Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 722 del 20/12/2005
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Discussione del disegno di legge: Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997 (A.C. 6085 ) (ore 20,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1o luglio 1997.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 6085 )

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Landi di Chiavenna, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, Relatore. Signor Presidente, l'accordo all'esame dell'Assemblea va collocato nel quadro degli strumenti pattizi che concorrono a costituire il cosiddetto diritto del mare.
Nel corso della seconda metà del XX secolo si è manifestato a livello internazionale un sempre più marcato interesse allo sfruttamento per fini economici delle risorse marine: acque, suolo e sottosuolo. Questo ha posto il problema di definire una disciplina internazionale volta ad armonizzare i diritti degli Stati costieri che riconoscessero, altresì, gli interessi degli Stati terzi.
Un primo tentativo di codificazione è stato effettuato attraverso quattro convenzioni adottate a Ginevra nel 1958, ma ratificate da non più di una cinquantina di Stati.
Un importante passo in avanti è stato compiuto con la conferenza delle Nazioni Unite svoltasi tra il 1974 ed il 1982 e conclusasi con l'adozione della Convenzione firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore nel novembre 1994. La Convenzione codifica in gran parte norme di diritto internazionale marittimo di carattere consuetudinario ma contiene anche disposizioni innovatrici accettate da tutti i Governi anche se non firmatari della convenzione medesima.


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I temi di maggiore rilievo del diritto del mare riguardano lo sfruttamento della cosiddetta piattaforma continentale, ossia di quella parte del fondo e del sottosuolo marino, talvolta estesa per centinaia di miglia, che costituisce il prolungamento della terra emersa e che termina con gli abissi marini. Più di recente, è andato affermandosi un nuovo istituto - che si sovrappone, tra l'altro, parzialmente al primo -, la cosiddetta zona economica esclusiva, estesa sino a 200 miglia marine e le cui risorse, del suolo, del sottosuolo e delle acque marine, sono considerate di pertinenza dello Stato costiero. Problemi evidentemente si pongono quando occorre delimitare la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva in presenza di Stati frontisti o contigui. Il mare Adriatico, come noto, è un'area in cui le delimitazioni in questione risultano particolarmente complesse e problematiche.
Proprio al fine di dirimere tutte le possibili controversie suscettibili di insorgere tra gli Stati sottoscrittori, la Convenzione di Montego Bay ha provveduto ad istituire il Tribunale internazionale del diritto del mare, che ha sede ad Amburgo. Il Tribunale è preposto alla soluzione delle controversie che hanno per oggetto l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e giudica inoltre tutte le ulteriori questioni previste in altri accordi multilaterali che conferiscano competenze allo stesso Tribunale.
L'accordo all'esame dell'Assemblea, adottato a New York il 23 maggio 1997 al termine della settima riunione degli Stati parte della Convenzione, è relativo ai privilegi ed alle immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare. Esso è volto ad assicurare la piena funzionalità ed autonomia del Tribunale nell'esercizio delle sue importanti attribuzioni.
L'articolo 2 riconosce al Tribunale la personalità giuridica e la capacità di contrattare, acquisire e alienare beni, sia mobili, sia immobili, nonché di comparire in giudizio.
L'articolo 3 sancisce l'inviolabilità dei locali del Tribunale; l'articolo 4 sancisce il diritto del Tribunale di utilizzare la propria bandiera e l'articolo 5 prevede l'immunità del Tribunale da ogni forma di azione legale.
L'articolo 6 sancisce l'inviolabilità degli archivi e dei documenti e l'articolo 7 prevede la conclusione di accordi con lo Stato interessato per lo svolgimento di attività fuori sede.
L'articolo 8 sancisce l'inviolabilità della corrispondenza e delle comunicazioni del Tribunale e gli articoli 9 e 10 definiscono un regime fiscale di favore esentando, in particolare, il Tribunale dal pagamento delle imposte dirette e dai dazi doganali, dai tributi o dalle restrizioni per gli oggetti importati o esportati per uso ufficiale. A tale proposito, è opportuno sottolineare che sarebbe necessario che il Governo - come, peraltro, ho già anticipato - garantisse, in fase di attuazione dell'accordo in esame, l'esclusione dal regime di esenzione fiscale di tutti i redditi di altra provenienza, non collegati all'attività del Tribunale. Al riguardo, credo di poter assicurare che il Governo ha assunto questo specifico impegno.
Gli articoli da 13 a 17 riguardano i privilegi e le immunità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività del Tribunale. In particolare, ai membri del Tribunale sono riconosciuti, quando esercitano le loro funzioni, gli stessi privilegi, immunità e agevolazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche. Anche il cancelliere gode di privilegi e immunità di tipo diplomatico, mentre agli altri funzionari sono riconosciuti i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessari all'esercizio indipendente delle rispettive funzioni.
Gli articoli da 18 a 20 recano clausole limitative delle ampie forme di immunità prima ricordate. È previsto, tra l'altro che la portata delle immunità sia ristretta nei confronti dello Stato parte di cui i soggetti interessati hanno la nazionalità ed è precisato che i soggetti beneficiari dei privilegi e delle immunità devono comunque rispettare le normative dello Stato di soggiorno o di attraversamento.
L'articolo 21 sancisce la validità negli Stati parte dei lasciapassare rilasciati dalle


