Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 738 del 26/1/2006
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(Interpretazione delle norme della nuova legge elettorale relative alla costituzione delle commissioni elettorali comunali - n. 2-01794)

PRESIDENTE. L'onorevole Bocchino ha facoltà di illustrare l'interpellanza Gamba n. 2-01794 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6), di cui è cofirmatario.

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente, rinunzio ad illustrarla e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bocchino.
Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere.


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GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, devo anzitutto precisare che la circolare diramata dalla prefettura di Milano il 5 gennaio scorso è conforme alle direttive fornite dal Ministero dell'interno al direttore centrale servizi elettorali, con circolare telegrafica urgente il precedente 4 gennaio, al fine di assicurare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, concernente «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
Nella predetta circolare veniva indicato il termine del 30 gennaio prossimo per l'elezione della commissione elettorale comunale nella composizione prevista dall'articolo 10 della legge n. 270 del 2005, anche per i comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti le cui commissioni elettorali risultassero avere un numero di componenti diverso da quello previsto dalla nuova legge.
Ricordo, infatti, che il comma 2 del predetto articolo 10 ha modificato la composizione della commissione elettorale comunale anche per la maggior parte dei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti.
Tale commissione, infatti, dovrà essere composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, e da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.
Pertanto, i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, le cui commissioni elettorali risultino avere un numero di componenti diverso, dovranno procedere ad una nuova elezione di tutti i membri della commissione.
In mancanza di espresse disposizioni che colleghino, per i comuni superiori a quindicimila abitanti, il rinnovo delle commissioni elettorali a quello dei rispettivi consigli comunali, si ritiene che non si possa derogare al nuovo sistema di norme che hanno introdotto diversi criteri di composizione e di funzionamento delle commissioni in argomento.
In caso contrario, si esprime l'avviso che verrebbe ingiustificatamente differita l'attuazione della legge in un ampio arco temporale, che va dalla prossima primavera, per i comuni che andranno ad elezione nel 2006, fino agli anni successivi, per gli altri comuni, in relazione alle rispettive scadenze dei mandati. Ciò, evidentemente, potrebbe dar luogo ad un rilevante aumento del contenzioso, da evitare in ogni modo in un momento così delicato del procedimento elettorale.

PRESIDENTE. L'onorevole Bocchino ha facoltà di replicare.

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente, ringrazio il Governo, in particolare il sottosegretario Valentino, il quale, con competenza, ha fatto chiarezza su una vicenda che avrebbe potuto dare luogo ad equivoci nella fase di prima applicazione della nuova legge elettorale.

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