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2001 n. 165, e successive modificazioni entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004»;
il decreto legislativo n. 300 del 1999 istituiva le agenzie fiscali e, tra queste, l'Agenzia del Demanio. Tale agenzia regolava i propri rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso un'apposita convenzione annuale;
con il decreto legislativo n. 173 del 2003 l'Agenzia del Demanio veniva trasformata da ente pubblico non economico in ente pubblico economico (EPE);
tale passaggio trasformava i rapporti di lavoro di pubblico impiego del personale in essa operante in rapporti di lavoro di tipo privato;
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 173 del 2003 garantiva al personale dell'Agenzia del Demanio la possibilità di «optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione». Conseguentemente la scelta riguardava anche la modifica o meno del tipo di rapporto di lavoro;
l'articolo 30 della successiva legge n. 326 del 2003, a modifica e integrazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 173 del 2003, stabiliva che «il personale in servizio presso la predetta agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
il giorno 22 dicembre 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche fiscali, i direttori delle quattro agenzie fiscali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto agenzie fiscali, firmavano un protocollo di intesa che stabiliva i criteri per il trasferimento del personale «optante» e, in particolare, la garanzia di permanenza o trasferimento nel comparto prescelto, la possibilità di esprimere almeno quattro preferenze per il trasferimento, il mantenimento della stessa sede di servizio, la costituzione di graduatorie su base comunale, l'impegno del dipartimento politiche fiscali e delle agenzie fiscali nel coordinarsi per la collocazione del personale, garantendo la piena funzionalità dell'agenzia del demanio, ma non superando i sei mesi dalla data del 1o marzo 2004;
tale scelta è stata imposta ai dipendenti in un clima di totale incertezza: non erano noti, infatti, l'elenco delle pubbliche amministrazioni disponibili ad accogliere il personale optante, né le modalità e le risorse utili al trasferimento;
la stesura delle graduatorie non si è mai realizzata e il 2 agosto 2004 un decreto ministeriale stabiliva unilateralmente il trasferimento di tutti quei dipendenti che avevano espresso come prima opzione una delle altre tre agenzie fiscali;
nel luglio 2005 il Ministero per la funzione pubblica stilava una bozza di regolamento per l'assegnazione del personale residuo, secondo l'opzione prescelta come prima preferenza, anche se in condizione di esubero e senza garanzia di copertura finanziaria;
il Consiglio di Stato, nelle due adunanze del 29 agosto 2005 e del 24 ottobre 2005, sospendeva l'espressione del giudizio su tale regolamento in attesa di acquisire assicurazioni da parte del Ministero per la funzione pubblica circa l'effettiva volontà delle amministrazioni di destinazione all'accoglienza del personale in questione;
la condizione di stallo che si è così determinata costringe circa 410 persone alla permanenza presso l'Agenzia del Demanio EPE, malgrado abbiano espresso da oltre due anni volontà di trasferimento e non avendo più riconosciuti mansione, partecipazione a percorsi formativi, nuovi incarichi, diritto ad incentivi, benefit e premi di produzione -:
quali iniziative i Ministri interrogati, ciascuno per le specifiche competenze, intendano adottare per giungere ad una soddisfacente e giusta conclusione di tale vicenda, nel pieno rispetto degli accordi e delle volontà del personale in questione.
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