Allegato B
Seduta n. 718 del 13/12/2005


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ASCIERTO e RICCIO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il signorL.M., carabiniere in pensione di Isernia, è stato coinvolto per un caso sciagurato di omonimia in una vicenda giudiziaria della «Finanziaria 2000» e tratto in giudizio con l'accusa del reato infamante di usura;
la vicenda ha avuto per lo stesso anche pesanti risvolti finanziari in quanto l'erario ha provveduto a notificargli i titoli di esecuzione di pagamento nonostante che il Lombardi asserisse la sua estraneità ai fatti;
tale estraneità è stata poi riconosciuta con sentenza n. 401/94 del 26 settembre 1994 eseguita dal pretore di Isernia -:
se non si ritenga che una volta riconosciuta l'estraneità del Lombardi e l'errore del Ministero delle finanze, non ritenga di doversi attivare affinché sia erogato il risarcimento dei danni derivanti da un errore giudiziario nei confronti dello stesso.
(4-12530)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che la riparazione per l'errore giudiziario, disciplinata dagli articoli 643-647 del codice di procedura penale, presuppone che, nei confronti del soggetto interessato, sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna e sia successivamente intervenuto un proscioglimento in sede di revisione.
Le norme citate, nel disciplinare il relativo procedimento, prevedono che l'interessato, ai fini del riconoscimento della riparazione pecuniaria, debba presentare apposita domanda, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, presso la Corte d'appello che ha pronunciato la sentenza (articolo 645 del codice di procedura penale); la medesima Corte decide con ordinanza (articolo 646 del codice di procedura penale).
L'amministrazione non ha dunque titolo per disporre pagamenti se non a seguito di provvedimento giurisdizionale che abbia riconosciuto il diritto alla riparazione e ne abbia determinato l'entità.
Nel caso di specie si deve peraltro osservare che non può parlarsi di «errore giudiziario», non essendo stato il signor L. M., secondo la stessa prospettazione degli interroganti, prosciolto in sede di giudizio di revisione, bensì assolto in primo grado.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ASCIERTO. - Al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il signor Giuseppe Vuxani, dipendente dell'INPS di Trieste, ha ottenuto agevolazioni di carriera e benefici pensionistici sulla base della qualifica di «partigiano


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combattente» producendo documenti emessi dalla allora Repubblica Federativa Socialista jugoslava dai quali risulta il suo inquadramento nei reparti d'assalto dei partigiani jugoslava di Tito;
in due distinte cause penali presso il Tribunale ed il Giudice di Pace di Trieste, il detto Giuseppe Vuxani ha sostenuto di ritenersi addirittura offeso perché denominato «partigiano jugoslavo» qualifica che egli stesso ha invece chiesto e ottenuto con la domanda presentata al Ministero della Difesa in data 7 ottobre 1968 per ottenere la qualifica di partigiano combattente ed i relativi benefici;
in tali procedimenti penali, di cui era promotore, il Vuxani, in contrasto con quanto dichiarato in vari atti, ha smentito di aver partecipato volontariamente alle formazioni partigiane, sostenendo, inoltre, di non aver mai preso parte ad alcun combattimento per cui la sua qualifica di «partigiano combattente» risulterebbe priva di fondamento giuridico -:
se non ritengano di valutare se ricorrono gli estremi per revocare la qualifica di «partigiano combattente» non spettante, con il conseguente annullamento degli avanzamenti di carriera e della concessione dei benefici pensionistici;
di provvedere al recupero da parte dell'INPS delle quote di stipendio e delle quote di pensione indebitamente pagate, sulla base di una documentazione smentita in sede giudiziale dallo stesso beneficiario;
di acquisire copia dei fascicoli attualmente giacenti presso la Corte d'appello di Trieste e alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di chiarire la «pirandelliana» posizione di Giuseppe Vuxani.
(4-15537)

Risposta. - Il signor Vuxani Giuseppe, nato a Zara il 23 febbraio 1926, risulta titolare di pensione categoria PI n. 127532 a decorrere dal 1o luglio 1979 e che su tale pensione, sulla liquidazione del trattamento di fine lavoro e sugli aumenti periodici di stipendio sono stati riconosciuti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336. Inoltre il signor Vuxani ha riscattato a titolo oneroso, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il periodo di mesi 5 e giorni 14 dal 25 novembre 1944 all'8 maggio 1945, durante il quale ha fatto parte della formazione partigiana E.P.L.Y. in Yugoslavia.
Al riguardo l'Istituto ha fatto presente che la concessione dei predetti benefici è stata disposta sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.
A completezza di quanto sopra, si informa che la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia - sede provinciale di Trieste - ha comunicato all'INPS di aver archiviato l'indagine aperta sull'indebita corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato di partigiano combattente a favore del predetto Vuxani.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

BUEMI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 14 gennaio 2002 la direzione della Casa di reclusione di Fossombrone (Pesaro) dava avviso alle sezioni carcerarie di Levante e Ponente che la «Megas», azienda erogatrice del servizio e responsabile della gestione per l'erogazione dell'acqua potabile sul territorio, aveva comunicato che la portata di acqua assorbita dall'Istituto penitenziario era di gran lunga superiore alla disponibilità di acqua che la sorgente immette nella rete idrica comunale, con un prelievo di acqua di 2,3 litri/sec, su una popolazione carceraria complessiva di circa trecento persone, definita dall'azienda stessa, a seguito di controllo, notevolmente superiore alla media;
in data 4 maggio 2002 la Direzione della Casa di Reclusione di Fossombrone


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dispone, a seguito di sollecito da parte della «Megas», l'utilizzazione delle docce rigorosamente a giorni alterni, cosa non derogabile neppure da certificazione medica, tranne nei casi di particolare gravità ed al fine di evitare disfunzioni nell'organizzazione dell'Istituto;
con una successiva disposizione di servizio, la n. 08/03/Com. del 31 gennaio 2003, indirizzata a tutto il personale di Polizia Penitenziaria, si riconsentiva ai detenuti, in via sperimentale, a far data dal 3 febbraio 2003 e fino al 30 aprile 2003 di fruire della doccia giornaliera, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000, evidenziando che dal 17 maggio 2003 fino al 30 settembre 2003 verrà ripristinato l'uso delle docce a giorni alterni, per poi riprendere l'uso della doccia giornaliera dal 1 ottobre 2003 al 31 marzo 2004, con l'avviso ai detenuti che la Direzione si riserva di effettuare ogni fine anno una verifica dei consumi d'acqua;
con un successivo avviso ai detenuti del 4 marzo 2003, disposizione di servizio n. 17/03/Com, causa lo svuotamento totale delle cisterne di deposito, la direzione ripristinava, a far data dal 5 marzo 2003, l'uso delle docce a giorni alterni, ad esclusione delle domeniche;
in data 14 agosto 2003 la Megas informava il Comune di Fossombrone ed il Direttore della Casa Circondariale di Fossombrone della necessità di usare le risorse idriche con la massima oculatezza e di ridurre i consumi, evitando gli sprechi, ed entro un breve tempo, pena l'attivazione della procedura della turnazione delle utenze;
a seguito di ciò, in data 23 agosto 2003, con un avviso la direzione dispone, a far data dal 25 agosto 2003 l'adozione di un piano di razionamento delle risorse idriche, invitando i detenuti ad un oculato uso dell'acqua;
in data 4 giugno 2004 veniva proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 35 o.p., da un detenuto della sezione Levante della casa circondariale di Fossombrone, avverso le violazioni del codice Penitenziario per l'impedimento che la Direzione fa ai detenuti di fruire della doccia tutti i giorni, come prevede l'articolo 134, comma 3, del regolamento di esecuzione e come garantito anche dall'articolo 8 dell'o.p. che assicura ai detenuti ed agli internati «l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura ed alla pulizia della persona», chiedendo agli organi preposti di intervenire per sanare questa violazione -:
se, alla luce di un tale dramma umano, non si ritenga di dover adottare con la massima urgenza tutte le iniziative o i provvedimenti necessari volti a ripristinare ed assicurare una situazione di adeguata vivibilità all'interno della Casa circondariale di Fossombrone e soprattutto il diritto dei detenuti alla propria igiene personale;
se non sia il caso di predisporre accertamenti o ispezioni da parte del medico provinciale, come disposto dall'articolo 11 o.p., per verificare le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti ed accertare lo stato igienico-sanitario della Casa Circondariale di Fossombrone, a seguito della riduzione dei consumi dell'acqua e della possibilità di fruizione delle docce a giorni alterni;
quali provvedimenti, infine, ritenga di dover adottare per sanare questa particolare situazione ed a tutela di quelli che sono i diritti fondamentali di ogni cittadino e che viola i diritti dei detenuti garantiti dalla legge sull'ordinamento penitenziario.
(4-10386)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che i fatti nella stessa descritti si riferiscono agli anni 2002-2003.
In quell'occasione la direzione dell'istituto di Fossombrone ha legittimamente operato, emanando disposizioni di servizio finalizzate a razionalizzare il consumo


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idrico, su richiesta sia della locale azienda erogatrice del servizio che del sindaco di Fossombrone.
Ciò non ha influito sulle condizioni igienico-sanitarie dell'istituto che sono risultate, comunque, nella norma.
Attualmente la situazione relativa all'approvvigionamento idrico per le necessità della casa di reclusione in questione risulta normale, pur dovendo rilevare che, essendo uno dei maggiori utilizzatori dell'acqua del comune, riduzioni estive della portata idrica legate all'impoverimento delle locali falde acquifere, con conseguente diminuzione del livello dei serbatoi di accumulo dell'acquedotto pubblico, costringono anche l'istituto a dover limitare proporzionalmente i propri consumi.
Al fine di favorire la realizzazione di opere che possano consentire il contenimento della problematica segnalata, il dipartimento della amministrazione penitenziaria ha incaricato il competente provveditore regionale affinché, nell'ambito della programmazione degli interventi tecnici da realizzarsi presso la casa di reclusione di Fossombrone, sia data giusta rilevanza a tutte quelle misure atte alla razionalizzazione del consumo idrico dell'istituto.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Giuseppe Misso è un cittadino italiano attualmente sottoposto a misura di detenzione intramuraria cautelare presso il carcere di Palermo;
il predetto è imputato di omicidio (risalente agli inizi degli anni '80), procedimento instaurato a seguito di chiamata in reità da parte di alcuni collaboratori di giustizia (appartenenti alla famiglia Giuliano);
il citato, nel periodo di detenzione, è stato sottoposto a una serie di trasferimenti di carcere;
nelle more del processo, il Misso è stato, di fatto, sottoposto alla giostra dei trasferimenti da carcere a carcere (l'ultima destinazione è stata il carcere di Palermo) il processo si dovrà invece tenere a Napoli), privato della possibilità di avere una continuativa dialettica con i propri legali impedendo, così, la pianificazione di una strategia difensiva, e disperdendo il patrimonio di notizie utili che da questo rapporto sarebbe potuto derivare ai fini del riconoscimento della eventuale (e sempre presunta) innocenza;
allo stato, appare lesiva del diritto di difesa l'adozione di provvedimenti di trasferimento (che lo stesso ordinamento penitenziario autorizza solo in casi di particolare gravità stigmatizzandone l'uso abnorme e improprio) adottati nei confronti del Misso -:
come intende intervenire su una consolidata e visibile situazione di uso indiscriminato del cosiddetto trasferimento che, di fatto, da provvedimento strumentale costituito al fine di contenere il sovraffollamento carcerario e scongiurare problemi di ordine pubblico sta divenendo un arbitrario mezzo di vessazione nei confronti di chi si trova, come il Missi, detenuto in attesa di giudizio;
come intende intervenire sul caso specifico Giuseppe Misso per indagare sulle ragioni formali e sostanziali dei provvedimenti di trasferimento intrapresi nei suoi riguardi che, di fatto, hanno leso il suo più ampio diritto di difesa.
(4-13771)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il detenuto Giuseppe Misso, già inserito nel circuito penitenziario denominato ad elevato indice di vigilanza (E.I.V.), è stato di recente sottoposto, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis legge n. 354 del 1975 (regime che in passato gli era stato applicato dal 1992 al 1995 durante una precedente carcerazione) e pertanto assegnato alla casa di reclusione di Spoleto, ove potrà seguire le vicende


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processuali che lo riguardano attraverso il sistema delle videoconferenze.
Il Misso ha subìto, dall'inizio dell'ultima carcerazione, numerose movimentazioni per motivi di giustizia, legate al fatto che, trattandosi di esponente di spicco della criminalità organizzata campana, si era sempre reputato sconsigliabile l'allocazione in istituti penitenziari di quella regione. Pertanto, associato in carceri aventi diversa dislocazione, era stato di volta in volta trasferito per consentirgli di assistere, avendo egli manifestato l'intendimento di parteciparvi, ai processi che lo riguardavano. Da ultimo in data 19 febbraio 2005 era stato trasferito, per motivi di opportunità penitenziaria, alla casa circondariale di Palermo «Ucciardone».
Nessuna condotta arbitraria o discriminatoria può pertanto essere ascritta all'Amministrazione penitenziaria in relazione agli spostamenti del Misso da carcere a carcere per seguire le proprie vicende processuali.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BULGARELLI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
come riportato da numerosi quotidiani, in seguito ai deludenti esiti della riunione dei ministri dell'agricoltura e della pesca europea, i pescatori di Veneto, Emilia-Romagna e Marche, riuniti in assemblea, hanno dichiarato uno stato di agitazione promettendo misure di protesta eclatanti qualora il Governo non risponda efficacemente alle richieste del settore;
un aspetto critico contingente per il settore della pesca nell'Adriatico, che sta già vivendo da anni una profonda crisi legata alla diminuzione dello stock ittico, è quello dell'aumento del costo del gasolio che sta azzerando i guadagni delle imprese ittiche italiane, nonostante gli esiti positivi del fermo biologico;
lo stesso fermo biologico di un mese, indispensabile per rigenerare lo stock del pesce, appare tuttavia insufficiente e sembrano ormai necessari periodi più lunghi di pausa;
l'insieme combinato di questi fattori «strutturali» e congiunturali appare come una vera e propria calamità per il settore;
per questo i pescatori chiedono, tra l'altro, di mettere a punto un sistema in cui i fermi alla pesca, compatibilmente con i cicli biologici della fauna marina, si combinino con i picchi di prezzo del gasolio;
inderogabile sembra inoltre l'adeguamento dell'iva per la pesca che dev'essere pari a quella del settore agricolo;
alcune associazioni di consumatori hanno dichiarato la loro convergenza con le richieste dei pescatori -:
quali iniziative intenda prendere per scongiurare lo stato di grave crisi in cui versa la pesca nell'Adriatico;
quali siano le misure che il Governo intende prendere per reintegrare gli stock ittici;
se non si reputi, infine, necessario dichiarare lo stato di crisi della pesca in Emilia-Romagna, Marche e Veneto.
(4-17038)

Risposta. - Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in esame, si rappresenta che l'Amministrazione è consapevole che l'aumento del costo del gasolio ha inciso ed incide profondamente sull'intero settore della pesca con ripercussioni sul reddito delle imprese che esercitano la pesca professionale e sul livello occupazionale dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca.
Al fine di fronteggiare tale emergenza, sono state poste in essere misure compensative e sgravi sugli oneri sociali e fiscali.
Si tratta di compensazioni finanziarie concesse in funzione della potenza motore del peschereccio e di sgravi fiscali e previdenziali sugli oneri sociali a favore delle imprese alieutiche.


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Tali agevolazioni, previste dall'articolo 11 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari), sono state prorogate per l'anno 2005 dalla finanziaria 2005 così come per il 2006 è contemplata l'ulteriore estensione dei benefici nel disegno di legge - legge finanziaria 2006.
Inoltre, nell'ambito del regolamento CE 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
de minimis, con il decreto del 9 marzo 2005 ed il successivo decreto attuativo del 18 aprile 2005 è stato attivato a favore di tutte le imprese di pesca marittima il beneficio stesso, a parziale ristoro dell'aumento dei costi di produzione.
A fronte dello stato di crisi del settore, l'azione dei Ministri dei singoli Stati membri e la mobilitazione dell'associazione dei pescatori a livello europeo hanno indotto il Commissario competente per la pesca Borg a prendere in considerazione talune proposte di intervento che sono state avanzate proprio per fronteggiare il problema dell'aumento del costo del gasolio.
Le soluzioni prospettate sono dirette non solo a dare immediato sollievo alle imprese di pesca, ma anche ad affrontare in modo adeguato un problema che, dall'emergenza iniziale, ha ormai assunto caratteristiche di crisi strutturale.
Tra queste ipotesi si segnalano la possibile modifica dei massimali degli aiuti
de minimis per la pesca e la definizione, nell'ambito degli strumenti indicati dal Reg. CE 2792/99, di un fermo temporaneo collegato a fenomeni di tipo economico come nel caso di specie del caro gasolio, rispetto al quale anche le regioni con il MiPAF sono chiamate ad ogni possibile sforzo nel reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
Infine, si assicura e conferma l'impegno del Governo italiano a continuare a sostenere in ambito comunitario le ragioni della nostra gente di mare in questa difficile congiuntura.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

CIRIELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ha una sede compartimentale a Cosenza e due sezioni distaccate, rispettivamente a Salerno e Reggio Calabria;
le attività delle sezioni distaccate hanno solo valenza amministrativa e operativa ma non direttiva;
le situazioni di emergenza vengono gestite dalla sala operativa presso la sede compartimentale a Cosenza che riceve notizie sugli eventi dagli utenti dell'autostrada, dalle Forze dell'ordine e dalle squadre di emergenza;
a seguito dell'istituzione della Direzione centrale grandi infrastrutture del Mezzogiorno SA - RC e SS 106 Jonica e con la conseguente ripartizione del personale assegnato all'ufficio per l'autostrada SA-RC, sono state definite le funzioni del personale con ordine di servizio compartimentale n. 15 del 23 aprile 2004;
in sede di ripartizione del personale sono state rilevate preoccupanti problematiche legate allo scarso numero di personale impiegato rispetto all'alta mole di lavoro da evadere;
la necessità di un potenziamento delle risorse umane disponibili è apparso così evidente che nel citato ordine di servizio n. 15 sarebbe stata disposta la completa definizione della pianta organica in corso di definizione da parte della direzione generale nonché del ripianamento delle risorse umane necessarie;
nella sezione distaccata di Salerno risulta evidente lo scarso impiego di personale, con riferimento ai servizi di sorveglianza, di pronto intervento e di piccola manutenzione e, specialmente, di personale tecnico;
per quanto riguarda i servizi di SOS è da rilevare che, a causa di decessi e di trasferimenti, non è più possibile garantire la continuità operativa 24 ore su 24:


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attualmente, infatti, il servizio risulterebbe attivo soltanto dalle ore 7 alle 22;
è da rilevare che sarebbero molte le situazioni di emergenza che sono state gestite grazie alla presenza costante di personale sul tratto autostradale salernitano che, peraltro, è oggetto del maggior flusso di traffico sull'autostrada -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare, con particolare riferimento alla possibilità di considerare:
a) un potenziamento delle risorse tecniche, amministrative e di esercizio al fine di consentire una migliore gestione del tratto autostradale salernitano con maggiori flussi di traffico rispetto alle altre tratte della SA-RC;
b) l'inserimento, nell'ambito del piano nazionale di predisposizione delle sale operative delle sezioni staccate, anche della sezione di Salerno; quest'ultima, ad avviso dell'interrogante, sarebbe in grado di garantire il funzionamento 24 ore su 24 di una struttura operativa di emergenza che demanderebbe alla sala operativa e compartimentale di Cosenza le attività di controllo e i rapporti con organi esterni;
c) in funzione della situazione attuale sia per il settore esercizio e manutenzione che per i lavori di ammodernamento, l'autonomia della sezione di Salerno con criteri speciali che tengano conto delle numerose e peculiari problematiche che interessano il tratto salernitano dell'autostrada SA-RC. Tale ultimo aspetto, unitamente alla pianificazione delle risorse, consentirà risposte più immediate con livelli di qualità ed efficienza elevati.
(4-14557)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione in esame, sono stati richiesti elementi informativi all'ANAS Spa che rappresenta quanto segue.
Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, tenuto conto delle accresciute esigenze scaturite dall'ingente mole di interventi relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria per l'adeguamento in corso ed in progettazione, nella seduta del 26 maggio 2005 ha approvato la riorganizzazione della direzione centrale grandi infrastrutture del Mezzogiorno cui compete la gestione della suddetta autostrada e gli interventi straordinari sulla strada statale 106 Jonica nonché la riorganizzazione degli uffici periferici dipendenti.
La società stradale rappresenta che nella delibera sono stati definiti sia il nuovo organigramma dell'area esercizio dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria sia quello dell'area nuove costruzioni della stessa autostrada e della statale 106 Jonica.
Il nuovo organigramma dell'area esercizio dell'autostrada A3 è articolato come segue: n. 3 centri di manutenzione, rispettivamente a Salerno, Cosenza e Reggio Calabria; ciascun centro è coordinato da un responsabile; n. 7 nuclei, ciascuno coordinato da un geometra Capo Nucleo, ubicati rispettivamente: n. 2 nel centro di Salerno; n. 3 nel centro di Cosenza; n. 2 nel centro di Reggio Calabria; n. 14 squadre di pronto intervento e sorveglianza, operative per ore 24, ubicate rispettivamente: n. 4 nel centro di Salerno, n. 6 nel centro di Cosenza, n. 4 nel centro di Reggio Calabria.
L'ANAS sottolinea che tale nuova organizzazione prevede l'assunzione di diverse unità lavorative per il funzionamento delle squadre di pronto intervento e sorveglianza.
Il nuovo organigramma dell'area nuove costruzioni per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e la statale 106 Jonica prevede la divisione dei lavori di adeguamento in tre aree di intervento, ciascuna coordinata da un dirigente.
Le aree sono state così suddivise: area per la gestione dei lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria relativa ai macrolotti (
General Contractor); area per il coordinamento dei lavori di adeguamento dei singoli lotti; area per il coordinamento dei lavori di adeguamento della statale 106 Jonica.
La società stradale informa, altresì, che le carenze in organico di ingegneri e geometri


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nonché di personale amministrativo verranno colmate attraverso l'espletamento di apposite selezioni.
In particolare, l'ANAS fa presente, infine, che alla sezione di Salerno sarà dedicata una speciale attenzione in quanto la sua collocazione strategica ne rende importantissimo il funzionamento.
La riorganizzazione prevede, infine, il potenziamento delle sale operative di Lamezia Terme e Sala Consilina nonché di quella di Salerno.
Per le sale operative sono attualmente in corso lavori di modifica strutturale per consentire successivamente un adeguamento del personale operativo.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MAURA COSSUTTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi una delegazione dell'Arci di Lampedusa ha richiesto al ministero dell'interno l'autorizzazione a poter compiere una visita nel Centro di permanenza temporanea di Lampedusa e nell'area del porto in cui sbarcano gli immigrati che arrivano via mare nel nostro Paese;
motivo della visita richiesta era quello di verificare le condizioni degli immigrati presenti e fornire loro informazioni circa i diritti di cui godono;
il ministero dell'interno ha risposto negativamente alla richiesta presentata dall'Arci di Lampedusa;
tale diniego del ministero dell'interno ha di fatto impedito, ad una associazione indipendente e regolarmente iscritta al registro nazionale degli enti riconosciuti dal Testo unico sull'immigrazione, di esercitare quelle funzioni di controllo e di tutela che la legge prevede e consente -:
quali siano le motivazioni per cui il ministero dell'interno abbia negato alla delegazione Arci di Lampedusa di svolgere una visita all'interno del locale Centro di permanenza temporanea al fine di constatarne le condizioni e di incontrare gli immigrati presenti al fine di comunicare loro i diritti di cui possono godere.
(4-16075)

Risposta. - L'accesso ai Centri di permanenza temporanea per immigrati irregolari è consentito ai membri del Parlamento, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni connesse al loro mandato istituzionale.
La normativa che disciplina ulteriori soggetti autorizzati all'ingresso a suddette strutture è quella contenuta nel regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 ed in particolare, all'articolo 21, comma 7.
In tale articolo sono puntualmente indicate le tipologie di persone che possono accedere a tali Centri, vale a dire: il personale addetto alla gestione, gli appartenenti alla forza pubblica, i giudici competenti, le autorità di pubblica sicurezza, i familiari conviventi, gli avvocati difensori delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari, gli appartenenti alle associazioni di volontariato e cooperative sociali ammesse a svolgere attività di assistenza a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il Centro.
L'associazione denominata «Arci», a cui fa riferimento l'interrogante, non rientra nelle tipologie sopraccitate e quindi non ha potuto essere autorizzata ad accedere al Centro di Lampedusa.
Tale quadro normativo è stato, più volte, ribadito in sede di assemblea parlamentare dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, rispondendo ad altre interrogazioni parlamentari fin dal gennaio 2004.
Appare, in ogni caso evidente, che la pluralità di figure autorizzate, per legge, ad accedere ai Centri di permanenza temporanea (tra cui ben 945 fra deputati e senatori) possono garantire un elevato livello di


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trasparenza informativa su tali strutture, senza violare la privacy degli ospiti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.

