Allegato A
Seduta n. 729 del 12/1/2006


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(A.C. 6236 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
«Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese» e al terzo periodo, dopo le parole: «Dall'attuazione del presente comma», è soppresso il segno di interpunzione: «,»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006»;
al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente


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comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006»;
dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis.
Le risorse finanziarie rivenienti dai contributi e dalle maggiorazioni delle tariffe di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dovuti ai comuni sedi di impianti di combustione dei rifiuti, sono impiegate per finalità di natura sociale, sanitaria, economico-ambientale ed infrastrutturale dai sindaci competenti con procedure d'urgenza nel rispetto della normativa comunitaria».

All'articolo 2, al comma 3, dopo le parole: «soggetti indicati nel comma 1», è soppresso il segno di interpunzione: «,».

All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «secondo quanto disposto» sono inserite le seguenti: «dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine, ridotto alla metà, di cui all'articolo 31, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese».

All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi».

All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,


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dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Utilizzazione di risorse finanziarie per la riqualificazione di personale operante nel settore della protezione civile). - 1. Al fine di fronteggiare le molteplici situazioni emergenziali in atto, per assicurare lo svolgimento delle procedure di riqualificazione per la progressione verticale tra le aree del personale appartenente al ruolo di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2006 e nel limite di 100.000 euro, le risorse del Fondo per la protezione civile.
Art. 8-ter. - (Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile). - 1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è prorogato fino al 30 giugno 2006.
Art. 8-quater. - (Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225). - 1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione"».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile».