Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 737 del 25/1/2006
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(Discussione - Doc. IV-quater, n. 120)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:


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Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Selva (Doc. IV-quater, n. 120).
Ricordo che la Giunta, a maggioranza, propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Selva nell'esercizio delle funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Lezza.

GIUSEPPE LEZZA, Relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione avanzata in data 6 ottobre 2005 dall'onorevole Gustavo Selva nell'ambito del procedimento penale n. 13010 del 2005 pendente presso il tribunale di Roma.
La querela che dà origine al procedimento è stata sporta dalla dottoressa Clementina Forleo, magistrato addetto alle funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Lezza. Pregherei i colleghi, trattandosi di questioni sempre di una certa delicatezza, che attengono a problemi che riguardano i colleghi, di consentire al relatore di esprimersi in modo da essere compreso, persino dalla Presidenza che è un po' distante.

GIUSEPPE LEZZA, Relatore per la maggioranza. La ringrazio, signor Presidente.
Come ampiamente noto, la dottoressa Forleo si è resa evidente per la prima volta alle cronache nazionali per avere, in data 24 gennaio 2005, emanato una sentenza nella quale - all'esito del giudizio abbreviato celebrato a carico di 5 imputati accusati di violazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), di ricettazione e di associazione con finalità di terrorismo - ha ritenuto di non ravvisare la sussistenza di quest'ultimo reato.
Secondo quanto si è appreso delle notizie di stampa, i motivi che hanno portato la dottoressa Forleo ad escludere nei confronti di alcuni degli imputati l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo stavano nell'aver costei distinto la nozione di «terrorismo» da quella di «resistenza» o di «guerriglia». Avendo ritenuto sussistere nel caso di specie, come attinente alla situazione irachena, la seconda e la terza ipotesi e non la prima, il magistrato ha pronunciato una sentenza di assoluzione. Successivamente, il ministro dell'interno, onorevole Pisanu, ha disposto l'espulsione di uno degli imputati, Mohamed Daki, ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998. Peraltro, essendo il Daki sottoposto a procedimento penale, per l'esecuzione dell'espulsione occorreva il «nulla osta» del magistrato, che però la dottoressa Forleo non ha concesso. L'onorevole Selva viene querelato dalla dottoressa Clementina Forleo per aver inserito alcuni periodi a lei riferiti in un suo articolo pubblicato su Il Secolo d'Italia il 26 gennaio del 2005 dal titolo «Quei magistrati con la kefiyah che scambiano vittime e assassini». Sentito nel corso dell'esame presso la Giunta in data 26 ottobre 2005, l'onorevole Gustavo Selva ha fatto presente di essere stato querelato dalla dottoressa Forleo per opinioni che egli ha espresso nella doppia veste di commentatore politico e parlamentare, qualità entrambe che gli dovrebbero garantire l'immunità. Nell'articolo oggetto del procedimento egli aveva criticato i concetti - che il magistrato aveva espresso nella sua sentenza - di «popolo oppresso» e di «guerriglia», i quali non gli sembravano e non gli sembrano attagliarsi alla situazione irachena. Ha inoltre affermato di aver volutamente enfatizzato gli effetti estremi dell'impostazione della dottoressa Forleo a scopi di critica politica. Tant'è vero che nel suo articolo ha scritto testualmente: «Anche in questa occasione la mia può apparire una forzatura polemica, ma in presenza di avvenimenti tanto violenti mi sembra che la chiarezza debba prevalere sul detto e sul non detto».


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In tale articolo in buona sostanza, per un verso, l'onorevole Selva ricordava il sacrificio del maresciallo dell'esercito Simone Cola, morto per un incidente all'elicottero su cui viaggiava in Iraq e per l'altro criticava quei capi di Governo che non partecipano allo sforzo militare a fianco degli Stati Uniti e del Regno Unito. In tale contesto di confronto tra visioni e scelte politiche opposte, l'onorevole Selva ha criticato anche la pronuncia del giudice Forleo in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino marocchino anche per il reato di associazione con finalità di terrorismo. Come è noto anche a questa Giunta per via delle analoghe richieste di insindacabilità avanzate dai deputati Di Luca e Cicchitto, la predetta dottoressa Forleo aveva ritenuto che la guerriglia in Iraq non potesse definirsi ai sensi dell'articolo 270-bis del codice penale «terrorismo». È noto altresì che tale pronuncia ha sollevato legittime e diffuse perplessità alle quali l'onorevole Selva si è associato anche in qualità di attento e qualificato osservatore delle vicende internazionali, essendo peraltro presidente della Commissione affari esteri della Camera dei deputati.
Nell'affermazione per cui il giudice Forleo avrebbe scambiato vittime con assassini e che ella sarebbe un giudice con la kefiyah non si vedono francamente elementi offensivi bensì la mera censura politica, e neanche delle più aspre. È evidente per di più che l'onorevole Selva non si è spinto oltre la critica di un comportamento concreto, quale è un'ordinanza giurisdizionale, e non ha usato il cosiddetto argumentum ad hominem, che la Corte di cassazione ritiene illegittimo e determinante nell'integrazione del reato di diffamazione. Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta nella seduta del 18 gennaio 2006, ha deliberato nel senso che i fatti concernono espressioni inerenti all'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza Signor Presidente, ad avviso della minoranza della Giunta, nel caso di specie si tratta non solo di un commento ad una sentenza (ovviamente, sempre legittimo, sia che provenga da parlamentari, sia che venga formulato da comuni cittadini), ma anche dell'attribuzione all'estensore della sentenza in oggetto di valutazioni che quel giudice non aveva mai effettuato.
Il giudice in questione, infatti, viene apostrofato come un magistrato con la kefiyah: non si tratta certamente né di un commento alla sentenza, né di un apprezzamento lusinghiero (almeno per un magistrato). Il relatore per la maggioranza non l'ha riferito, ma allo stesso estensore della citata sentenza viene attribuito il fatto di considerare i soldati di pace italiani degli assassini.
A nome della minoranza della Giunta, allora, vorrei rilevare che non si riscontra un collegamento tra l'attribuzione di tali giudizi e l'attività parlamentare del deputato Selva: per questi motivi, invito l'Assemblea a respingere la proposta della maggioranza della Giunta di deliberare nel senso che i fatti concernono espressioni inerenti all'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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