TITTI DE SIMONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il docente Michele Ricci era titolare di cattedra A061 (storia dell'Arte) presso il Liceo classico Federico II di Apricena dove ha insegnato dall'anno scolastico 95/96, per otto anni consecutivi; nell'anno scolastico 2000/2001 ha inoltrato domanda di passaggio di cattedra per la classe di concorso A025 (disegno e storia dell'arte) per l'anno 2001-2002;
non ottenendo detto passaggio il Ricci, individuato docente soprannumerario, si avvaleva della possibilità data dalla normativa vigente di rimanere un altro anno nella sede di titolarità con completamento presso altro istituto;
in seguito alla dichiarazione di soprannumerarietà il Ricci ha inoltrato altra richiesta di passaggio di cattedra per l'anno scolastico 2002-2003 per la classe di concorso A025 presso la sede di servizio;
il Ricci non ha ottenuto tale cambio di cattedra ed è invece stato trasferito d'ufficio presso il liceo classico di Vico del Gargano nonostante si fosse resa disponibile nel liceo di Apricena una cattedra di disegno e storia dell'arte per un trasferimento in uscita;
la cattedra su cui aveva chiesto il cambio veniva assegnata a trasferimento ad altro docente;
il Ricci contesta l'illegittimità del trasferimento in base a violazione dell'articolo 16 dell'O.M. n. 3 del 14 gennaio 2002 che detta disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla CM 21/1995 e C.M. 70/1998, tra le quali sono comprese anche quelle di diretto interesse del signor Ricci;
il docente, in particolare, afferma il diritto all'assegnazione della cattedra di disegno e storia dell'arte che si era resa vacante nell'istituto in cui prestava servizio e in cui era stato indicato come soprannumerario, richiamando l'applicazione dell'articolo 6 del CCNI e dell'articolo 16 dell'O.M. n. 3/2002 su richiamata - contenente Disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla c.m. n. 215 del 23 giugno 1995 e c.m. n. 70 del 28 febbraio 1998 (tra le classi di concorso interessate è compresa anche la A025, richiesta dal Ricci);
il signor Ricci si è successivamente rivolto alla Direzione Generale di Bari per avere chiarimenti sulla normativa applicata al suo caso ed è stato più volte oralmente rassicurato di avere il diritto a presentare le sue rimostranze in quanto il CSA di Foggia aveva erroneamente interpretato e non applicato le norme in materia di docenti soprannumerari;
il professor Ricci si è rivolto anche al Ministero in indirizzo per il quale è intervenuto il Direttore Generale Cosentino, che ha inoltrato richiesta al DGR di Foggia di nota di chiarimento in merito alla vicenda;
risulta all'interrogante che il DGR non avrebbe risposto;
successivamente, per l'anno scolastico 2004/2005 il professor Ricci ha chiesto l'applicazione al suo caso dell'articolo 7 del CONI del 27 gennaio 2004 che riguarda il personale docente trasferito d'ufficio e che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità del docente qualora si liberi la relativa cattedra o posto, ponendo il docente stesso in prima e seconda fase dei trasferimenti;
la cattedra è stata assegnata ad altra docente con la motivazione che la stessa si trovava in condizioni di precedenza sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra in quanto appartenente a classe di concorso dichiarata in esubero a livello provinciale;
in merito a questa vicenda sembrerebbe che nella situazione della docente risulta esserci contraddizione tra la documentazione del Miur e quella del CSA di


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Foggia in quanto in base alla prima il tipo di movimento della docente è riconducibile nella tipologia del passaggio di cattedra mentre dalla seconda risulta un passaggio di cattedra da classe di concorso in esubero;
da documentazione acquisita presso la scuola di provenienza della docente risulta che non esiste alcun provvedimento di individuazione di soprannumerarietà della docente in questione relativamente all'anno scolastico interessato;
il professor Ricci denuncia un comportamento da parte degli uffici del CSA di Foggia e della direzione regionale di Bari teso ad una interpretazione ed applicazione della normativa irregolare, confusa e soprattutto diversa in base ai singoli casi -:
se non ritenga di dover intervenire al più presto per verificare se i fatti corrispondono al vero, se gli atti adottati dagli uffici scolastici di Foggia siano conformi alla normativa ministeriale in materia e per accertare le eventuali responsabilità degli uffici competenti;
se le procedure avviate nel caso specifico rispondono a quel criterio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione;
quali provvedimenti intenda comunque adottare affinché la normativa sia applicata su tutto il territorio nazionale in maniera univoca.
(4-16216)

Risposta. - Si fa presente, preliminarmente, con che con decreto ministeriale n. 334 del 1994 si è proceduto alla definitiva attribuzione dei nuovi insegnamenti introdotti con i decreti ministeriali 9 marzo 1994 e 29 aprile 1994 per gli istituti tecnici industriali e con decreti ministeriali 24 aprile 1992, 7 agosto 1992 e 15 aprile 1994 per tutti i corsi degli istituti professionali.
A seguito del decreto ministeriale sopraccitato, questa amministrazione, con circolare ministeriale n. 215 del 23 giugno 1995, richiamata dalle varie ordinanze ministeriali succedutesi nei vari anni scolastici relative alla mobilità del personale, ha disciplinato i passaggi di cattedra di alcune categorie di docenti che avevano prestato servizio su classe diversa da quella di titolarità al momento dell'emanazione del decreto ministeriale n. 334 del 1994.
Detta circolare ha previsto, al punto 4, il passaggio alla classe 25 A - disegno e storia dell'arte - a favore dei docenti titolari o in servizio negli istituti professionali che avevano insegnato nell'indirizzo «pubblicità» e che ne avessero fatta richiesta entro cinque giorni dalla presa visione della citata circolare 215/95.
A seguito di tali domande i docenti sono stati collocati in una graduatoria di carattere permanente valida fino ad esaurimento, che ha dato titolo alla precedenza durante le operazioni di mobilità in ambito provinciale.
Conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 6 delle ordinanze ministeriali n.3 del 14 gennaio 2002, n. 5 del 16 gennaio 2003 e n. 9 del 28 gennaio 2004 relative alla mobilità del personale docente, rispettivamente per gli anni scolastici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005, sono riferite esclusivamente ai passaggi di quei docenti ancora compresi nelle graduatorie provinciali predisposte ai sensi della circolare ministeriale 215/95.
Per quanto riguarda in particolare la posizione del professor Ricci, il direttore generale della Puglia, interpellato in merito, ha comunicato che lo stesso, non avendo ottenuto il passaggio dall'insegnamento di storia dell'arte (A061) all'insegnamento di disegno e storia dell'arte (A025), ha proposto ricorso avverso le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2000-2001 e che il giudice del lavoro di Lucera, con sentenza del 10 marzo 2004, ha rigettato il gravame.
In merito alla relativa assegnazione di altro docente, a decorrere dal 1o settembre 2003, presso il liceo classico di Apricena, si chiarisce che trattasi di titolare della classe di concorso A025 ed immesso in ruolo su posto di sostegno, destinatario di trasferimento dopo il superamento del quinquennio di permanenza obbligatorio su posto di sostegno, e non di passaggio di cattedra. A


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questo proposito si precisa che nell'ordine delle operazioni di mobilità il trasferimento precede il passaggio di cattedra.
Relativamente ai movimenti per l'anno scolastico 2004-2005, la cattedra richiesta per passaggio dal professor Ricci presso il liceo «Federico II» di Apricena è stata assegnata ad altra docente proveniente dalla classe di concorso A016, classe dichiarata in esubero in ambito provinciale.
A questo proposito si precisa che i docenti vengono considerati in esubero quando si registra un numero di docenti a tempo indeterminato superiore alle cattedre esistenti in provincia e, pertanto, movimentati con precedenza rispetto alle altre richieste di passaggio.
Infine, si chiarisce che la precedenza per il rientro nell'istituto di precedente titolarità spetta limitatamente alla medesima classe di titolarità e non, come nel caso del professor Ricci per altra classe di concorso richiesta come passaggio di cattedra.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELBONO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
tra il settembre e l'ottobre 2001 l'INAIL ha provveduto ad indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di 600 lavoratori con contratto di formazione lavoro;
dal 2001 questi 600 lavoratori continuano a rimanere in forza all'INAIL grazie a continue proroghe che si sono succedute dal 2003 in poi;
tali contratti di formazione lavoro dovrebbero scadere (come previsto dalla legge finanziaria 2005) il 31 dicembre 2005;
i lavoratori in contratto formazione lavoro hanno svolto e continuano a svolgere funzioni decisive per la funzionalità dell'ente ed in alcune sedi rappresentano addirittura il 75 per cento della forza lavoro disponibile;
lo stesso consiglio di amministrazione INAIL in data 26 aprile 2005 ha sottoscritto apposito accordo di programma con le organizzazioni sindacali nel quale si impegna a «dare attivazione alle procedure per l'acquisizione di personale con contratto a tempo indeterminato» anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori in contratto formazione lavoro;
procedure analoghe sono già state realizzate dallo stesso INPS -:
quali concrete iniziative il Governo intenda adottare per garantire la conversione dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori INAIL, premessa decisiva per assicurare la piena funzionalità dell'INAIL, ente pubblico di grande rilevanza e delicatezza nel sistema di protezione sociale italiano.
(4-15906)

Risposta. - I progetti speciali previsti dall'articolo 18, della legge n. 88 del 1989, hanno portato all'instaurazione di complessivi n. 705 contratti di formazione e lavoro.
Tali contratti della durata di due anni, così come stabilito dalla normativa vigente, formalizzati nel 2001 e nei primi mesi del 2002, sarebbero scaduti nel corso del 2003 e del 2004, ma le leggi finanziarie (legge n. 289 del 2002 e legge n. 350 del 2003), non prevedendo la prevista trasformazione a tempo indeterminato, hanno disposto la proroga di tutti i contratti di formazione e lavoro in essere nelle pubbliche amministrazioni, dapprima sino al 31 dicembre 2003 e poi al 31 dicembre 2004.
La legge finanziaria per il 2004 nello stabilire la procedura autorizzativa prevista per le nuove assunzioni (commi da 53 a 71 dell'articolo 3) ha previsto che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei sopra citati contratti di formazione e lavoro dovessero quindi essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e modalità previste nei suddetti commi, previa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento


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per la funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della tesoreria generale dello Stato.
Pertanto, l'istituto ha richiesto, in data 25 marzo 2004, ai competenti dipartimenti l'autorizzazione a procedere per l'assunzione di: n. 2 operatori socio-sanitari (posizione economica B1); n. 33 infermieri professionali (posizione economica C1); n. 36 funzionari socio-educativi (posizione economica C3) ed, infine, n. 598 impiegati amministrativi (posizione economica B2), compresi tra i beneficiari di contratto di formazione e lavoro.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004 e con successiva nota, del 13 settembre 2004, del dipartimento della funzione pubblica, l'istituto è stato autorizzato ad assumere n. 102 unità lavoro distinte in: n. 14 professionisti del concorso a professionista del ramo attuariale; n. 2 operatori socio sanitari; n. 33 infermieri professionali; n. 36 funzionari socio-educativi; n. 17 impiegati amministrativi.
Di conseguenza, le richieste dell'Istituto risultavano soddisfatte, fatta eccezione per gli impiegati amministrativi (qualifica B2), per i quali l'autorizzazione è intervenuta in misura assai ridotta (17 autorizzazioni rispetto a 598 elementi effettivamente in servizio al momento).
L'INAIL, per evitare la creazione, nell'ambito della platea sostanzialmente omogenea dei 598 addetti, di 17 situazioni giuridiche «privilegiate», ha deciso di soprassedere, temporaneamente, alla predetta parziale trasformazione ed il mantenimento di rapporto di lavoro per i 598 elementi è stato garantito, sia pure a tempo determinato dalla legge finanziaria per il 2005 che ha previsto, al comma 121 dell'articolo 1, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2005.
Secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera circolare, dell'11 aprile 2005, l'Istituto, aderendo alla nuova procedura autorizzativa prescritta, ha richiesto in data 31 maggio 2005 la trasformazione a tempo indeterminato di tali rapporti ma anche questa ultima richiesta ha trovato riscontro in misura estremamente limitata, non consentendo, in tal modo, la definitiva e totale stabilizzazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

DELL'ANNA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 5 del CCNI sottoscritto il 27 gennaio 2004 prevede che «le operazioni di mobilità del personale docente ed ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza» (dalla Commissione medica di verifica costituita ai sensi della legge n. 289 del 2002);
risulta all'interrogante che il CSA di Lecceavrebbe assegnato d'ufficio le sedi al personale di cui sopra ancor prima che lo stesso sia dichiarato cessato dal collocamento fuori ruolo dalla apposita commissione e tale operato ha prodotto il congelamento di circa cento posti, determinando la diminuzione del numero di trasferimenti provinciali ed interprovinciali, il numero delle immissioni in ruolo fissato nel 52 per cento delle disponibilità
in organico ed infine sottraendo tali disponibilità al conferimento di supplenze annuali -:
se le procedure seguite dal CSA di Lecce rispondono alle disposizioni contenute nel CCNI in vigore e se dovessero non risultare conformi a alle dettato quali iniziative urgenti il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca intende adottare al fine di regolarizzare la situazione che lede gli interessi di circa cento docenti che già dal corrente anno scolastico avrebbero diritto ad essere trasferiti o essere immessi in ruolo;


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se non ritenga, in attesa che si verifichino le procedure adottate, di dare opportune disposizioni al CSA di Lecce, affinché possano essere resi disponibili per essere utilizzati per incarico annuale i circa cento posti interessati che altrimenti dovrebbero essere utilizzati per supplenze temporanee, conferite dai Dirigenti Scolastici, con un valzer di supplenti nella stessa classe.
(4-16534)

Risposta. - Come già noto all'interrogante l'articolo 5 del CCNL, sottoscritto il 14 gennaio 2005, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2005-2006, stabilisce espressamente che «il personale docente di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003), è assegnato a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste, in una provincia di sua scelta».
L'articolo 35 della su indicata legge finanziaria recita: «il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione ... competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica...».
Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni effettuate in provincia di Lecce si fa presente che sono stati sottoposti ad accertamento circa 60 docenti già totalmente e permanentemente inabili - e non cento come sostiene l'interrogante -, e quasi tutti sono stati riconosciuti solo temporaneamente inidonei all'insegnamento con inidoneità stabilita fino a data ricadente nell'anno scolastico 2005-2006. Di essi 20 hanno ottenuto la sede di insegnamento prima delle operazioni di mobilità o nel corso dell'espletamento delle stesse; gli altri docenti sono stati destinatari di provvedimenti di utilizzazione su posti di insegnamento o presso le scuole della provincia, secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo relativo alla mobilità annuale. L'articolo 2 del succitato contratto collettivo stabilisce che «...i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2005/06 sono: ...
c)...i docenti dichiarati inidonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su un sede non compresa tra quelle espresse a domanda».
Si è trattato quindi di un atto obbligato in conseguenza della nuova certificazione resa dalla commissione medica di verifica, che ha riconosciuto alcuni docenti, già collocati fuori ruolo e utilizzati permanentemente in compiti diversi dall'insegnamento, non idonei solo in via temporanea e non permanente allo svolgimento della funzione docente sino ai primi mesi dell'anno 2006.
L'intervenuta variazione di stato ha comportato: l'immediata reintegrazione nel ruolo del personale docente degli interessati con la conseguente assegnazione della titolarità su posti dell'organico provinciale; l'assegnazione, per il corrente anno scolastico, della sede provvisoria da raggiungere al termine della scadenza del contratto individuale di lavoro-utilizzazione temporanea in altri compiti.
Successivamente, secondo quanto sarà stabilito dalle norme che disciplineranno la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2006/2007, si provvederà all'assegnazione definitiva della sede a detto personale.
Occorre precisare, infine, che la reintegrazione nel ruolo dei docenti in questione da parte del dirigente del centro servizi amministrativi di Lecce era un atto obbligato anche per evitare che si realizzasse un errato computo dei posti privi di titolare e vacanti per l'anno scolastico 2005-2006 con conseguente alterazione dei dati valutabili sia agli effetti della mobilità definitiva sia agli effetti delle nuove assunzioni, con il


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rischio di dover gestire una ingiustificata situazione di esuberi.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio d'Europa, nel quadro della cooperazione giudiziale in materia civile e nell'ambito del percorso finalizzato alla omogeneizzazione degli istituti giuridici sostanziali e processuali, ha proposto un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e sulle misure in materia di controversie di modesta entità;
la proposta è decisamente interessante ed importante proprio in quanto le imprese non chiedono soltanto agilità nei commerci, ma anche una giustizia che sappia con celerità garantire i diritti, ancorchè relativi a controversie non particolarmente importanti che, in assenza di un istituto giuridico europeo come quello proposto, potrebbero non sorgere ritenendo il creditore improduttivo l'esercizio dell'azione in un altro Paese dell'Unione europea -:
a che punto sia lo studio del modello europeo di ingiunzione di pagamento in materia di controversie di modesta entità e quali siano gli ostacoli emergenti dalle commissioni che studiano la questione.
(4-13250)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente che in data 20 dicembre 2002 la Commissione europea ha adottato un libro verde - ossia un documento volto a fungere come base di consultazione - su un procedimento d'ingiunzione di pagamento europeo e su misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (cosiddetta small claims). Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire un più facile e rapido accesso alla giustizia e una sollecita soluzione dei conflitti per i cittadini e le imprese, in funzione del buon andamento del mercato interno.
Sulla base dell'esame delle risposte al libro verde, la citata Commissione ha elaborato due diverse proposte. Il 19 marzo 2004 ha adottato la proposta di regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Questo nuovo procedimento europeo uniforme, applicabile alle controversie sia transnazionali che nazionali, si baserebbe sull'impiego di moduli
standard di facile utilizzo per le istanze delle parti e i provvedimenti del giudice. In presenza di tutti i requisiti richiesti, il tribunale competente emetterebbe un avviso di pagamento e - senza dover effettuare approfondimenti nel caso in cui il debitore, nelle tre settimane successive al ricevimento dell'avviso di pagamento, non abbia presentato opposizione - emetterebbe successivamente un'ingiunzione di pagamento.
La proposta è ora all'esame del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione. Si confrontano, come oramai è consueto, due atteggiamenti, l'uno di favore per un'ampia convergenza dei diritti nazionali, l'altro volto a regolamentare le sole dispute transfrontaliere. La delegazione italiana ritiene che debba essere perseguita la finalità di pervenire ad uno strumento che realizzi degli
standards minimi per assicurare il reciproco riconoscimento delle procedure ingiuntive nazionali. Si auspica che i diversi sistemi nazionali siano resi compatibili, non solo in rapporto ai singoli casi transfrontalieri, ma in via generale, per consentire ai cittadini ed alle imprese di conoscere in anticipo - fin dal momento in cui realizzino contratti aventi implicazioni transfrontaliere - quale sarà la disciplina giuridica applicabile per il recupero dei loro crediti. Ciò assicurerebbe la trasparenza dei sistemi giuridici e faciliterebbe la certezza - o, almeno, la prevedibilità - della regolamentazione giuridica dei crediti commerciali, consentendo agli imprenditori di operare le loro scelte di mercato senza che queste siano troppo condizionate


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dalle divergenti situazioni dei sistemi giudiziari degli Stati Membri. Proprio una maggiore compatibilità degli ordinamenti favorirebbe la fiducia reciproca tra operatori legali dei vari Paesi Membri e preverrebbe l'insorgere di controversie.
Successivamente, in data 15 marzo 2005, la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità.
Lo scopo della proposta è semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti giudiziari relativi alle controversie di modesta entità, istituendo un procedimento europeo per le parti quale alternativa ai procedimenti esistenti ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri, che restano immutati.
Per la prima volta cittadini e imprese avranno a disposizione, in tutta Europa, un procedimento rapido e poco costoso, uniforme in tutti gli Stati membri e in tutte le fasi, dall'inizio del procedimento sino all'esecuzione della decisione giudiziaria.
Il nuovo procedimento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore complessivo della controversia, avente contenuto meramente economico o meno, non ecceda i 2000 euro.
Allo scopo di ridurre costi e ritardi, il procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità prevede varie semplificazioni procedurali. Inoltre, la proposta ha il fine di eliminare i procedimenti intermedi che sono ancora necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in un altro Stato membro della decisione giudiziaria. La decisione giudiziaria resa nell'ambito del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità sarà riconosciuta ed esecutiva in tutti gli Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutorietà e senza alcuna possibilità di opporsi al riconoscimento.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il contenzioso fra cittadini e ministeri è certamente fisiologico ed inevitabile, mentre invece è decisamente evitabile che le strutture pubbliche, quando subiscono sentenze di condanna da parte di giudici civili, non osservino sempre, con la puntualità che sarebbe richiesta e doverosa, il principio della provvisoria esecutività delle sentenze nonostante gravame;
la serietà e l'efficienza di uno Stato si misurano anche attraverso questi comportamenti significativi, portanti rispetto per le sentenze della magistratura italiana -:
quanti siano i provvedimenti giudiziali subiti dal Ministero della giustizia e quale sia la percentuale dei provvedimenti cui si è data spontanea esecuzione, nonché quale sia il numero delle esecuzioni civili subite, promosse da creditori di prestazioni in forza di sentenza da parte di Tribunali o di uffici giudiziari della Repubblica; da ultimo, in caso di esecuzioni promosse contro il ministero, quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero medesimo a non osservare il principio della provvisoria esecutività delle sentenze.
(4-14197)

Risposta. - In materia di principio di «provvisoria esecutività delle sentenze nonostante gravame», si fa presente che, per ciò che riguarda il contenzioso civile di competenza della direzione generale del contenzioso dei diritti umani di questo Ministero, la medesima ha dato spontanea esecuzione a tutti i provvedimenti provvisoriamente esecutivi di cui è stata resa destinataria.
Per ciò che concerne la materia dell'esecuzione dei decreti emessi
ex lege n. 89 del 2001 (equa riparazione - cosiddetta legge Pinto), dall'anno 2001 ad oggi, il Ministero della giustizia ha totalizzato 7884 decreti di condanna (per un numero di ricorrenti pari a 14956 - conseguentemente, 14956 mandati di pagamento da predisporre).
Allo stato, sono stati emessi 5874 mandati di pagamento a favore degli aventi diritto.


