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ritenuto inabile al servizio lavorativo in data 15 gennaio 1991 dall'USL RM 11, con giudizio confermato dalla Commissione medica ospedaliera, per infermità contratte in servizio e per cause di esso;
correttamente riliquidato da parte della Cassa depositi e dall'INPDAP il trattamento pensionistico del signor Mosca e se non ritenga opportuno chiarire la natura indennitaria o reddituale della pensione privilegiata, prevenendo in tal modo costosi procedimenti contenziosi.
sembrano sussistere le condizioni perché un'azienda operante nel medesimo settore, identificata con la «Roberto Biagini» di Firenze, possa rilevare lo stabilimento e l'attività della MABRO Grosseto operante in Orvieto con il marchio «M.C.O. Orvieto»;
l'azienda, positivamente inserita nel mercato del tessile e dell'abbigliamento maschile, ad oggi occupa pur sempre 83 dipendenti, di cui 2 impiegati e 81 operai qualificati, costituendo un elemento importante nella precaria economia dell'orvietano;
finalizzata alle procedure di cessione aziendale, pende una posizione di Cassa Integrazione Straordinaria, in attesa che venga firmato il Decreto Ministeriale, mentre le maestranze sono in palese sofferenza non percependo le spettanze dal settembre 2005 -:
se non ritenga di procedere con ogni urgenza all'emissione del decreto ministeriale per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria per i dipendenti MABRO di Orvieto, affinché siano alleviate le loro difficoltà e rese più serene le fasi di cessione dell'azienda;
se non ritenga di esercitare un intervento di sollecitazione, ferme restando le competenze istituzionali di ciascuno, affinché le trattative in corso tra Mabro, azienda Biagini, nonché Sviluppumbria e Gepafin, trovino concreta conclusione e al personale coinvolto sia fornito quel doveroso aggiornamento sulle prospettive che lo coinvolgono e che finora è mancato da parte dei livelli istituzionali regionali e locali.
(4-19676)
il signor Romano Mosca, ex dipendente della Cassa depositi e prestiti, è stato
il signor Mosca ha contratto infermità giudicate di ottava e settima categoria ai sensi della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 834 del 1981, riconosciute risalenti fin dal 1985. Tale stato è durato fino al 14 gennaio 1991. Successivamente, le quattro patologie riscontrate al signor Mosca si sono aggravate, per cui il rapporto di lavoro è stato interrotto;
trattandosi di cessazione dal servizio per invalidità dipendente da causa di servizio (invalidità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro), all'interessato è stata liquidata la pensione privilegiata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973;
nella delibera della Cassa depositi e prestiti del 25 ottobre 1994 (prot. n. 5367), che determina l'ammontare della pensione, non viene preso a base per il calcolo l'intero stipendio annuale. Sono infatti considerate solo 12 mensilità, escludendo arbitrariamente la cosiddetta tredicesima;
analogo vizio viene ripetuto per la retribuzione individuale di anzianità (RIA), calcolata con riferimento a 12 mensilità;
infine, non viene minimamente presa in considerazione la indennità integrativa speciale (IIS). In proposito, vale la pena precisare che nel caso di quiescenza anticipata la indennità integrativa speciale va corrisposta in misura ridotta, così come previsto dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito dalla legge n. 79 del 1983, che - all'articolo 10 - statuisce che la misura della indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno sia determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, prendendo per intero (40/40) l'importo dell'indennità spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Con successivo decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito dalla n. 120 del 1986, all'articolo 10, il legislatore ha identificato, tassativamente, i casi che fanno eccezione alla regola generale. «Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.»;
