e decise.
39-vicies bis. 18. Pisa, Deiana.

Al comma 9, sostituire le parole da: 30 giugno 2006, fino alla fine del comma , con le seguenti: 31 dicembre 2006, la spesa di euro 160 milioni per l'avvio di un piano di aiuti in Iraq, nell'ambito di un programma da stabilire in sede ONU e UE.
39-vicies bis. 19. Pisa, Deiana.

Al comma 9, sostituire le parole: euro 189.965.418, con le seguenti: euro 150.972.175.
39-vicies bis. 20. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Deiana

Sopprimere il comma 10.
39-vicies bis. 2. Cima, Boato, Zanella.

Sopprimere il comma 11.
39-vicies bis. 3. Cima, Boato, Zanella.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: da svolgersi in territorio italiano o europeo."
39-vicies bis. 21. Molinari, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo

Sopprimere il comma 17.
39-vicies bis. 22. Pisa, Minniti, Molinari, Deiana, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo

Al comma 17, sostituire le parole da: guerra e l'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti: pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
39-vicies bis. 4. Cima, Boato, Zanella.

Al comma 17, sostituire la parola: guerra con la seguente: pace.
39-vicies bis. 23. Pinotti, Minniti, Molinari, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo

Sostituire i commi 18 e 19 con il seguente:
18. Per i reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato italiano o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo, la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
39-vicies bis. 24. Pisa, Deiana

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare inviato in missioni militari all'estero. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS,


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del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.
19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies bis. 26. Calzolaio, Pisa, Minniti, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Al personale civile e militare che ha partecipato a missioni internazionali e che, a seguito di indagini risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies bis. 25. Pinotti, Minniti, Molinari, Calzolaio, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'Ambiente nell'anno 2000. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della Difesa, degli Esteri, dell'Ambiente, della Salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 ottobre 2006.
19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'Unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies bis. 27. Calzolaio, Pisa, Minniti, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Il Ministro della difesa con proprio provvedimento dispone l'erogazione di contributi, a carico di Difeassist, a favore dei militari e delle loro famiglie che, a seguito di indagini epidemiologiche, risultino o dovessero risultare affetti o


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deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.
19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3 «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
39-vicies bis. 28. Molinari, Minniti, Ruzzante, Ranieri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini, Rocchi.

Sopprimere il comma 20.
39-vicies bis. 5. Cima, Boato, Zanella.

ART. 39-vicies ter.
(Attività socialmente utili).

Dopo l'articolo 39-vicies ter, aggiungere il seguente:
Art. 39-vicies ter.1. (Lavoratori socialmente utili). - 1. Per le amministrazioni di comuni, comunità montane ed altri enti ad esse assimilate aventi un bacino di popolazione fino a quindicimila abitanti, non in dissesto economico, che provvedessero a stabilizzare i lavoratori socialmente utili impegnati presso di esse, è consentita la deroga rispetto ai vincoli del patto di stabilità interno e al blocco delle assunzioni, relativa esclusivamente alle assunzioni deliberate entro il 30 giugno 2006 qualora ciò significhi, per le amministrazioni di cui al presente articolo, l'esaurimento del ricorso all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. Possibili ricorsi a mobilità tra amministrazioni limitrofe, finalizzati all'obiettivo di cui al presente comma e definiti previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, sono disciplinati in apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
39-vicies ter. 010. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Innocenti, Rainisio, Trupia, Diana.

ART. 39-vicies septies.
(Interventi per il patrimonio culturale).

Sopprimerlo.
39-vicies septies. 10. Grignaffini, Chiaromonte, Carli.

ART. 39-tricies.
(Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali).

Dopo l'articolo 39-tricies, aggiungere il seguente:
Art. 39-tricies semel. - 1 In deroga a quanto disposto dalle norme in materia di assunzioni nel pubblico impiego, comprese quelle di natura finanziaria, e limitatamente all'anno 2006, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico, nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.


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2. La deroga di cui al comma 1 vale, altresì, per il tetto imposto riferito al costo del lavoro dei lavoratori precari e sul limite del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 2004/2006.
39-tricies. 01. Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 39-tricies, aggiungere il seguente:
Art. 39-tricies semel. - 1 Alle concessioni di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, aventi come scopo, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione degli inquinamenti, il riempimento con residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie o estrattive, si applica il canone minimo determinato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, aggiornato ai sensi degli articoli 04 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006, anche alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
39-tricies. 02. Mereu, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 39-tricies, aggiungere il seguente:
Art. 39-tricies semel. - 1. All'articolo 32, comma 37, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «entro il 31 ottobre 2005» sono sostitute dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2006».
39-tricies. 03. Di Giandomenico, Mereu.

Dopo l'articolo 39-tricies, aggiungere il seguente:
Art. 39-tricies semel. - 1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi»;
2) le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi».
39-tricies. 010. Angelino Alfano, Nicolosi.