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Le procedure esecutive finora promosse sono 2739.
Appare opportuno precisare, sotto il profilo «dell'esecuzione spontanea» delle pronunce giudiziarie, che, per ciò che riguarda la legge n. 89 del 2001, spesso non è stato possibile dare immediata attuazione ai decreti, con relativo pagamento, per mancanza dei dati anagrafici e/o bancari delle parti.
Peraltro, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto-legge n. 669 del 1996, così come modificato dall'articolo 147 della legge n. 388 del 2000, le amministrazioni hanno 120 giorni di tempo, dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva, per adempiere.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto pubblica il quotidiano Il Foglio di sabato 28 maggio 2005, alla pagina XIII, nel sistema carcerario italiano, vi sarebbero 10.000 persone detenute positive al test della turbercolosi;
il dato, tenuto conto della totalità della popolazione detenuta, se confermata costituisce certamente una grave anomalia dal punto di vista sanitario -:
se risponda a verità il fatto che 10.000 detenuti sano risultati positivi al test;
se la percentuale di detenuti colpiti tra tubercolosi sia maggiore rispetta alla popolazione civile e, se confermata, quali siano le ragioni che hanno determinato tale percentuale assolutamente abnorme e certamente derivante da una condizione di vita senza sufficienti garanzie igieniche;
quali siano le iniziative che si intendano assumere per contenere e reprimere il fenomeno di una percentuale di affezioni tubercolotiche evidentemente determinata dalle condizioni di vita carceraria.
(4-14823)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto pubblica il quotidiano Il Foglio di sabato 28 maggio 2005, alla pagina XIII, nel sistema carcerario italiano, vi sarebbero ben 1.157 alcoolisti;
il dato, tenuto conto della totalità della popolazione detenuta, è certamente preoccupante;
in particolare, è evidente che il detenuto alcoolista deve essere sottoposto a specifico trattamento sanitario sia per assicurare le cure doverose sia per evitare problemi legati alla coabitazione con altri detenuti -:
se risponda a verità il fatto che 1.157 detenuti sono risultati alcoolisti;
quali siano le iniziative che si intendono assumere per assicurare ai detenuti alcoolisti un adeguato trattamento sanitario all'interno delle strutture carcerarie e per evitare che essi costituiscano un problema particolare e serio per la convivenza con altri detenuti.
(4-14824)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto pubblica il quotidiano «Il Foglio» di sabato 28 maggio 2005, alla pagina XIII, nel sistema carcerario italiano, vi sarebbero oltre 4.000 detenuti sieropositivi di cui 600 affetti da Aids conclamati;
il dato, tenuto conto della totalità della popolazione detenuta, induce a svolgere serie riflessioni sulla adeguatezza delle cure sanitarie all'interno delle strutture carcerarie;
in particolare, è evidente che il detenuto sieropositivo o, ancor più, affetto da Aids conclamato, sia un detenuto con una patologia tanto grave quanto problematica


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da curare soprattutto in un ambiente come quello carcerario -:
se risponda a verità il fatto che oltre 4.000 detenuti sono sieropositivi e che, di essi, vivano una condizione sanitaria di Aids conclamato;
quali siano le iniziative che si intendono assumere per assicurare ai detenuti sieropositivi un adeguato ed aggiornato trattamento sanitario all'interno delle strutture carcerarie e per evitare che essi costituiscano un problema particolare e serio per la convivenza con altri detenuti, che in molti casi vivono la convivenza obbligatoria come un inammissibile rischio di natura sanitaria.
(4-14825)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto pubblica il quotidiano Il Foglio di sabato 28 maggio 2005, alla pagina XIII, nel 66 per cento delle carceri italiane si registrano casi di scabbia e di sifilide;
il dato, se confermato, costituisce una conferma della assoluta inadeguatezza della politica sanitaria all'interno degli istituti di pena del nostro Paese -:
se risponda a verità il fatto che nel 66 per cento delle carceri italiane vi sono tracce di scabbia e di sifilide;
quali siano le cause che producono, come effetti, una percentuale così elevata di istituti di pena in cui si registrano scabbia e sifilide;
quali siano, infine, le iniziative in progetto per abbattere una percentuale che certamente non rende onore al nostro sistema carcerario.
(4-14826)

Risposta. - L'analisi dei dati statistici consente una prima importante considerazione: l'aumento denunciato da organi di stampa del numero di patologie infettive in carcere (scabbia, sifilide, HIV, TBC, ma anche epatiti virali croniche) nel recente periodo deve essere rapportato alla popolazione detenuta totale che è in costante crescita, essendo passata da 25.573 presenti nel 1990 a oltre 56.000 presenti al mese di settembre dell'anno in corso.
Chiarito, quindi, come in termini percentuali non si sia in presenza di incrementi delle patologie ricordate, l'amministrazione penitenziaria non nega che tali percentuali siano superiori a quelle osservate nella popolazione libera. Al contrario, le fonti a cui si ispirano sia organi di stampa che organizzazioni sindacali, sono spesso studi, condotti dal citato dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, con varie Università italiane, con società scientifiche.
Proprio queste ricerche, pubblicate su riviste nazionali e internazionali, hanno permesso di chiarire i determinanti che sono alla base dell'abnorme diffusione delle malattie infettive in carcere.
Ad esempio l'aumento della cutipositività per TBC nelle carceri è stato sicuramente prodotto dalla forte presenza di detenuti stranieri (35 per cento, soprattutto provenienti dal Nord Africa ed Europa dell'Est.
Ugualmente le medesime condizioni di estremo disagio sociale e le pessime condizioni abitative alla base di epidemie di tubercolosi nei loro paesi, che permangono in Italia dopo il fallimento del loro «progetto migratorio», costituiscono un terreno fertile per lo sviluppo di parassitosi come le pediculosi e la scabbia, che non abbandonano il loro ospite quando questi viene associato in carcere.
Importante appare anche osservare come, a fronte di una sostanziale uniformità del numero dei detenuti nelle macroregioni del Centro-Nord e del Centro-Sud e isole, la distribuzione sul territorio nazionale delle patologie da HIV, analogamente a quanto accade fuori dal carcere, non è affatto omogenea, ma è da rapportare alla prevalenza di tossicodipendenti sul territorio, con regioni in cui le presenze giornaliere medie di sieropositivi per HIV superano


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le 100 unità quali la Lombardia, il Lazio ed altre dove il problema appare irrilevante.
Analoga osservazione vale per l'alcoolismo, i cui contorni come entità nosologica a se stante sono però più difficili da definire, in quanto spesso associata ad altre dipendenze patologiche.
Per quanto attiene la sifilide è in corso un rilevamento pilota in alcuni istituti del Lazio, svolto in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto di dermatologia dell'università degli studi «La Sapienza» di Roma.
Ciò premesso, è evidente come l'istituzione penitenziaria, al di là di facili sensazionalismi e strumentalizzazioni, debba far fronte a gravi problematiche di carattere sanitario sorte fuori dal carcere, la cui soluzione va ben oltre le potenzialità di un'istituzione chiamata dallo Stato a garantire la sicurezza dei cittadini liberi e di quelli reclusi.
Appare quindi opportuno continuare ad agire perseguendo i principi dell'integrazione e di sussidarietà tra Sistema sanitario penitenziario, Sistema sanitario nazionale e regioni, l'applicazione dei quali potrebbe ingenerare un circuito virtuoso tale da produrre un concreto innalzamento dei livelli di assistenza sanitaria per le persone detenute.
Nondimeno, in attesa di una definizione della normativa di «Riordino del servizio sanitario penitenziario», l'amministrazione penitenziaria, con le risorse a disposizione, ha continuato a profondere il massimo impegno per garantire la salute dei detenuti incoraggiando e sostenendo, al di là delle normali prassi assistenziali, anche interventi tecnici differenziati per patologie e progetti finalizzati finanziati con i Fondi della lotta alla droga (testo unico 309-90) come quello denominato «Iceberg» di contrasto alla diffusione delle patologie virali croniche (HIV, HCV, HBV) e della TBC.
In particolare, si tende a perseguire un aumento del numero di convenzioni per prestazioni assistenziali da parte delle aziende sanitarie accreditate per l'assistenza ai detenuti HIV e AIDS di cui al decreto 18 novembre 1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 53 serie generale del 5 marzo 1999, che risultano essere attualmente soltanto 44.
L'amministrazione ha in programma per il 2006 l'apertura di due nuovi reparti sperimentali per un trattamento avanzato (sia terapeutico che socio-riabilitativo) delle malattie infettive da HIV, presso il Centro diagnostico terapeutico (C.D.T.) di Sassari e il Centro diagnostico di Catanzaro, che si affiancheranno alle strutture già esistenti presso i Centri diagnostici terapeutici di Milano Opera, Genova Marassi, Pisa, Napoli Secondigliano, e la casa circondariale di Rebibbia nuovo complesso di Roma.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e RICCIUTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'abnorme aumento dei reati consumati nell'ambito del nucleo familiare ha destato le riflessioni di criminologi di sociologi e di psicologi;
madri che uccidono figli anche in tenerissima età, figli che uccidono i genitori, mariti che maltrattano mogli e figli o figli che maltrattano i genitori, costituiscono le nuove stigmate della famiglia del terzo millennio;
appare necessario comprendere quel che accade nella famiglia italiana muovendo dai dati statistici per cercare di cogliere gli elementi essenziali di quelle variazioni sostanziali che hanno trasformato l'istituto familiare -:
quale sia il «trend», nell'ultimo quinquennio, dei reati commessi nell'ambito del nucleo familiare da parte dei componenti la famiglia stessa, a se l'aumento dei reati sia un dato oggettivo o se, invece non dipenda esclusivamente dal fatto che oggi le parti offese da questi reati semplicemente, e a differenza del passato, denunciano i fatti alle forze di polizia o alla magistratura.
(4-15215)


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Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si comunicano i dati fatti pervenire dall'ISTAT relativi ai delitti contro la famiglia e le persone denunciate per le quali l'autorità giudiziaria ha esercitato l'azione penale con riferimento agli anni 1999-2003:
numero dei delitti contro la famiglia: anno 1999, 8.640; anno 2000, 7.973; anno 2001, 12.117; anno 2002, 12.868; anno 2003, 13.353;
variazioni percentuali annuali contro la famiglia: anno 2000/1999 5,8; 2001/2000 52,0; 2002/2001 6,2; 2003/2002 3,8;
variazioni percentuali per periodo 2003/1999, 57,8.

Persone denunciate per le quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale:
numero delle persone contro la famiglia: anno 1999, 6.886; anno 2000, 6.017; anno 2001, 9.978; anno 2002: 10.901; anno 2003: 11.169;
variazioni percentuali annuali contro la famiglia: anno 2000/1999, 12,6; 2001/2000, 65,8; 2002/2001, 9,3; 2003/2002, 2,5;
variazioni percentuali per periodo 2003/1999, 62,2.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano Libero di domenica 31 luglio 2005, alla pagina 21, ha riportato la lettera di un certo signor Cesare Villari, residente in Solagna (Vicenza), che riporta i contenuti di una poesia composta nel «campo scuola» di Vicenza frequentato dalla nipotina di otto anni di età nella quale sono contenute espressioni lesive nei confronti del Presidente del Consiglio;
l'episodio è di una gravità inaudita, atteso che gli autori di questa bravata dovrebbero essere «educatori», mentre rivelano frustrazioni vigliacche in quanto trasmesse a bambini non ancora in grado di comprendere e di reagire come meriterebbero questi mascalzoni;
laddove si trattasse, come probabile, di una scuola pubblica, s'imporrebbero seri provvedimenti disciplinari -:
se sia possibile rilevare la veridicità dell'episodio riportato dal quotidiano Libero e di cui alla premessa del presente atto di sindacato ispettivo;
in caso di accertata veridicità dell'episodio, se la vicenda sia accaduta in una struttura scolastica pubblica e, in caso affermativo, quali provvedimenti disciplinari siano adottabili nei confronti di insegnanti-educatori.
(4-16581)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che i pochi elementi contenuti nella lettera inviata al Direttore del quotidiano Libero, pubblicata il 31 luglio 2005, non consentono di verificare dove può essere avvenuto l'episodio segnalato e soprattutto se in un contesto scolastico istituzionale.
Si precisa, comunque, che tutte le attività didattiche svolte dalle scuole si concludono nel mese di giugno e che i «campi scuola» estivi sono abitualmente organizzati da associazioni o enti di varia natura.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la questione relativa alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale continua a destare forti perplessità nel mondo degli operatori della giustizia;
la scelta della convenzione con Poste Italiane S.p.A. ha inteso offrire centralità al sistema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale ed è considerata una scelta di difficile, se non impossibile, condivisione da parte degli operatori del diritto;


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innanzi tutto i costi che tale scelta comporta sono decisamente maggiori di quelli esposti dalle notificazioni personali eseguite dagli Ufficiali Giudiziari;
correlativamente la quota del costo di competenza degli Ufficiali Giudiziari si assottiglia in maniera assai sostanziosa, privando gli Ufficiali Giudiziari stessi di un introito non trascurabile;
è notorio, per tutti coloro che operano nel mondo del diritto, che la percentuale più alta di atti con difetti di notificazione è quella espressa dagli atti notificati a mezzo del servizio postale, con conseguenze molto serie sulla durata dei processi sia civili che penali, costretti a subire rinvii per la rinnovazione delle notificazioni;
tale situazione non può naturalmente addebitare colpe agli ufficiali postali in quanto essi non posseggono la professionalità giuridico-procedurale degli Ufficiali Giudiziari, specificamente preparati ad eseguire un compito delicatissimo e difficile;
si è gia avuto modo di dire - in altro e precedente atti di sindacato ispettivo - che, fra l'altro (e la circostanza non è certo di poco conto), la notificazione personalmente eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, sia in sede civile che in sede penale, costituisce, soprattutto per i cittadini meno colti, un primo importante momento di riflessione e di suggerimento giuridico, con l'indicazione dei termini previsti dai codici di rito e dunque con un primo orientamento offerto al cittadino nel momento in cui riceve un atto solitamente complesso e difficile da interpretare -:
se non ritenga di dover rimeditare le iniziative in tema di notificazioni civili e penali, restituendo centralità alla figura di elevata professionalità dell'ufficiale Giudiziario, con vantaggi sia in termini di costi, sia in termine di regolarità delle notificazioni, sia in termini di approccio qualificato al cittadino che riceve atti di difficile comprensione.
(4-16848)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, innanzi tutto, va precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale per l'attività di notificazione. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.
Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un
quid novi nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 codice di procedura civile e 170 codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.
Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal Comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.
Inoltre, dalle rilevazioni statistiche, risulta che un elevato numero di atti giudiziari viene attualmente notificato a mezzo posta ed appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono avere effetti negativi sui tempi del processo.
Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione


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giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.
È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.
Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi
dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.
Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.
Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.
Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo. Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.
Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.
In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.
In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.
Se poi si considera che il servizio di Poste italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.
La società Poste italiane ha, infine, comunicato i primi dati sugli effetti della Convenzione per il servizio di gestione integrata degli esiti di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari penali; in particolare,


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sono stati attivati 373 uffici su 384, altri 2 sono in procinto di partire.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 12 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2005, ha modificato all'articolo 1 la composizione della Commissione deputata ad accreditare le organizzazioni o gli enti di formazione professionale rispetto a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 -:
se non ritenga, anche in ragione del rilevante lasso di tempo intercorso tra l'emanazione del decreto di cui sopra e la pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, di volere invitare il Capo Dipartimento per i Trasporti Terrestri alla sollecita nomina dei componenti della Commissione che qui interessa.
(4-16468)

Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si fa presente che in data 30 settembre 2005 è stato emanato il provvedimento di nomina della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 15 maggio 1997.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sono sorte differenti interpretazioni tra il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Piacenza e l'utenza (si veda la nota di quest'ultimo protocollo n. 5502/01 del 20 ottobre 2004 e quella di replica alla stessa a firma di alcuni operatori commerciali protocollata presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza il 29 novembre 2004) in ordine agli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento ECE/ONU n. 67/01 recante: «prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione GPL, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne all'installazione di impianti GPL»;
in particolare non è dato a capire all'utenza quali sarebbero i componenti del sistema, oltre al serbatoio e alle relative valvole di sicurezza, che a detta del predetto Direttore, dovrebbero avere l'omologazione di tipo come descritto nella parte uno del Regolamento ECE/ONU n. 67/01 nel caso in cui si proceda alla sostituzione del serbatoio GPL, il cui periodo di utilizzo sia scaduto -:
quali siano quindi, nell'ottica di garantire il più elevato grado di sicurezza degli impianti GPL sui veicoli in circolazione, i componenti del sistema che devono essere installati aventi caratteristiche conformi all'evocato Decreto, all'atto della sostituzione di serbatoi il cui periodo di utilizzo è scaduto.
(4-16487)

Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si fa presente che la materia rappresentata è stata disciplinata con circolare B63/2000/MOT dell'11 novembre 2000 e con la nota 227/MOT1.04/C del 19 marzo 2001 che si allegano in estratto ed in copia.
Ciò premesso, la norma in materia prevede che gli impianti in argomento installati sugli autoveicoli dopo il 14 maggio 2001 rispondano al regolamento ECE/ONU n. 67 serie di emendamenti 01. Per gli impianti installati sugli autoveicoli antecedentemente tale data, in concomitanza con la scadenza del periodo di utilizzazione del serbatoio, la norma nazionale ha previsto invece obbligatoriamente ed esclusivamente la sostituzione del serbatoio e delle relative valvole di sicurezza.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.


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FRATTA PASINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel giugno 2003 il ministero della difesa ha autorizzato il Sindaco di Verona ad utilizzare una base dimessa per elicotteri militari sita a Boscomantico, quale centro di permanenza temporanea di extracomunitari, autorizzazione peraltro scaduta il 30 giugno 2004;
il sito predetto, confina direttamente con l'Aeroporto «Berardi», già considerato fra l'altro obiettivo sensibile dopo i fatti dell'11 settembre 2001, che è pienamente operativo, per cui si crea una situazione di grave pericolo in quanto non c'è nessuna possibilità concreta di limitare l'accesso di persone ospitate nel centro di permanenza temporanea alla pista di decollo, con evidenti gravi problemi di sicurezza sia per il traffico aereo, sia per i cittadini extra-comunitari ospitati -:
come il Ministro interrogato intenda intervenire affinché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza nell'Aeroporto «Berardi», contiguo all'ormai abusivo centro di accoglienza temporanea per extra-comunitari e nomadi.
(4-15770)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde sono state richieste informazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile il quale, per quanto di competenza, fa conoscere di prestare attenzione ai parametri di sicurezza dell'aeroporto di Verona Boscomantico a seguito della attivazione di un centro di permanenza temporanea di extra comunitari (nomadi) sulla adiacente dismessa base elicotteristica militare.
Tale aeroporto è aperto al solo traffico dell'aviazione generale e sullo stesso operano oltre il locale Aero Club alcuni altri esercenti tale tipo di attività.
In attuazione a quanto disposto dalla scheda n. 8 del programma nazionale di sicurezza, detti operatori sono tenuti a ricoverare i loro velivoli in apposite strutture chiuse e dotate di sistemi di allarme, in particolare durante le ore notturne.
Con la istituzione del centro di permanenza, rendendosi potenzialmente possibile una situazione di accesso non controllato di persone nell'area operativa e, mancando per un tratto la recinzione perimetrale, la direzione aeroportuale di Verona, dalla quale dipende l'aeroporto, ha sospeso in via temporanea ogni attività.
L'Ente riferisce che a seguito di tale sospensione, la prefettura di Verona ha costituito una apposita commissione per studiare le azioni da intraprendere; commissione della quale facevano parte tutte le amministrazioni pubbliche interessate, compresi la direzione centrale aeroportuale ed il comune di Verona che gestisce il centro. L'esame della situazione ha portato il predetto comune ad eseguire alcuni lavori immediati che hanno reso più difficile l'accesso incontrollato alle aree aeroportuali dei nomadi. È stato peraltro predisposto, sempre da parte del comune, un apposito progetto che vede ancor più isolare il centro e nello stesso tempo allontanare la possibilità di movimenti incontrollati verso l'aeroporto e che a suo completamento porterebbe ad eliminare le negatività riscontrate.
Stante la situazione, una valutazione del rischio consente di ritenere la problematica più attinente alla sicurezza operativa che a quella contro atti di interferenza illecita, tenuto conto che, seppure esistente la carenza della non conformità della recinzione, gli utenti dello scalo operano comunque nel rispetto della citata scheda 8 del programma nazionale di sicurezza.
L'ENAC fa presente di aver già segnalato alle proprie strutture la necessità di procedere alla progettazione ed esecuzione di lavori per l'adeguamento della recinzione agli
standard previsti e di aver sensibilizzato la direzione aeroportuale di Verona in ordine alla necessità di mantenere una vigile attenzione sul massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dalla predetta scheda n. 8 da parte degli utilizzatori dell'aeroporto.
Il sindaco di Verona ha informato che lo scorso 30 agosto si sono concluse le operazioni di trasferimento della comunità dei
Rom, già ospitata presso la struttura aeroportuale


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di Boscomantico, nel limitrofo nuovo campo sosta.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

GAMBALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (convertito in legge n. 143 del 4 giugno 2004; successivamente legge 186 del 27 luglio 2004) ha previsto le norme per l'integrazione e l'aggiornamento delle Graduatorie permanenti, strumento attraverso il quale i precari della scuola possono lavorare con incarichi annuali;
la Tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge su citata all'articolo 1, e quindi parte integrante della legge stessa, ha previsto l'assegnazione di 3 punti per: ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario della durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria;
i docenti precari si sono iscritti subito, sin dal mese di maggio 2004, ai corsi di perfezionamento, corsi che hanno costi più contenuti rispetto ai Master e alle specializzazioni, il tutto a proprie spese;
gli iscritti ai Corsi di Perfezionamento hanno ritenuto, in base alla legge, di avere diritto legittimamente ai tre punti, che avrebbero permesso di riequilibrare lo scompenso determinato dall'assegnazione di ben 30 punti ai neo-licenziati dalle SIS (Scuole di specializzazione);
il 24 novembre 2004 (quindi in una fase già troppo avanzata rispetto all'inizio dei corsi) è intervenuto un parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nel quale si è sostenuto che il Corso di perfezionamento dovesse prevedere 1.500 ore di studio e 60 crediti formativi, unificando in una sola le tre tipologie di corsi;
tale parere del CUN, ha determinato una situazione di sostanziale confusione e scontento fra le decine di migliaia di docenti e le loro famiglie, che si sono visti costretti ad integrare le ore del corso di Perfezionamento, dalle 300 previste mediamente, fino alle 1.500 indicate dal CUN;
un successivo provvedimento, in data 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito in legge il 31 marzo 2005, n. 43 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 1 aprile 2005, n. 75), è sembrato intervenire a chiarire definitivamente la situazione, affermando che, per le graduatorie future, sarebbero stati concessi punti 2 ai Corsi di perfezionamento e punti 3 ai Corsi di specializzazione e ai Master;
nonostante siano state emesse ulteriori circolari di chiarimento prodotte dal MIUR (decreto direttoriale 31 marzo 2005; nota 444 del 31 marzo 2005; decreto direttoriale 4 aprile 2005), la confusione è addirittura aumentata in quanto sia il provvedimento del 2004 (legge 186 del 27 luglio 2004), che quello del 2005 (legge il 31 marzo 2005, n. 43), ai fini della validità dei Corsi per l'attribuzione del punteggio, non indicano alcun vincolo di ore di apprendimento, e conseguentemente di crediti formativi;
il MIUR non ha mai precisato in termini chiari che la nuova legge sarebbe stata applicata in futuro solo per la graduatoria del 2007 e non per quella attuale che cade sotto le previsioni della legge del 2004;
ai Provveditorati regionali è stato fornito un programma di gestione della valutazione dei corsi che prevede l'assegnazione ai Corsi di perfezionamento di 2 punti e ai Master e alla specializzazione di 3 punti, determinando allo stato attuale, una assegnazione di soli 2 punti ai Corsi di perfezionamento, anche se hanno impegnato 1.500 ore;
in questa situazione, oggettivamente ingiusta e dannosa per la vita dei docenti precari, è ora intervenuta la CGIL a sostegno dell'applicazione integrale della legge del 2004, preparando migliaia di ricorsi al TAR;


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tutto ciò ha creato una situazione del tutto confusa che rischia anche di non far partire l'anno scolastico, in quanto è probabile che i TAR concederanno la sospensiva, facendo slittare non si sa a quando le nomine dei docenti;
successivamente, mentre la questione sembrava risolta abbastanza favorevolmente, è intervenuta una nuova circolare a firma del dottor Casentino, che ha rimesso in discussione la questione -:
quali iniziative il Ministro intende adottare per apportare un chiarimento definitivo in merito alla attribuzione dei punteggi, del vincolo di ore di apprendimento necessari e dei crediti formativi al fine di tutelare le decine di migliaia di decenti coinvolti, vittime di una situazione dannosa e ingiusta.
(4-16187)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che al punto C.11 della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto dirigenziale del 21 aprile 2004, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006, si prevede l'attribuzione di punti 3 per i corsi di perfezionamento universitari di durata annuale solo se vi è stato l'esame finale, mentre non si prevede alcun punteggio per i corsi di perfezionamento che non si sono conclusi con un esame finale, ancorché organizzati secondo lo statuto ed il regolamento didattico di ateneo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
Si premette che, nel sistema universitario, i corsi di perfezionamento possono essere istituiti sia ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 marzo 1982, n. 162, con durata da tre mesi a non oltre un anno, organizzati sotto la responsabilità del rettore e con il rilascio di un attestato di frequenza, sia ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, che ha sostituito il 509/1999, con durata almeno annuale e con il rilascio del titolo di
master universitario di primo o di secondo livello se successivi, rispettivamente, al conseguimento della laurea o della laurea magistrale o specialistica.
Va inoltre rilevato che, successivamente all'emanazione del decreto dirigenziale 21 aprile 2004, in materia di graduatorie permanenti, in particolare per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli relativa all'ultimo scaglione delle stesse graduatorie, sono intervenute ulteriori disposizioni legislative, e precisamente la legge n. 143 del 4 giugno 2004 e la legge n. 43 del 31 marzo 2005.
La legge n. 143 del 4 giugno 2004, al punto C.11 della annessa tabella di valutazione dei titoli, ha previsto l'assegnazione di 3 punti per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.
La legge n. 43 del 31 marzo 2005, articolo 1-
novies, ha poi sostituito il punto C.11 della tabella allegata alla legge n. 143 del 2004 confermando che sono valutabili soltanto i corsi di perfezionamento universitario di durata almeno annuale con esame finale ed innovando, però, per quanto riguarda i punti da attribuire che, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, non sono più 3 per ciascun corso bensì 2. In attuazione delle suddette disposizioni legislative, il Ministero ha emanato il decreto direttoriale 31 marzo 2005 per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006. Questo provvedimento è stato poi modificato dal decreto direttoriale 4 aprile 2005, con il quale sono state recepite le innovazioni che la citata legge n. 43 del 2005 ha introdotto proprio relativamente al punto C.11 della tabella di valutazione dei titoli.
Pertanto, il Ministero ha dato puntuale attuazione alla suddetta disposizione legislativa che distingue i corsi di perfezionamento dai
master, assegnando rispettivamente 2 e 3 punti, purché di durata almeno


