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con la quale intenderebbe modificare la viabilità ad Ovest del Monastero Cistercense dei SS Gervasio e Protasio, che ospita 31 monache di clausura provenienti da tutta Italia e anche dall'estero;
Giacomo di Veglia (località della Città di Vittorio Veneto-Treviso) dal 1909 e che garantisce la tutela delle Barchesse Crotta, bene di alto pregio storico ed artistico e un importante punto di riferimento spirituale, culturale, sociale e assistenziale per tutti i cittadini della regione Veneto e non solo.
ogni fase del procedimento, anche al fine di giungere ad una corretta individuazione dei soggetti erogatori in termini di efficienza e di economicità;
il Comune di Vittorio Veneto (Treviso) ha adottato una variante al PRG n. 19/03
il Monastero risale ai primi del `900, quando le suore del monastero S. Gervasio di Belluno acquisirono le due barchesse settecentesche di proprietà della nobile famiglia veneziana Calbo Cotta e vi si trasferirono in località San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è pure Sede Vescovile della Diocesi di Ceneda e Vittorio Veneto con 12 Foranie, con 162 Parrocchie e con 250 Sacerdoti. (Sono esclusi i Frati francescani);
negli strumenti urbanistici comunali tutta la zona era classificata «area verde tutelata» fino a quando, con apposite varianti, l'Amministrazione Comunale la destinò, ad «attrezzature pubbliche e di uso pubblico»;
tutta l'area venne acquisita dall'Amministrazione Comunale, in concorrenza con il Monastero che pure era interessato all'acquisizione, per realizzare un polo scolastico ed una palestra;
oltre alla variante n. 19/03 sono in corso ben quattro varianti parziali e più precisamente: la n. 15/03, la 16/03 (con la quale viene destinata gran parte del verde di rispetto tutelato, ad Ovest delle mura del Monastero a ZTO F1- attrezzature pubbliche e di uso pubblico), la n. 21/04 (con la quale si prevede l'edificazione di un plesso residenziale di tre piani), la n. 29/05 (con la quale viene riproposta la zona F1 sul terreno agricolo a Sud-Ovest del Monastero e si modifica la relativa viabilità);
la variante n. 19/03 impedirebbe l'eventuale ampliamento dell'area claustrale per destinarla invece a pubblici servizi, edificare un complesso pubblico (palestra e scuola primaria), a ridosso delle aree del Monastero. La variante andrebbe inoltre a comprimere il Monastero Cistercense, sottraendo spazi verso Sud ed incidendo con le opere viarie previste su terreni vincolati all'assoluta inedificabilità dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio del Veneto Orientale;
la Soprintendenza del Veneto Orientale, in seguito all'acquisizione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale e visti i progetti di quest'ultima, preoccupata che venisse alterato il contesto ambientale e paesaggistico del Monastero ed in accordo con l'allora Soprintendenza Regionale, ha sottoposto il Monastero a tutela della legge n. 1089/39 in base ad una declamatoria di interesse storico-artistico n. 1028 del 7 marzo 1995, per vincolo indiretto ai sensi dell'articolo 49 del DL n. 490 del 1999, il quale dettava prescrizioni di inedificabilità. Inoltre detti terreni erano tutelati come «zona verde di rispetto tutelato» nel PRG vigente nel mese di marzo 2003 e sono collocati a meno di 200 metri dal complesso monumentale;
il progetto di variante approvato dal Comune non tiene conto delle considerazioni della Soprintendenza, la quale sostiene che la destinazione ad area verde, aperta anche alla collettività, permetterebbe di salvaguardare maggiormente il contesto agricolo del Monastero, connaturato con l'antica origine del complesso come villa nobiliare, e permetterebbe alla comunità religiosa di ampliare le modeste attività agricole cui è dedita, come la coltura specialistica dell'aloe vera e di altre erbe officinali;
il progetto di variante non tiene conto inoltre della presenza di un cimitero comunale e di uno privato del Monastero per cui rispettando i limiti imposti dalla legge (50 metri dal cimitero comunale e di 200 metri da quello privato), di fatto e di diritto, le aree che il Comune propone di destinare a palestra ed altri servizi pubblici, risultano inedificabili -:
quali iniziative intenda adottare il Governo per assicurare la tutela e la salvaguardia del complesso monastico che è parte integrante della Comunità di San
(4-19643)
la gestione dell'acqua è materia estremamente complessa e delicata particolarmente in alcune regioni come la Sicilia, dove l'emergenza idrica nel corso degli anni ha accentuato i disagi di popolazioni già provate da diverse difficoltà di carattere socio-economico;
a decorrere dal 22 marzo 2002 il Governo ha nominato il Presidente della Regione Siciliana Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza;
in applicazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta legge Galli) e dell'articolo 69 della legge della regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, si è costituito un consorzio di ambito territoriale ottimale tra la Provincia Regionale di Catania e 58 Comuni, nelle forme di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il suddetto consorzio - denominato «ATO 2 Catania» - ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione;
con bando del 28 settembre 2004, l'ATO 2 Catania - a partecipazione interamente pubblica - ha indetto una gara di aggiudicazione per la ricerca di un socio privato cui affidare il 49 per cento delle quote;
il 20 ottobre 2005 - a seguito delle valutazioni della Commissione tecnica e dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche - il seggio di gara ha formato la graduatoria che ha visto collocarsi al primo posto l'ATI AMGA con il punteggio di 87,1, seguita dal raggruppamento ACOSET con il punteggio di 83,89;
successivamente il seggio di gara - dopo aver attivato la procedura disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 158 del 1995 in materia di offerte anormalmente basse (che prevede la richiesta di giustificazioni, la verifica della composizione dell'offerta e della sua attendibilità in termini di economicità del procedimento) - ha deciso di escludere l'ATI AMGA, non ritenendo l'offerta decisiva, ed ha quindi aggiudicato la gara all'altro concorrente;
la società esclusa lamenta il fatto che tale determinazione sarebbe stata assunta senza che la Commissione preposta - peraltro diversa da quella che aveva esaminato l'offerta tecnica - rendesse noti i motivi per i quali l'offerta doveva ritenersi sospetta di anomalia, senza rendere disponibile il relativo provvedimento ed assegnando un termine brevissimo per la richiesta di giustificazioni;
in tutta la vicenda si insinua nell'interrogante il sospetto di una manipolazione dei tempi finalizzata a dar vantaggio ad un concorrente piuttosto che ad un altro;
in particolare, secondo l'interrogante, la previsione di un termine brevissimo (quattro giorni) per presentare le giustificazioni, unitamente alla frettolosa esclusione dell'ATI AMGA ed alla contestuale aggiudicazione della gara all'ACOSET, tradiscono il tentativo di penalizzare il raggruppamento AMGA, non consentendo allo stesso un'adeguata difesa;
nelle procedure in esame è di fondamentale importanza assicurare il rispetto delle regole a garanzia dei candidati, in coerenza con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
le condizioni di legalità e di trasparenza devono essere sempre garantite in
si rende opportuno intervenire per accertare eventuali irregolarità, ciò nell'interesse generale della collettività locale e a tutela dei diritti fondamentali degli utenti destinatari finali del servizio -:
quali iniziative intenda adottare presso il Commissario straordinario affinché nel caso descritto sia pienamente garantito il rispetto di una normativa nazionale che, oltre a salvaguardare l'ambiente e la salute, tende a ridurre gli sprechi, e, conseguentemente, a limitare i costi per tutti i cittadini.
(4-19644)