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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, già approvato, in un testo unificato dal Senato, d'iniziativa dei senatori Tomassini; Tomassini; Bettoni ed altri; d'iniziativa del Governo: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini; Battaglia ed altri; Lucchese ed altri; Battaglia ed altri; Anna Maria Leone ed altri; Battaglia ed altri; Francesca Martini; Moroni; Milanese e Tarantino.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Lucchese, ha facoltà di svolgere la relazione.
FRANCESCO PAOLO LUCCHESE, Relatore. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 6229, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» è finalizzata ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche.
FRANCESCO PAOLO LUCCHESE, Relatore. A tal fine modifica in alcuni aspetti la disciplina esistente sui titoli di studio per l'abilitazione all'esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea; conferisce una delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali; detta disposizioni sull'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento.
Sono infine previste norme modificative dei requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente continua del personale sanitario.
Il testo, trasmesso dal Senato, è frutto di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo (A.S. 3236).
Il provvedimento in esame interessa una pluralità di profili. L'aspetto più rilevante appare senz'altro quello della disciplina delle «professioni», oggetto di legislazione concorrente, per la quale compito dello Stato è stabilire le norme di principio, mentre spetta alle regioni la potestà regolamentare.
La novella del Titolo V della Costituzione ha infatti modificato l'impostazione di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, che rinviava a decreti di carattere
regolamentare del ministro della salute l'individuazione delle professioni sanitarie e dei relativi profili.
Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, l'individuazione delle figure professionali ed i relativi profili e ordinamenti didattici rientrano nell'ambito dei principi fondamentali riservati alla legge statale, lasciando alle regioni il compito di dettare la normativa di attuazione (articolo 117, comma 6, della Costituzione).
La Corte costituzionale, su questo aspetto, si è espressa con diverse sentenze: la n. 353 del 2003, nonché le nn. 319, 355, 405 e 425 del 2005. L'obiettivo del provvedimento è volto a superare la fase di stallo conseguente al nuovo Titolo V della Costituzione. Infatti, la soluzione del testo in esame sembra volta soprattutto ad individuare un percorso attraverso il quale giungere alla definizione delle nuove professioni sanitarie, e cioè gli accordi da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, piuttosto che definire i principi base sui requisiti per l'esercizio della professione e sull'ambito della professione stessa, secondo il dettato dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 7, comma 2, del disegno di legge al nostro esame.
L'istituzione degli albi professionali va vista alla luce di alcuni orientamenti emersi a livello comunitario, volti a limitare l'istituzione di nuovi ordini ai casi in cui tale strumento rappresenta una garanzia rafforzata per i cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato. La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa ai servizi del mercato interno (COM(2004) 2), che è stata esaminata dal Consiglio Competitività l'11 marzo, il 25-26 novembre 2004, nonché il 6 e 7 giugno 2005. Il 22 novembre 2005 la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha adottato con emendamenti la relazione sulla proposta della relatrice Gebhardt. Tale relazione dovrebbe essere esaminata dall'Assemblea plenaria in prima lettura il 14 febbraio 2006. A tale proposito, la XIV Commissione per le politiche dell'Unione europea richiama l'opportunità di un riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE, e che si tenga conto, dunque, che l'adozione dei principi e dei criteri direttivi della delega, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame riguardante l'istituzione degli albi e degli ordini professionali, avvenga nel rispetto dell'articolo 49 del TCE, come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla stessa direttiva 2005/36/CE.
Intendo, a tale proposito, soffermarmi sul parere espresso dalla Commissione lavoro pubblico e privato, che è favorevole ma con la condizione che l'attività libero-professionale venga svolta dal personale infermieristico, e quindi da tutto il personale, che ha un rapporto di dipendente pubblico e privato (può essere iscritto agli albi, oltre agli operatori professionali che svolgono libera attività professionale, anche il dipendente pubblico), purché fuori dell'orario di servizio e all'interno della struttura sanitaria: una regola già presente nella normativa esistente, che è stata ribadita ulteriormente dalla Commissione lavoro pubblico e privato.