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annuale, con esame finale e con i contenuti coerenti con gli insegnamenti specifici della classe di concorso cui si vuole accedere.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GASPERONI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
all'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma i tempi di attesa per il ritiro bagagli sono, a parere dell'interrogante, a dir poco indecorosi e unici al mondo: l'attesa minima è di 30 minuti e, in molti casi, anche significativamente superiore, considerando già in sé i 30 minuti intollerabili;
nella fattispecie ai passeggeri del volo Iberia IB 03612 del 23 maggio 2005, in arrivo da Madrid (orario: 11.15 - Orario effettivo: 12:05) venivano riconsegnati i bagagli dopo 50 minuti, con tutte le conseguenze del caso e problemi a non finire, tra cui la perdita di coincidenze con altri voli -:
quali siano le cause che determinano tali situazioni di disagio in un aeroporto internazionale, che, a parere dell'interrogante, diventa, di fatto, l'emblema dell'inefficienza di un Paese per chiunque si trovi a transitarvi;
quali iniziative intenda adottare per superare tali deficienze.
(4-14687)

Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde sono state richieste informazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile. Questo fa conoscere che relativamente al ritardo nella riconsegna dei bagagli del volo IBERIA IB03612 del giorno 23 maggio 2005, avvenuta dopo 50 minuti, la società di gestione aeroporti di Roma ha precisato che nella propria Carta dei servizi il tempo minimo di attesa per la riconsegna del bagaglio dal block-on dell'aeromobile deve essere nel 90 per cento dei casi entro 30 minuti, il tempo massimo entro 38 minuti, secondo parametri comuni ai principali scali europei.
In merito all'episodio, sempre la società ADR ha provveduto ad una verifica con la società ADR
handling, responsabile dell'assistenza sottobordo all'Iberia.
Il motivo del disagio è riconducibile, presumibilmente, alla sovrapposizione di più voli in arrivo. Ciò a causa del ritardo dell'aereo da Madrid, che ha provocato la contemporanea riconsegna dei bagagli di un altro volo Iberia e dei voli SAS e Tap, avvenute secondo l'orario.
Infatti, gli eventuali ritardi dei voli in arrivo, pur essendo in minima parte influenzati dai comportamenti del gestore e degli
handlers, comportano rilevanti conseguenze negative sulle operazioni di trattamento del bagaglio.
L'ENAC sottolinea che l'aumento della complessità dei processi operativi, verificatosi anche a seguito della liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra avvenuta nell'ottobre del 2001, ha determinato a volte difficoltà oggettive nel raggiungimento di comportamenti coerenti e convergenti da parte degli
handlers che forniscono assistenza sottobordo.
A tal proposito, l'Ente rammenta che nell'aeroporto Leonardo da Vinci operano tre società (Alitalia Airport, EAS e ADR
Handling) che gestiscono rispettivamente il 50, il 20 ed il 30 per cento del mercato dell'handling.
Alla complessità del contesto operativo, si aggiunge la difficoltà per il gestore di intervenire sugli operatori inadempienti in caso di disservizi e di mancato rispetto dei parametri stabiliti nella Carta dei servizi a causa della mancanza degli strumenti normativi.
L'ENAC ha inoltre fatto presente che il gestore ADR da alcuni anni ha attivato il piano di qualità che prevede controlli sistematici, rilevazioni quotidiane dei livelli di servizi forniti e
report periodici indirizzati agli enti interessati.
Per ogni area di attività sono stati istituiti appositi comitati di cui in particolare il comitato con
handler e vettori operanti sullo scalo aeroportuale in questione


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per migliorare i tempi di riconsegna bagagli, servizio per il quale gli standard devono concordemente essere migliorati.
A tale proposito l'Ente aeronautico rende noto che i dati riferiti dalla società ADR al primo quadrimestre del 2005 mostrano un risultato inferiore ai livelli prefissati poiché l'ultimo bagaglio è stato riconsegnata entro 38 minuti nell'86,5 per cento dei casi.
L'ENAC infine rende noto anche che dai dati pubblicati dall'AEA, l'associazione delle compagnie aeree europee, risulta che nel primo trimestre 2005, l'aeroporto di Fiumicino è al secondo posto tra 27 scali europei per puntualità nel voli in partenza.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

GASPERONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il metano venduto nei distributori italiani, per la maggior parte, proviene da giacimenti italiani e non necessita di cicli di trasformazione e lavorazione particolarmente onerosi;
questo carburante è certamente meno inquinante di altri combustibili e quindi sarebbe auspicabile una incentivazione al suo utilizzo;
i proprietari di autovetture che devono installare un impianto a metano sopportano una spesa non indifferente che si aggira intorno ai 2.200 euro, oltre al contributo di 50 euro per il collaudo presso la motorizzazione civile, rinunciando anche a migliori prestazioni delle autovetture;
nonostante le premesse, negli ultimi due anni il prezzo del metano al distributore è aumentato, inspiegabilmente, di circa il 20 per cento, arrivando a costare, mediamente, 0,71 euro al chilogrammo;
tutto ciò certamente non aiuta l'incentivazione all'uso di tale combustibile -:
se non ritenga opportuno, almeno, adottare iniziative normative volte ad eliminare il contributo di 50 euro alla motorizzazione per il collaudo, al fine di non penalizzare ulteriormente coloro che, nel loro piccolo, contribuiscono ad un ambiente più sano.
(4-16033)

Risposta. - Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante auspica un intervento normativo volto ad eliminare il contributo di 50 euro, dovuto alla motorizzazione civile dai proprietari delle autovetture, per il collaudo dei motori a metano.
Il Dipartimento per le politiche fiscali ha comunicato che qualora si volesse accogliere la proposta dell'interrogante, considerato che la Motorizzazione civile, nell'anno 2004, ha conteggiato 87.000 variazioni di dati tecnici riguardanti l'installazione di impianti di alimentazione e che le variazioni relative al metano ammontano ad un 30 per cento del totale, l'eliminazione del contributo in questione comporterebbe una perdita di gettito annua pari a 1,3 milioni di euro.
Indipendentemente dalla bontà della proposta, l'aspetto più complesso rimarrebbe la diminuzione di risorse agli uffici incaricati del collaudo che dovrebbe trovare copertura con ulteriori risorse che, allo stato, non è facile individuare.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Manlio Contento.

GIACHETTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Giuseppe Misso è un cittadino italiano attualmente sottoposto a misura di detenzione intramuraria cautelare presso il carcere di Palermo;
il predetto è imputato di omicidio (risalente agli inizi degli anni '80), procedimento instaurato a seguito di chiamata in reità da parte di alcuni collaboratori di giustizia (appartenenti alla famiglia Giuliano);


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il citato, nel periodo di detenzione, è stato sottoposto a una serie di trasferimenti di carcere;
in base ad informazioni pervenute all'interrogante sembrerebbe che nelle more del processo, il Misso sia stato di fatto sottoposto alla «giostra» dei trasferimenti da carcere a carcere (l'ultima destinazione è stata il carcere di Palermo - il processo si sta svolgendo a Napoli), privato della possibilità di avere una continuativa dialettica con i propri legali impedendo, così, la pianificazione di una strategia difensiva, e disperdendo il patrimonio di notizie utili che da questo rapporto sarebbe potuto derivare ai fini del riconoscimento della eventuale (e sempre presunta) innocenza;
in base ad informazioni pervenute all'interrogante allo stato parrebbe lesiva del diritto di difesa l'adozione di provvedimenti di trasferimento (che lo stesso ordinamento penitenziario autorizza solo in casi di particolare gravità stigmatizzandone l'uso abnorme e improprio) adottati nei confronti del Misso -:
come intenda intervenire in relazione a quella che sembra divenire una consolidata e visibile situazione di uso indiscriminato del cosiddetto trasferimento che, di fatto, da provvedimento strumentale costituito al fine di contenere il sovraffollamento carcerario e scongiurare problemi di ordine pubblico potrebbe trasformarsi in un arbitrario mezzo di vessazione nei confronti di chi si trova, come il Misso, detenuto in attesa di giudizio;
come intenda intervenire sul caso specifico di Giuseppe Misso per indagare sulle ragioni formali e sostanziali dei provvedimenti di trasferimento intrapresi nei suoi riguardi che, di fatto, potrebbero rappresentare una grave lesione del suo diritto di difesa.
(4-14397)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il detenuto Giuseppe Misso, già inserito el circuito penitenziario denominato ad elevato indice di vigilanza (E.I.V.), è stato di recente sottoposto, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis legge n. 354 del 1975 (regime che in passato gli era stato applica o dal 1992 al 1995 durante una precedente carcerazione) e pertanto assegnato alla casa circondariale di Spoleto, ove potrà seguire le vicende processuali che lo riguardano attraverso il sistema delle videoconferenze.
Il Misso ha subìto, dall'inizio dell'ultima carcerazione, numerose movimentazioni per motivi di giustizia, legate al fatto che, trattandosi di esponente di spicco della criminalità organizzata campana, si era sempre reputato sconsigliabile l'allocazione in istituti penitenziari di quella regione. Pertanto, associato in carceri aventi diversa dislocazione, era stato di volta in volta trasferito per consentirgli di assistere, avendo egli manifestato l'intendimento di parteciparvi, ai processi che lo riguardavano. Da ultimo in data 19 febbraio 2005 era stato trasferito, per motivi di opportunità penitenziaria, alla casa circondariale di Palermo «Ucciardone».
Nessuna condotta arbitraria o discriminatoria può essere pertanto ascritta all'amministrazione penitenziaria in relazione agli spostamenti del Misso da carcere a carcere per seguire le proprie vicende processuali.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

LUCCHESE. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
nei supermercati italiani viene venduta soltanto carne proveniente dalla Francia o dall'Austria;
negli stessi supermercati si trovano esclusivamente limoni provenienti dall'Argentina, mentre non si trovano quelli siciliani, calabresi, campani i quali essendo in sovraproduzione marciscono perché non vengono raccolti in quanto non via è possibilità di venderli -:
quali iniziative di carattere promozionale si intendono adottare a sostegno


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della valorizzazione e della presenza sul mercato dei prodotti alimentari del nostro Paese.
(4-16933)

Risposta. - Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in esame, si evidenzia che il Ministero delle politiche agricole e forestali è da sempre impegnato in azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano, risorsa fondamentale del Paese ed immagine del made in Italy nel mondo.
Infatti, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti del nostro Paese costituiscono i princìpi guida dell'azione dell'amministrazione, che ha assunto tra le priorità la necessità di dare norme generali sulla tracciabilità e mettere insieme tutte le strutture che operano sul versante dei controlli, sia quelle direttamente legate al ministero che quelle esterne, oltre ovviamente alle realtà regionali.
L'obiettivo è tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e dare certezza ai consumatori sull'origine delle materie prime e dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale.
In linea con tali obiettivi è stato predisposto il decreto legislativo n. 297 del 2004 «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081 del 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», atto a salvaguardare a livello nazionale le produzioni di qualità da qualsiasi usurpazione o frode.
Il sistema previsto di controlli approfonditi e sistematici per ogni fase della produzione fino al confezionamento del prodotto DOP e IGP, effettuati dall'organismo incaricato dal Ministero al controllo e alla vigilanza, assicura la rintracciabilità del prodotto in ogni segmento della filiera e fornisce in tal modo garanzia al consumatore finale della conformità del prodotto acquistato al disciplinare di produzione.
Sempre in linea con tali obiettivi, si ricorda che l'amministrazione provvede alla registrazione delle DOP e IGP riconosciute come marchi collettivi nei territori extracomunitari dove le indicazioni Geografiche non ricevono tutela e favorisce la realizzazione di interventi e manifestazioni volti alla valorizzazione dell'immagine ed al miglioramento della qualità dei prodotti riconosciuti attraverso i consorzi di tutela e gli altri organismi; consorzi di tutela che ricevono, altresì, il sostegno del Ministero in sede nazionale ed internazionale anche dal punto di vista legale.
Infine, si evidenzia che per quanto concerne il settore dei limoni, il nostro Paese ha già ottenuto due importanti riconoscimenti comunitari, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, per l'IGP «Limone Costa d'Amalfi» e per l'IGP «Limone di Sorrento».
Mentre, una ulteriore proposta di registrazione, relativa al «Limone Femminello del Gargano», è all'esame della Commissione europea ed ulteriori istanze di riconoscimento, come l'IGP «Limone Interdonato Ionico Missinese» e l'IGP «Limone di Siracusa», sono all'esame degli uffici dell'Amministrazione.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

LUPI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il signor Hussein Mahadow Hassan nato a Mogadiscio (Somalia) nel 1958, residente a Milano in via Pomposa n. 2, cap 20139., risiede nel nostro Paese almeno dal 1984, quando ebbe la possibilità di giungervi per essere sottoposto a cure, perché affetto da filariasi. A seguito delle cure e dei ricoveri in strutture ospedaliere, le successive diagnosi e prognosi obbligarono il paziente a sottoporsi, nel 1990, all'amputazione di una parte della gamba destra, all'altezza della coscia. Negli anni precedenti all'amputazione ed in quelli successivi, Hassan è vissuto a Milano, grazie all'aiuto di molti volontari e dei servizi sociali del comune di Milano che, dopo molti anni gli assegnarono un alloggio, un sussidio per far fronte alle necessità minimali e che lo indirizzarono presso i vari uffici perché gli fosse riconosciuta


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l'invalidità civile e quindi il diritto ad una pensione. L'iscrizione alle liste di collocamento speciali, l'interessamento degli assistenti sociali, nonché di amici, non hanno mai prodotto l'esito di procurare ad Hassan un'occupazione lavorativa stabile, che gli permettesse di avere un reddito adeguato alle sue necessità di sussistenza;
dopo varie traversie e dopo vari accertamenti che, per brevità non documento, nella seduta del 25 gennaio 2002, presa in esame la pratica n. MI/253620/INV, la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, prendeva atto dell'ultimo accertamento ambulatoriale del 25 gennaio 2001, riconosceva definitivamente lo stato di invalidità di Hassan, e certificava che Hassan Hussein è un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'85 per cento, dal 1991;
tale certificazione consentirebbe ad Hassan di godere di una pensione, avendo il diritto anche di incassare gli arretrati maturati. La pensione, costituendo un reddito certo, oltre a garantire una vita dignitosa ad Hassan, vissuto praticamente per anni solo di carità e di espedienti e di restituire debiti che inevitabilmente ha dovuto lasciare, dovrebbe dargli diritto di ottenere la carta di soggiorno;
l'ultima «spirale perversa» in cui Hassan è entrato dal 25 gennaio 2002, stante le risposte che lui dai vari uffici, commissariati di pubblica sicurezza, questura, è che la pensione sarà erogata solo nel momento in cui Hassan Hussein sarà in possesso della carta di soggiorno o della cittadinanza italiana, ma la carta di soggiorno o la cittadinanza sono ottenibili, secondo la normativa di riferimento, solo se, fra l'altro, il soggetto è in grado di dimostrare di avere un lavoro, quindi un reddito adeguato e una residenza stabili. La richiesta della carta di soggiorno, presentata al commissariato Scalo Romana il 16 maggio 2002, è «ferma» perché Hassan non ha potuto, ovviamente, documentare i redditi percepiti nel 2000 e nel 2001 -:
come il Ministro intenda risolvere la situazione, per una persona straniera, in un Paese che pare non essere in grado di accoglierlo e che non ha neppure i mezzi per ritornare al suo Paese dopo circa venti anni, anche con iniziative volte ad una corretta interpretazione di leggi e norme che, a tutt'oggi, per il caso di Hassan Hussein e, sicuramente, di altri cittadini stranieri non sono state interpretate nel rispetto della dignità della persona.
(4-06934)

Risposta. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004, attuativo della legge n. 189 del 2002, ha introdotto all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (regolamento attuativo del testo unico in materia di immigrazione), la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di pensione percepita in Italia.
Pertanto, a favore del signor Hussein Mahadow Hassan, nato a Mogadiscio nel 1958, la questura di Milano ha rilasciato un permesso di soggiorno a tale titolo, valido fino al 27 luglio 2006, trattandosi di invalido civile.
Si soggiunge che lo straniero in questione percepisce, per lo stesso motivo, un contributo mensile erogato dai servizi sociali del comune di Milano.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.

MANINETTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i decreti ministeriali n. 157/2000 e n. 158/2000, recanti regolamento relativo all'istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo e dalle imprese di credito, prevedono all'articolo 10, comma 9, che «il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari: a) per i lavoratori


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che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario»;
da tale formulazione si evince la volontà di determinare l'importo netto dell'assegno da erogare in misura pari al trattamento pensione, ossia simulando il calcolo che si otterrebbe con la normativa prevista per le pensioni e simulando il calcolo dei pensionati;
la normativa fiscale in vigore dal 1 gennaio 2003, nel rimodulare le aliquote Irpef rispetto a quelle previgenti, ha previsto un innalzamento del primo scaglione dal 18 per cento al 23 per cento e contemporaneamente l'introduzione della «no tax area»;
affinché il singolo contribuente non potesse essere penalizzato dal passaggio al nuovo regime è stato altresì introdotto un «diritto di opzione», ossia il diritto di scegliere il vecchio regime se più favorevole;
l'Inps, a seguito di un'interpretazione unilaterale, determina invece l'importo lordo della pensione teorica a cui sottrae esclusivamente le aliquote Irpef senza applicare il beneficio della «no tax area» e il diritto di opzione per il trattamento più favorevole;
tale problema riguarda tutti i lavoratori «esodati» dal 1 gennaio 2003 che sono circa sei-settemila, con previsione di ulteriore aumento nel 2004 -:
quali provvedimenti anche di carattere normativo si intendano adottare per rimediare a questa interpretazione dell'Inps che determina non solo un assegno netto annuo più basso per gli interessati ma anche un minor gettito per l'Erario.
(4-09009)

Risposta. - In ordine all'atto parlamentare in esame, si riferisce quanto comunicato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.
L'erogazione degli assegni straordinari di sostegno del reddito è disciplinata dai decreti n. 157 e n. 158, del 28 aprile 2000, adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recanti i regolamenti relativi all'istituzione dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito e di credito cooperativo.
Nonostante la normativa non demandi espressamente alla competenza dell'INPS la determinazione del valore complessivo dell'assegno, in considerazione del fatto che l'importo netto dell'assegno straordinario, pur mantenendo la natura giuridica di ammortizzatore sociale, viene equiparato al trattamento pensionistico teoricamente spettante all'assicurato alla medesima decorrenza, l'Istituto sulla base delle informazioni relative ai conti assicurativi presenti nei propri archivi, provvede a determinare per ciascun beneficiario l'importo spettante.
Tale importo viene ad essere rapportato ad una anzianità contributiva (espressa in numero di settimane) non effettivamente posseduta dal singolo assicurato al momento dell'accesso al Fondo, ma indicata autonomamente dall'azienda presso cui il lavoratore svolgeva la propria attività. Una volta determinato tale importo lordo teorico, vengono calcolate le ritenute IRPEF, anch'esse teoriche, applicando all'importo lordo teorico, rapportato ad anno (quindi riferito a 13 mensilità) la tassazione corrente dell'anno di decorrenza, sulla base degli scaglioni e delle aliquote progressive previste dalla normativa generale dei trattamenti pensionistici. L'importo mensile netto da corrispondere al beneficiario è dato dalla differenza tra l'importo derivante dal calcolo e le ritenute IRPEF determinate come sopra, mentre l'importo lordo dell'assegno, posto a carico del datore di lavoro, è dato dalla somma dell'importo netto dell'assegno,


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determinato come detto, con le ritenute di legge che devono essere calcolate in regime di tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.).
Le trattenute erariali vengono costruite rapportando proporzionalmente l'importo netto dell'assegno straordinario all'aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR comunicata dall'azienda esodante. Successivamente alla quantificazione dell'assegno straordinario ed alla sua ripartizione nelle due quote previste dai Regolamenti (importo netto e ritenute erariali), l'INPS richiede al datore di lavoro il finanziamento della singola posizione e solo successivamente all'autorizzazione e al relativo finanziamento procede alla erogazione dell'importo netto al beneficiario dell'assegno e al versamento delle ritenute di spettanza all'Erario. Alla fine del 2002, l'Istituto ha riconsiderato sulla questione la propria funzione di sostituto di imposta e, trattandosi di materia controversa, ha presentato apposito interpello all'Agenzia delle entrate la quale, in risposta ad un'istanza di interpello inoltrata da altro soggetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si è pronunciata con la risoluzione n. 17/E del 29 gennaio 2003, esprimendo un parere che collima con quanto proposto dall'INPS. Infatti, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 448 del 1998, l'Agenzia delle entrate ha fornito l'interpretazione del comma 3, dell'articolo 59, della legge n. 449 del 1997, precisando che anche agli assegni corrisposti per il sostegno del reddito del lavoratore, che ha risolto in via anticipata il rapporto di lavoro, deve applicarsi il regime della tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 2, del (testo unico delle imposte sui redditi e ribadendo che le somme corrisposte a titolo di assegno per il sostegno dei reddito devono essere assoggettate a tassazione con la medesima aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR o con il 50 per cento della stessa, in considerazione dell'età anagrafica del beneficiario dell'assegno al momento dell'accesso al Fondo. Agli assegni liquidati negli anni 2001 e 2002 il regime fiscale previgente, che viene utilizzato al solo scopo di determinare l'importo di assegno straordinario da corrispondere al beneficiario, è stato utilizzato senza l'attribuzione delle detrazioni e delle deduzioni e quindi, per analogia, a seguito dell'introduzione del nuovo regime fiscale a partire dal 2003, non è stata applicata la
no tax area. Relativamente, inoltre, al «diritto di opzione» si rammenta che lo stesso attiene al rapporto fra contribuente e fisco, in fase di dichiarazione dei redditi.
II Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto presente che non sembra assumere particolare rilievo la circostanza che la determinazione dell'assegno straordinario tenga conto della tassazione virtuale della pensione sulla base delle aliquote progressive IRPEF vigenti e dalla maggiorazione rappresentata dalle aliquote di legge della tassazione separata previste dall'assegno medesimo. In sostanza, il calcolo attraverso il quale si perviene all'entità dell'assegno da corrispondere costituisce un parametro di riferimento utile a determinare le somme assoggettate a tassazione con le aliquote del TFR.
L'introduzione, a partire dal 2003, della deduzione per assicurare la progressività della imposizione (
no tax area) non sembra idonea a comportare un mutamento del predetto parametro di riferimento. L'agevolazione IRPEF, consistente in una riduzione del reddito imponibile inversamente proporzionale all'entità del reddito complessivo, opera, infatti, sul reddito complessivo che, com'è nota, non tiene conto dei redditi da assoggettare a tassazione separata per i quali non è esercitabile l'opzione per la tassazione ordinaria, fra i quali sono compresi gli assegni straordinari di sostegno al reddito.
In altri termini, sempre secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, la
no tax area non sembra dover presupporre una rivisitazione del parametro di riferimento né sarebbe condivisibile l'ipotesi di far influenzare la misura dell'assegno da corrispondere a ciascun lavoratore dipendente «esodato» da elementi soggettivi quali la no tax area.
Per quanto riguarda, poi, la disciplina fiscale applicabile agli assegni straordinari


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in argomento, il predetto Ministero ha, preliminarmente, rappresentato che l'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, limitatamente alle aziende operanti nel settore creditizio, al fine di incentivare l'esodo del personale in esubero, disciplina due differenti tipologie di intervento che prevedono sia l'erogazione di apposite indennità, da corrispondere, anche ratealmente, in conformità all'articolo 19 (già 17) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), nel rispetto dei limiti previsti; sia l'adozione, in via prioritaria, del criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano state previste contestualmente forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in una unica soluzione, nel limite massimo di quattro anni.
In ordine, poi, alla qualificazione giuridica delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di incentivo all'esodo, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare n. 29/E/2001, ha precisato che le stesse sono sempre qualificabili come «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente», di cui all'articolo 17 (già 16), comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi.
II loro trattamento fiscale, pertanto, non desta particolari preoccupazioni in considerazione dell'espresso assoggettamento alla tassazione separata, come disposto dallo stesso articolo 59, comma 3, lettera
A), della legge n. 449 del 1997. Anche l'assegno straordinario di sostegno al reddito pur essendo corrisposto in forma rateale è soggetto al regime di tassazione separata, come già, peraltro, chiarito dal suddetto Ministero con la risoluzione 29 gennaio 2003, n. 17/E. Dalla qualificazione giuridica dei redditi soggetti a tassazione separata attribuita agli incentivi all'esodo in argomento discende che agli stessi non è applicabile la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area) atteso che la stessa compete solo in relazione ai redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, non spetta per i redditi soggetti a tassazione separata. Inoltre, alle somme in esame, non è applicabile neppure la cosiddetta clausola di salvaguardia (disciplinata dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002, per il periodo di imposta 2003 e 2004 e dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 311 del 2004, per l'anno 2005), che consente ai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, di optare, in luogo del sistema vigente, per il sistema di tassazione in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevole.
II Ministero dell'economia e delle finanze ha, infine, precisato che, conformemente al disposto di cui all'articolo 17, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, nell'ipotesi in cui gli uffici locali, all'atto della liquidazione dell'imposta dovuta, rilevino che; facendo concorrere gli emolumenti in esame alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, derivi una posizione tributaria più favorevole al contribuente, gli incentivi all'esodo fruiranno, attraverso la necessaria riconduzione nel reddito complessivo, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

