Allegato A
Seduta n. 729 del 12/1/2006


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(A.C. 458 ed abb. - Sezione 7)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Indulto).

1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, ai sensi dell'articolo 672 del codice di procedura penale.
3. L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTIC0LO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Indulto).

Sopprimerlo.
*6. 1. Lussana.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*6. 17. Cirielli, Anedda, Gironda Veraldi, Gamba, Ascierto, Bocchino, Cola, Lo Presti, Porcu, Raisi.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1.
6. 2. Lussana.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. È concesso indulto nella misura di un anno per le pene detentive.
6. 17. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
*6. 6. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
*6. 19. Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
**6. 5. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
**6. 30. Cirielli, Gamba, Anedda, Gironda Veraldi, Ascierto, Bocchino, Cola, Lo Presti, Porcu.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e due mesi.
6. 18. Raisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e non superiore 10 mila euro fino alla fine del comma.
6. 150. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Al comma 1, sostituire le parole da: 10 mila euro fino alla fine dell'articolo con le


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seguenti: 25 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto, salvo per quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente a condanna per delitti commessi con l'abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 7 e 8;
sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. (Esclusioni oggettive dall'indulto). - 1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
a) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
b) 416, sesto comma (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602);
c) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
d) 422 (strage);
e) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
f) 644 (usura);
g) 644-bis (usura impropria);
h) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. L'indulto non si applica, altresì, alle pene per il delitto di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
all'articolo 10:
al comma 1, sopprimere le parole:
, ancorché congiunta a pena pecuniaria;
sopprimere il comma 2;
all'articolo 12, sostituire le parole:
1o giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2004.
6. 3. Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: mille euro.
6. 10. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 2 mila euro.
6. 9. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 3 mila euro.
6. 8. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 3.999 euro.
6. 26. Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 4.450 euro.
6. 25. Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 5 mila euro.
*6. 7. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 5 mila euro.
*6. 24. Raisi.


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Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 6 mila euro.
6. 23. Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 7 mila euro.
6. 22. Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 8 mila euro.
6. 21. Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mila euro con le seguenti: 9 mila euro.
6. 20. Raisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , sole o
6. 27. Raisi.

Sopprimere il comma 2.
*6. 4. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sopprimere il comma 2.
*6. 28. Raisi.

Sopprimere il comma 3.
6. 11. Cento.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
6. 16. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni.

Al comma 3, sopprimere le parole: nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale.
*6. 12. Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole: nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale.
*6. 31. Cirielli, Gironda Veraldi, Gamba, Anedda, Ascierto, Bocchino, Cola, Lo Presti, Porcu.

Al comma 3, sopprimere le parole: , nel caso di condanna per delitti.
6. 13. Lussana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , né nei confronti di coloro che siano sottoposti a regime di sorveglianza speciale ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. 14. Lussana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca e della libertà vigilata.
6. 15. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Fanfani, Mantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato.
6. 29. Anedda, Cirielli, Gamba, Gironda Veraldi, Ascierto, Bocchino, Cola, Lo Presti, Porcu.