Il progetto di legge, nel testo approvato dal Senato, è composto da sette articoli. L'articolo 1 prevede un'abilitazione rilasciata dallo Stato per l'esercizio delle attività previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (comma 1), i cui operatori svolgano attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione: è quindi chiaro che non possono svolgere alcuna attività diagnostica, così come sancito dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.
All'articolo 2, nei commi da 1 a 4, vengono prefigurati i nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire o a modificare quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001; l'abilitazione all'esercizio della professione è rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari, svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
compresi gli IRCCS, individuati con accordi tra le regioni e le università. La Commissione bilancio osserva che tutto ciò dovrà avvenire senza ulteriori oneri a carico dello Stato e, quindi, con la clausola di invarianza; tra l'altro, al comma 3 dell'articolo 7, è anche stabilito che la legge viene approvata senza che vi siano maggiori oneri finanziari per lo Stato.
Al comma 4 dell'articolo 2 è previsto che l'aggiornamento professionale sia effettuato con modalità identiche a quelle della professione medica. Al riguardo, la Commissione lavoro osserva che tutto ciò era già previsto da altre norme: comunque, quod abundat non vitiat! Il comma 5 dello stesso articolo modifica la disciplina prevista per l'accesso alla carica di direttore delle ASL. La norma in esame dispone, in alternativa ai requisiti previsti dalla disciplina vigente, l'espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale: l'avere svolto uno di questi mandati costituisce titolo per poter essere inseriti negli elenchi per l'accesso alla carica di direttore generale nelle Aziende sanitarie locali. A tale proposito, il Comitato per la legislazione fa presente che andrebbe specificato meglio il momento temporale, poiché le norme attuali prevedono che i requisiti debbano essere posseduti nel decennio precedente l'ottenimento dell'incarico. Comunque in questo caso, poiché non è previsto, sembra che l'aver svolto uno di questi mandati valga dal momento in cui non si svolge più quel mandato: è, quindi, immediatamente esecutivo.
Il comma 6 dell'articolo 2 esonera i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie dall'obbligo di partecipazione ai previsti programmi di formazione continua, limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale.
L'articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie. A tal fine l'articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati principi e criteri direttivi indicati nell'articolo stesso.
L'articolo 5 disciplina l'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, da collocare comunque nelle quattro aree professionali di cui all'articolo 1 del provvedimento, che comunque richiama sempre la legge n. 251 del 2000. Il comma 2 prevede che le nuove professioni sanitarie siano riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, mentre il comma 3 dispone che l'individuazione delle nuove professioni sia subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni. Si tratta di un percorso nuovo, che va a superare lo stallo, prima indicato, creato dall'articolo 117 della Costituzione.
L'articolo 6 istituisce la funzione di coordinamento per le predette professioni sanitarie. Si tratta di una nuova articolazione, che stabilisce una funzione di coordinamento per questi operatori professionali. Al comma 2 è previsto che il conferimento dell'incarico di coordinamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed, inoltre, si prevede l'obbligo contestuale per le ASL di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, ovviamente rispetto a quelle di coordinatore.
Il comma 4 stabilisce i requisiti per la funzione di coordinamento. Sono richiesti il master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza e un'esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
L'articolo 7, comma 1, stabilisce che alle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le specifiche norme contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento.
Infine, il provvedimento - come già ricordato - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DOMENICO DI VIRGILIO, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.
LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, il provvedimento in esame è giunto al rush finale e ci auguriamo che veda la luce in questa legislatura. Il nostro gruppo, come quello dei Democratici di sinistra, in Commissione ha deciso di non presentare alcun emendamento proprio in considerazione delle attese che su tale proposta di legge sussistono tra gli operatori del settore.
Il provvedimento, che ci apprestiamo ad esaminare nel suo articolato, porta a compimento il percorso di riforma delle professioni sanitarie non mediche avviato nella precedente legislatura con le leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251. Si tratta, quindi, di un percorso riformatore che trae origine dalle riforme dei Governi dell'Ulivo della scorsa legislatura.