MARINELLO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere, premesso che:
l'attuale Dirigente Scolastico del circolo didattico «Cacioppo» di Menfi (Agrigento), si trova nell'odierna sede poiché è stato trasferito d'ufficio da Partanna (Trapani) a Menfi a causa di problemi causati dalla sua gestione;
il Dirigente Scolastico è stato già condannato in primo e secondo grado di giudizio per un reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni;
nella nuova sede di Menfi si sono instaurati pessimi rapporti tra il Dirigente Scolastico ed il corpo docente;


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i genitori degli alunni del circolo «Cacioppo» di Menfi per protesta nei confronti del Dirigente, hanno fatto disertare agli stessi il primo giorno di scuola;
è stata omessa la nomina di un supplente di sostegno, al posto di un docente in astensione obbligatoria; è stata omessa la nomina di supplenti di lingua straniera e di religione;
nonostante sia stato assegnato l'organico per il funzionamento, esteso anche all'orario pomeridiano, del Servizio di Scuola Materna, ad oggi lo stesso viene erogato nelle sole ore antimeridiane;
esistono palesi difficoltà nella ordinaria gestione delle attività didattiche; addirittura l'impossibilità di un civile confronto tra i diversi operatori non consente di svolgere con la necessaria correttezza le sedute del Collegio dei docenti;
si è svolta, nel Circolo didattico «Cacioppo» di Menfi una recente visita ispettiva ministeriale -:
quali siano le risultanze della citata ispezione ministeriale;
se, per quanto consti al Ministro interrogato, risulti veritiera la notizia che alcuni insegnanti avrebbero sporto denunzia ai Carabinieri nei confronti del Dirigente Scolastico, per i comportamenti dello stesso, ritenuti eccessivamente autoritari;
quali iniziative intenda adottare per riportare nel Circolo Didattico Cacioppo di Menfi un clima di ordinaria serenità, necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche;
se non esistano i presupposti per ritenere l'attuale Dirigente Scolastico incompatibile con il ruolo che svolge e/o con la sede che attualmente occupa.
(4-11589)

Risposta. - Come è noto, a tale riguardo, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia aveva a suo tempo disposto una prima visita ispettiva la cui relazione è stata presentata alla direzione generale regionale in data 20 maggio 2004.
Successivamente, nell'anno scolastico 2004-2005, sono stati presentati alcuni esposti di insegnanti e genitori per motivi diversi da quelli rappresentati nell'interrogazione e di cui il direttore scolastico regionale non era a conoscenza; conseguentemente il direttore generale regionale ha conferito un nuovo incarico ispettivo presso il circolo didattico «Cacioppo».
La nuova ispezione non ha evidenziato le disfunzioni segnalate e nei confronti del dirigente scolastico in parola non sono stati ravvisati comportamenti omissivi o lesivi.
È emersa, secondo l'ispettore incaricato, una corretta gestione dell'istituzione scolastica e le decisioni assunte risultano conformi alla normativa vigente.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MARONE, RANIERI, SINISCALCHI, ROBERTO BARBIERI e PETRELLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli operatori sociali della Comunità pubblica per minori di Nisida-Napoli da sette mesi non ricevono lo stipendio, in quanto mancano i fondi per il pagamento del personale e per la gestione e l'attuazione dei programmi a favore dei minori ospiti;
il Ministro Castelli, rispondendo all'interrogazione parlamentare del 13 aprile scorso sulla difficile situazione che si era creata a Nisida, aveva rassicurato gli operatori sociali dicendo che i fondi sarebbero stati inviati nel più breve tempo possibile;
malgrado le rassicurazioni del Ministro a tutt'oggi i finanziamenti per l'anno 2005 non sono arrivati, ed il Centro Giustizia Minorile di Napoli ha chiesto alla Cooperativa sociale «Il Quadrifoglio» - Ente non profit che gestisce il mantenimento della Comunità pubblica - la prosecuzione del servizio e l'anticipazione dei fondi necessari per il mantenimento della Struttura pubblica, comprese le utenze di gas e di luce ed il vitto per i minori, considerate dal


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Ministero della Giustizia «spese obbligatorie»: è sorto un elemento nuovo dunque dal punto di vista istituzionale, oggi lo Stato chiede ai privati di pagare le bollette per le strutture pubbliche;
la Comunità di Nisida ha accolto in questi anni oltre quattrocento ragazzi;
l'inserimento di questi giovani nel mondo del lavoro - una volta completato il percorso comunitario caratterizzato dall'impegno scolastico e dalla formazione-lavoro - è avvenuto anche se in maniera precaria, per il 70 per cento di essi, che è tornato ad una vita normale: non segnata dalla triste esperienza del carcere;
secondo l'interrogante è paradossale che una Comunità di accoglienza per minori rischi la chiusura proprio a Nisida che è stata sempre al centro dei progetti sperimentali a favori dei minori, dove è nato il Centro Studi Europeo per la devianza minorile;
la condizione di disagio professionale e lavorativo riguarda anche tanti altri operatori sociali impegnati in strutture che lavorano con il Dipartimento di giustizia minorile nel resto dell'Italia -:
in quali tempi certi e rapidi il Ministero intenda procedere al trasferimento dei fondi per il regolare funzionamento della struttura.
(4-16150)

Risposta. - La tematica oggetto dell'atto parlamentare, relativa al mancato finanziamento per l'anno 2005 della cooperativa «Il Quadrifoglio» di Nisida, investe le strutture comunitarie di tutto il territorio nazionale, in considerazione della crescita di spesa verificatasi negli ultimi anni per far fronte ad un maggiore utilizzo della misura del collocamento in comunità, applicata nei confronti dei minori dell'area penale da parte dell'autorità giudiziaria.
Per garantire la copertura finanziaria della spesa per l'esecuzione dei provvedimenti appena richiamati, è stato istituito, nell'esercizio finanziario 2004, il capitolo di bilancio 2134, peraltro collocato nell'ambito dei capitoli di «spese obbligatorie».
Nello specifico, quindi, il dipartimento della giustizia minorile ha reso possibile completare il risanamento dei debiti provenienti dall'esercizio finanziario 2004 assegnando, a favore del Centro giustizia minorile di Napoli, la somma di euro 601.000,00 prevista nel documento di programmazione generale per l'anno 2005.
Si riferisce, altresì, che con decreto in data 15 luglio 2005, il citato dipartimento ha disposto l'assegnazione, a favore dei Centri per la giustizia minorile da esso dipendenti, di una ulteriore somma, al fine di sostenere le spese concernenti il collocamento dei minori nelle comunità del privato sociale, da versare sul richiamato capitolo 2134 per l'esercizio finanziario 2005.
Al Centro di cui trattasi sono stati assegnati euro 176.000,00.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MASCIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il personale di Polizia Penitenziaria impiegato nella casa circondariale di Busto Arsizio ha proclamato lo stato di agitazione per segnalare la gestione tenuta dalla direzione del carcere;
le organizzazioni sindacali da tempo denunciano inascoltate uno stato di cose inaccettabile che peraltro ha gravi ricadute sull'organizzazione del lavoro all'interno del carcere;
da una lettera inviata in data 20 maggio 2005 dai rappresentati del coordinamento locale Uil.Pa, Cisl.Fps, Sappe; Osapp, Sinappe, Snapp a tutti gli organi competenti si apprende, tra l'altro: «Il personale di PP.PP. si vede ormai rifiutato tutto ciò a cui ha diritto ed in particolare: i permessi legge 104 (arbitrariamente censurati); i congedi sono posti in essere atteggiamenti autoritari; i congedi straordinari per motivi familiari vengono comunque e sempre censurati; il lavoro straordinario, disposto d'autorità, viene messo a recupero e non retribuito; il


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servizio è disposto in modo provvisorio e mai definitivo, non vi è giorno in cui non subisca variazioni improvvise; non vi è nessuna considerazione nei confronti di coloro che prospettano delle situazioni familiari particolari, tanto da subire ritorsioni qualora il personale si renda indisponibile ad assumere incarichi specifici»;
le organizzazioni sindacali denunciano inoltre che «ogni sforzo profuso nel tentativo di riproporre un sistema di relazioni sindacali quantomeno accettabile, è vanificato da un Direttore completamente fuori da ogni regola» e di trovarsi davanti ad una «dittatura» che ignora le indicazioni che giungono dal Dipartimento e dal Provveditore regionale -:
se e quali iniziative intenda adottare per far fronte alla grave situazione in cui il personale della casa circondariale di Busto Arsizio si trova ad operare;
se non ritenga grave l'annullamento di un sistema di relazioni sindacali accettabile e quali iniziative intenda adottare nei confronti della direzione del carcere affinché si ripristinino immediatamente normali relazioni sindacali;
se non intenda convocare immediatamente attraverso i competenti organismi dell'Amministrazione il coordinamento locale Uil.Pa, Cisl.Fps, Sappe, Osapp, Sinappe, Snapp al fine di approfondire i problemi di gestione segnalati e trovare soluzioni condivise.
(4-15193)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che a partire dal mese di giugno 2005, la dottoressa C. Ciampoli, già direttore della Casa circondariale di Busto Arsizio, è stata avvicendata nella conduzione del predetto istituto penitenziario con un altro funzionario direttivo.
A seguito di tale decisione, peraltro concordata con il competente provveditore regionale, lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali è rientrato.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MEREU. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
si registra una precaria situazione dell'ambito portuale di Portovesme in Sardegna, sia per quanto riguarda la sicurezza delle navi sia per quelle dei passeggeri in transito;
le amministrazioni comunali di Carloforte e di Portoscuso hanno rappresentato, a più riprese, tale situazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ultimo con una lettera del 15 luglio 2005;
nella nota viene evidenziata la pericolosità delle manovre di attracco dei traghetti di linea che collegano Carloforte a Portovesme, che avvengono a pochi metri dalle navi cisterna petroliere o carbonifere;
viene lamentata la vicinanza del transito passeggeri ad autocisterne che trasportano carbone o altri minerali e la presenza di un'aria resa insalubre dal pulviscolo di carbone nell'area commerciale, nonché di una poltiglia fangosa che ricopre perennemente la banchina;
a tale pericolosa promiscuità si deve aggiungere il crollo parziale dell'unica banchina dove attualmente attraccano i traghetti, da e per Carloforte, a causa di fenomeni di erosione;
il progetto CNISI di «sistemazione generale Porto di Portovesme» avrebbe individuato le seguenti opere da realizzare in via prioritaria: completamento del perimetro delle banchine; l'eliminazione del pontile «ex Aluit»; il dragaggio dei fondali antistanti le banchine con priorità dell'area antistante il molo 5 -:
se non ritenga opportuno e indifferibile un intervento per realizzare le opere necessarie a rendere il porto sicuro e funzionale, considerando che il porto in oggetto vanta un traffico commerciale di circa 6 milioni di tonnellate l'anno ed un traffico di passeggeri di circa 1 milione unità per anno.
(4-16194)


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Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, si rappresenta che il porto di Portovesme in Sardegna, classificato di classe 3a - categoria 2a con regio decreto 30 giugno 1912, risulta di interesse regionale e quindi gestito dall'assessorato dei lavori pubblici della regione Autonoma della Sardegna al quale, pertanto, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
sul porto di Gioia Tauro si erano incentrate tutte le speranze per lo sviluppo non solo di quel territorio, bensì dell'intera Calabria;
a tutt'oggi nell'area della Piana di Gioia Tauro, purtroppo, permane un tasso di disoccupazione tra i più elevati dell'intera Regione;
non sono stati creati adeguati insediamenti di stoccaggio, mancano le infrastrutture necessarie al potenziamento della stessa attività di transhipment, sono nate diverse divergenze tra Autorità portuale e ASI per le scelte produttive, l'ASI ha preferito gestire le aree dandole a ditte che pur usufruendo dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488, in gran parte, non hanno garantito l'attività occupazionale prevista;
l'intera area portuale è controllata dalle cosche della 'ndrangheta Piromalli-Molè di Gioia Tauro e Bellocco di Rosarno e qualsiasi scelta è subordinata ai loro condizionamenti;
nei giorni scorsi è stato firmato un accordo di programma, che metterà in contatto diretto la grande zona dell'ex Sir di Lamezia Terme col più grande porto del Mediterraneo;
la preintesa è stata sottoscritta tra le ASI di Lamezia Terme e Reggio Calabria, la Regione i Ministeri delle infrastrutture e delle attività produttive, Trenitalia, ANAS, e Sviluppo Italia -:
quali sono i benefici, legati allo sviluppo e all'occupazione, per la Piana di Gioia Tauro, che deriveranno dal citato accordo di programma.
(4-10431)

Risposta. - In riferimento all'atto ispettivo cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si osserva, in via preliminare, che l'interrogante ha ricondotto le cause del mancato sviluppo del territorio calabrese all'attività del porto di Gioia Tauro, con la conseguenza del permanere nell'area di uno dei più elevati tassi di disoccupazione della regione. Peraltro tale assunto non è condivisibile giacché nella gestione del porto non possono essere individuate inadeguatezze tali da giustificare simile conclusione. Infatti la struttura portuale in oggetto, in pochi anni, ha invece assunto e mantiene il ruolo di infrastruttura di eccellenza del transshipment mondiale, conservando il primato tra i porti del Mediterraneo nel settore del trasporto di container, con oltre 3.000.000 di teus movimentati nel 2003, pari a 25.363.000 tonnellate di merce trasportata e 3.065 navi arrivate. Per quanto riguarda il volume dei traffici, consistenti essenzialmente in contenitori e auto, anche il 2004 si è chiuso con risultati positivi; il volume di teus è stato di 3.261.034 (+ 3,57 per cento, rispetto al 2003) e le auto movimentate sono state n. 70.850.
Si pone in evidenza che fra i porti mondiali specializzati nella movimentazione di contenitori, Gioia Tauro occupa il 18o posto ed il 4o posto tra quelli europei, conservando il primato fra quelli del bacino Mediterraneo già da anni acquisito. Infatti nel 2003 il porto era al 20o posto nella classifica mondiale e al 5o posto tra i porti europei.


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Negli ultimi 15 anni il traffico
container mondiale ha registrato una crescita di oltre il 10 per cento alimentato dalla globalizzazione dell'economia e si prevede in futuro un ulteriore incremento.
Studi di settore eseguiti dalla Ocean Shipping Consultant (OSC) prevedono che in Europa e nel Mediterraneo i porti primari, tra cui appunto Gioia Tauro, aumenteranno le loro quote di traffico fino al 45 per cento degli attuali volumi entro il 2012.
Corre l'obbligo di rammentare che oltre 2.000 dipendenti, il cui dato occupazionale è costantemente in crescita, sono impegnati stabilmente nelle attività svolte all'interno della circoscrizione portuale.
Infatti, quale infrastruttura trasportistica di rilevanza internazionale, il porto con una estensione di oltre 600 ettari e 3.500 metri di banchine operative con fondali fino a 18 metri, svolge a pieno le funzioni e fornisce, grazie anche ai mezzi di movimentazione del carico ed alla organizzazione dei servizi di cui dispone,
standard operativi competitivi con le maggiori realtà mondiali, così come attestato dai volumi di traffico sopra indicati e dalla attrattività della struttura da parte dei più significativi gruppi amatoriali del settore.
Il porto è gestito dall'autorità portuale per i compiti assegnati dalla legge 18 gennaio 1994, n. 84 ed al suo interno sono presenti tutti gli organi la cui attività a vario titolo si raccorda anche all'operatività del porto, quali la Capitaneria di porto, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Dogana, Carabinieri, Vigili del fuoco, Sanità marittima.
In linea con le esigenze di sviluppo del porto, tratteggiate dai diversi competenti organi istituzionali, l'Autorità portuale ha elaborato il prescritto Piano operativo triennale, prevedendo interventi di infrastrutturazione di vasta portata finalizzati sia allo sviluppo delle funzioni portuali tipiche che di quelle connesse ad attività di logistica.
Tra le opere pianificate, in parte già finanziate ed alcune in fase di appalto è stato previsto l'adeguamento dell'imboccatura sud del porto; l'ampliamento del canale portuale; la realizzazione di una nuova imboccatura portuale a nord del bacino; la realizzazione del progetto di adeguamento della struttura alle normative internazionali e nazionali per quanto riguarda la
security.
Per quanto concerne, invece, la realizzazione del sistema integrato dei piazzali retrostanti la banchina alti fondali che saranno completati entro l'armo, si fa presente che il relativo progetto è già stato aggiudicato. In tal modo diventerà operativo il fronte di accosto di tale banchina, banchina che accoglie le maggiori navi porta
container in esercizio.
Il citato programma prevede iniziative per oltre 200 milioni di euro.
Si rende noto, inoltre che, essendo stata ottenuta, in accoglimento di specifica richiesta dell'autorità portuale, l'ammissione al regime di «Zona franca aperta» di un'area portuale della superficie di 100 ettari è stata programmata l'attivazione dei necessari servizi di gestione assunti dall'autorità stessa e di infrastrutturazione dell'area per favorire l'insediamento di attività produttive.
Da tali attività potrà trarre concreto beneficio anche sotto il profilo occupazionale il territorio regionale; è tuttavia da sottolineare che la concreta localizzazione delle imprese e l'attivazione dei processi di produzione, non dipende esclusivamente dall'attività dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, ma coinvolge livelli decisionali diversi, il cui mancato intervento non può essere messo in conto all'attività del porto.
Sempre in vista dell'incentivazione di attività collaterali a quelle tipicamente portuali, quali il campo dell'intermodalità e della logistica, l'autorità portuale ha elaborato vari progetti di infrastrutturazione, inseriti nel Piano operativo triennale e finanziati dalla legge Obiettivo con fondi parzialmente assegnati e resi disponibili in seguito alla pubblicazione della delibera CIPE n. 89/2003 nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004. Si tratta della realizzazione di reti materiali, allestimento del piazzale nord e viabilità interna, strutture a supporto della mobilità quale il parcheggio multipiano,


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completamento della piattaforma logistica e intermodale, allacciamenti ferroviari e magazzini della «piastra del freddo».
Si fa presente inoltre che Gioia Tauro, grazie ai massicci investimenti infrastrutturali effettuati ed ai vantaggi competitivi che gli assicura la propria posizione baricentrica nel Mediterraneo, figura tra gli scali maggiormente in grado di garantire i
trend percentuali di crescita sopra indicati. Attualmente sono in corso le attività propedeutiche alla redazione del nuovo Piano regolatore portuale.
L'autorità portuale ha sottoscritto in data 4 dicembre 2004 un protocollo d'intesa con i comuni di San Ferdinando e Gioia Tauro recante il reciproco formale impegno al coordinamento delle attività di ciascuno ai fini della rapida adozione degli atti amministrativi di competenza.
Vale la pena di aggiungere che la costruzione del ponte sullo Stretto ed il potenziamento dei corridoi intermodali siciliani, nonché degli aeroporti facenti capo a Catania (Fontanarossa, Comiso e Sigonella), consolideranno le posizioni già conquistate da Gioia Tauro.
A tal proposito, l'ANAS fa conoscere di aver stipulato, in attuazione dell'intesa generale quadro del 16 maggio 2002, l'Accordo di programma quadro in data 29 luglio 2002 con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV S.p.A) e Ferrovie dello Stato Spa.
Il citato accordo prevede numerosi interventi che riguardano l'ANAS. Tra questi sono previsti non solo lavori di ammodernamento di vecchie infrastrutture, ma anche realizzazioni di nuove arterie.
In particolare, l'ANAS precisa che in prossimità della Piana di Gioia Tauro l'accordo in questione prevede la realizzazione del collegamento tra lo svincolo autostradale di Rosarno e la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, da Rosarno a Gioiosa.
Tali lavori sono a carico della provincia di Reggio Calabria, così come stabilito nella convenzione stipulata tra l'ANAS, la regione Calabria e provincia di Reggio Calabria. Ferrovie dello Stato Spa rende poi noto che è stato stilato l'accordo in data 30 giugno 2004 tra RFI, Trenitalia divisione Cargo, la regione Calabria e l'ASI di Reggio Calabria per il trasferimento dall'ASI a RFI del tratto di raccordo fra la stazione di Rosarno e lo scalo di San Ferdinando a servizio del porto di Gioia Tauro. Tutto ciò per consentire una efficace manutenzione dello stesso tratto. Tale accordo di programma, per quanto riguarda Trenitalia Divisione Cargo, porterà benefici nello sviluppo dell'offerta commerciale su ferro da e per il porto.
Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole interrogante circa il controllo del territorio da parte delle cosche della «ndrangheta» si fa presente che l'autorità portuale, nell'ambito delle proprie prerogative, effettua il preventivo controllo ed il costante monitoraggio di tutto il personale che a vario titolo (dipendenza o titolarità di imprese portuali, di servizi portuali, di ditte appaltatrice, eccetera) opera nell'ambito portuale al fine di verificarne la qualità soggettiva, allontanando con immediatezza i soggetti risultati inidonei a seguito di informative degli organi istituzionali preposti alla sicurezza del territorio; con i quali organi esiste ed è attuata la massima collaborazione.
A tal proposito, il Ministero dell'interno fa conoscere che le attività info-investigative espletate nell'area portuale di che trattasi sono mirate a scongiurare tentativi di infiltrazioni di natura mafiosa. A tal proposito rammenta in particolare le operazioni cosiddette «Gatto persiano» ed «Operazione porto» che hanno consentito l'instaurazione di procedimenti penali nei confronti di sodalizi mafiosi operanti in quell'area e, in particolar modo in Gioia Tauro e Rosarno. Tali servizi info-investidipendenti.aziende ubicate in tale area e dei relativi dipendenti.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.