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Nazioni Unite e l'articolo 22 garantisce la libertà di spostamento del personale del Tribunale.
Gli articoli da 23 a 25 disciplinano vari aspetti dei rapporti tra Tribunale e Stati parte: l'adozione di misure speciali a garanzia dell'ordine pubblico adottate dagli Stati sentito il Tribunale, la collaborazione del Tribunale all'applicazione della legislazione vigente e la conclusione di accordi speciali tra Stati e Tribunale destinati a prevalere sull'accordo in esame.
A norma dell'articolo 26, spetterà al Tribunale adottare disposizioni per la soluzione di questioni relative a contratti di cui esso è parte e per quelle che coinvolgono persone coperte dalle immunità previste dall'Accordo.
Gli articoli da 27 a 35 contengono le clausole finali dell'Accordo e prevedono, tra l'altro, la possibilità di un'applicazione speciale dell'Accordo per lo Stato che, pur non essendo parte di esso, sia parte della controversia di cui è investito il Tribunale.
In conclusione, credo che da parte del relatore sia possibile esprimere un giudizio ampiamente positivo sul provvedimento. Perciò ne chiedo la sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIA TERESA ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.
È iscritto a parlare l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, concordo con il relatore Landi di Chiavenna, anche sull'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, rispetto ai redditi versati dal Tribunale. Mi si lasci ricordare che questo Accordo è stato adottato a New York il 23 maggio 1997 ed è stato aperto alla firma il 1o luglio 1997; nel corpo dell'articolato, si legge che l'Accordo entra in vigore quando dieci paesi lo abbiano ratificato: anche se non è scritto nella relazione, ritengo tuttavia che, dal 1997 in poi, almeno dieci paesi lo abbiano sicuramente già ratificato. Quindi, certamente l'Accordo è già in vigore; perciò, prima vi aderiamo e meglio è, anche perché sono previsti 21 giudici eletti dai vari paesi e quant'altro, sicché non vi è dubbio che da parte nostra si raccomandino i tempi più stretti possibili, sia alla Camera sia al Senato, perché l'Italia non rimanga indietro rispetto all'adesione a questo accordo. Se esso certamente può interessare chi si occupa dei problemi del mare, tuttavia chiunque sia in qualche modo a contatto con tali questioni si rende conto che è di grande rilievo ed interesse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Bianchi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. Signor Presidente, intervengo anzitutto per dichiararmi in sintonia con le osservazioni molto puntualmente svolte dal relatore e, quindi, per aggiungere una sottolineatura.
Evidentemente, un accordo di questo tipo presenta elementi di specificità notevoli; cionondimeno, la partecipazione del nostro paese alla Convenzione di Montego Bay e le tappe successive offrono l'opportunità per osservazioni per le quali non ho la possibilità di fornire la documentazione. Tuttavia, buona parte del diritto internazionale relativo alle relazioni pacifiche, in particolare grazie agli approfondimenti della diplomazia vaticana, prende le mosse esattamente dai diritti del mare. Quindi, una materia così specifica, che però ha una lunga tradizione, è in grado di fornirci strumenti per intervenire sulle nuove frontiere della comunità umana.
Dunque, in tal caso, nel dettaglio si nasconde non il demonio ma una opportunità di lavoro; ecco perché si tratta di una ratifica che ci vede non soltanto concordi ma attenti.


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PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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