Noi vogliamo rimarcare l'importanza dell'istituzione degli albi che hanno la finalità di assicurare la deontologia degli operatori, di tutelare la loro qualità professionale e, nel contempo, l'interesse dei cittadini. Si tratta di professioni delicate, che hanno a che fare con la salute dei cittadini. Ed è proprio per questo motivo che noi teniamo molto a che il provvedimento sia definitivamente licenziato, nell'interesse di un'organizzazione delle professioni più moderna e più attenta ai nuovi bisogni di sicurezza e di valorizzazione delle specificità professionali.
Peraltro, il provvedimento in esame, a nostro avviso, non dovrebbe porre problemi in sede di Unione europea perché con esso si affrontano questioni che necessitavano di un intervento legislativo. L'Unione europea, fra l'altro, non ha vietato l'istituzione di nuovi ordini professionali, ma ha invitato gli Stati membri a limitare tale istituzione soltanto ai casi in cui essa appaia effettivamente opportuna, vale a dire quando la creazione di ordini riguarda figure che ai cittadini forniscono servizi di primario interesse.
L'articolato del provvedimento al nostro esame dà, di fatto, soluzione ad alcuni seri problemi giuridici di applicazione delle leggi - cui ho fatto prima riferimento - anche alla luce del Titolo V della Costituzione e alle competenze delle regioni nel processo di riforma del sistema delle professioni sanitarie non mediche.
Il provvedimento ha il merito di riconoscere appieno la dignità e il valore delle professioni sanitarie non mediche costituendole in ordini professionali autonomi, nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.
Certo, un lavoro migliore poteva essere fatto. Con la discussione e l'approvazione del provvedimento arriva tuttavia a compimento una stagione importante di riforme iniziate ed attuate dal centrosinistra, grazie alle quali circa cinquecentomila operatori della sanità, suddivisi in ventidue profili professionali, sono finalmente diventati, da ausiliari e subalterni, veri professionisti della sanità, con autonomia professionale riconosciuta ed adeguata formazione universitaria.
Il varo del provvedimento, che consideriamo importante, non vuole essere di ostacolo ad una futura e necessaria riforma delle professioni. Intendiamo solo omogeneizzare, anche da questo punto di vista, professioni finalmente autonome che sempre più sviluppano un rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale, e, soprattutto, sviluppano un'attività libero-professionale che attiene alla salute e alla malattia, alla vita e alla morte, e che proprio per la delicatezza del loro compito devono avere un proprio codice etico, atteggiamenti professionali
congrui e di qualità, puntuale verifica e controllo della correttezza di ogni comportamento professionale.
Il provvedimento coglie, infine, l'esigenza di prevedere nuovamente, con più certezza e dignità, il ruolo importante del coordinamento e del coordinatore.
Si tratta di una classificazione moderna, che non è la semplice riproposizione della figura del caposala per i soli infermieri e che si pone in linea con l'evoluzione scientifica, formativa e legislativa di tutte le professioni sanitarie. Non va dimenticato - anzi, va sottolineato - che il testo in esame, risultato importante per tutti gli operatori, rappresenta soprattutto la conquista di un servizio migliore, a tutela della salute dei cittadini.
In conclusione, dichiaro l'orientamento favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo alla rapida approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, anche al fine di dare ai cittadini più stringenti garanzie rispetto alla correttezza deontologica degli operatori sanitari non medici, il cui ruolo nel sistema della sanità italiana è divenuto, negli anni, sempre più importante e significativo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tamburro. Ne ha facoltà.
RICCARDO TAMBURRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente una legge quadro riguardante la materia delle professioni sanitarie, derivante dall'unificazione di più proposte di legge e da un disegno di legge del Governo, approda alla Camera per l'approvazione: finalmente, perché il paese ne sentiva il bisogno; finalmente, perché l'iter è stato lungo e travagliato (si è temuto che non si potesse concludere; invece, è arrivato al traguardo e, quindi, tutto il lavoro effettuato dalle varie Commissioni di Camera e Senato non è andato perso).