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PASETTO, DELBONO e ROSATO.- Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
a seguito del grave incidente avvenuto il 3 giugno 2005 nel traforo del Frejus, che ha causato morti e feriti, è stata disposta la temporanea chiusura del tunnel per procedere aia sua rimessa in pristino e in sicurezza;
il 22 giugno 2005 la società concessionaria del traforo autostradale del Frejus (T4), la SITAF S.p.a., ha inviato una lettera con cui notifica la sospensione dal lavoro, con decorrenza dal giorno 23 giugno 2005, a 70 dipendenti (40 addetti al traforo di Bardonecchia e 30 impiegati negli uffici delle barriere autostradali di Avigliana e Salbertrand e nella sede operativa di Susa); tale sospensione sarebbe da mettere in relazione con la richiesta di ammissione ai trattamenti della cassa integrazione guadagni ordinaria in favore dei medesimi lavoratori;
in particolare, la società SITAF avrebbe richiesto l'accesso a tale forma di ammortizzatore sociale per i suoi lavoratori adducendo come motivazione la momentanea contrazione degli introiti derivanti dal pagamento dei pedaggi;
il comparto autostradale partecipa al fondo per tale trattamento previdenziale solo dal 2001;
la SITAF è una società a partecipazione e controllo pubblici, in quanto tra gli azionisti di maggioranza figurano l'A.N.A.S., la provincia e la città di Torino;
la procedura avviata di messa in cassa integrazione ha determinato la chiusura di completi settori aziendali quali, ad esempio, il centralino, il CED, sembrerebbe aver effetti diretti sulla riduzione delle attività della Direzione Tecnica e degli interventi per la sicurezza lungo la A32 ed al T4, che per ragioni di servizio continua ad essere attraversato in evidente situazione di pericolosità;
a fronte della mancata attivazione di tale strumento in situazioni del tutto analoghe, quali quelle verificatesi a seguito della chiusura del Monte Bianco che, tra le altre cose, determinarono un incremento degli incassi per la società SITAF;
da quanto si apprende il sindacato era disponibile a forme alternative di impiego dei suddetti lavoratori che prevedessero percorsi di formazione, ferie a rotazioni o attività presso altre società anche tenendo conto delle opportunità ravvisabili nella partecipazione maggioritaria degli Enti locali al capitale SITAF -:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano stati portati a conoscenza della decisione assunta dalla società SITAF di richiedere il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per i propri dipendenti, sulla base della supposta riduzione del volume degli incassi conseguente alla chiusura del tunnel del Frejus; e, in tal caso, se ritengano sussistenti le condizioni di legge per l'attivazione di tale strumento;
se risulti che la società di gestione SITAF abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura dei mancati incassi in situazioni eccezionali;
se ritenga che la procedura di messa in cassa integrazione guadagni possa avere ripercussioni negative sui livelli di sicurezza lungo la A32 e il T4 che, per ragioni di servizio continua ad essere attraversato in evidente situazione di pericolosità.
(4-15966)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate, con l'interrogazione in esame, sono stati richiesti elementi informativi all'Anas Spa che rappresenta quanto segue.
In riferimento all'attuazione del trattamento di cassa integrazione guadagni, la società stradale informa che la Sitaf ha puntualmente informato con specifiche comunicazioni


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scritte l'Anas, la provincia e il comune di Torino nonché la regione Piemonte; contestualmente all'avvio del precitato provvedimento, la società ha comunicato il proprio intendimento alle rappresentanze sindacali di categoria.
Al riguardo l'Anas precisa che la società concessionaria ha ottemperato alla vigente normativa in materia e che la procedura di cassa integrazione guadagni è stata attivata nel pieno rispetto delle condizioni previste
ex lege per quanto concerne sia la fase sindacale sia quella amministrativa.
La stessa società, con apposita polizza assicurativa «All Risk» Assitalia, ha assicurato i mancati incassi da pedaggi del traforo del Frejus. Detta garanzia opera, limitatamente ad una franchigia per i primi trenta giorni di chiusura del Traforo, con un massimale di dieci milioni di euro nel caso in cui i mancati incassi da pedaggi siano derivazione da danni diretti e materiali. Tale massimale garantisce alla Sitaf i mancati incassi dei transiti in ingresso dal lato Italia.
L'Anas fa inoltre rilevare che l'incendio dell'autocarro che ha provocato il danno è avvenuto al chilometro 5+940 del T4 nella tratta viaria di competenza della Societé francaise du tunnel routier du Frejus (SFTRF), arrecando conseguentemente i danni alle strutture della società Sitaf.
Allo stato attuale sono ancora in corso le perizie e la quantificazione dei relativi danni da parte della compagnia assicuratrice.
Riguardo all'affidabilità gestionale, la stessa può essere confermata anche dalla comunicazione inviata in data 18 maggio 2005 dalla Commissione europea al Comitato di sicurezza della Commissione intergovernativa del T4 dove si esprimeva apprezzamento per le misure destinate alla sicurezza degli utenti nel tunnel transalpina del Frejus che hanno raggiunto un livello molto elevato e sofisticato.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

PASETTO, ROSATO, DUILIO e REDUZZI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da quanto si apprende dagli organi di stampa l'ultima ispezione dell'ENAC nello scalo aeroportuale milanese di Linate ha fatto emergere numerose irregolarità nel rispetto normativa sulla sicurezza aerea. In particolare:
il cartello Cat. 1 che indica il punto in cui gli aerei attendono di entrare in pista nei giorni di scarsa visibilità «è rimasto delle stesse dimensioni dell'ottobre 2001 con l'oscuramento dell'informazione Cat. 1» che lo rende pertanto praticamente invisibile ai piloti;
i lavori di miglioramento della segnaletica orizzontale del piazzale nord stanno subendo forti ritardi sebbene gli interventi siano già programmati;
la torre di controllo non ha il monitoraggio delle lampade del sistema cosiddetto Papi che indica ai piloti la giusta traiettoria per l'atterraggio;
mancano le luci d'asse lungo i percorsi di rullaggio;
le luci che regolano l'accesso alla pista dai raccordi laterali per evitare le collisioni (stop bars) non sono alimentate con un circuito separato e dedicato così come prevede la normativa internazionale e nonostante i rilievi più volte denunciati dall'Agenzia Nazionale della Sicurezza al Volo;
nei giorni scorsi a termine dell'indagine sui black out che hanno colpito l'aeroporto nell'ottobre del 2004, il giudice per le indagini preliminari ha biasimato le gravi omissioni nel settore sostenendo che vi siano le prove di «una gestione superficiale (specie in fase manutentiva) dell'impianto di alimentazione dello scalo di Linate, che viceversa dovrebbe costituire un modello per progettazione, costruzione e manutenzione»;
nella conferenza stampa del 21 luglio 2005 la maggiore associazione delle


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aziende di gestione aeroportuale italiane ha reso noto i perduranti e ancora irrisolti problemi derivanti dall'applicazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) che ha previsto la riduzione degli stanziamenti all'Enac e la conseguente messa in discussione degli investimenti in sicurezza nei maggiori scali nazionali sebbene questi siano stati già approvati dall'Enac anche nell'ambito di accordi Stato/Regioni -:
quali iniziative intenda assumere o abbia assunto per garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza negli scali aeroportuali italiani, in particolare nello scalo milanese di Linate, nonché, per singolo aeroporto, quale tipologia di investimento sia compromessa dalla riduzione degli stanziamenti contenuta nella legge finanziaria per il 2005.
(4-16140)

Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui sì risponde concernenti il rispetto della normativa sulla sicurezza aerea dello scalo aeroportuale di Linate, sono state richieste informazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile e all'Ente nazionale per l'assistenza al volo.
L'Enac fa conoscere che il cartello di segnalazione per l'ingresso in pista degli aeromobili è dimensionato secondo quanto previsto dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Pertanto, per tale tipo di segnalazione, in accordo a quanto previsto dagli standard regolamentari, l'indicazione della categoria I non deve essere riportata.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale esistente nel piazzale nord, l'ente riferisce che la stessa è attualmente rispondente alle norme, ed è in grado di assicurare la propria prestazione; in sede di certificazione di aeroporto ne è stato richiesto soltanto il miglioramento per una maggior evidenziazione del colore delle linee.
Il sistema Papi è sotto il pieno controllo operativo della torre di controllo ed è, comunque, alimentato da un doppio circuito separato per unità con una ridondanza del 100 per cento rispetto al requisito regolamentare.
L'Ente sottolinea che il monitoraggio automatico delle lampade del sistema Papi non è funzione riferibile alla torre di controllo ma attiene ad aspetti manutentivi assicurati dalla società di gestione Sea. L'adeguamento è stato effettuato lo scorso mese di agosto.
Per quanto riguarda le luci d'asse lungo i percorsi di rullaggio, le stesse sono presenti su tutte le
taxiway. L'ulteriore illuminazione del percorso della via di rullaggio del piazzale alla piazzola di sosta, pur non essendo obbligatoria, è stata scelta dalla Sea quale metodo di rispondenza al Regolamento emanato dall'Enac stesso. Per quanto concerne le procedure di movimentazione in atto, che garantiscono i livelli di sicurezza previsti nel citato regolamento, il loro adeguamento sarà attuato in tempi compatibili con la realizzazione delle opere inerenti la pavimentazione.
Per quanto concerne le
stop bars, l'ente aeronautico riferisce che tali dispositivi assicurano la loro funzione indipendentemente dal circuito che le alimenta. La separazione è richiesta per facilitare le operazioni di accensione e regolazione e non per la sicurezza dell'impianto. Il relativo adeguamento, comunque, è stato effettuato lo scorso mese di agosto.
Per quanto attiene agli investimenti per la messa in sicurezza nei maggiori scali nazionali, legati a problematiche di finanziamento pubblico, l'Enac pone in evidenza che, in mancanza di finanziamenti pubblici, il citato regolamento non prevede deroghe circa la rispondenza dell'aeroporto ai requisiti stabiliti dal regolamento stesso.
Infatti, laddove si rilevino criticità importanti che pregiudichino la sicurezza in frastrutturale, le società di gestione degli aeroporti certificati, in forza del certificato di aeroporto e della concessione di gestione affidata, sono tenute a provvedere direttamente a propria cura e spese per la realizzazione degli adeguamenti necessari al mantenimento delle condizioni previste dal certificato di aeroporto.
L'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV Spa) fa conoscere, per quanto di


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competenza, che sull'aeroporto di Linate l'infrastruttura di navigazione e di sorveglianza a terra e l'intero sistema Atm sono già stati adeguati ai più alti standard previsti in ambito europeo.
La società informa di aver già previsto il rifacimento della struttura fisica della torre di controllo e sta installando un secondo
radar di terra, il cui iter realizzativo è in avviata fase di esecuzione.
Per quanto concerne i
black-out verificatisi a distanza di poche ore uno dall'altro, nei giorni 6 e 7 ottobre 2004 presso il centro di controllo (Air Control Centre) dell'aeroporto di Linate, l'Enav comunica che l'iter degli interventi attivati nel giugno 2004 ha avuto esito positivo ai fini della realizzazione dei sistemi di fall back.
A tal riguardo, l'Enav fa conoscere che il
fall-back è un intervento di potenziamento degli impianti tecnologici principali che affianca il sistema principale e subentra istantaneamente a questo allorché un'avaria ne provochi l'arresto. In tal modo garantisce l'operatività del servizio per tutto il periodo necessario alla rimozione dell'avaria stessa ed assicura, in completa sicurezza, tutte le principali funzioni operative.
L'Enav fa inoltre presente che tale sistema
fall back ha completato il collaudo nel mese di luglio scorso ed è, allo stato attuale, in funzione con modalità cosiddetta di parallelo operativo, proprio al fine di verificare la sua continuità di servizio.
Prossimamente e, comunque, al termine della verifica di stabilità, seguirà la sua piena entrata in esercizio.
L'Ente nazionale per l'assistenza al volo comunica, infine, che nel mese di settembre 2005 si è concluso anche il collaudo del
fall-back di Padova, entro il mese di dicembre prossimo, si concluderanno i collaudi relativi ai fall-back di Roma e Brindisi cui seguiranno le rispettive entrate in esercizio.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

PERROTTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
come si evince dalla testimonianza di un passeggero, il Sig. G.C., che il 14 dicembre 2004, ha preso un volo Alitalia da Malpensa a Fiumicino e su questo volo si sono imbarcate 38 persone, fra piloti, hostess e personale di bordo, lasciando a terra alcuni passeggeri;
lo stesso giorno, con il volo di rientro si è verificata la stessa situazione di cui sopra, anche questa volta degli altri passeggeri non sono stati imbarcati -:
se il Ministro interrogato ritenga di dover intervenire al fine di evitare il ripetersi di simili episodi;
se non sia il caso di razionalizzare voli ed equipaggi, visto e considerato che i passeggeri per volare pagano un biglietto e quindi sopportano delle spese e che comunque a causa di questa errata programmazione fa incassare di meno all'Alitalia.
(4-12354)

Risposta. - In merito a quanto evidenziato con l'atto ispettivo cui si risponde sono stati richiesti elementi informativi all'Ente nazionale per l'aviazione civile il quale fa conoscere che la problematica in questione costituisce già da tempo oggetto di analisi da parte della società Alitalia.
La tipologia degli avvicendamenti degli equipaggi, basata sulla programmazione della flotta e sul disegno del prodotto, rende l'attuale movimentazione degli equipaggi
must go (personale in servizio) tra le due basi di Roma e Milano un fattore necessario ai fini dell'ottimizzazione delle risorse operative che garantiscono il servizio all'utenza.
Al riguardo l'ente aeronautico comunica che il vettore Alitalia ha comunque messo in atto azioni incisive, mirate a limitare il più possibile il ripetersi di episodi simili a quello segnalato, quali un più attento controllo dei coefficienti di riempimento dei voli in cui siano prenotati gli equipaggi
must go.


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Tale fenomeno, inoltre, tenderà a diminuire sensibilmente con l'implementazione già in atto della nuova base operativa Alitalia di Milano, che consentirà di impiegare sui voli in partenza da Malpensa e Linate risorse localizzate nelle stesse aree evitando, così, i continui spostamenti aerei del personale navigante.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in una recente disposizione, ha stabilito che in luogo della pensione supplementare ed a domanda degli interessati ultrasessantenni, è ammessa la restituzione dei contributi versati alla gestione separata a chi ha presentato istanza nel periodo 1996-2001;
secondo questa disposizione hanno diritto al rimborso i lavoratori sessantacinquenni ed oltre, titolari di trattamento pensionistico obbligatorio, che hanno cessato l'attività nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 ed hanno presentata esplicita richiesta nello stesso periodo -:
se corrisponda al vero che chi ha presentato domanda dopo tale periodo abbia diritto al rimborso;
in caso negativo, quali ne siano i motivi.
(4-14007)

Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto riferito al riguardo dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps).
Con la circolare 104/2001, l'Istituto ha dettato le norme per l'applicazione del decreto ministeriale n. 282, del 2 maggio 1996 che ha disciplinato l'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata e del rapporto assicurativo istituiti dall'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il suddetto decreto ha previsto, per la durata di un quinquennio, la facoltà di richiedere la restituzione dei contributi da parte dei soggetti ultrasessantenni che abbiano cessato l'attività senza conseguire benefici pensionistici.
In particolare il predetto decreto ha fissato una diversa decorrenza di tale quinquennio, distinguendo tra coloro che sono privi di tutela previdenziale obbligatoria e non sono pensionati e tra coloro che sono già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie. Per i primi, la decorrenza è stabilita dal 31 marzo 2001, per i secondi dal 29 giugno 2001.
Pertanto, a decorrere dal 1o aprile 2001 o dal 30 giugno 2001, a seconda della tipologia delle due soprascritte situazioni, tali soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati se cessano, a qualunque età, l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.
Da quanto sopra, essendo ormai decorso il periodo entro il quale la norma ha esplicato la sua efficacia temporale, coloro che, pur trovandosi nelle altre condizioni richieste del citato comma, hanno presentato domanda di rimborso successivamente alle date indicate, non hanno diritto a richiedere i rimborsi.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PERROTTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sono stati approvati progetti per oltre 50 miliardi di euro, di cui il 47 per cento destinato a lavori concentrati nel Sud;
negli ultimi anni sono stati «messi in piedi» molti cantieri al fine di apportare migliorie al nostro Paese;


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in riferimento alla realizzazione dell'Autostrada A1 Benevento-Caserta-Caianello-Grazzanise e Variante di Caserta: strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Isclero» lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina ed in direzione Valle di Maddaloni, sono stati spesi, fino ad oggi, 61,79 milioni di euro -:
se sia iniziata la costruzione;
quale percentuale di lavori sia già stata eseguita;
quanto sia stato stanziato per la realizzazione di quest'opera;
quali siano i tempi previsti per il completamento dei lavori.
(4-15168)

Risposta. - In riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in esame, l'Anas Spa, ha riferito che la strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Isclero» è uno dei collegamenti che costituiscono l'infrastruttura strategica «Benevento-Caserta-Autostrada A1-Caianiello-Grazzanise e variante di Caserta» ed è inserita nel primo programma delle grandi infrastrutture strategiche di interesse nazionale regolate dalle legge n. 443 del 2001 «Legge Obiettivo».
Per quanto riguarda l'intervento di realizzazione dell'autostrada Caserta-Benevento, l'Anas ha già redatto il relativo progetto preliminare. Come previsto dalle procedure individuate dalla citata «Legge obiettivo», il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato il progetto agli enti competenti per i previsti pareri a tutt'oggi non ancora pervenuti.
In ordine all'intervento relativo alla nuova strada «Fondo Valle Isclero», di competenza dell'amministrazione provinciale di Benevento, si rappresenta che sono attualmente in fase di esecuzione i lotti 4o e 5o.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'INPS ha circa 700 avvocati che difendono l'ente davanti ai tribunali di tutta Italia -:
quanti siano gli avvocati in organico;
quanti dirigenti vi sono nell'organico tra gli avvocati.
(4-15339)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, l'Inps ha fatto presente che l'organico nell'area professionale dei legali era di 450 unità, come da determinazione commissariale n. 1212/2003.
La delibera n. 107/2005 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nel dare attuazione alla legge n. 311 del 2004, che ha fissato una riduzione della spesa complessiva del personale delle amministrazioni non inferiore al 5 per cento, ha rideterminato l'organico riducendolo a 405 unità.
La forza al 31 agosto 2005 risulta essere pari a complessive 347 unità di personale.
L'Inps ha comunicato, poi, che non vi sono dirigenti nell'organico degli avvocati, pertanto i dati numerici sopraindicati si riferiscono esclusivamente al personale appartenente all'area professionale dei legali.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i pensionati sono iscritti al 95 per cento ai patronati, questo perché la domanda per la pensione viene fatta quasi esclusivamente in queste sedi;
la firma di adesione al sindacato è contestuale alla presentazione della domanda;
l'iscritto non viene informato (né è scritto sul modulo di adesione) che il patronato tratterrà l'1 per cento della pensione lorda, anche sulla tredicesima, che pagherà la tessera ogni anno ed il relativo costo; né gli vengono comunicati


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per iscritto od oralmente i lunghi termini per la cancellazione dal sindacato e le modalità;
la legge sulla trasparenza imporrebbe quanto sopra menzionato -:
i motivi per cui, tutte le cose sopra descritte, non sono fatte sottoscrivere dall'iscritto al sindacato al momento della firma;
quali iniziative normative il Governo intenda adottare a tutela di un'effettiva libertà di adesione dei pensionati ai sindacati.
(4-15347)

Risposta. - Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato, che svolgono un servizio di pubblica utilità.
Essi esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi, presenti sul territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento di prestazioni di varia natura.
In via generale, le attività di consulenza, di assistenza e di tutela, svolte dagli enti di patronato riguardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive o integrative delle stesse, delle prestazioni erogate da Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni di carattere socio assistenziale, delle prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare.
Dette attività sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'associazione promotrice (e, quindi, comunque, non all'Istituto di patronato) ed a titolo gratuito; al riguardo, ed in particolare, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico (articolo 8, legge n. 152 del 2001).
Ne consegue che i soggetti assistiti - e, quindi, anche i pensionati - non sono iscritti agli enti di patronato.
Quanto all'eventuale adesione dell'assistito all'associazione promotrice dell'ente di patronato, costituisce libera manifestazione di volontà da parte dell'assistito stesso, che, sulla base della vigente legislazione in materia sopra richiamata, non può essere obbligato ad aderire alla suddetta associazione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
al 28 luglio 2005 risultavano aver versato i 12,91 euro previsti per l'assicurazione Inail per le casalinghe solo 2.695.097 persone;
a fronte delle 4.844 richieste di risarcimento sono state riconosciute solo 146 richieste;
la percentuale di invalidità richiesta dalla legge per l'erogazione dell'indennizzo è del 33 per cento;
la stessa Inail e la Commissione lavoro della Camera rilevano l'opportunità di un abbassamento di codesta percentuale al 26 per cento;
la legge era stata istituita per aiutare le casalinghe che si infortunavano;
invece non solo, ad avviso dell'interrogante, la legge in questione non sta dando frutti, ma addirittura produce un notevole attivo per le casse dell'Istituto che, probabilmente, rimarrà inutilizzato -:
se non ritenga di dover adottare iniziative normative volte a prevedere una riduzione della predetta percentuale di invalidità dal 33 al 26 per cento.
(4-16336)

Risposta. - La legge n. 439 del 1999 ha riconosciuto, per la prima volta, il valore sociale ed economico del lavoro domestico, anche se lo stesso legislatore, consapevole del carattere sperimentale dell'assicurazione, ha previsto con specifiche disposizioni la possibilità di successivi interventi di miglioramento della copertura assicurativa


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sulla base delle esigenze manifestatesi durante la gestione, ma a a condizione che, in ogni caso, sia garantito l'equilibrio economico finanziario del Fondo.
Ciò premesso, si rappresenta che le problematiche evidenziate nell'interrogazione in parola, sono attualmente all'esame dell'Aula della Camera, che sta discutendo il disegno di legge n. 3011 recante «modifiche alla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni domestici».
Il disegno di legge suddetto prevede, tra l'altro, l'estensione della copertura assicurativa agli infortuni dai quali sia derivata la morte dell'assicurato, l'innalzamento dell'obbligo assicurativo da 65 a 70 anni e la riduzione della percentuale di invalidità dal 33 al 26 per cento per accedere al risarcimento.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PISAPIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nella notte del 27 giugno 2004, ad Arezzo, alcuni sostenitori della senatrice Monica Bettoni, candidata a sindaco della città da parte di tutto il centrosinistra, hanno subìto, presso la sede del proprio centro elettorale (sito in via Madonna del Prato), un'aggressione da parte di un gruppo di persone che sarebbero state individuate come militanti di destra;
una troupe di Rai 3 ha ripreso l'episodio che, nei giorni successivi, è stato mandato in onda più volte;
nelle immagini riprese e mandate in video dalla Rai, appare che, oltre a giovani legati a formazioni della destra extraparlamentare, all'aggressione avrebbe preso parte anche il signor Oreste Civitelli - all'epoca dei fatti assessore alle politiche giovanili e presidente provinciale di Alleanza Nazionale;
in particolare, nel servizio mandato in onda da Rai 3, appare il suddetto mentre si scaglia sui militanti del centrosinistra, colpendoli con calci e pugni;
la Digos di Arezzo, pur presente ai fatti, non è riuscita ad intervenire in tempo per impedire l'aggressione;
un cittadino, colpito alla gamba da un calcio del Civitelli, ha presentato una denuncia presso la Procura di Arezzo;
sono ormai trascorsi 10 mesi da tali fatti -:
se sia stata avviata un'inchiesta giudiziaria sui gravi fatti riferiti in premessa e, in caso affermativo, di quali informazioni il Governo disponga in merito.
(4-14248)

Risposta. - A seguito degli scontri tra opposte fazioni politiche avvenuti in Arezzo nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2004 nei pressi dei locali del comitato elettorale della senatrice Monica Bettoni, candidata all'elezione a sindaco di Arezzo, è stata presentata denuncia-querela da parte del signor Fioroni Fabio, il quale lamentava di essere stato gettato a terra e colpito con dei calci.
Le relative indagini, svolte dall'ufficio DIGOS della questura di Arezzo, hanno consentito di identificare gli autori dei fatti - anche grazie alle immagini televisive - in Semolini Nicola e Civitelli Oreste.
La procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo ha quindi esercitato l'azione penale nei confronti dei due suddetti, i quali dovranno comparire dinanzi al giudice di pace della stessa città all'udienza del 23 maggio 2006 per rispondere del reato di cui all'articolo 581 del codice penale in danno di Fioroni Fabio.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PISTONE, DUILIO, BENVENUTO, MAGNOLFI, NIGRA, BUEMI e MARINO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la legge 2 agosto 2004, n. 210, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Governo


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è delegato ad adottare «entro sei mesi» dalla data di entrata in vigore della legge, «uno o più decreti legislativi» recanti norme per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire;
tali decreti legislativi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge in questione, devono essere emanati «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali»;
l'articolo 3, comma 1, lettera f), della suddetta legge, prevede altresì l'istituzione di un «Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subìto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene»;
a tutt'oggi, nonostante la legge sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2004 e nonostante continui il calvario e il dramma di centinaia e centinaia di famiglie, da parte del Governo nessun decreto è stato ancora adottato -:
se non ritengano opportuno, attivarsi tempestivamente per dare concreta attuazione a quanto previsto dalla legge in oggetto, tenuto conto del termine previsto per il 13 febbraio 2005 per l'esercizio della delega, avendo cura di proporre norme che finanzino il fondo di solidarietà previsto dalla legge medesima e ne disciplinino i requisiti e le modalità di accesso.
(4-17298)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazionein esame, si comunica che sullaGazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210».
Per quanto concerne in particolare il fondo di solidarietà, esso risulta disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del citato decreto che, oltre a prevederne l'istituzione e i requisiti per l'accesso, ne stabilisce la struttura, le modalità di funzionamento e prevede che la gestione del medesimo sia affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) tramite apposita concessione.
L'articolo 17 del decreto istituisce inoltre il contributo obbligatorio a carico dei costruttori, destinato ad alimentare le finanze del fondo di solidarietà.
La modalità di accesso degli aventi diritto alle prestazioni del fondo sono infine disciplinate dall'articolo 18.
Come espressamente previsto dalla legge delega, le prestazioni del fondo sono destinate a coprire la fattispecie oggetto della previsione, verificatesi tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore del decreto delegato, a condizione che per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

RAISI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la dottoressa F.T. (nata il 15 dicembre 1955 a Bologna) Operatore Giudiziario B2 in servizio nella Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna, fruisce a far tempo dal 24 gennaio 2001 dei benefici di cui all'articolo 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (così come modificata dalla legge 8 marzo 2000 n. 53), legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
nel caso di specie, detto beneficio concerne la fruizione di permessi orari per un massimo di 18 ore mensili, ovvero, in via alternativa, di tre giornate mensili, a fini assistenziali per la madre disabile


