Allegato A
Seduta n. 737 del 25/1/2006


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(A.C. 3437 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni relative al Corpo della polizia penitenziaria).

1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Disposizioni relative al Corpo della polizia penitenziaria).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale appartenente ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria


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in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità ivi specificate, accedono alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario.
3. 1. Lumia, Molinari, Mascia, Deiana, Pistone.

Al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: n. 12 dell'11 febbraio 2000 aggiungere le seguenti: e n. 99 del 14 dicembre 2001.
3. 60. Lavagnini.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), vengono altresì emanate norme al fine di riordinare in senso perequativo gli ordinamenti dei ruoli direttivi della polizia penitenziaria, rideterminando i periodi di permanenza nelle qualifiche del ruolo direttivo speciale e del ruolo direttivo ordinario, affinché il percorso dalla qualifica iniziale a quella apicale si esaurisca nello stesso periodo di tempo previsto per i corrispondenti ruoli della polizia di Stato.
3. 3. Pisa, Molinari, Mascia, Deiana, Pistone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.
3. 8. Pinotti, Molinari, Mascia, Deiana, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - 1. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2006, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, un decreto legislativo per il riordino del ruolo dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, prevedendo:
a) l'applicazione di tale normativa limitatamente al personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso del diploma di scuola media superiore;
b) l'inquadramento nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente;
c) il superamento di un percorso formativo adeguato da svolgere presso il reparto di appartenenza o presso enti e reparti limitrofi.
3.03. Ruzzante, Molinari, Mascia, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - (Norme transitorie per il riordino del ruolo dei sergenti). - 1. Nella


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fase di prima applicazione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso del diploma di scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente, previo il superamento di un percorso formativo adeguato da svolgere presso il reparto di appartenenza o presso enti e reparti limitrofi.
3. 04. Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - (Norme transitorie per riordino del ruolo sovrintendenti). - 1. Nella fase di prima applicazione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ai vice sovrintendenti della Polizia di Stato che hanno superato il 15o, 16o e 17o corso, la decorrenza giuridica della nomina è retrodatata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello per il quale sono state accertate le vacanze di organico.
2. Gli stessi sono inquadrati, se idonei, nel ruolo degli ispettori, fino a saturazione delle vacanze di organico.
3. Gli ispettori della Polizia di Stato del 7o corso e successivi, vincitori di concorso per esami e frequentatori di diciotto mesi di corso, sono ricollocati in ordine di ruolo allineandoli alle posizioni degli ispettori acceduti in ruolo a seguito del superamento di specifiche e selettive prove concorsuali, selezioni psico-fisico-attitudinali e frequenza di corso di aggiornamento e formazione. Ai fini della rideterminazione dell'anzianità di servizio in ruolo, è computato il periodo di diciotto mesi di corso svolto dai vice ispettori del 7o corso e successivi concorsi pubblici. Il trattamento economico in godimento è equiparato a quello delle omologhe qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.
3. 05. Luongo, Molinari, Mascia, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - (Norme per la salvaguardia del principio di equiordinazione). - 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico,devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione delle forze armate e delle forze di polizia.
3. 061. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotundo, Molinari, Bressa, Mascia, Deiana, Lavagnini, Angioni, Santino Adamo Loddo, Giorgio Conte, Pinotti, Di Giandomenico, Pistone.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1.023 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si fa fronte, quanto a 313 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per gli ulteriori 710 milioni con il gettito derivante dalle seguenti disposizioni:
a) per 200 milioni di euro: all'articolo 1, comma 551, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «il mantenimento del gettito» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento di gettito di 200 milioni di euro»;
b) per 110 milioni annui: è aumentata del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente


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legge, la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) per 140 milioni di euro annui: l'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati; resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di successioni e donazioni vigenti precedentemente l'entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001;
d) per 160 milioni di euro annui: è aumentata dal 6 al 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
e) per 100 milioni di euro: all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni a decorrere dall'anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.120 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.220 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».
3. 062. De Brasi, Molinari, Mascia, Deiana, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - (Disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale). - 1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell' inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita solamente la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.
3. 063. Lavagnini.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - (Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.
2. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».
3. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.
3. 064. Lavagnini.
(Approvato)