Il paese ne sentiva il bisogno perché si va a mettere ordine in un settore in cui il vuoto legislativo esistente non garantiva il riconoscimento di quelle professionalità sanitarie non mediche che costituiscono un pilastro importante dell'offerta sanitaria. Non solo: evidentemente, tale vuoto lasciava anche spazio all'esercizio abusivo della professione; e, in un settore in cui è in gioco la salute dei cittadini, bene primario da tutelare e non a caso salvaguardato anche dalla nostra Costituzione, non dobbiamo consentirlo. Infatti, specialmente nel settore della cura della salute, l'aspetto relazionale tra operatore e paziente è di grandissima rilevanza ai fini della qualità della prestazione erogata; quindi, l'equazione «operatore più qualificato uguale prestazione migliore» è di immediata comprensione.
Non secondario, inoltre, ci appare l'effetto che il provvedimento in approvazione avrà nel fare emergere quelle attività che oggi vengono svolte al di fuori di ogni regola tributaria. Il disegno di legge in esame detta finalmente disposizioni per regolamentare le professioni infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e, infine, della prevenzione. Il grande salto di qualità che deriverà dall'approvazione del testo in esame consiste nel fatto che, finalmente, tali professioni, riconosciuti i relativi ordini, avranno un'organizzazione definita ed uniforme su tutto il territorio. Saranno regolamentate, in tal modo, anche quelle che oggi non sono comprese in alcun ordine e saranno risolte tutte le questioni relative alla rappresentatività di quelle diverse organizzazioni oggi esistenti ed operanti. La nuova organizzazione favorirà il raggiungimento del migliore livello di preparazione dei professionisti in questione, che sarà di grado universitario. Quest'ultimo è un aspetto che inciderà direttamente e positivamente sui migliori ed uniformi livelli di assistenza erogati agli utenti-pazienti.
Il livello qualitativo generale delle prestazioni erogate sarà quindi più elevato. A tale proposito, ci aspettiamo che vengano celermente definiti dalle università piani di studio nuovi ed adeguati per soddisfare l'incremento della domanda formativa che necessariamente verrà dal particolare settore.
Saranno istituiti ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie, alla cui istituzione è espressamente
delegato il Governo. Ciò consentirà anche, evidentemente, di superare quelle situazioni di disparità di trattamento tra professioni già organizzate in ordini e quelle che non lo sono. Gli operatori sanitari non medici, siano essi infermieri od ostetriche, fisioterapisti o logopedisti, tecnici della neurofisiopatologia o della prevenzione, solo per citarne alcuni, dovranno iscriversi ad un albo professionale, come recita il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Ciò vale anche per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già oggi riconosciuti.
L'apparente iperregolamentazione che ne deriva va tutta nella direzione di una maggiore garanzia, per il cittadino-paziente, di ottenere una prestazione altamente qualificata, erogata da un professionista sanitario iscritto ad un albo.
Ancora, riteniamo importante per l'intera categoria che sia istituita la funzione di coordinamento, definendo un percorso di carriera che valorizzi la professionalità e che, partendo da professionisti in possesso di diploma di laurea, si articoli in professionisti coordinatori, in possesso di master di primo livello, in professionisti specialisti, in possesso di master di primo livello per le funzioni specialistiche, per terminare con i professionisti dirigenti, in possesso della laurea specialistica e con adeguata esperienza. Ciò dovrebbe ridurre quella discrezionalità oggi esistente nella attribuzione della funzione di coordinamento, causa anche del disordine normativo ed organizzativo esistente, evidenziando un percorso meritocratico riconoscibile e capace anche di dare la giusta autorevolezza a chi è individuato per ricoprire il ruolo.
Si compie, così, un poderoso passo in avanti che coinvolge molte centinaia di migliaia di operatori nella direzione di inquadrare meglio una categoria di veri professionisti sanitari, dotati della necessaria formazione professionale ed universitaria, uniformati ad un proprio codice etico e capaci di garantire efficienza funzionale, responsabilità, qualificazione professionale, aggiornamento, competenze organizzative e gestionali e progressione di carriera.
Dunque - con ciò mi avvio a conclusione - pensiamo che questa legge sia destinata ad incidere significativamente sulle condizioni di esercizio delle professioni sanitarie non mediche, assicurando per esse maggiore preparazione e qualificazione, oramai di livello universitario, maggiore professionalità e maggiore tutela e fornendo ai cittadini una maggiore garanzia di ottenere prestazioni sanitarie qualificate.
Per queste ragioni, sinteticamente espresse, riteniamo importante e qualificante per gli operatori e per i cittadini l'approvazione di questo progetto di legge.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Labate. Ne ha facoltà.
GRAZIA LABATE. Signor presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Di Virgilio, il progetto di legge alla nostra attenzione praticamente consente di portare a termine un percorso iniziato, nel nostro ordinamento delle professioni sanitarie non mediche, con la legge n. 42 del 1999 e con la legge n. 251 del 2000.
Il nostro ordinamento, rispetto a quello degli altri paesi europei, ha preso atto in ritardo del ruolo e della qualità delle professioni sanitarie non mediche e, pur tuttavia, a partire dal 1999 e dal 2000, ne ha aggiornato il profilo, soprattutto rimarcando l'esigenza che anche il nostro paese provvedesse alla formazione di questi operatori con percorso formativo di tipo universitario, con il conseguimento sia del diploma triennale, sia della laurea, sia, addirittura, del dottorato di ricerca.
Si tratta di un fatto molto importante se si pensa all'evoluzione che ha avuto, nell'ambito delle professioni mediche, il ruolo di tanti professionisti, dagli infermieri alle ostetriche, ai fisioterapisti e ai tecnici della prevenzione e della riabilitazione. Attualmente, essi svolgono nell'ambito del Servizio sanitario nazionale un ruolo di notevole importanza, considerando come l'invecchiamento della popolazione
abbia portato con sé una serie di patologie croniche e degenerative che non presuppongono più la fase della cura istituzionalizzata ma richiedono, sempre di più, la cura domiciliare ad opera di professionisti abilitati e capaci di affrontare la riabilitazione e la cura della salute con dignità professionale e con dignità formativa.
Il provvedimento alla nostra attenzione non fa altro che rideterminare, in termini di principio, la prosecuzione di una normativa esistente e l'incrocio di tale normativa con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha consegnato alle regioni italiane il principio ordinamentale della formazione professionale.
È come dire che si era creato, per effetto delle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000 e del nuovo ordinamento costituzionale, un vuoto normativo che non consentiva più al nostro ordinamento di procedere con i vecchi decreti regolamentari demandati al ministro della salute per la fissazione di profili e curricula formativi; di qui, l'esigenza del testo alla nostra attenzione, che, appunto, fissa in termini di principio, per le professioni sanitarie non mediche, il percorso formativo abilitante, il percorso di formazione con laurea e quello con dottorato di ricerca.
Il provvedimento prevede, inoltre, un decreto congiunto del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica che fissa le modalità dei moduli formativi e delle discipline alle quali, appunto, far afferire tutto il percorso universitario di tali professioni, nel contempo recando le norme di coordinamento, in modo da conferire dignità ad un ruolo dirigente e professionale che oramai è nelle cose. È peraltro esigenza fondamentale del Servizio sanitario portare a compimento tale percorso se si pensa, ad esempio, alle molteplici funzioni, non solo di diretta professione ma di coordinamento, di team e di staff, nell'organizzazione territoriale e in quella ospedaliera, che, su tutta l'area dei servizi, mettono capo a professioni quali quelle degli infermieri, delle ostetriche e dei fisioterapisti della riabilitazione. Di qui nasce l'esigenza di porre mano, con una legge che interviene, per l'appunto, nella transizione tra il vecchio ordinamento ed il nuovo, anche nella tutela della deontologia professionale.