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convivente signora A.M., cui fu riconosciuta dalla Azienda U.S.L. di Bologna un handicap in situazione di gravità;
malauguratamente, anche la dottoressa T. scoprì di essere portatrice di un handicap in situazione di gravità, del quale sempre la Commissione Sanitaria della Azienda U.S.L. di Bologna riconobbe la sussistenza in data 9 marzo 2003;
a fronte di ciò, alla dottoressa T; furono altresì riconosciuti i benefici di cui all'articolo 33, comma 6, legge 5 febbraio 1992 n. 104, relativi alla concessione di permessi giornalieri (ovvero, in alternativa, mensili) ai fini assistenziali per sé medesima, quale lavoratrice e portatrice di handicap;
in conseguenza di ciò, la dottoressa T. presentò in data 13 giugno 2005 al datore di lavoro (Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna) la relativa istanza al fine di fruire del menzionato beneficio anche per sé, oltre che per l'anziana madre;
in data 16 giugno 2005 la Procura, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 33, comma 6, legge 5 febbraio 1992 n. 104, concesse alla dottoressa T. i benefici di legge;
sennonché, contestualmente e a giudizio dell'interrogante, del tutto inopinatamente, il Procuratore della Repubblica «sospese» alla dottoressa T. i benefici previsti per l'assistenza all'anziana madre, in attesa di accertare la cumulabilità dei benefici medesimi, richiedendo, altresì, all'Unità operativa di medicina legale della azienda U.S.L di Bologna: l'accertamento della possibilità, per la dottoressa T. (quale portatrice di handicap) di poter provvedere all'assistenza della congiunta disabile; se la sufficienza della disposta riduzione di orario di cui al provvedimento fosse sufficiente a sopperire alle esigenze di entrambi i portatori di handicap (la dottoressa T. e la madre);
tale ultime richieste paiono, allo stato, secondo l'interrogante, essere del tutto ingiustificate, poiché la Procura della Repubblica ebbe già ampio modo di vagliare la documentazione sanitaria prodotta dalla dottoressa T. in sede di richiesta per l'ammissione dei benefici;
la circostanza che detta istanza sia stata accolta (anche, ovviamente, sulla scorta di già avvenuti puntuali accertamenti da parte della competente Commissione Sanitaria ASL) dovrebbe far quantomeno presumere una capacità della dottoressa T. di poter provvedere all'assistenza per sé e per la madre: diversamente, non si vede come la dottoressa T. potrebbe essere in grado di svolgere persino il proprio lavoro;
inoltre, occorre precisare come, esplicitamente, la Circolare INPDAP - Direzione Personale Ufficio IV - n. 34 del 10 luglio 2000, preveda al punto 5.1 che «in proposito, il Consiglio di Stato ed il Dipartimento della Funzione Pubblica sono intervenuti per disciplinare alcuni casi particolari», fra cui la «cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave»;
in data 28 giugno 2005 la dottoressa T. formulava all'indirizzo della Procura una richiesta di revoca della predetta «sospensione» dei benefici di cui all'articolo 33, comma 3, legge 104 del 1992 (per assistenza alla madre), alla luce di quanto previsto dalla summenzionata circolare INPDAP, nonché delle concrete e pressanti esigenze di assistenza e di tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap, poiché il persistere di tale «sospensione» indubitabilmente comportava (e comporta) il serio pericolo, per la dottoressa T., di non essere in grado di sopperire alle reali esigenze di entrambi i portatori di handicap, con conseguente serio rischio e pregiudizio della salute e dei diritti dei predetti;
tuttavia, la Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Bologna, alle summenzionate richieste motivate, in pari data 28 giugno 2005 rispondeva nel senso di confermare il provvedimento


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di «sospensione» di uno dei due benefici previsti ex lege (e peraltro riconosciuti dalla competente Commissione Sanitaria ASL, nonché dalla Procura medesima in quanto a legittimità) «per le ragioni esposte nel provvedimento 16 giugno 2005», ovvero, nei fatti, non motivando, né rispondendo, alcunché alla richiedente dottoressa T.;
in seguito a ciò, a quanto consta, sarebbe stato richiesto dalla Procura Generale (in avallo a quanto disposto dal Procuratore) un parere al competente Ministero;
la suddetta situazione sta provocando in capo alla dottoressa T. seri e gravi problemi in ordine alla possibilità di prestare a sé stessa ed all'anziana madre le necessarie ed opportune (nonché urgenti) misure di carattere assistenziale previste dalla legge 104 del 1992;
in primo luogo, l'inopinata «sospensione» (non normativamente contemplata) dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992 per l'assistenza alla madre sta costringendo la dottoressa T. a dover fruire unicamente di una sola tranche di permessi orari per poter assistere due persone disabili (la madre e, appunto, sé stessa), con i più che comprensibili rischi e timori per la salute di entrambe, stante l'assenza di altre persone che possano aiutare la stessa dottoressa T. in questi incombenti;
ci si chiede, in caso di emergenza (ma anche nel vivere quotidiano), come possa la dottoressa T. fare fronte alle varie e diverse esigenze di assistenza inerenti due persone (tra cui sé stessa) potendo fruire di permessi concernenti una persona soltanto;
in secondo luogo, la predetta «sospensione» del beneficio di legge inerente l'assistenza alla madre comporta, altresì, il più che fondato timore di non potere recuperare le ore e/o i giorni di permesso non concessi, a maggior ragione nel caso in cui i permessi siano cumulabili;
queste circostanze fanno sì che la dottoressa T. è e sarà costretta ad utilizzare altre tipologie di permessi, o di congedi, o di ferie al fine di poter garantire l'assistenza a sé stessa e, contemporaneamente, alla madre, poiché, allo stato, la medesima dottoressa T. non può legittimamente fruire dei cumulabili benefici di legge, in violazione anche degli stessi principi fondanti della citata normativa;
il tutto, in attesa di un parere del Ministero i cui tempi di emissione non sono dati conoscere, ma che sicuramente - e purtroppo - non saranno brevi;
buon senso avrebbe voluto che (stante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ex lege) la Procura concedesse la cumulabilità dei benefici ex commi 3 e 6, articolo 33 legge 104 del 1992 (anche alla luce della menzionata circolare INPDAP) in eventuale attesa di un parere del competente Ministero e non, come purtroppo è avvenuto, il contrario;
infatti, sempre secondo una ratio improntata a buon senso, la Procura ben potrebbe recuperare ciò che fosse stato eventualmente indebitamente concesso a fronte di una ipotetica non cumulabilità dei benefici in oggetto, senza pregiudizio per i beneficiari e per la Procura medesima;
in ordine, poi, alle formulate richieste di informativa effettuate dalla Procura all'Unità Operativa di Medicina Legale della Azienda U.S.L. di Bologna concernenti lo stato di salute della dottoressa T. ci si chiede quale valenza e legittimità esse possano avere, posto che il diritto riconosciuto in capo alla medesima a non vedersi divulgate informazioni relative alla salute è e deve comunque essere tutelato;
ciò, in quanto la Procura è comunque già in possesso delle necessarie informazioni ai sensi della precitata normativa -:
se sia a conoscenza della vicenda descritta in premessa, se ritenga legittima la sospensione della cumulabilità dei benefici ed infine se non ritenga opportuno emettere il parere richiesto in tempi brevi,


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al fine di limitare i disagi cui sta andando incontro la dottoressa Testi.
(4-16171)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che in data 19 maggio 2005 questa amministrazione ha fornito alla procura generale di Bologna riscontro in ordine ai quesiti posti dalla medesima, che sono peraltro oggetto dell'interrogazione presentata, qui di seguito elencati: possibilità di cumulare i permessi previsti dall'articolo 33, comma 3, (per l'assistenza a familiare con handicap grave) e comma 6 (per il lavoratore medesimo, portatore di handicap grave); portata della disposizione di cui all'articolo 33, comma 3: «che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno; possibilità di chiedere al dipendente una programmazione delle giornate di permesso ex articolo 33, legge 104 del 1992 che intende fruire; possibilità di autocertificare, con cadenza almeno annuale, la permanenza dei requisiti che danno diritto alla fruizione dei permessi ex articolo 33, legge 104 del 1992.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
In ordine al punto 1) si è del parere che il cumulo in parola sia possibile, a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza al disabile.
In tal senso si sono espressi l'Inpdap direzione centrale personale, ufficio IV, con circolare del 10 luglio 2000 ed in data 25 novembre 2003 anche il Dipartimento della funzione pubblica.
Quest'ultimo ha affermato che nei confronti del lavoratore dipendente che si trovi nella duplice qualità di soggetto esso stesso disabile e di familiare che assiste un disabile, è consentita la cumulabilità dei permessi retribuiti previsti dai commi 6 e 3 dell'articolo 33 della legge 104 del 1992, a condizione che:
a) il beneficiario sia nella condizione psico-fisica di soddisfare le specifiche esigenze assistenziali del familiare portatore di handicap grave; b) non vi siano nell'ambito dello stesso nucleo familiare altri soggetti che usufruiscono dello stesso beneficio.
La normativa in materia non prevede che l'accertamento della condizione
sub a) possa essere richiesto alla azienda sanitaria locale competente.
In ordine al punto 2) non pare sussistere alcun dubbio di natura ermeneutica in relazione all'inciso «a condizione che la persona con
handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno», contenuto nell'ultima parte dell'articolo 33, comma 3, legge n. 104 del 1992.
Solo in determinate fattispecie, del tutto eccezionali, contemplate in alcune circolari INPS intervenute sul punto, quali la n. 37 del 18 febbraio 1999, paragrafo 2, lettera
a); n. 133 del 17 luglio 2000, paragrafo 2 e 5; n. 138 del 10 luglio 2001; paragrafo 4, (lettera b), potrebbe derogarsi alla condizione sopra descritta, nella concessione dei tre giorni di permesso mensile.
In ordine al punto 3) si ritiene che una programmazione mensile dei giorni in cui fruire dei permessi previsti dalla suddetta legge, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 53 del 2000, contrasti con la
ratio della legge in questione, finalizzata a favorire la partecipazione e l'integrazione dei portatori di handicap nel mondo del lavoro.
Le esigenze di servizio non potrebbero comunque rappresentare un ostacolo alla concessione di detti benefici, richiesti sulla base delle necessità dell'interessato.
Tuttavia, qualora specifiche circostanze lo consentano, un semplice preavviso da parte del dipendente interessato potrebbe risultare utile all'Ufficio per le consequenziali misure organizzative da adottare. Ciò nell'ambito di un apprezzabile spirito di collaborazione.
Infine, in ordine al punto 4) è da considerare legittima la richiesta all'interessato, da parte dell'Ufficio, di autocertificare con cadenza annuale la permanenza dei requisiti che danno titolo alla fruizione dei permessi ex articolo 33, legge n. 104 del 1992.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.


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SERGIO ROSSI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 2 marzo 2004 è stata presentata alla Procura della Repubblica della Provincia di Bergamo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - servizio ispettivo, settore vigilanza, accertamento ed ispezioni per la Regione Lombardia - una segnalazione in merito ad una presunta turbativa d'asta per l'affidamento a trattativa privata dei lavori per la fornitura e posa in opera nuovi pali della pubblica illuminazione nel Comune di Almè (Bergamo);
nella suddetta segnalazione si evidenzia che all'asta erano state invitate solo quattro ditte e che tre di queste sarebbero riconducibili allo stesso soggetto mentre la quarta ditta invitata avrebbe poi rinunciato;
in data 20 maggio 2004 anche i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Almè hanno presentato un esposto per presunte irregolarità relative alla stessa asta;
in questa seconda segnalazione si evidenzia l'incongruenza delle date di assegnazione lavori, fine lavori e la mancata tenuta del giornale dei lavori oltre alla mancanza di documenti comprovanti l'esecuzione dei lavori come le bolle di accompagnamento relative alla fornitura dei corpi illuminanti installati -:
se alla data odierna in merito alla vicenda oggetto di esposti siano state avviate indagini.
(4-14890)

Risposta. - La Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo ha fatto presente che il procedimento penale n. 2722/2004 R.G.N.R. mod. 21, iscritto a carico di Previtali Pierangelo e di Casi Luca per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, è stato definito con decreto di archiviazione del locale GIP in data 9 agosto 2005, su conforme richiesta del pubblico ministero del 16 maggio 2005.
Nella citata richiesta di archiviazione, il pubblico ministero ha ritenuto che la «gara ufficiosa» contestata sia bensì illegittima per mancanza di reale scopo selettivo, ma non costituisca abuso d'ufficio, in quanto la relativa procedura non risulta caratterizzata da violazione di legge in senso stretto (non essendo la gara prevista dalla legge per casi come quello in esame), ma da eccesso di potere per sviamento (come tale escluso dall'operatività del novellato articolo 323 del codice penale).
Ritenuto, peraltro, che non fosse suscettibile di prova certa l'assunto che i lavori appaltati sarebbero stati eseguiti prima della gara, considerata l'equivocità e genericità dei dati informativi e documentali, la suddetta procura della Repubblica ha ritenuto di dover promuovere l'archiviazione del procedimento in questione.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ROTUNDO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in tema di idoneità ed adeguatezza tecnica delle apparecchiature di rilevamento elettronico delle infrazioni stradali, che nel 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici con lettera prot. 6050 del 20 settembre 2000, chiese alla Segreteria del SIT di provvedere all'accreditamento di Centri SIT per la Taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un capitolato che sarebbe dovuto essere pubblicato sulla G.U. a partire dal gennaio 2001;
a tutt'oggi questo capitolato non è stato ancora pubblicato e, sino ad oggi, il Ministero delle infrastrutture (ex Ministero dei Lavori Pubblici), nelle omologazioni degli autovelox, non ha evidenziato la necessità di praticare la taratura periodica e solo nella recentissima omologazione prot. n. 4130 del 24 dicembre 2004 dei dispositivi denominati «Traffiphot III-SR» e «Traffiphot III SRPhotored V» si fa menzione della taratura (anche se non si dice da chi deve essere operata): «Art. 5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi "Traffiphot III-SR" e


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"Traffiphot III SR-Photored V" come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale per l'utente, almeno con cadenza annuale»;
è di tutta evidenza che gli autovelox/photored determinano gravi sanzioni amministrative (pecuniarie e di sottrazione di punti alla patente, con il conseguente rischio di sospensione/ritiro della stessa) e, dunque, detti strumenti ricadono sicuramente nell'ambito della cosiddetta «metrologia legale» e, per garantire la correttezza delle misure, autovelox/photored devono essere periodicamente tarati;
negli altri paesi UE e non (Francia, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Svizzera, eccetera) gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito europeo da accordi multilaterali di cui anche l'Italia è firmataria (EA, European Accreditation) e invece, in Italia, attualmente non esistono Centri SIT per la taratura di Autovelox photored;
infine i Documenti e le Raccomandazioni emanate dall'OIML (Organisation Internationale de Metrologie Legale), di cui l'Italia è Stato membro e quindi moralmente tenuta a rispettarle, prescrivono le prove da effettuare sugli autovelox/photored (in quanto strumenti che ricadono nel campo della Metrologia Legale) ed in particolare:
1. omologazione di tipo (o di modello), consistente nella verifica della conformità di prototipo alle prescrizioni legali e normative ed in particolare all'R91 e secondo quanto richiesto dal documento D19 OIML;
2. verifica iniziale, consistente nel controllo della conformità degli strumenti prodotti rispetto al prototipo omologato (OIML D20);
3. verifiche periodiche, allo scopo di verificare che le caratteristiche degli strumenti si mantengano nel tempo (OIML D20);
tutte le suddette operazioni prevedono la taratura degli strumenti rispetto ai campioni nazionali (così previsto dalla legge 273/91);
da tutto quanto esposto, deriva inconfutabilmente, a parere dell'interrogante, l'invalidità, formale e sostanziale, delle apparecchiature utilizzate in molti Comuni per il controllo dei limiti di velocità e delle infrazioni semaforiche e, dunque, la nullità assoluta di tutte le contravvenzioni che vengono elevate ai danni dell'utenza stradale e che, in sede giudiziaria, molti giudici stanno annullando i relativi verbali di contestazione (Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1220/2005; Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 6 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n. 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, eccetera);
a seguito della recente presa di posizione dell'autorità Giudiziaria, sollecitata dalle associazioni dei consumatori (in particolar modo da ADUSBEF Onlus), la vicenda è stata riportata su tutti i giornali e sulle televisioni nazionali, divenendo, dunque, di dominio pubblico -:
quali iniziative intenda adottare il Governo per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e se e come intenda adoperarsi per ripristinare la regolarità degli accertamenti, a partire dalla creazione e della messa in opera dei Centri SIT, previsti dalle norme sopra citate e dalle stesse deputati a garantire la taratura delle apparecchiature di rilevazione elettronica delle infrazioni stradali.
(4-14212)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata in esame, nel premettere che a tutt'oggi in materia di misuratori di velocità


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dei veicoli non esistono direttive o regolamenti comunitari, si evidenzia che le norme attualmente vigenti in Italia sono quelle dettate dall'ordinamento nazionale, ossia dall'articolo 45 del nuovo codice della strada, dagli articoli 192 e 345 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dal decreto ministeriale del 29 ottobre 1997. Pertanto, è in tale quadro normativo che vanno rinvenuti i requisiti cui devono rispondere le apparecchiature in argomento.
Quanto alla grandezza fisica della velocità, non esiste un campione nazionale rispetto al quale condurre la taratura, in quanto trattasi di grandezza legata allo spazio ed al tempo e non ad una sola delle due grandezze. Per gli apparecchi destinati a funzionare manualmente in assenza di norme di riferimento non sono state previste, ad oggi, tarature periodiche. A tale proposito sono state considerate sufficienti ed adeguate le verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione nel rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali di uso e manutenzione.
Per gli apparecchi destinati, invece, ad operare in modalità automatica senza l'ausilio degli operatori sono state previste verifiche periodiche con cadenza non superiore ad un anno da parte dello stesso costruttore che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti.
L'accreditamento dei centri di taratura non è obbligatorio ed avviene nel contesto normativo attuale su istanza degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità da parte degli istituti metrologici primari. Allo stato attuale, in mancanza di istanze, non risulta accreditato alcun centro di taratura competente in materia di misuratori di velocità dei veicoli. Infine, sebbene la verifica in merito ad eventuali impieghi surrettizi di tali apparecchiature non rientri nelle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verrà opportunamente sensibilizzato il Ministero dell'interno per un più efficace coordinamento dei servizi di polizia stradale, da chiunque espletati.
Da ultimo si rende noto che il ministero dell'interno-dipartimento per la pubblica sicurezza, in data 30 giugno 2005, ha emanato al riguardo la circolare 300/A/1/43252/144/5/20/3 «Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'articolo 142, comma 6 del codice della strada verifiche periodiche di funzionalità».
Si comunica infine che il servizio italiano di taratura, con sede in Torino, ha recentemente avviato le procedure per l'accreditamento di laboratori interessati ad eseguire le verifiche periodiche dei misuratori di velocità, unitamente ai produttori dei dispositivi, operanti in regime di controllo della qualità aziendale, certificati secondo le norme ISO 9001:2000.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

RUSSO SPENA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'ufficio scolastico regionale campano ha accettato, come titolo valido per l'inclusione nella classe di concorso C032 convenzione lingua inglese, il Ged testing certficate come diploma di scuola secondaria di secondo grado statunitense;
tale accettazione appare un grave errore di valutazione perché in aperta contraddizione con il decreto ministeriale n. 334 del 1994, anche alla luce del fatto che la legge statunitense H.B. 3364 del 19 aprile 2001 afferma tassativamente che il Ged non corrisponde a diploma statunitense e non garantisce l'ammissione a tutte le università Usa (condizione richiesta dal decreto ministeriale n. 334 del 1994 perché sia valido il titolo di inclusione) ma solo ad una minima parte di esse -:
se il Ministro intenda intervenire chiarendo che il Ged, per sua natura, funzione, caratteristica, contesto normativo statunitense, non può costituire titolo culturale per l'inclusione nelle graduatorie permanenti classe di concorso C032 conversazione lingua inglese.
(4-02847)


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Risposta. - Il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 (testo coordinato delle disposizioni sull'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie) e successive modificazioni - che ha recepito, tra l'altro, le indicazioni contenute nel suddetto decreto ministeriale n. 334/1994 - per l'accesso alla classe 3/c richiede il possesso di «Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali».
Per titolo di istruzione secondaria di secondo grado conseguito nel paese in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre deve intendersi un titolo valido per l'iscrizione all'Università coerentemente ai titoli previsti per l'accesso a tutte le classi di Tabella C (per insegnanti tecnico-pratici).
Pertanto, qualunque titolo di studio conseguito a conclusione di un corso di studio di durata tale da consentire l'ammissione agli studi universitari in un paese in cui la lingua madre corrisponda alla lingua che si chiede di insegnare, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione di valore da parte del Console italiano nel paese straniero interessato, può essere positivamente valutato per l'iscrizione nelle graduatorie per l'insegnamento della conversazione in lingua straniera corrispondente.
Ciò posto, per quanta concerne in particolare il titolo oggetto dell'interrogazione, cioè il GED
testing certificate, l'ufficio scolastico regionale per la Campania lo ha ritenuto valido, unitamente al requisito del servizio e dei titoli professionali, per la partecipazione ai corsi riservati per il conseguimento dell'idoneità (l'idoneità è condizione indispensabile per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999) ovvero per l'iscrizione nelle graduatorie d'istituto di III fascia, relative agli aspiranti non abilitati, nell'ambito dei criteri generali previsti dalla normativa vigente.
Il predetto ufficio scolastico, prima dell'iscrizione in graduatoria dei candidati, ha fatto richiesta alla competente autorità consolare della dichiarazione di valore dei titoli di studio esibiti dagli stessi, allo scopo di acquisire gli elementi che ne qualificavano l'accesso all'insegnamento della classe C032, in riferimento alle disposizioni dei sopra citati decreti ministeriali n. 39 del 30 gennaio 1998 e n. 103 del 2001, e cioè:
a) corrispondenza ad un titolo di istruzione secondaria conseguito nel paese ove la lingua che si intende insegnare è lingua madre ovvero lingua ufficiale;
b) accesso agli studi universitari nel paese in cui il titolo è stato conseguito.

In relazione alla richiesta di dichiarazione di valore riguardante il diploma di «General Education Development» - GED - il competente Consolato Generale d'Italia ha attestato che lo stesso diploma è equiparato a tutti gli effetti al diploma di «High School», titolo finale di scuola secondaria superiore statunitense che si consegue al termine di 12 anni di scolarità di cui 8 di scuola elementare e media e 4 di scuola secondaria superiore. Il Consolato ha inoltre attestato che il diploma di «High School» da adito, negli Stati Uniti d'America, all'ammissione al primo anno di «College» (istruzione accademica di 1o grado).
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SINISCALCHI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la Commissione parlamentare Antimafia, come ampiamente riportato anche dagli organi di informazione, ha svolto nei giorni scorsi una missione a Napoli nel corso della quale si sono succedute numerose quanto tecnicamente qualificate audizioni;
nel corso di alcune audizioni - sempre nell'ambito dell'analisi delle problematiche legate alla risposta dello Stato al


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dilagante fenomeno della criminalità organizzata - si è affrontato il problema afferente gli enormi carichi di lavoro gravanti sugli uffici dei G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in relazione alle richieste cautelari proposte dalla competente Procura;
è emerso, come ampiamente riportato dagli organi di informazione, dalla audizione del Dirigente dell'Ufficio Gip del Tribunale di Napoli, dottor Renato Vuosi, che il numero dei magistrati assegnati a quella funzione (giudici per le indagini preliminari) secondo l'attribuzione «tabellare» dovrebbe prevedere quarantacinque unità;
al numero di g.i.p. previsto dalle tabelle per l'Ufficio di Napoli, già ritenuto insufficiente, ne mancherebbe in concreto circa un terzo in ragione degli attualmente effettivi trentaquattro magistrati;
la carenza di organico è tanto più rilevante in relazione alla centralità del ruolo assunto in ordine all'adozione di provvedimenti in materia cautelare afferenti misure richieste dai competenti pubblici ministeri per reati di criminalità organizzata;
uno squilibrio tra il numero di magistrati assegnati alla funzione di g.i.p. e la mole di richieste da esaminare e decidere provenienti dalla Procura, rischia di cronicizzare una grave disfunzione a scapito di una più celere ed efficace risposta giudiziaria alle emergenze della criminalità -:
se il Ministro interrogato, verificate le dotazioni di organici di magistrati effettivi presso l'ufficio g.i.p. del Tribunale di Napoli, ed il rapporto tra gli stessi e la considerevole mole di procedimenti dei quali sono investiti, non ritenga di adottare provvedimenti idonei a determinare un auspicabile rafforzamento degli organici nell'interesse concreto di un miglioramento del servizio.
(4-12536)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che l'organico magistratuale del tribunale di Napoli è composto (oltre che dal Capo dell'ufficio) da 31 presidenti di sezione, 3 presidenti di sezione del lavoro, 1 presidente di sezione G.I.P., 1 presidente aggiunto di sezione G.I.P., 263 giudici ordinari e 48 giudici del lavoro.
La segnalazione, redatta dal presidente del tribunale quale progetto organizzativo valevole per il biennio 2004/2005, è stata oggetto di giudizio negativo da parte del locale Consiglio giudiziario, espresso nella seduta del 21 marzo 2005.
Oltre ad evidenziare numerosi aspetti della segnalazione presidenziale ritenuti non idonei al fine di delineare un congruo assetto tabellare dell'Ufficio, il documento con cui tale giudizio è stato assunto ha peraltro avanzato ulteriori proposte organizzative, tra le quali la riduzione di 6 unità dell'organico dei giudici addetti al dibattimento penale in sede centrale, individuando i posti da sopprimere nelle sezioni che già oggi presentano posti scoperti (ovvero di imminente scopertura per movimenti in uscita), ovvero, in subordine, demandando al presidente del tribunale la loro concreta individuazione anche tra quelli che si rendessero eventualmente vacanti all'esito dei trasferimenti di ufficio per la copertura dei posti di GIP, indicati dal consiglio giudiziario come misura risolutiva del «problema GIP», nella delibera del 19 gennaio 2005. La proposta tabellare così modificata andrà restituita al presidente del tribunale affinché, sull'organico così diversamente determinato, esperisca il concorso per l'assegnazione dei giudici alle sezioni. Andrà inoltre inviata immediatamente al Consiglio superiore della magistratura affinché lo stesso possa valutarne tempestivamente la congruità ed esprimere le sue eventuali diverse determinazioni.
Giova ricordare, in proposito, che la segnalazione presidenziale già prevedeva l'assegnazione alla sezione GIP/GUP di un organico complessivamente composto da 45 magistrati (un presidente di sezione, due presidenti aggiunti - uno dei quali in posizione di soprannumerario - e 42 giudici); a fronte della dotazione come sopra individuata, però, alla sezione in parola


