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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Rizzi, ha facoltà di svolgere la relazione.
Onorevole Rizzi, coraggio. Se per caso è rimasto in Padania...venga a Roma (Commenti del deputato Rizzi)! Bravo, onorevole Rizzi!
CESARE RIZZI, Relatore. Presidente, di solito è lei che, stando al telefono, non si accorge di noi!
PRESIDENTE. Va bene, bravo, ha ragione. Mea culpa! Colleghi, vi ricordo che siamo in fase di discussione sulle linee generali di disegni di legge di ratifica e che non sono previste altre votazioni per quest'oggi.
CESARE RIZZI, Relatore. Signor Presidente, considerate le circostanze, consegnerei il testo.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, consentite all'onorevole Rizzi di leggere la sua relazione.
CESARE RIZZI, Relatore. L'Accordo stretto dal nostro Governo con il Governo del Regno della Thailandia ha per oggetto la promozione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. La dizione, assai ampia, descrive una tipologia di trattati che intendono costituire un quadro di riferimento versatile per numerose iniziative tutte tendenti al comune obiettivo della conoscenza e del confronto fra due culture (confronto che, in questo caso, è particolarmente interessante).
L'articolo 1 dell'Accordo ne stabilisce i principi generali. Detto articolo contiene, quale novità importante rispetto ad altri accordi analoghi firmati in passato, il riferimento al rispetto dei diritti umani. L'articolo 2 prevede per entrambe le parti la collaborazione diretta ed in progetti multilaterali. L'articolo 3 afferma la volontà delle due parti di sviluppare, nei rispettivi territori, la conoscenza e l'insegnamento della lingua dell'altra parte contraente attraverso l'istituzione di cattedre e lettorati. L'articolo 4 promuove la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, al fine di facilitare un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio. L'articolo 5 e l'articolo 6 rendono possibili, nell'ambito della legislazione vigente, reciproche facilitazioni in favore di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali operanti nel territorio dell'altra parte contraente. L'articolo 7, insieme al 9, al 10 e
all'11, impegna le parti contraenti a promuovere la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dell'altro paese attraverso manifestazioni artistiche, scambi di artisti, traduzione e pubblicazione di testi. L'articolo 8 intende favorire specifiche intese interuniversitarie e scambi di docenti, ricercatori ed esperti. L'articolo 12 si incentra sulla protezione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale e gli articoli 13 e 14 sull'archeologia. L'articolo 15 costituisce uno dei cardini dell'atto, individuando nella possibilità di concedere borse di studio uno degli strumenti essenziali di cooperazione culturale e di sviluppo di progetti di ricerca. L'articolo 16 individua quali settori prioritari di collaborazione tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e nanotecnologie, agricoltura ed industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di restauro dei beni culturali. L'articolo 17 prevede scambi di esperti, scienziati e ricercatori, nonché scambi di conoscenze ed esperienze nell'aggiornamento e nella formazione. L'articolo 18 prevede lo scambio di informazioni tecnologiche e attività finalizzate al trasferimento di tecnologie, le cui disposizioni sono esplicitate nell'Annesso, parte integrante dell'Accordo. L'articolo 19 rappresenta uno degli aspetti innovativi dell'atto, impegnando le parti in una stretta collaborazione volta ad impedire ogni traffico illegale dei beni culturali e di valore storico. L'articolo 20 comporta un ulteriore aspetto innovativo impegnando le parti nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in favore di entrambi i sessi e nel campo della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche. L'articolo 21 e l'articolo 22 riguardano iniziative in ambito sportivo; l'articolo 23 i settori della radio, della televisione e del cinema. L'articolo 24 istituisce una commissione mista preposta alla formulazione e alla verifica di programmi. Gli articoli 25 e 26 prevedono la soluzione di eventuali controversie fra le parti. L'articolo 27 fissa, infine, in 5 anni rinnovabili la durata dell'Accordo.
L'Annesso definisce i diritti connessi alla proprietà intellettuale.
L'Accordo comporta un onere complessivo di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui a decorrere dall'anno 2007, impiegati per l'istituzione di nuove cattedre di insegnamento, per lo scambio di docenti, l'invio di esperti ed osservatori, l'organizzazione di eventi, la realizzazione di pubblicazioni.
Di tale somma solo una parte, benché la più cospicua, andrà a gravare sugli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri, mentre 63.472 euro annuali dovranno essere resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 5.302 euro dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Si tratta di un accordo articolato e completo e, quindi, invito tutti colleghi ad approvarlo senza indugio.
PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
È iscritto a parlare l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.
VALDO SPINI. Signor Presidente, siamo di fronte ad un accordo con uno dei paesi fondamentali per l'economia del sud-est asiatico. L'onorevole Rizzi è stato molto circostanziato e ha fatto una bella relazione, però non ha potuto celare il fatto che il finanziamento è piuttosto scarso e che i contenuti dell'accordo sono ancora un po' di là da venire. Ecco perché sarebbe stato positivo avere un intervento del Governo che magari ci attualizzasse questo accordo, spiegandoci quali sono le priorità e come il Governo italiano si possa muovere; invece, vedo - come è successo altre volte - che i sottosegretari per gli affari esteri non sono presenti. A tal proposito ho detto più volte di nominarne un altro, anche due, perché su questo noi saremmo favorevoli; però, forse un dialogo tra Governo e Parlamento sui temi degli affari esteri sarebbe proficuo e importante.
Noi non vogliamo mettere ostacoli ad un accordo così importante con uno dei paesi che è passato alla storia col nome delle «quattro tigri», cioè queste grandi potenze economiche che sono riuscite a crearsi un forte spazio in questo momento così dinamico per il nostro mondo. Tuttavia, pensiamo che, se il Governo ci volesse spiegare meglio come vuol dare attuazione a questo accordo, noi saremmo in grado di dare un giudizio più meditato.
Per il resto - come è noto - il nostro gruppo, ma anche gli altri gruppi dell'opposizione, si sono prestati a chiudere in questa legislatura tutte le ratifiche pendenti. Questo è un impegno d'onore su cui l'opposizione darà senz'altro il suo apporto; pertanto noi siamo qui per votare questo ed altri accordi, però ci si lasci dire che, a fronte della novità di questo scambio di idee, di lingua, di letterature e quant'altro, se avessimo potuto fare una discussione confortata anche da qualche indicazione su ciò che il Ministero degli affari esteri intende fare, avremmo potuto dare un voto più entusiasta, più motivato è più convinto.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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