So bene che, al riguardo, anche nel nostro paese si è aperto un dibattito che, purtroppo, questo Parlamento non porta a maturazione; mi riferisco alla questione relativa alla riforma dell'ordinistica. Infatti, dal quadro comunitario vengono sia un richiamo ad evitare la proliferazione degli ordini professionali sia, soprattutto, un richiamo a considerare questi ultimi quale luogo della tutela deontologica e comportamentale dei professionisti.
Dunque, proprio su tale profilo vorrei soffermare l'attenzione, in quanto il provvedimento sceglie in maniera efficace la soluzione dell'istituzione degli albi professionali per queste nuove figure. Tuttavia, il modo in cui questo provvedimento affronta la materia dell'ordinistica professionale garantisce che nel campo delle nuove professioni sanitarie non mediche si possa operare secondo il principio della tutela della deontologia professionale delle figure menzionate e, soprattutto, della tutela della qualità delle prestazioni professionali svolte nei confronti dei cittadini.
Potevamo non affrontare il tema, essendo questo un provvedimento di transizione tra vecchio e nuovo? Potevamo, sul presupposto che si tratta di un intervento che si vara nel 2006, tener conto del quadro comunitario sorvolando il tema dell'ordinistica? Ritengo di no. Intanto, perché la direttiva comunitaria non obbliga a non istituire nuovi ordini, ma opera un richiamo nel senso che quelli esistenti e quelli futuri non seguano la logica che, in questi anni, purtroppo, ha caratterizzato gli ordini, i quali hanno svolto più la funzione di tutela sindacale delle professioni che non quella di tutela della deontologia professionale. In questo provvedimento viene configurato un profilo ordinamentale che ci mette al riparo, garantendo la funzione che l'ordinistica deve avere nei confronti delle nuove professioni.
Inoltre, l'Italia, pur avendo un proprio ritardo, non credo potesse consentire - dinanzi a professioni che, oramai di formazione universitaria, anche ad alto livello, contribuiscono (ribadisco) alla messa in campo di profili professionali richiesti dal sistema di tutela della salute -, per tali nuove professioni, forme di tipo associativo o forme di tipo collegiale, come già esistono, nella tutela di questi ordini per potersi aprire al futuro ed all'ordinamento nuovo.
Questo non preoccupa nessuno, e non deve preoccupare neanche il Parlamento, poiché l'approvazione di una legge-quadro di riforma generale degli ordini professionali chiamerà, in futuro, le professioni a cimentarsi con una modalità diversa di stabilire norme per l'adeguata tutela della deontologia professionale.
In questo delicato passaggio, tuttavia, sarebbe sbagliato non riconoscere la valenza del ruolo e della professionalità di oltre 300 mila operatori (infermieri, ostetriche, fisioterapisti, riabilitatori e tecnici della prevenzione), evitando di affrontare il tema degli ordini professionali.
È per questo motivo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che ci accingiamo ad esprimere, in quest'aula, un voto favorevole su un testo normativo avanzato e moderno. Si tratta, infatti, di una buona legge di principi, che consentirà alle professioni sanitarie non mediche italiane di conseguire un percorso professionale e formativo di alto livello.
Vorrei soprattutto evidenziare che sarà possibile, per tali figure, ottenere pari dignità nel mondo delle professioni sanitarie, poiché saranno loro riconosciuti ruoli di coordinamento dirigenziali e saranno previste, altresì, forme di organizzazione della deontologia professionale.
I cittadini italiani, inoltre, saranno maggiormente garantiti da questa normativa, poiché otterranno rigore, diritto e qualità delle prestazioni: pertanto, sarà possibile, in futuro, accordare una migliore tutela della salute, poiché vi sarà personale sempre più qualificato e all'altezza di quei compiti oggi richiesti a chi svolge un lavoro delicatissimo, quale quello della cura della salute dei cittadini.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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