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risultavano assegnate solo 36 unità (escludendosi da tale computo i tre magistrati investiti di funzioni presidenziali), tre delle quali in attesa di copertura.
A seguito della citata restituzione degli atti tabellari operata dal consiglio giudiziario, il capo dell'ufficio tribunalizio ha quindi provveduto alla adozione di una serie di provvedimenti modificativi dell'assetto organico delle articolazioni interne all'ufficio medesimo e, con decreto n. 144/05 del 26 aprile 2005, il presidente del tribunale ha disposto, tra l'altro, che la dottoressa Paola Scandone, proveniente dal tribunale di Palmi e la dottoressa Pia Diani proveniente dal tribunale di Locri, fossero assegnate, a domanda, alla sezione GIP.
Considerato che erano rimasti vacanti alla sezione GIP 4 posti e che per la copertura dei predetti occorreva provvedere di ufficio, questi ha concluso disponendo altresì che il dottor Alberto Capuano, giudice della 4a sezione penale, la dottoressa Pasqualina Laviano, giudice della 7a sezione penale, la dottoressa Amelia Primavera, giudice della 4a sezione penale, e il dottor Luigi Giordano, giudice della 7a sezione penale, fossero trasferiti di ufficio alla sezione GIP, riservandosi infine di disporre l'attuazione provvisoria dei singoli trasferimenti e di ciascuna assegnazione con separati provvedimenti, mano a mano che se ne fossero realizzate le condizioni, salva l'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

SQUEGLIA. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la crisi del settore dell'elettronica di consumo ha costretto un'importante realtà industriale della Provincia di Caserta, la Società Formenti, ad intraprendere drastici provvedimenti sull'attività produttiva;
questi provvedimenti hanno avuto il culmine, in data 15 luglio 2003 nello stabilimento di Sessa Aurunca (CE), con la interruzione di qualsiasi attività di produzione;
per 450 lavoratori, presumibilmente 450 famiglie, ha avuto inizio un lungo periodo di forte incertezza;
presso il Ministero delle attività produttive alla data del 17 luglio 2003 è stata concordata la creazione di un Polo tecnologico in cui 8 imprese si impegnavano a sviluppare attività industriali attraverso una strategia di rilancio del settore;
tale progetto denominato «Consorzio Polo Tecnologico Campania Nord» dovrebbe garantire, nel territorio di Sessa Aurunca, nuovi posti di lavoro e la salvaguardia di quelli esistenti, in primis quelli della Societa Formenti;
tale piano, si avvale del sostegno di interventi pubblici, attraverso un contratto di programma, a quanto risulta all'interrogante, firmato personalmente dal Ministro, a garanzia di un personale impegno;
per l'operatività di tale accordo occorreva la delibera di cofinanziamento della Regione Campania;
la Regione Campania, durante la seduta del 13 febbraio 2004 approva la delibera con la quale l'Ente partecipa al progetto con 25 milioni di euro, in pratica con un investimento superiore al 50 per cento del valore complessivo del progetto;
dopo più di un anno, nonostante le rassicuranti e continue promesse di esponenti politici dell'area governativa, e soprattutto nonostante l'impegno preso in prima persona dal Ministro delle attività produttive, non vi è ancora l'approvazione in sede C.I.P.E. del contratto di programma del «Consorzio Polo Tecnologico Campania Nord» -:
quali sono i motivi di questo ritardo in sede CIPE, dopo più di un anno dalla delibera della Regione Campania;
quale iniziativa intende intraprendere il ministero per dare una risposta ai


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450 lavoratori della Formenti che sono in CIGS con una proroga speciale con scadenza dicembre 2004, al termine della quale tutti saranno senza posto di lavoro.
(4-11076)

Risposta. - Nell'ambito degli investimenti ammessi, pari a 93.407.000 euro, suddivisi tra le iniziative imprenditoriali da realizzarsi dalle aziende del consorzio: decreto ministeriale Elektron Sexa Srl Europlastica Srl, Incos Srl, Manuali film Spa Project Srl, Tecnopol Srl nell'area aurunca, nella quale si trova lo stabilimento Formenti, è prevista la creazione a regime di una nuova occupazione diretta pari a 421 unità lavorative annue e un onere massimo a carico della finanza pubblica di 44.136.420 euro di cui: 22.068.000 euro a carico dello Stato e 22.068.000 euro a carico della regione Campania.
La stipula del contratto di programma in oggetto, potrà essere effettuata dopo la presentazione dei progetti esecutivi e la relativa istruttoria bancaria. Essendo stati presentati i progetti esecutivi ed acquisita la relativa istruttoria bancaria, si stava procedendo, da parte del Ministero delle attività produttive alla redazione del contratto di programma.
Nelle more della redazione dello stesso, si è verificata la rinuncia da parte di due imprese che si erano impegnate a realizzare importanti programmi di investimento aventi un significativo impatto occupazionale.
Nella situazione descritta si è nell'impossibilità di procedere alla stipula, considerata la rilevanza delle iniziative che sono venute meno e che inficiano la possibilità di conseguire le finalità di cui alla delibera Cipe di approvazione.
Attualmente sono in corso, da parte dei competenti uffici del ministero delle attività produttive, le verifiche istruttorie relative a due nuove proposte di subentro pervenute da parte del consorzio che assicurerebbero il raggiungimento degli obiettivi occupazionali originari. Successivamente ad una nuova delibera del Cipe di recepimento delle variazioni intervenute, si potrà programmare la stipula del contratto.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

TABORELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da ordinanza pervenuta ai comuni coinvolti dal capo di compartimento Anas, Eutimio Mucilli, si apprende che lunedì 27 giugno e martedì 28 giugno 2005 dalle ore 8 alle ore 18 la statale Regina sarà totalmente chiusa al traffico nel tratto compreso nella strettoia di Colonno;
l'interruzione permetterà all'Anas di eseguire i lavori di asfaltatura ed opere complementari all'interno dell'abitato, non possibili a traffico aperto per la larghezza insufficiente della carreggiata;
il percorso alternativo, che passerebbe dalla Val d'Intelvi e qui proseguirebbe verso Porlezza per poi ridiscendere fino a Menaggio, risulterebbe troppo lungo e poco accessibile;
l'economia e il turismo dei comuni coinvolti risulterebbero gravemente danneggiati, soprattutto nel periodo estivo, in cui si hanno i maggiori flussi turistici nella zona;
la stampa locale (La Provincia del 19 e 20 giugno 2005) riporta notizia di gravi lamentele di cittadini, sindaci e del presidente della Confartigianato, che si sentirebbero trattati dall'Anas come «cittadini di serie B» -:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire presso il compartimento Anas di riferimento, perché si possano programmare i lavori di manutenzione della strada statale Regina nelle ore notturne, così da non interferire negativamente sull'economia di questi comuni, basata per lo più sul terziario e legata ad attività come quella turistica particolarmente sensibili ai problemi della mobilità.
(4-15370)


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Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS Spa riferisce che i lavori di asfaltatura ed opere complementari all'interno dell'abitato di Colonno (Como) lungo la strada statale n. 340 «Regina» sono stati eseguiti durante le ore notturne così come richiesto dagli enti locali interessati.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

TIDEI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 11, è stata istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, pari ad un euro per passeggero e per tutta la durata del 2004;
il ricavato della tassa per la parte eccedente a 30 milioni di euro, deve essere destinato a un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno ripartito per il 20 per cento a favore dei comuni sede di aeroporti e l'80 per cento per finanziare misure volte a prevenire e contrastare la criminalità, nonché a potenziare la sicurezza degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie;
sugli Enti locali sede di aeroporti e sui loro cittadini già gravano pesanti disagi: dal pericolo di attentati terroristici, dall'inquinamento acustico, al costo aggiuntivo di servizi per la viabilità, e che inevitabilmente la pesante crisi del settore aeroportuale colpisce in primo luogo l'intera filiera economica dei territori sedi di aeroporti;
la mancata approvazione del regolamento attuativo già sta avendo in termini di mancati introiti, pesanti danni per l'erario -:
quali siano i motivi della mancata emanazione del regolamento e i tempi nei quali il Governo provvederà ad esso.
(4-08983)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo in esame, sono stati richiesti elementi di risposta all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) il quale rappresenta che l'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha istituito l'addizionale comunale pari ad 1 euro per passeggero imbarcato e ha inoltre stabilito quanto di seguito indicato.
Il gettito scaturente da tale nuova imposizione deve essere destinato all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi essere riversato per la parte eccedente 30 milioni di euro, in un apposito fondo costituito presso il ministero dell'interno al fine di una successiva assegnazione della somma eccedente nella misura che segue:
il 20 per cento a favore dei comuni sede di stazione aeroportuale;
l'80 per cento destinato al finanziamento di misure volte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità ed al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

In carenza di ulteriori specificazioni circa le procedure da implementare, su richiesta dei ministeri preposti ed al fine di rendere cogente la norma in esame, l'Enac, in data 30 aprile 2004, ha emanato una circolare applicativa rimettendo in capo ai vettori il compito di riscuotere dal passeggero, contestualmente all'emissione del biglietto aereo, l'addizionale in argomento che è per definizione additiva al diritto d'imbarco.
L'Ente ha poi individuato nel gestore il soggetto preposto al riversamento delle somme in oggetto alla competente tesoreria provinciale dello Stato innestando tale ulteriore adempimento all'interno di una procedura, quella di riscossione dei diritti aeroportuali, già esistente e basata sullo stesso dato di calcolo, vale a dire prendendo come riferimento il passeggero originante.
Alla luce di quanto sopra l'Enac precisa che la regolamentazione della citata procedura è stata comunque codificata dall'Ente medesimo con decorrenza 1o giugno 2004, con la circolare sopra richiamata.


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Inoltre, in considerazione della perpetuità di tale nuova tassa, l'Ente si è attivato allo scopo di «monitorare» lo stato di applicazione e rispetto della procedura di riscossione-versamento delle somme in questione, onde verificare che non vi fossero problemi ostativi al corretto adempimento da parte dei gestori e delle direzioni circoscrizionali aeroportuali.
L'ente aeroportuale ha pertanto richiesto ai gestori di inoltrare all'ente medesimo copia delle quietanze dei versamenti effettuati alla Ragioneria generale dello Stato al fine di agevolare il ministero dell'interno circa il reperimento dei dati riguardanti la situazione aggiornata dei versamenti.
A ciò va aggiunto che con decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, coordinato con Legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, articolo 6-
quater «Disposizioni in Materia di diritto d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili», le disposizioni contenute nella finanziaria 2004 sono state in parte modificate, stabilendo una diversa quota di ripartizione dell'addizionale, fissata nella misura del 40 per cento in favore dei comuni sede di stazione aeroportuale ed il 60 per cento) per finanziare misure di sicurezza negli aeroporti e stazioni ferroviarie.
La medesima legge di conversione ha poi incrementato di un ulteriore euro l'addizionale di cui sopra portandone l'importo a 2 euro e stabilendo che le maggiori entrate dovute all'incremento di 1 euro siano versate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate in un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Anche in questa occasione l'Ente riferisce di aver provveduto a diramare apposita informativa agli operatori aeroportuali coinvolti (vettori, gestori, direzioni circoscrizionali aeroportuali), affinché fossero immediatamente esigibili i nuovi importi.
È stata inoltre attivata la (IRTA International Airtransport Association), relativamente all'integrazione del codice identificativo dell'addizionale comunale sul titolo di viaggio della nuova misura di 2 euro a passeggero imbarcato.
L'Ente fa presente di aver adempiuto a quanto di propria competenza, pur constatando che ad oggi, nonostante le procedure attivate, permane la situazione di scarsa consistenza del gettito generato dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco rispetto al gettito «teorico» presumibile in relazione ai dati di traffico consuntivi per singolo scalo e a livello nazionale.
Per quanto dichiarato dagli stessi gestori, tale scarsa consistenza è dovuta alle normali pratiche commerciali in atto tra gli stessi ed i vettori che prevedono il differimento dei pagamenti dei diritti a 30/60/90 giorni.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

TOCCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nel disegno di legge finanziaria presentato al Parlamento lo scorso autunno era inserito un articolo che prevedeva la sperimentazione del cosiddetto e-book nelle scuole italiane;
l'AIE - Associazione Italiana Editori, aveva espresso diverse obiezioni in merito al progetto, in seguito alle quali l'articolo relativo alla sperimentazione, venne stralciato e non riapparve neanche nel «collegato»;
lo scorso 8 febbraio, tuttavia, il Comitato dei ministri per le società dell'informazione - Cmsi comunica lo stanziamento di 3 milioni di euro per attuare la fase di sperimentazione di libri elettronici in 150 scuole di 4 regioni, affidandola a Mondatori e Ibm;
è stata affidata una somma rilevante di denaro pubblico a soggetti privati senza ricorrere alle normali procedure di evidenza pubblica previste dalle legge -:
quali siano stati i criteri che hanno condotto alla scelta di Mondatori ed Ibm per la fase sperimentale del progetto e per quali ragioni non sia stata coivolta l'AIE;


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per quale motivo non siano state adottate procedure di evidenza pubblica nell'assegnazione di fondi a soggetti privati;
quali saranno le procedure che il Ministro adotterà quando, dalla fase di sperimentazione, si passerà a quella - eventuale - di attuazione del progetto.
(4-16270)

Risposta. - Si fa presente che il progetto cui si fa riferimento nell'atto ispettivo cui si risponde, inteso a sperimentare l'uso del libro elettronico accanto a quello cartaceo, è stato realizzato da questo ministero sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito del disegno di legge atto Camera C.5310 ter-Governo, recante disposizioni in materia di testi scolastici e norme per la conservazione dei beni culturali.
In quella sede, infatti, è emersa l'opinione che un intervento legislativo in tale ambito era da considerarsi superfluo in quanto la finalità di favorire la diffusione di nuovi strumenti informatici ad integrazione, e non in sostituzione dei libri di testo tradizionali, che assolvono un essenziale ruolo educativo e formativo - può essere efficacemente perseguita in via amministrativa.
Pertanto, l'8 febbraio 2005, il Comitato interministeriale per la società e l'informazione ha approvato un progetto sperimentale per l'uso del libro elettronico, prevedendo il coinvolgimento di 150 classi prime di scuole secondarie di primo grado di quattro regioni campione: Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia.
Tale progetto è stato sviluppato dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento innovazioni tecnologie, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema distruzione e con il concorso dell'Associazione Italiana Editori.
Il progetto, denominato @pprendere digitale, si svolgerà per l'intero anno scolastico 2005-2006 e consentirà agli studenti di integrare l'apprendimento «tradizionale» sui libri di lingua italiana, di matematica e di scienze con «oggetti digitali»
learning objects, realizzati dall'Indire (quale istituto qualificato del MIUR per l'innovazione didattica) e da alcuni editori che tramite la loro associazione, l'AIE, hanno offerto la disponibilità a partecipare al progetto.
Il finanziamento per la dotazione
hardware prevista (5 PC portatili, una lavagna elettronica ed una stampante per ogni classe coinvolta), sarà messo a disposizione delle singole scuole partecipanti secondo le norme vigenti in tema di autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione realizzerà il monitoraggio qualitativo degli apprendimenti.
@pprendere digitale dovrebbe precedere altre iniziative ed entrare in sinergia con progetti analoghi a livello regionale e nazionale, in particolare con il progetto Cipe scuola, rivolto a 200 scuole del sud, per l'accesso a risorse multimediali su una Libreria nazionale virtuale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

VALPIANA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
le rappresentanze Sindacali, le Associazioni Forensi e la Sottosezione di Verona dell'ANM hanno unanimemente più volte denunciata agli Organi competenti e, da ultimo, al Ministro della Giustizia, con lettera spedita il 20 novembre 2003, la disastrosa situazione in cui versa oramai da troppo tempo l'UNEP (Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti) di Verona e relative sezioni distaccate di Legnago e Soave, a causa della grave mancanza di addetti all'ufficio in questione e fin dal novembre 2003 hanno proclamato lo stato di agitazione e si sono riservate di deliberare forme di protesta più incisive a partire dal prossimo autunno;
tale situazione, divenuta ormai cronica e secondo l'interrogante inaccettabile, è causa di gravissimi disagi non solo per gli operatori della Giustizia ma soprattutto


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per i cittadini che non riescono a vedere concretamente tutelati i propri diritti;
il rapporto medio nazionale tra abitanti e addetti all'UNEP è pari ad un addetto per 8.274 abitanti, mentre nella Provincia di Verona esso sale ad un addetto per 17.969;
in base al rapporto medio nazionale, la pianta organica della provincia di Verona dovrebbe comprendere 100 addetti a fronte dei 46 attualmente previsti;
la situazione reale è ancora più grave, in quanto i posti effettivamente coperti sono solo 28, e di tali addetti solo 13 sono effettivamente preposti alle notifiche ed alle esecuzioni;
a partire dal mese di luglio, la situazione è ancora più drammatica a causa del concentrarsi di situazioni di part time;
il ricorso al criterio dell'interfungibilità tra le categorie non ha dato risultati significativi;
le risposte sin qui fatte pervenire da parte del Ministero sono, secondo l'interrogante, assolutamente insoddisfacenti -:
come intenda far fronte in tempi brevi una situazione ormai insostenibile aumentando il numero degli addetti all'UNEP di Verona, così da risolvere i disagi degli operatori della Giustizia e tutelare i diritti dei cittadini veronesi.
(4-10667)

Risposta. - Nell'Ufficio NEP di Verona il personale presente, rispetto ad un organico di 34 unità, risulta essere di 27 unità. Sono attualmente scoperti, in particolare, gli organici dell'ufficiale giudiziario C3 (1 posto), C2 (4 posti) e C1 (2 posti).
Si tratta in buona parte, con riferimento non solo all'ufficio NEP di Verona ma anche a quelli di Legnago e Soave, di posizioni aumentate (C1) o istituite (C2 o C3) con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 di revisione delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria e successive modifiche, conformemente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo, sottoscritto il 5 aprile 2000, in funzione delle procedure di riqualificazione del personale.
Per quanto riguarda l'ufficio NEP di Legnago si osserva che, rispetto ad un organico di 8 unità, prestano servizio 6 unità e risultano attualmente scoperti, in particolare, gli organici dell'ufficiale giudiziario C2 (1 unità) e C1(1 unità).
Con il citato decreto ministeriale è stato aumentato l'organico di ufficiale giudiziario C1 (1 unità) ed istituito l'organico di ufficiale giudiziario C2 (1 unità).
Per quanto riguarda l'ufficio NEP di Soave si osserva che, rispetto ad un organico di 4 unità, prestano servizio 3 dipendenti. Risulta attualmente scoperto l'organico, istituito con il citato decreto ministeriale, di ufficiale giudiziario C2 (1 unità).
Per quanto concerne i posti relativi alle posizioni economiche C3 e C2, gli stessi, come noto, potranno essere coperti solo all'esito delle procedure di riqualificazione non essendovi, allo stato, personale in servizio che appartenga a tali posizioni economiche.
Si precisa, in proposito, che le problematiche legate alla riqualificazione si trascinano ormai da oltre quattro anni ed hanno determinato un considerevole slittamento dei tempi previsti per la copertura dei posti istituiti o aumentati in funzione di esse. Quando sembrava che l'obiettivo fosse stato raggiunto, grazie ad un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, singoli lavoratori hanno fatto ricorso al TAR ed al giudice del lavoro, che con numerose decisioni hanno annullato le procedure.
Per quanto concerne i posti vacanti di ufficiale giudiziario C1, si evidenzia come si sia, significativamente, ridotta la percentuale di scopertura dell'organico relativo a detta posizione economica negli uffici NEP di Verona, Legnago e Soave dopo la recente assunzione dei vincitori del concorso pubblico per esami a 58 posti di ufficiale giudiziario C1, relativo ai distretti di Venezia, Trento e Trieste (hanno preso servizio nei detti uffici, rispettivamente 4, 2 ed 1 ufficiali giudiziari neo-assunti).
In relazione alle restanti vacanze di ufficiale giudiziario C1 si potrà, inoltre,


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procedere alla copertura delle stesse attraverso l'assunzione degli idonei al citato concorso.
In proposito si precisa che l'articolo 1, comma 97, lettera
c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) ha previsto che «nell'ambito di autorizzazione all'assunzione...», secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1.
Si fa presente, peraltro, che è possibile sopperire alla carenza di ufficiali giudiziari della posizione economica C1 mediante l'utilizzo, per alcune funzioni, del personale appartenente alla posizione economica B3, che negli uffici NEP in questione risulta presente in misura corrispondente alla dotazione organica.
Si rammenta a tale proposito la circolare n. V//1521/027.1 del 27 settembre 2002 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (confermata con successiva circolare n. 6/1285/027.1 del 20 luglio 2004), con cui si ribadisce che il contratto integrativo di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000, che in forza del rinvio operato dall'articolo 13, comma 5 del CCNL, 1998-2001 ha integrato e specificato il sistema classificatorio già delineato con tale CCNL, ha unificato nella figura dell'ufficiale giudiziario i profili professionali di assistente e collaboratore UNEP.
Il contratto integrativo, non distinguendo le funzioni di notificazione ed esecuzione degli atti, ha previsto, pertanto, una interfungibilità di tali funzioni che può assicurare, attraverso la flessibilità nell'impiego delle risorse umane, una maggiore efficienza del servizio.
Inoltre, per le attuali e contingenti esigenze di funzionalità dell'ufficio, il presidente della Corte di appello di Venezia può disporre applicazioni di personale da altri uffici del distretto ove le esigenze di servizio lo consentano.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 38/2000 ha stabilito che le tariffe di assicurazione INAIL per i lavoratori dipendenti del settore industria siano ripartite in quattro sottosezioni (industria, artigianato, terziario ed altre attività) onde poter più specificatamente calcolare i tassi applicabili in ragione dei singoli rischi);
dall'esame dei dati per il periodo 2000-2004 emerge che i tassi medi applicati alle imprese sull'ammontare delle retribuzioni - rispetto ad una media generale di 2,46 per cento - sono andati dall'1,06 per cento del settore «altre attività» (enti pubblici, credito, assicurazioni) all'1,53 per cento del settore terziario al 3,26 per cento dell'industria fino ad un pesante 5,68 per cento applicato alle imprese artigiane;
ciò ha comportato entrate contributive per l'INAIL relative alla sola gestione degli artigiani da 1.478,8 milioni di euro nel 2000 a 1.813,2 milioni di euro nel 2003;
l'avanzo economico dello stesso settore è però man mano salito fino ai 1.211,1 milioni di euro nel 2003. In altre parole l'INAIL ha introitato dal settore artigianato - nell'ultimo anno in cui sono disponibili i dati - circa tre volte di più di quanto sia stato pagato per sinistri, grazie ad un'aliquota applicata che è la più alta del settore «industria»;
teoricamente, quindi, l'INAIL sarebbe andata in pareggio anche con una riduzione di circa il 4 per cento delle contribuzioni artigiane, il che avrebbe comportato un grosso risparmio nel costo del lavoro per le imprese, soggette - come noto - ad una difficile situazione economica ed ad una forte concorrenza, rappresentando


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peraltro un settore di grande importanza per l'economia nazionale -:
se il Governo non ritenga di dover al più presto intervenire sull'INAIL perché cessi o almeno si riduca questa «forbice» tra tassi applicati e rischi oggettivi;
quali iniziative di carattere tariffario siano state quindi avviate a tutela del settore artigiano che evidentemente sta pagando in maniera gravemente sperequata rispetto a quanto effettivamente costi in termini di indennizzi pagati.
(4-16134)

Risposta. - Con l'interrogazione indicata in esame si chiede di conoscere le iniziative che si intendono promuovere presso l'Inail al fine di ridurre il divario tra le entrate e le uscite per prestazioni registrate in favore del settore artigianato, nell'ambito della complessa gestione «Industria, commercio e servizi pubblici».
Al riguardo l'istituto, nel confermare le cifre esposte nell'interrogazione, ha comunicato che, anche per il 2004, è stato accertato un avanzo economico pari a euro 1.536,7 milioni.
Circa le eventuali iniziative «di carattere tariffario» che si intendono adottare, si rappresenta che l'articolo 52 del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2005 (legge finanziaria 2006) prevede proprio la rideterminazione dei premi assicurativi Inail ed a ciò l'Inail provvederà in ossequio al contenuto di quelle che saranno le disposizioni di legge.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.