la situazione del signor Mosca rientra pienamente nella ipotesi eccezionale prevista dalla legge, con la conseguenza che la indennità integrativa speciale avrebbe dovuto essere corrisposta in misura intera sul trattamento pensionistico a decorrere dalla data di collocamento a riposo;
la Cassa depositi e prestiti ha quindi evidentemente errato nel computo della pensione privilegiata;
l'INPDAP è subentrato nelle competenze della Cassa per la liquidazione diretta delle pensioni aventi decorrenza dal 13 dicembre 2003, senza poter sottoporre a revisione i trattamenti da essa erogati, ma non direttamente liquidati;
il signor Mosca ha altresì chiesto di poter fruire di un accompagnatore, senza peraltro ottenere risposta positiva alle sue istanze;
occorre in ogni caso ristabilire un corretto rapporto tra la pubblica amministrazione e un cittadino divenuto inabile dopo trenta anni di servizio, la cui sicurezza economica è stata compromessa da una erronea applicazione della disciplina previdenziale vigente, garantendo - accanto alle tutele assistenziali - anche un equo indennizzo per l'infermità subita -:
se sia a conoscenza dei fatti appena descritti e quali iniziative si intendano assumere perché sia tempestivamente e
(4-19677)
la società ICCREA-AGRILEASING ha indetto una gara d'appalto per il servizio di facchinaggio e pulizie presso la sua sede in via Massimo D'Azeglio a Roma;
il sistema del «massimo ribasso» impone l'assegnazione dell'appalto all'offerente a minor costo senza altra valutazione qualitativa;
la mancata riconferma della precedente ditta appaltatrice, la società INA, ha determinato un cambio di gestione dei servizi di pulizie a favore del consorzio GEDIS;
tale consorzio aggiudicatario dell'appalto, ha affidato alla società di recente costituzione e sua consorziata SOCIETÀ SERVIZI GENERALI SRL la gestione del servizio;
ne è conseguito il licenziamento dei 37 lavoratori tuttora in sciopero e in attesa di riconferma del contratto;
anche se venisse loro rinnovato il contratto, i suddetti lavoratori si troverebbero nella situazione di veder notevolmente mutate le condizioni di lavoro e in particolare di retribuzione: è prevista infatti una contrazione delle ore lavorative settimanali che passerebbero da 40, per un totale di 8 ore giornaliere, a 10 ore settimanali, per un ammontare di 2 ore giornaliere -:
se il Ministro sia informato dei fatti l'elezione del massimo ribasso ad unico criterio per l'assegnazione degli appalti, a discapito di parametri quali la qualità del servizio offerto, le garanzie di tutela della salute e della sicurezza e di adeguato trattamento economico del lavoratore, e utile, viceversa, una revisione dell'attuale regolamentazione in materia di appalti;
se non ritenga opportuno favorire l'apertura di un tavolo di trattativa tra le parti interessate affinché per i lavoratori in sciopero e in attesa di contratto si possano determinare le condizioni di tutela del posto di lavoro.
(4-19679)
recentemente su alcuni quotidiani sono stati pubblicati alcuni articoli sul degrado del deposito del Cotral a Minturno (Latina);
si legge testualmente che «a Minturno, l'impianto del Cotral ubicato nelle immediate vicinanze del fiume Garigliano versa in totale stato di abbandono»;
tale impianto insiste su un terreno agricolo privo di sistemi di sicurezza ed è continuamente praticato da prostitute che intrattengono i loro clienti e da tossicodipendenti che usano i bus quale luogo sicuro e confortevole;
di conseguenza gli autobus vengono usati anche come pattumiere di siringhe e preservativi e spesso vengono anche vandalizzati con tagli di sedili, lesioni o rotture dei vetri, eccetera;
come se ciò non bastasse, nel 2005 il fiume Garigliano è andato in piena ed ha inondato l'intero parco mezzi, creando disagi e danni;
la grave situazione di degrado e di abbandono in cui versa lo stabilimento di Minturno pone gravi problemi in merito alla sicurezza di coloro che in questo luogo prestano ogni giorno la propria attività lavorativa;
la sicurezza sui luoghi di lavoro è disciplinata in particolare dalla legge n. 626 del 1994 -:
se si intendano attivare i competenti uffici affinché sia verificato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
(4-19685)