Allegato A
Seduta n. 729 del 12/1/2006


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(A.C. 809 ed abb. - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, è superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), i loro familiari conviventi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
5. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e


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dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO MODIFICATO

ART. 1.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono ammessi a votare fino alla fine del comma con le seguenti: gli elettori appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero per lo svolgimento di attività istituzionali sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole:
, lettere a) e b),
al comma 3, sopprimere le parole: , lettere a) e b).
1. 2. Fontana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)
i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, al momento della promulgazione della presente legge, si trovino all'estero da almeno tre mesi;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, devono necessariamente provvedere a registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.
1. 1. Leoni, Amici, Bressa, Boato, Mascia, Calzolaio.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 2-bis, non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
1. 3. (Testo modificato nel corso della seduta) Fontana.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui a medesimo articolo 19, comma 4.
2. Ai fini del comma 1, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad


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un ufficio consolare appositamente individuato o, direttamente nel territorio nazionale, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
3. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto.
1. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) Fontana.
(Approvato)